Sentenza 14 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 14/07/2022, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 00910/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Prato in data 13.11.2020, munita di formula esecutiva del 30.03.2021, in giudicato dal 13.05.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente gravame, notificato il 4 maggio 2022 e depositato il 18 maggio 2022, i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza dell’epigrafata sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Prato in data 13 novembre 2020, di condanna del Ministero della Salute al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, della somma di € 6.679,13 a titolo di interessi maturati dal 22 aprile 2006 al 9 luglio 2010, oltre interessi legali su tale somma dal 10 luglio 2010 al saldo; nonché delle spese di lite liquidate in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CAP di legge;
Considerato che:
- i ricorrenti evidenziano che la suddetta sentenza è passata in giudicato e che il Ministero della Salute non ha ancora ottemperato a quanto disposto con la stessa; il Ministero della Salute, costituito in giudizio, non ha contestato tali fatti;
- l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. prevede la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle “ sentenze passate in giudicato e ..(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario ”;
- il titolo, munito della formula esecutiva, è stato notificato al Ministero della Salute il 30 marzo 2021 e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt'oggi il Ministero non ha ottemperato;
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e deve essere accolto;
Ritenuto pertanto:
- di dichiarare, in accoglimento del ricorso, l'obbligo del Ministero della Salute di disporre il pagamento delle somme dovute in ottemperanza alla sentenza sopraindicata entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- di stabilire che in caso di ulteriore inadempimento provvederà, nei sessanta giorni successivi in veste di Commissario ad acta, il Dirigente del Ministero della Salute preposto alla Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del sopramenzionato d.l. n. 669/1996 in base al quale l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso;
- di condannare il Ministero della Salute alla corresponsione ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., della somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino al momento di integrale pagamento della somma dovuta o di insediamento del Commissario ad acta;
Ritenuto inoltre di condannare il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio che, in ragione della non eccessiva complessità della causa, vengono quantificate nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero della Salute di provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento della decisione oggetto del presente giudizio, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- nomina il Dirigente del Ministero della Salute preposto alla Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure affinché, nel caso di inutile scadenza del termine assegnato, provveda entro i sessanta giorni successivi in via sostitutiva quale Commissario ad acta, trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione dell'attività svolta;
- condanna il Ministero della Salute al pagamento di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino al momento di integrale pagamento della somma dovuta o di insediamento del Commissario ad acta;
- condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore dei ricorrenti nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Carlo Testori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.