Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2024, n. 4950
CASS
Sentenza 23 febbraio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 23 febbraio 2024, con il giudice relatore Dott. Giuseppe Lo Sardo. Le parti in causa erano una contribuente e l'Agenzia delle Entrate, con la prima che impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale riguardante l'imposizione di imposte di registro, ipotecaria e catastale su atti di compravendita simulati. La contribuente sosteneva che l'avviso di liquidazione fosse inammissibile per aspecificità dei motivi, lamentando anche la carenza di motivazione dell'atto impositivo e l'erronea applicazione delle aliquote fiscali.

Il giudice ha accolto il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente applicato le imposte in misura proporzionale, considerando le fattispecie come un "ritrasferimento" del bene. La Corte ha stabilito che, in caso di accertamento di simulazione, le imposte dovessero essere applicate in misura fissa, in quanto la sentenza non produce un trasferimento effettivo, ma riconosce solo l'inefficacia del contratto simulato. La decisione ha quindi ribadito la necessità di una corretta interpretazione delle norme fiscali in relazione alla simulazione, stabilendo un principio di diritto innovativo in materia tributaria. Le spese del giudizio sono state compensate, riconoscendo la novità della questione trattata.

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Massime2

La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto ad effetti reali è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 4 e 10, comma 2, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, giacché la statuizione giudiziale si risolve, rispettivamente, per la simulazione assoluta, nel mero riconoscimento dell'apparenza del trasferimento in forza del contratto simulato e, per la simulazione relativa, nell'ulteriore riconoscimento del trasferimento in forza del contratto dissimulato dal simulato alienante al simulato acquirente, non potendo invece delinearsi, in forza della medesima sentenza, un ulteriore ed autonomo "ritrasferimento" del bene dal simulato acquirente al simulato alienante per la simulazione assoluta e dal simulato alienante al simulato acquirente a diverso titolo per la simulazione relativa.

La sentenza che accerta l'interposizione fittizia di persona in un contratto ad effetti reali, riconoscendo, al contempo, che il trasferimento del bene dal terzo contraente all'interposto è inefficace in quanto meramente apparente e che, viceversa, il trasferimento del bene si è effettivamente prodotto dal terzo contraente all'interponente, in forza dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti coinvolti, è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 4 e 10, comma 2, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, giacché la statuizione giudiziale si risolve nel riconoscimento dell'acquisto ab origine del bene in favore dell'interponente in luogo dell'interposto, essendo unico il reale beneficiario del trasferimento derivante dal contratto già assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale; pertanto, nel caso in cui l'acquisto per interposta persona sia seguito da un'alienazione simulata con riguardo al medesimo bene, la sentenza che riconosca, al contempo, l'interposizione fittizia in relazione al contratto di acquisto e la simulazione (assoluta o relativa) in relazione al contratto di alienazione del medesimo bene, articolandosi in autonomi capi contenenti distinte statuizioni su diversi e successivi contratti ad effetti reali, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ogni accertamento, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Commentario1

  • 1Azione di simulazione e azione revocatoria: Incompatibilità
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 31 dicembre 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2024, n. 4950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4950
Data del deposito : 23 febbraio 2024

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