Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 285/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 16-17/7/24
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Rosa Sciatta ed PAe_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Vittorio Veneto 7 come da mandato in atti
– appellante –
contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Lisa Sartorio e Controparte_1
Leonardo Silvestri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, Via Garibaldi 7
(Studio Legale Santangelo) come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 54/22 emessa il 30.12.21 e pubblicata il
12.1.22.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
90.489,96 in sorte capitale, quale corrispettivo per prestazioni erogate a favore di PAe_4 dal luglio 2015 alla fine del 2018 in cui era stato degente presso il “Gruppo Appartamento di Via PAe Saragozza 71” Bologna, essendo la di residenza del paziente al momento del ricovero di struttura territoriale extra ospedaliera.
Eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore del tribunale di Rieti. Nel merito esponeva che a partire dall'1.1.15 il ricoverato era stato collocato in una struttura di accoglienza dove era stato trattato in modalità di mantenimento a titolo socio/assistenziale mentre fino a tale epoca aveva ricevuto prestazioni anche di natura sanitaria: in conseguenza di ciò onerato al pagamento sarebbe il Comune di Bologna o il paziente stesso, come previsto dall'art. 26 L.33/78.
Vi sarebbe la mancata prova del fondamento della domanda in carenza di titolo dell'accreditamento PAe e di accordo con la competente ai sensi dell'art. 8 D. lgs. 502/92 non potendo applicarsi l'art. 26 della L. 833/78 (che si riferiva prestazioni di riabilitazione); in ogni caso le prestazioni erogate non sarebbero state di tipo sanitario.
Erronea sarebbe altresì la somma pretesa con l'ingiunzione di pagamento. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta rilevando l'inammissibilità di eccezione di competenza per territorio poiché proposta in modo generico e la competenza del Tribunale di
Bologna anche ex art. 1182 c.c.
Nel merito faceva rilevare che le prestazioni di natura sanitaria a rilevanza sociale erogate all' erano sempre rimaste le stesse sin dall'inizio del ricovero avvenuto nel 1977 presso la PAe_4 struttura , regolate dall'art. 26 L. 833/78 e dall'intesa Stato/Regioni raggiunta in data 7 PAe_3 PAe maggio 2015. In aggiunta l'onere a carico della di residenza del paziente era stato affermato in un parere datato 20.1.17 della Presidenza del Consiglio (Dipartimento Affari Regionali) e da Nota del Ministero della Salute datata 9 gennaio 2017.
Chiedeva quindi la conferma dell'ingiunzione anche in virtù della natura sanitaria della prestazione resa.
Il tribunale istruiva la causa anche oralmente e, all'esito, accoglieva la domanda, compensando le spese di lite, previa reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio l'appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 16-17/7/24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta erroneo mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale. A suo dire sin dall'atto di citazione ed anche nei successivi scritti difensivi avrebbe rappresentato in maniera specifica i motivi per cui si riteneva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna a PAe vantaggio di quello di e ciò sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c., avendo la sede legale in Pt_1 Pt_1 che dell'art. 20 c.p.c. non essendo l'obbligazione di pagamento sorta nel circondario di Bologna perché nessun contratto sarebbe intervenuto tra le parti e neppure a Bologna doveva essere eseguita PAe l'obbligazione di pagamento poiché trattandosi di una le obbligazioni delle stesse vanno PAe adempiute in ogni caso al domicilio del debitore e quindi ove essa aveva la Tesoreria.
Ingiusta quindi la sentenza anche nella parte in cui ha rigettato l'eccezione sulla base che l'appellante non aveva fornito alcun elemento a sostegno della sua affermazione, non indicando il luogo della tesoreria, dal momento che “ha la stessa sede (ovviamente) della sede legale dell' (ovvero ” (pag. 14 appello). PAe_1 Pt_1
Il motivo è infondato.
“Costituisce ormai jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui
“nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo dell'adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis”, eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sì che la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dal artt. 18, 19 e 20 c.p.c.” (così, da ultimo, Cass., Ord. 12 gennaio 2015, n. 270; v. anche Cass. Ord 7 maggio 2012, n. 6882; Cass. 8 febbraio 2007 n. 2758, Cass. 8 luglio 2005 n. 14441)” (Cass.24640 del 2.12.2016 avente come parte processuale una ASP). Fatta questa premessa in merito alla possibile applicazione dei fori alternativi nella causa che ci riguarda, corretta appare la reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale sia in merito alla PAe mancata indicazione del luogo della tesoreria della di non essendo per niente ovvio che Pt_1 la stessa abbia la stessa “sede legale dell' ” in carenza di prova Controparte_2 dell'ubicazione, non potendo ritenersi ciò fatto notorio o rientrante nella comune esperienza come previsto dall'art.115 comma 2 c.p.c., sia perché essa è stata esposta in maniera non specifica e per niente motivata esaustivamente in riferimento ai possibili criteri di collegamento prospettati nel caso concreto ed invero nell'atto di citazione in opposizione si legge esclusivamente “trattandosi di recupero di una fattura per mancato pagamento di prestazioni asseritamente sanitarie, in applicazione dell'art. 20 c.p.c. il forum solutionis è quello di al pari del forum contractus, Pt_1 competente anche sensi dell'art. 19 c.p.c. Per tale motivo si ritiene che la Cooperativa opposta avrebbe dovuto adire il Tribunale di Rieti, ai sensi sia dell'art. 19 che dell'art. 20 c.p.c., e non certamente il Tribunale di Bologna, ove la prestazione viene asseritamente eseguita, ma che non ha alcuna competenza territoriale non essendo sorta l'obbligazione del circondario di Bologna né qui doveva essere eseguito l'obbligazione di pagamento” (pag.
5-6 citazione). Oltretutto che l'obbligazione sia sorta nel circondario del Tribunale di Bologna bene emerge dagli atti di causa, essendo il contratto ivi concluso (doc.1 allegato alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, lettera datata 20.6.1977 prot. 3151). Col secondo motivo lamenta violazione delle norme del sistema sanitario nazionale regionale contenute nel d.lgs. 502/92 ss.mm.ii. e delle disposizioni del codice civile in materia di contratti.
A suo dire il paziente sarebbe un disabile psichico, orfano, la cui sopravvivenza e assistenza sarebbe stata sovvenzionata in momenti storici differenti da diversi enti pubblici (dapprima la Provincia di PAe Rieti, poi il Comune di Rieti, poi l' di sino ad arrivare all'anno 2015 in cui quest'ultima Pt_1 decise di interrompere il pagamento. Aveva sostenuto la retta giornaliera dal 1 ottobre 1980 al 30 giugno 2015 poiché con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'Unità Sanitaria si sarebbe fatta carico dei costi delle prestazioni “sanitarie”. Quindi, sino al 31 dicembre 2014, l' PAe_4 dovrebbe avere ricevuto prestazioni anche di natura sanitaria, considerato il trattamento autorizzato PA dal Dipartimento di Salute Mentale della di di natura estensiva ma, successivamente a Pt_1 detta data, la Cooperativa è stata autorizzata a essere trattata in modalità di mantenimento con costi a carico del Comune di residenza o di nascita ai sensi della legge 328/2000.
I due trattamenti differiscono perché l'estensivo viene autorizzato quando il paziente ha la possibilità di guarire o migliorare le sue condizioni di salute, mentre quello di mantenimento in carenza di ciò.
Il Dipartimento Salute Mentale avrebbe quindi autorizzato la Cooperativa al solo trattamento in modalità mantenimento a far data dal 1/1/2015 ritenendo l' non avesse più possibilità di PAe_4 miglioramento da detta data. Dalla istruttoria sarebbe emerso che dall'1/1/2015 in poi le prestazioni sarebbero state esclusivamente di natura socio/assistenziale; da ciò sorgerebbe l'obbligo di pagamento a carico del PAe Comune di provenienza ovvero del Comune di residenza ma non certo dell' Non sarebbe quindi sorto alcun accordo di natura privatistica ex art. 1326 c.c. “che unitamente al comportamento concludente e alla missiva del 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri sarebbero state le fonti delle obbligazioni di pagamento a carico di (pag. 18 appello). PAe_5
La pretesa creditoria azionata non potrebbe essere fondata su un rapporto contrattuale di natura privatistica ma esclusivamente sulle norme relative al convenzionamento con il servizio pubblico sanitario.
In aggiunta la appellata non risulterebbe accreditata per la tipologia di servizio prestato, rendendo quindi ancora più ingiusto l'accoglimento della domanda.
Lo stesso capo della sentenza sarebbe poi illegittimo ed ingiusto perché adottato in violazione degli artt. 1321 e ss c.c., più in particolare dell'art. 1326, non potendo ritenersi valido il fax del 2014 (sub.2 documento fascicolo primo grado appellata) a firma della dott.ssa della Persona_1 PAe PA di non costituendo in alcun modo proposta contrattuale. “Il Consenso della di Pt_1 Pt_1 non è stato fornito nè tantomeno proviene dal soggetto che mi ha il potere ovvero il Direttore PA Generale (la dott. era una funzionaria della di né tanto meno su elementi che Per_1 Pt_1 possono dirsi costitutivi di un contratto” (pag. 21 appello); oltre tutto non vi sarebbe neanche firma autentica della stessa e neppure indicata la tariffa di ogni singola prestazione nel periodo di validità del contratto né tanto meno quale tipologia di prestazioni si riferisca a favore di chi. Il motivo è infondato.
Preliminarmente occorre affermare che il paziente è ospitato presso il “Gruppo Appartamento di Via Saragozza” sin dal 1997 e, seppur lo stesso non sia stato soggetto ad accreditamento regionale non può negarsi costituisca parte integrante del sistema sanitario per persone adulte disabili, come anche emerso in sede di istruttoria (teste e dalla documentazione allegata dall'appellata nel Tes_1 giudizio di primo grado (doc.8). Il mancato accredito della struttura da parte della Regione Emilia Romagna non dipende quindi da una scelta della stessa ma da disposizioni legislative;
essa risulta comunque iscritta “all'albo gestori, per noi l'intervento educativo è una prestazione a carattere socio sanitario;
il Sig. è accolto presso la Casa famiglia di dall'anno 1977; l'albo gestori è stato PAe_4 PAe_3 istituito per regolarizzare l'affidamento dell'incarico di gestione dei servizi a carattere socio sanitario a strutture che per legge non possono accreditarsi” (teste ). Tes_2
In ogni caso non esclude la stessa appellante che la prestazione possa essere erogata a seguito di accordi contrattuali (pag. 19 atto di appello) ed invero afferma che la appellata “non ha mai PA stipulato con di gli accordi contrattuali…. Non ha mai stipulato accordi contrattuali con Pt_1 la . PAe_5
Pur tuttavia dalla documentazione agli atti risulta il contrario ed invero vi è fax datato 8 agosto 2014 PAe inviato dall'Ufficio Accreditati Esterni dell' di a firma della dott.ssa la Pt_1 Persona_1 quale sentita in qualità di testimone non ha contestato averlo inviato, nel quale espressamente si dichiara che “in relazione all'atto deliberativo dell' con il quale si è disposto PAe_6 Pt_1 circa l'autorizzazione alla permanenza del Sig. presso il Gruppo Appartamento PAe_4 di Via Saragozza 71 (del quale vi darò informazione ufficiale nei prossimi giorni) da voi gestito, si richiede: 1) trasmissione della dichiarazione circa il passaggio della gestione dalla “Associazione Casa S. Chiara” alla “ ” (che mi era stata inoltrata ma che non riesco a ritrovare): CP_1
2) fattura inerente il I trimestre dell'anno in corso mai pervenuta all'Azienda; 3) compilazione della scheda necessaria all'Ufficio scrivente ai fini della richiesta del DU (trasmessa lo scorso 9 luglio. Vi chiedo inoltre conferma dell'utilizzo dell'attuale appoggio bancario anche per le n 4 fatture relative all'anno 2013” , cui veniva dato seguito e soddisfatte le richieste (doc.2 fascicolo di primo grado parte appellata). Oltretutto l'appellante non ha mosso censura in merito a quanto accertato dal Tribunale ovverosia che “l'anno successivo l' dapprima, con comunicazione del 22 gennaio 2015, ha PAe_5 espressamente autorizzato la proroga della degenza di presso il predetto “Gruppo PAe_4 Appartamento di Via Saragozza 71” e, soprattutto, si è espressamente riconosciuta onerata a corrispondere “integralmente” all'Ente ricorrente la retta giornaliera di € 76,17 (All. n. 3 ricorso monitorio) poco dopo, in data 27.3.2015 ha comunicato a (doc.3 opposta) CP_1 l'esecuzione dei pagamenti delle rette per riabilitazione del 1° e 3° trimestre 2014 per complessivi € 9.414,61 e in data 29.4.2014 il pagamento delle rette assistenza riabilitativa del 2° trimestre 2014 per complessivi € 7.208,73” (pag.
5-6 sentenza). Vi era quindi un accordo anche di tipo economico tra le parti per la gestione dell' e, PAe_4 PAe pertanto, l'ingiustificata appare l'opposizione al decreto di ingiunzione avanzata dall' Ritenuto assorbente quanto sopra accertato neppure appare condivisibile quanto affermato dall'appellante, poiché sfornito di prova, in merito alla suddivisione tra trattamento estensivo e di mantenimento.
In primis non sono state descritte le tipologie di prestazioni erogate fino al 31 dicembre 2014 e successivamente a tale data ed il motivo per cui da detta data si sarebbe dovuto sospendere il trattamento sanitario;
in secundis dalle deposizioni testimoniali agli atti emerge che la dott. PA
, dipendente della con funzioni di psicologo, la quale si è recata “nel Gruppo Tes_3 appartamento per visitare il Sig. nel 2016 e confermo che la struttura è di tipo socio PAe_4 assistenziale e non di tipo sanitario” seppur ivi si sia recata solo una volta “posso riferire solamente per la visita da me effettuata nel 2016”, neppure sia in grado di indicare se “le cure che riceve il Sig. presso Casa Santa Chiara Soc. Coop. Sociale sono le medesime fin dal suo ricovero PAe_4 iniziale” (cap. 7 memoria 183 Vi n. 2 cpc appellata) ed invero risponde ”non lo so”. È quindi palese che l'onere probatorio, non assolto, in merito alla modifica della tipologia di PAe trattamento spettava all' Con il terzo motivo lamenta nullità della sentenza nella parte in cui rigetta le contestazioni in merito al quantum.
Il motivo come formulato è inammissibile. L'appellante infatti dopo aver trascritto parte della sentenza, nella quale il Tribunale ha ben motivato che l'importo era corretto “alla luce del documento (prospetto in formato excel) prodotto dalla medesima (doc.1 opponente), nel quale sono elencate non solo le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, ma anche quelle successive, medio tempore maturate, ma che non sono state richieste nel presente giudizio da parte di ”, con ciò quindi volendo significare PAe_3 che vi era stata ricognizione di correttezza dell'importo ingiunto da parte della stessa opponente, ha meramente aggiunto “la motivazione sul punto della contestazione sul quantum dell'importo ingiunto è solo apparente. Anche tale capo della sentenza andrà annullato”, non ponendo la Corte nella condizione di comprendere in cosa consista la apparenza della motivazione, lo si ripete, chiaramente espressa. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria/di trattazione effettuata. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PAe_1 contro avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Bologna n. 54/22 emessa il 30.12.21 e pubblicata il 12.1.22
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla
L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2024
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore