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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2091/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonella Di Betta, rappresentante e difensore e
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Elisa Farinella, C.F._2
rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 23/6/2025 e il
25/6/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/4/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 2/7/2014, in costanza del quale è nata la figlia (il Per_1
22/6/2016), e di essersi separati consensualmente in forza di sentenza di omologa n.
456/2024 del 19-22/7/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 812/2024 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine perentorio del 3/7/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“• Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo tra la signora ed il signor in data 2 luglio 2014, regolarmente Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile di Palermo, Atto n°82 parte 2 serie A, anno 2014.
• Confermare l'assegnazione della casa coniugale, così come gli arredi che la compongono, alla signora Parte_1
• Disporre a carico del signor di versare la somma di € 250,00, Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , alla signora Per_1 Parte_1
[...]
• Il signor conferma di rinunciare alla quota parte del 50% delle Controparte_1 somme a titolo di 'Assegno Unico' il cui intero importo complessivo di circa € 190,00, continuerà ad essere riscosso esclusivamente dalla signora che ha già provveduto ad inoltrare la Parte_1 relativa istanza alle Autorità competenti.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il 2/7/2014;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 812/2024 R.G., definito con sentenza di omologa n. 456/2024 del 19-22/7/2024.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, può senz'altro farsi rinvio, in assenza di diversa indicazione, al piano genitoriale contenuto nella sentenza di omologa della separazione consensuale n. 456/2024 del 19-22/7/2024.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 2/7/2014 da nata a [...] in data [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune dell'anno 2014, al n. 82, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 7 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2091/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonella Di Betta, rappresentante e difensore e
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Elisa Farinella, C.F._2
rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 23/6/2025 e il
25/6/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/4/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 2/7/2014, in costanza del quale è nata la figlia (il Per_1
22/6/2016), e di essersi separati consensualmente in forza di sentenza di omologa n.
456/2024 del 19-22/7/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 812/2024 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine perentorio del 3/7/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“• Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo tra la signora ed il signor in data 2 luglio 2014, regolarmente Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile di Palermo, Atto n°82 parte 2 serie A, anno 2014.
• Confermare l'assegnazione della casa coniugale, così come gli arredi che la compongono, alla signora Parte_1
• Disporre a carico del signor di versare la somma di € 250,00, Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , alla signora Per_1 Parte_1
[...]
• Il signor conferma di rinunciare alla quota parte del 50% delle Controparte_1 somme a titolo di 'Assegno Unico' il cui intero importo complessivo di circa € 190,00, continuerà ad essere riscosso esclusivamente dalla signora che ha già provveduto ad inoltrare la Parte_1 relativa istanza alle Autorità competenti.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il 2/7/2014;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 812/2024 R.G., definito con sentenza di omologa n. 456/2024 del 19-22/7/2024.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, può senz'altro farsi rinvio, in assenza di diversa indicazione, al piano genitoriale contenuto nella sentenza di omologa della separazione consensuale n. 456/2024 del 19-22/7/2024.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 2/7/2014 da nata a [...] in data [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune dell'anno 2014, al n. 82, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 7 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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