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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 910/2024 R.G. promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) contro e Pt_1 CP_1
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Controparte_2
, nato a [...] in data [...], (rappr. e dif. dall'avv. M. Persona_1
Gianneri), avente ad oggetto: indennità di frequenza;
rilevato
che l deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di Pt_1 accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che il minore è affetto da un complesso di Persona_1 patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di frequenza;
che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che il predetto minore deve ritenersi in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini della concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20 ottobre 2022), risultando altresì portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della legge n. 104/92; che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione (anche con riferimento alla decorrenza dell'infermità); che deve pertanto dichiararsi che si trova nelle condizioni Persona_1 sanitarie sopra indicate;
che, stante l'esito della lite, le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a carico dell' ; di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore di Pt_1 parte resistente;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nato a [...] in data [...], è in Persona_1 possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini della concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 20 ottobre 2022 e risulta portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della legge n. 104/1992; condanna l' a rifondere alla procuratrice antistataria di parte resistente le Pt_1 spese processuali, in esse comprese le spese relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, Cp e rimborso forfettario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da Pt_1 separato decreto. Ragusa, 9 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 910 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO) Pt_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. GIANNERI MARIAGRAZIA), avente ad Pt_1 oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
osserva
Pt_1
P. Q. M.
Ragusa, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 910/2024 R.G. promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) contro e Pt_1 CP_1
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Controparte_2
, nato a [...] in data [...], (rappr. e dif. dall'avv. M. Persona_1
Gianneri), avente ad oggetto: indennità di frequenza;
rilevato
che l deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di Pt_1 accertamento tecnico preventivo, verifica con la quale il designato ausiliare tecnico ha accertato che il minore è affetto da un complesso di Persona_1 patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di frequenza;
che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che il predetto minore deve ritenersi in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini della concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20 ottobre 2022), risultando altresì portatore di handicap non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della legge n. 104/92; che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione (anche con riferimento alla decorrenza dell'infermità); che deve pertanto dichiararsi che si trova nelle condizioni Persona_1 sanitarie sopra indicate;
che, stante l'esito della lite, le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di a.t.p. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u.) vanno poste a carico dell' ; di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore di Pt_1 parte resistente;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nato a [...] in data [...], è in Persona_1 possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini della concessione dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 20 ottobre 2022 e risulta portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della legge n. 104/1992; condanna l' a rifondere alla procuratrice antistataria di parte resistente le Pt_1 spese processuali, in esse comprese le spese relative alla fase di a.t.p., liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, Cp e rimborso forfettario spese generali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da Pt_1 separato decreto. Ragusa, 9 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 910 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO) Pt_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. GIANNERI MARIAGRAZIA), avente ad Pt_1 oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
osserva
Pt_1
P. Q. M.
Ragusa, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)