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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/10/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
8865 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv. Gaetano Grillo, ha pronunciato - ex art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. n. 69 del 18.6.2009 - la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civ ili contenziosi sotto il numero d'ordine 8865 dell'anno 2022
TRA
e elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati in Altamura pres so lo studio dell'avv. Giovanni Moramarco, che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- AT TORI -
E
, elettivamente do miciliat o in Altamura presso lo studio dell'avv. Parte_4
, che lo rappresenta e difend e in virtù di mandato allegato alla comparsa Parte_5
di costituzione e risposta elettivamente domiciliat a in Altamura pres so lo studio dell'avv. Persona_1
IC NE, che la rappresenta e dife nde in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUT I - Oggetto: azione di riduzione
Ragioni i n fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
assumendo di aver subito una lesione di legittima a seguito del decesso della madre, per Persona_2
avere la stessa, con testamento olografo del 7.3.2009, pubblicato il 14.5.2019, designato quale suo unico erede il coniuge, , padre di essi attori, il quale, con atto pubblico del 4.4.20022, aveva donato Parte_4
la nuda proprietà dell'immobile in Altamura alla via Gaeta n. 18 alla IP , convenivano in Persona_1
giudizio , al fine di ottenere, previa declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, sia della Parte_4
donazione effettuata da esso convenuto, sia delle disposizioni testamentarie della de cuius, la reintegrazione nella loro quota di legittima.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e la non integrità del contraddittorio e, nel merito, contestava la domanda, concludendo per il suo rigetto e, in subordine, per l'accoglimento della domanda di riduzione, limitatamente ad 1/10 dell'asse ereditario della de
cuius.
Con ordinanza resa all'udienza del 12.12.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , la quale si costituiva in giudizio deducendo la validità ed efficacia della donazione Persona_1
remuneratoria disposta in suo favore dal e contestando la domanda attrice, della quale Parte_4
chiedeva il rigetto.
In corso di istruttoria veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale,
nell'udienza del 22 settembre 2025, il giudice formulava una proposta conciliativa, in virtù della quale il avrebbe versato agli attori, “a tacitazione di ogni pretesa avanzata dagli stessi in questo Parte_4
giudizio, la somma pro capite di € 8.000,00”, con spese “interamente compensate tra le parti”.
In data 26 settembre 2025, i difensori delle parti depositavano nel fascicolo telematico, quanto agli attori,
accettazione della proposta conciliativa dagli stessi sottoscritta, e, quanto ai convenuti, dichiarazione di accettazione a firma di essi difensori.
Nell'udienza del 1° ottobre 2025, quindi, il difensore del convenuto , “da(to) atto che le Parte_4
parti hanno raggiunto un'intesa accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., a tacitazione di ogni pretesa avanzata dagli attori con il presente giudizio”, consegnava tre titoli, dell'importo di € 8.000,00 ciascuno, al difensore degli attori, il quale “da(va) atto della ricezione”; i difensori di tutte le parti, quindi, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali e cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, per cui il giudice si riservava per la decisione,
senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
Rileva il giudicante che l'istituto della cessazione della materia del contendere, introdotto normativamente nel processo amministrativo ed in quello tributario, in campo civilistico è di creazione giurisprudenziale,
finalizzato alla dichiarazione di eventi che rappresentano il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, sulla scorta della rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte che abbiano determinato il venir meno di una pronuncia del giudice sulla domanda oggetto della controversia.
Orbene, a mente di consolidato orientamento della Suprema Corte in merito, “la cessazione della materia
del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della
situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 27598 del
10/12/2013); la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando nel corso del processo
sopraggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che, avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale
prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice (Cass. n. 13217 del 28/5/2013). I
fatti dedotti dai quali poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da
far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo venire meno
dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del 7/5/2009)” (Cass., n. 16764/2020).
Nella presente fattispecie, poiché tutte le parti hanno aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
formulata dal giudicante, dandovi pieno adempimento, giusta le dichiarazioni dei rispettivi difensori, è
evidente che le stesse, avendo definito il rapporto dedotto in giudizio, eliminando, in corso di causa, ogni posizione di contrasto tra di loro, non hanno più interesse ad una pronuncia sulla domanda proposta.
Ciò posto, nulla osta all'accoglimento dell'istanza, siccome formulata da tutte le parti costituite.
Stante l'intervenuta conciliazione tra le parti, le spese vanno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Prima Sezione Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
3. Autorizza la cancellazione, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bari -
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, della trascrizione n. 58708 registro generale e n. 44725 registro particolare del 3 dicembre 2024, con esonero di responsabilità per il
Conservatore.
Bari, lì 3 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv. Gaetano Grillo, ha pronunciato - ex art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. n. 69 del 18.6.2009 - la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civ ili contenziosi sotto il numero d'ordine 8865 dell'anno 2022
TRA
e elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati in Altamura pres so lo studio dell'avv. Giovanni Moramarco, che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- AT TORI -
E
, elettivamente do miciliat o in Altamura presso lo studio dell'avv. Parte_4
, che lo rappresenta e difend e in virtù di mandato allegato alla comparsa Parte_5
di costituzione e risposta elettivamente domiciliat a in Altamura pres so lo studio dell'avv. Persona_1
IC NE, che la rappresenta e dife nde in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUT I - Oggetto: azione di riduzione
Ragioni i n fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
assumendo di aver subito una lesione di legittima a seguito del decesso della madre, per Persona_2
avere la stessa, con testamento olografo del 7.3.2009, pubblicato il 14.5.2019, designato quale suo unico erede il coniuge, , padre di essi attori, il quale, con atto pubblico del 4.4.20022, aveva donato Parte_4
la nuda proprietà dell'immobile in Altamura alla via Gaeta n. 18 alla IP , convenivano in Persona_1
giudizio , al fine di ottenere, previa declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, sia della Parte_4
donazione effettuata da esso convenuto, sia delle disposizioni testamentarie della de cuius, la reintegrazione nella loro quota di legittima.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e la non integrità del contraddittorio e, nel merito, contestava la domanda, concludendo per il suo rigetto e, in subordine, per l'accoglimento della domanda di riduzione, limitatamente ad 1/10 dell'asse ereditario della de
cuius.
Con ordinanza resa all'udienza del 12.12.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , la quale si costituiva in giudizio deducendo la validità ed efficacia della donazione Persona_1
remuneratoria disposta in suo favore dal e contestando la domanda attrice, della quale Parte_4
chiedeva il rigetto.
In corso di istruttoria veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale,
nell'udienza del 22 settembre 2025, il giudice formulava una proposta conciliativa, in virtù della quale il avrebbe versato agli attori, “a tacitazione di ogni pretesa avanzata dagli stessi in questo Parte_4
giudizio, la somma pro capite di € 8.000,00”, con spese “interamente compensate tra le parti”.
In data 26 settembre 2025, i difensori delle parti depositavano nel fascicolo telematico, quanto agli attori,
accettazione della proposta conciliativa dagli stessi sottoscritta, e, quanto ai convenuti, dichiarazione di accettazione a firma di essi difensori.
Nell'udienza del 1° ottobre 2025, quindi, il difensore del convenuto , “da(to) atto che le Parte_4
parti hanno raggiunto un'intesa accettando la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., a tacitazione di ogni pretesa avanzata dagli attori con il presente giudizio”, consegnava tre titoli, dell'importo di € 8.000,00 ciascuno, al difensore degli attori, il quale “da(va) atto della ricezione”; i difensori di tutte le parti, quindi, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali e cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, per cui il giudice si riservava per la decisione,
senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
Rileva il giudicante che l'istituto della cessazione della materia del contendere, introdotto normativamente nel processo amministrativo ed in quello tributario, in campo civilistico è di creazione giurisprudenziale,
finalizzato alla dichiarazione di eventi che rappresentano il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, sulla scorta della rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte che abbiano determinato il venir meno di una pronuncia del giudice sulla domanda oggetto della controversia.
Orbene, a mente di consolidato orientamento della Suprema Corte in merito, “la cessazione della materia
del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della
situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 27598 del
10/12/2013); la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando nel corso del processo
sopraggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che, avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale
prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice (Cass. n. 13217 del 28/5/2013). I
fatti dedotti dai quali poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da
far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo venire meno
dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del 7/5/2009)” (Cass., n. 16764/2020).
Nella presente fattispecie, poiché tutte le parti hanno aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
formulata dal giudicante, dandovi pieno adempimento, giusta le dichiarazioni dei rispettivi difensori, è
evidente che le stesse, avendo definito il rapporto dedotto in giudizio, eliminando, in corso di causa, ogni posizione di contrasto tra di loro, non hanno più interesse ad una pronuncia sulla domanda proposta.
Ciò posto, nulla osta all'accoglimento dell'istanza, siccome formulata da tutte le parti costituite.
Stante l'intervenuta conciliazione tra le parti, le spese vanno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Prima Sezione Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
3. Autorizza la cancellazione, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bari -
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, della trascrizione n. 58708 registro generale e n. 44725 registro particolare del 3 dicembre 2024, con esonero di responsabilità per il
Conservatore.
Bari, lì 3 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo