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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1887 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Salvatore Vetere in virtù di procura generale alle liti per atto notarile allegato agli atti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'Avv. Peppino Mariano;
- appellante – contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CO CO in virtù Controparte_1 di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Mario Greco n. 16, presso lo studio dell'Avv. Luciana Scrivo;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, previa rinnovazione della C.T.U. disposta nel giudizio di primo grado o, quanto meno, previa riconvocazione del C.T.U. per rendere chiarimenti, riformata ed annullata la sentenza gravata nei capi impugnati col presente atto, rigettare la proposta querela di falso perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore concludente - Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito rigettare l'appello proposto perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso in riassunzione del 03.06.15 notificato in data
17.07.15 in uno al decreto di fissazione d'udienza, l'Ing. ha Controparte_1 adito il Tribunale di Cosenza per fare accertare e dichiarare la falsità del documento datato 16.06.2010 prodotto dalla nell'ambito del giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti il Giudice di Pace di Cosenza rg
3752/14, sospeso a seguito di presentazione della querela di falso da parte della ricorrente in relazione al predetto documento.
A sostegno del proposto ricorso il querelante ha dedotto:
-di aver notificato decreto ingiuntivo n. 1227/2014 emesso dal Giudice di Pace di
Cosenza, col quale veniva ingiunto alla società convenuta il pagamento della somma di € 3.312,00 oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio in virtù delle fatture n. 1/10 e n. 2/10 emesse per l'attività professionale svolta in favore della e da quest'ultima non pagate;
Parte_1
-che la ditta aveva proposto opposizione al detto decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo l'estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento, attestato da ricevuta di pagamento sottoscritta dall'Ing. che produceva in copia;
CP_1
-che in realtà detta ricevuta era stata ricavata da altra fattura e, precisamente, dalla n.
16 dell'anno 2002 emessa dalla stessa in favore della apparendo Parte_1 ritagliata nella parte finale rimasta senza alcuno scritto prima della sottoscrizione.
Ha concluso coerentemente, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata in data 4 settembre 2015 si è costituita la società Pt_1
che ha impugnato e contestato la querela ex adverso proposta in quanto
[...] infondata in fatto ed in diritto, chiedendo, preliminarmente ed in rito, la declaratoria di inammissibilità della proposta querela per mancanza dei presupposti di legge e, nel merito, il rigetto della domanda di querela di falso, avendo anche provveduto al versamento della ritenuta d'acconto per come desumibile dal modello F/24 allegato in atti con la relativa quietanza di pagamento in favore dell'Erario, con condanna del querelante a norma dell'art. 226 c.p.c., nonché al pagamento delle spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo del procedimento incoato dinanzi al giudice di pace, espletati gli incombenti di rito, la causa, disatteso dalla convenuta l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale della fattura n° 16/2002, è stata istruita in via documentale e mediante ctu grafologica tesa ad accertare l'eventuale contraffazione del documento prodotto in giudizio dalla Parte_1
All'udienza del 14 febbraio 2019 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra epigrafate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.”.
Con sentenza depositata il 4-9-2019 n. 1748, il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione
Civile, in composizione collegiale, accoglieva la domanda di querela di falso e, per l'effetto, dichiarava la falsità della quietanza del 15 giugno 2010 prodotta in giudizio dalla e condannava parte convenuta alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 1°-10-2019, la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, censurandola con un unico motivo di appello per avere il primo giudice accolto la querela di falso aderendo alle conclusioni del nominato Ctu in assenza di motivati e condivisibili rilievi critici e sostenendo che il giudicante non avesse tenuto conto della richiesta da essa avanzata convocazione del
Ctu per chiarimenti.
Aggiungeva, altresì, come il giudice aveva omesso di considerare che la perizia grafologica era stata effettuata su mere fotocopie e non sui documenti originali, per cui le conclusioni cui era addivenuto il Ctu non avrebbero potuto essere poste a fondamento dell'accoglimento della querela di falso. Affermava, ancora, che sebbene il Ctu parlasse di sovrapposizione delle scritture a macchina, non avesse detto alcunché sulla firma e il timbro, atteso che portavano la sottoscrizione della
; che nessuna prova vi era che tale sovrapposizione fosse riconducibile alla CP_1
che la società aveva provveduto al pagamento delle fatture poste alla Parte_1 base del monitorio, nonché al versamento della ritenuta d'acconto per come desumibile dal modello F/24 allegato in atti, con relativa quietanza di pagamento in favore dell'Erario, e alla registrazione nel libro giornale e nelle scritture contabili.
Evidenziava, poi, di avere già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo dedotto l'avvenuto adempimento dell'obbligazione relativamente alle fatture n. 1/2010 e
2/2010, nonostante avesse già contestato, in sede extragiudiziale, il mancato pagamento delle due fatture, poi poste alla base del monitorio, con missiva del marzo 2013 allegata in atti;
che dal libro giornale risultava il pagamento delle fatture rispettivamente di €uro 2.015,00 e di €uro 611,00 con relativa produzione di quietanza a firma dell'Ing. ; che l'ulteriore sottoscrizione sulla quietanza CP_1 derivava dal fatto che il pagamento avveniva in contanti e che i rapporti tra l'Avv.
CO CO, marito dell'appellata , e la si erano CP_1 Parte_1 deteriorati.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
18-5-2020, , la quale in via preliminare chiedeva che l'appello Controparte_1 fosse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.p. e, nel merito, contestava in toto il contenuto dell'atto di citazione in appello, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di prima comparizione, ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio come da ordinanza in atti, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trasmissione degli atti al P.G. per quanto di competenza sulla proposta querela di falso, questi concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Quindi, dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, all'esito dell'udienza collegiale dell'8-4-2025 tenutasi mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellata sotto il profilo del difetto di specificità dei Controparte_1 motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata. Quanto al merito, l'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Infatti, il complesso delle doglianze mosse avverso la decisione di primo grado a mezzo del proposto gravame, in punto di dedotta erroneità di detta pronuncia nella parte in cui l'organo giudicante ha posto a fondamento della decisione l'elaborato del Ctu, che a dire dell'appellante sarebbe privo di validità in quanto basato sull'utilizzo di copia fotostatica anziché sull'originale, è privo di fondamento.
Occorre in primo luogo rilevare a tal proposito come solo in apparenza si registri un contrasto giurisprudenziale tra l'indirizzo interpretativo che prevede che l'esame peritale condotto su copie fotografiche del documento o dei documenti assunti a comparazione sia inattendibile (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 20484 del 2014, secondo cui: "soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione”, nonchè Cass. Civ. n. 1831/2000) e l'indirizzo che invece prevede che se la fotocopia è sufficientemente chiara da permettere all'esperto un'analisi completa ed esaustiva dei segni grafici, l'esito della perizia è da considerarsi attendibile (cfr. Cass. n. 42938 del 2011 per cui: "Nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su di una copia fotostatica”).
È necessario, infatti, distinguere il caso di disconoscimento di scrittura privata da quello relativo alla querela di falso.
Ed invero, mentre nella prima ipotesi l'esame consiste nell'attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore, attribuzione esclusa a seguito del tempestivo disconoscimento, nel caso in cui si verta in tema di giudizio di falso, all'opposto, si tratta di smentire detta attribuzione superando la forza dimostrativa legale che di essa discenda dalla natura dell'atto. Ne deriva, pertanto, che laddove nella prima fattispecie la verificazione operata sulla base della copia non dà risultati di certezza
“dato che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l'unicità dell'atto riprodotto e, quindi, che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione dell'atto” (cfr., ex multis, Cass. Civ. 18 febbraio
2000 n. 1831; Cass. Civ. 19 ottobre 1999 n. 11739), nell'accertamento del falso, al contrario, il limite dell'utilizzo della copia sussiste solo se l'accertamento tecnico condotto su di essa non permetta di negare l'attribuzione della firma al suo apparente sottoscrittore, ma non quando esso già lasci emergere, senza margini di dubbio, la falsità dell'atto, posto che, ove adeguatamente motivata sul piano tecnico grafologico, nessuna utilità aggiuntiva potrebbe apportare l'analisi dell'originale, non essendo logicamente ipotizzabile che lo studio di questo possa condurre a far ritenere autentico quello che l'analisi della copia (conforme all'originale) ha già dimostrato essere falso.
Si è affermato in argomento nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Per di più l'orientamento che richiede sempre l'originale per il giudizio sul falso condurrebbe al paradosso logico-giuridico per cui la copia, in caso di smarrimento dell'originale, rivestirebbe efficacia probatoria più pregnante dello stesso documento originale, divenendo insuscettibile di impugnazione con querela di falso e consentendo a chi ha falsificato un documento di evitare il giudizio adducendo lo smarrimento dell'originale. L'accertamento della falsità di una firma attraverso consulenza tecnica grafologica può fondarsi validamente sull'analisi comparativa delle caratteristiche grafologiche quali ritmo, larghezza, calibro, direzione assiale, inclinazione, stacchi letterali e modalità di tracciatura, anche quando condotta su copia anziché su originale, purché le differenze rilevate siano significative e sistematiche. La circostanza che il consulente tecnico non possa giungere a un giudizio di totale certezza avendo condotto l'esame su copia non inficia le conclusioni raggiunte quando l'analisi in originale consentirebbe soltanto ulteriori verifiche su profili accessori come solcatura o pressione che non minano la bontà delle conclusioni sulla apocrifia della firma (cfr. Cass. Civ, Sez. 2, 28 Marzo 2023,
n. 8718).
È da rilevare, inoltre, che in materia di querela di falso, la consulenza tecnica grafologica può essere validamente espletata su copia fotostatica del documento contestato, anziché sull'originale, purché la riproduzione consenta al perito un'analisi esaustiva e completa dei segni grafici ivi apposti, non sussistendo alcuna norma che imponga necessariamente l'esame dell'originale. Il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato e basato su un'indagine accurata che permetta di cogliere l'estrema similitudine dei tratti grafici rispetto alle scritture di comparazione, deve considerarsi attendibile e idoneo a fondare l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione, e come si sia ancora ritenuto che in sede di querela di falso, nei casi in cui il CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, deve considerarsi attendibile (cfr. Cass. n.
7175/1979; Cass. n. 3154/1975).
Tanto precisato, dunque, reputa il Collegio giudicante che il primo giudice, contrariamente a quanto prospettato in merito da parte appellante nel proposto gravame, abbia operato un corretto inquadramento della fattispecie in disamina in perfetta aderenza alle indicazioni interpretative fornite dagli arresti giurisprudenziali in precedenza richiamati.
Atteso che il fattore dirimente ai fini dell'utilizzabilità della copia fotostatica è il documento per cui si chiede la dimostrazione del falso, nonché l'idoneità dello stesso a fungere da prova, e che qualora si verta in tema di querela di falso, se la copia fotostatica è di qualità tale da permettere all'esperto un'analisi completa ed esaustiva dei segni grafici, il risultato della perizia deve ritenersi attendibile, specialmente se congruamente motivato, ne consegue che l'elaborato di consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica a firma del Prof. , volto a verificare la Testimone_1 falsità del documento utilizzato nel giudizio monitorio dalla non può Parte_1 considerarsi in alcun modo inficiato a seguito del mancato utilizzo della documentazione in originale, così da poter essere senz'altro recepito da questo
Collegio anche nella presente sede a fini decisori.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio in materia grafologica nominato in primo grado, chiamato a rispondere al quesito posto dal giudice (“accerti il C.T.U. se vi sia identità assoluta tra la sottoscrizione apposta dall'Ing. sulla fattura n° 16 CP_1 del 2002 e quella apposta sull'originale della quietanza prodotta da parte convenuta), evidenziava come fosse visibile ictu oculi la falsità del documento in contestazione, affermando che “dalle immagini, anche occhio poco esperto, può notare che le intestazioni, le firme ed i timbri a confronto sono identici” ( cfr. pag 11 dell'elaborato), e inoltre, all'esito del confronto tra la firma in copia fotostatica della fattura n. 16/2002 ravvicinata a quella in originale apposta sulla “quietanza” in discussione, che “l'uso di un terzo di un foglio e la costretta distribuzione spaziale del contenuto e relativa firma, insinua il dubbio di una composizione artificiosa del documento. D'altronde per una più equilibrata spaziatura si sarebbe potuta sfruttare
l'abbondante marginatura inferiore. Per tutto quanto, è ipotizzabile che, timbro e firma, fossero già presenti prima del contenuto, come si cercherà di dimostrare.”
(cfr. pag. 8 dell'elaborato).
Ed ancora, il precitato ausiliario ricostruiva le modalità della operata falsificazione del documento come segue: “Qui si cercherà di spiegare come, verosimilmente, ha operato l'autore del misfatto: ha fotocopiato la fattura n. 16 per lasciare traccia della stessa, poi ha tagliato dall'originale la parte contenente la firma, lasciando un margine nella zona superiore dove ha poi inserito il dattiloscritto. Ancora, ha scannerizzato l'originale e, tra lo spazio delle cifre della fattura e quello della firma, ha dattiloscritto il contenuto della quietanza in contestazione, di seguito ha mandato in stampa sull'originale della fattura, dopo di ciò ha tagliato la particella artefatta.
Lavoro inutile, in quanto, utilizzando l'identica firma, l'arcano sarebbe comunque emerso, come dimostrato nella pagina seguente in cui le firme stampate su acetato
(foglio trasparente), le due sottoscrizioni e timbro sono perfettamente sovrapponibili. […]: timbro, nome dattiloscritto e sottoscrizione sono perfettamente sovrapponibili. In natura, mai nessuno può stilare due volte in modo uguale la propria firma.” (pag 13-14 dell'elaborato), per poi concludere affermando che:
“Nella presente e minuziosa analisi, è stato dimostrato, senza tema di smentita, che la firma in originale sulla “quietanza del 15.06.2010” era inizialmente apposta sulla
“Fattura N° 16/2002” poi tagliata da questo ed utilizzata per produrre un successivo documento. Per tutto quanto, la “quietanza del 15.06.2010” non è mai stata sottoscritta dall'Ing. ma è frutto di una maldestra operazione Controparte_1 artificiosa.”.
Quindi, in risposta al quesito postogli, rassegnava il responso finale secondo cui
“alla luce della perfetta sovrapponibilità delle due firme al quesito, posso affermare, senza alcun dubbio, al solo scopo di far conoscere al sig. giudice la verità che: la firma sulla “fattura n°16 del 2002” è la medesima di quella sulla “quietanza del
15.06.2010.” (pag. 15 dell'elaborato).
In proposito, giova osservare come nessuna significativa incidenza sull'esito della causa avrebbe avuto la convocazione del Ctu per chiarimenti, così come prospettato da parte appellante, atteso che è principio consolidato, siccome ripreso da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23699 del 4 settembre 2024, quello per cui “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare
l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti, per un supplemento di consulenza, o financo per la sostituzione dell'ausiliario, senza che
l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici
e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.” (cfr. sul punto anche Cass. Civ.,
Sez. 2, ordinanza 19 marzo 2021 n. 7873; Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 20 agosto
2019 n. 21525).
D'altra parte, non va neppure trascurato di considerare il principio interpretativo secondo il quale se, in effetti, su colui che abbia disconosciuto la sottoscrizione in calce al documento invocato ex adverso incombe l'onere di dedurre che l'esame peritale si sia svolto su una mera copia del documento, e non sull'originale, e di aver sollevato la relativa eccezione di inutilizzabilità, lo stesso deve tuttavia combinarsi con quello affermato in tema di disciplina delle nullità processuali, per cui chi ha concorso a determinare la nullità non può rilevarla, se non quando si tratta di nullità rilevabile d'ufficio ex art. 157, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che resta precluso alla parte del processo nel corso del quale si sia svolta la perizia e che non abbia prodotto l'originale nonostante l'ordine di esibizione da parte del giudice, eccepire la nullità dell'elaborato peritale, trattandosi di una nullità relativa la cui denunzia è rimasta preclusa dall'avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del merito.
Infatti, in sede di querela di falso, laddove la parte che sostenga l'autenticità della sottoscrizione abbia omesso senza congrue giustificazioni di provvedere al deposito dell'originale della scrittura contestata di cui aveva la disponibilità materiale e giuridica, nonostante il reiterato ordine di esibizione emesso dal Giudice, e al contempo la conformità all'originale della copia della scrittura acquisita in giudizio e oggetto di perizia calligrafica non sia stata contestata da alcuno dei convenuti, nei casi in cui il Ctu ritenga che la fotocopia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, è da considerarsi attendibile (cfr. Cass. 20884/20; Cass. 6022/2007; Cass. 11434/02;
Cass. 10394/94).
Orbene, laddove chi fonda il diritto preteso su una scrittura privata che l'altro disconosce ha l'onere di produrla in originale, o di chiedere al terzo depositario di produrla, ovvero ancora di dimostrarne il contenuto, nei limiti in cui le prove sono ammissibili, deve risolutivamente rilevarsi come nel caso che qui occupa la Pt_1
odierna parte appellante, non abbia ottemperato in prime cure all'ordine di
[...] esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso nei suoi confronti, dichiarando di non avere più la disponibilità dell'originale della fattura (ritagliata) n. 16/2002, essendo decorsi i
10 anni previsti dall'art. 2220 c.c.. Né, da ultimo, alcuna rilevanza può ascriversi ai presenti fini decisori alle ulteriori argomentazioni esplicitate a sostegno del proposto gravame con riferimento alla sostenuta valenza dimostrativa degli ulteriori elementi di prova di matrice documentale acquisiti nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società appellante in ordine all'avvenuto adempimento dell'obbligazione nella specie monitoriamente azionata nei suoi confronti, in quanto da reputarsi estranee al thema decidendum di cui al presente giudizio siccome afferente unicamente all'accertamento della autenticità o meno di quello specifico documento dedotto dall'interessata come prova in quel giudizio e impugnato di falsità dalla controparte.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono conseguono il rigetto del proposto appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di con atto di Controparte_1 citazione notificato il 1°-10-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, depositata il 4-9-2019
n. 1748, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.150,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1887 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Salvatore Vetere in virtù di procura generale alle liti per atto notarile allegato agli atti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'Avv. Peppino Mariano;
- appellante – contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CO CO in virtù Controparte_1 di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Mario Greco n. 16, presso lo studio dell'Avv. Luciana Scrivo;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, previa rinnovazione della C.T.U. disposta nel giudizio di primo grado o, quanto meno, previa riconvocazione del C.T.U. per rendere chiarimenti, riformata ed annullata la sentenza gravata nei capi impugnati col presente atto, rigettare la proposta querela di falso perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore concludente - Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito rigettare l'appello proposto perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con ricorso in riassunzione del 03.06.15 notificato in data
17.07.15 in uno al decreto di fissazione d'udienza, l'Ing. ha Controparte_1 adito il Tribunale di Cosenza per fare accertare e dichiarare la falsità del documento datato 16.06.2010 prodotto dalla nell'ambito del giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti il Giudice di Pace di Cosenza rg
3752/14, sospeso a seguito di presentazione della querela di falso da parte della ricorrente in relazione al predetto documento.
A sostegno del proposto ricorso il querelante ha dedotto:
-di aver notificato decreto ingiuntivo n. 1227/2014 emesso dal Giudice di Pace di
Cosenza, col quale veniva ingiunto alla società convenuta il pagamento della somma di € 3.312,00 oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio in virtù delle fatture n. 1/10 e n. 2/10 emesse per l'attività professionale svolta in favore della e da quest'ultima non pagate;
Parte_1
-che la ditta aveva proposto opposizione al detto decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo l'estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento, attestato da ricevuta di pagamento sottoscritta dall'Ing. che produceva in copia;
CP_1
-che in realtà detta ricevuta era stata ricavata da altra fattura e, precisamente, dalla n.
16 dell'anno 2002 emessa dalla stessa in favore della apparendo Parte_1 ritagliata nella parte finale rimasta senza alcuno scritto prima della sottoscrizione.
Ha concluso coerentemente, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata in data 4 settembre 2015 si è costituita la società Pt_1
che ha impugnato e contestato la querela ex adverso proposta in quanto
[...] infondata in fatto ed in diritto, chiedendo, preliminarmente ed in rito, la declaratoria di inammissibilità della proposta querela per mancanza dei presupposti di legge e, nel merito, il rigetto della domanda di querela di falso, avendo anche provveduto al versamento della ritenuta d'acconto per come desumibile dal modello F/24 allegato in atti con la relativa quietanza di pagamento in favore dell'Erario, con condanna del querelante a norma dell'art. 226 c.p.c., nonché al pagamento delle spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo del procedimento incoato dinanzi al giudice di pace, espletati gli incombenti di rito, la causa, disatteso dalla convenuta l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale della fattura n° 16/2002, è stata istruita in via documentale e mediante ctu grafologica tesa ad accertare l'eventuale contraffazione del documento prodotto in giudizio dalla Parte_1
All'udienza del 14 febbraio 2019 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra epigrafate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.”.
Con sentenza depositata il 4-9-2019 n. 1748, il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione
Civile, in composizione collegiale, accoglieva la domanda di querela di falso e, per l'effetto, dichiarava la falsità della quietanza del 15 giugno 2010 prodotta in giudizio dalla e condannava parte convenuta alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 1°-10-2019, la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, censurandola con un unico motivo di appello per avere il primo giudice accolto la querela di falso aderendo alle conclusioni del nominato Ctu in assenza di motivati e condivisibili rilievi critici e sostenendo che il giudicante non avesse tenuto conto della richiesta da essa avanzata convocazione del
Ctu per chiarimenti.
Aggiungeva, altresì, come il giudice aveva omesso di considerare che la perizia grafologica era stata effettuata su mere fotocopie e non sui documenti originali, per cui le conclusioni cui era addivenuto il Ctu non avrebbero potuto essere poste a fondamento dell'accoglimento della querela di falso. Affermava, ancora, che sebbene il Ctu parlasse di sovrapposizione delle scritture a macchina, non avesse detto alcunché sulla firma e il timbro, atteso che portavano la sottoscrizione della
; che nessuna prova vi era che tale sovrapposizione fosse riconducibile alla CP_1
che la società aveva provveduto al pagamento delle fatture poste alla Parte_1 base del monitorio, nonché al versamento della ritenuta d'acconto per come desumibile dal modello F/24 allegato in atti, con relativa quietanza di pagamento in favore dell'Erario, e alla registrazione nel libro giornale e nelle scritture contabili.
Evidenziava, poi, di avere già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo dedotto l'avvenuto adempimento dell'obbligazione relativamente alle fatture n. 1/2010 e
2/2010, nonostante avesse già contestato, in sede extragiudiziale, il mancato pagamento delle due fatture, poi poste alla base del monitorio, con missiva del marzo 2013 allegata in atti;
che dal libro giornale risultava il pagamento delle fatture rispettivamente di €uro 2.015,00 e di €uro 611,00 con relativa produzione di quietanza a firma dell'Ing. ; che l'ulteriore sottoscrizione sulla quietanza CP_1 derivava dal fatto che il pagamento avveniva in contanti e che i rapporti tra l'Avv.
CO CO, marito dell'appellata , e la si erano CP_1 Parte_1 deteriorati.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
18-5-2020, , la quale in via preliminare chiedeva che l'appello Controparte_1 fosse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.p. e, nel merito, contestava in toto il contenuto dell'atto di citazione in appello, chiedendone il rigetto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di prima comparizione, ritenuta non meritevole di accoglimento la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio come da ordinanza in atti, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trasmissione degli atti al P.G. per quanto di competenza sulla proposta querela di falso, questi concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Quindi, dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, all'esito dell'udienza collegiale dell'8-4-2025 tenutasi mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellata sotto il profilo del difetto di specificità dei Controparte_1 motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 8999/2022) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata. Quanto al merito, l'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Infatti, il complesso delle doglianze mosse avverso la decisione di primo grado a mezzo del proposto gravame, in punto di dedotta erroneità di detta pronuncia nella parte in cui l'organo giudicante ha posto a fondamento della decisione l'elaborato del Ctu, che a dire dell'appellante sarebbe privo di validità in quanto basato sull'utilizzo di copia fotostatica anziché sull'originale, è privo di fondamento.
Occorre in primo luogo rilevare a tal proposito come solo in apparenza si registri un contrasto giurisprudenziale tra l'indirizzo interpretativo che prevede che l'esame peritale condotto su copie fotografiche del documento o dei documenti assunti a comparazione sia inattendibile (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 20484 del 2014, secondo cui: "soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione”, nonchè Cass. Civ. n. 1831/2000) e l'indirizzo che invece prevede che se la fotocopia è sufficientemente chiara da permettere all'esperto un'analisi completa ed esaustiva dei segni grafici, l'esito della perizia è da considerarsi attendibile (cfr. Cass. n. 42938 del 2011 per cui: "Nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su di una copia fotostatica”).
È necessario, infatti, distinguere il caso di disconoscimento di scrittura privata da quello relativo alla querela di falso.
Ed invero, mentre nella prima ipotesi l'esame consiste nell'attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore, attribuzione esclusa a seguito del tempestivo disconoscimento, nel caso in cui si verta in tema di giudizio di falso, all'opposto, si tratta di smentire detta attribuzione superando la forza dimostrativa legale che di essa discenda dalla natura dell'atto. Ne deriva, pertanto, che laddove nella prima fattispecie la verificazione operata sulla base della copia non dà risultati di certezza
“dato che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l'unicità dell'atto riprodotto e, quindi, che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione dell'atto” (cfr., ex multis, Cass. Civ. 18 febbraio
2000 n. 1831; Cass. Civ. 19 ottobre 1999 n. 11739), nell'accertamento del falso, al contrario, il limite dell'utilizzo della copia sussiste solo se l'accertamento tecnico condotto su di essa non permetta di negare l'attribuzione della firma al suo apparente sottoscrittore, ma non quando esso già lasci emergere, senza margini di dubbio, la falsità dell'atto, posto che, ove adeguatamente motivata sul piano tecnico grafologico, nessuna utilità aggiuntiva potrebbe apportare l'analisi dell'originale, non essendo logicamente ipotizzabile che lo studio di questo possa condurre a far ritenere autentico quello che l'analisi della copia (conforme all'originale) ha già dimostrato essere falso.
Si è affermato in argomento nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Per di più l'orientamento che richiede sempre l'originale per il giudizio sul falso condurrebbe al paradosso logico-giuridico per cui la copia, in caso di smarrimento dell'originale, rivestirebbe efficacia probatoria più pregnante dello stesso documento originale, divenendo insuscettibile di impugnazione con querela di falso e consentendo a chi ha falsificato un documento di evitare il giudizio adducendo lo smarrimento dell'originale. L'accertamento della falsità di una firma attraverso consulenza tecnica grafologica può fondarsi validamente sull'analisi comparativa delle caratteristiche grafologiche quali ritmo, larghezza, calibro, direzione assiale, inclinazione, stacchi letterali e modalità di tracciatura, anche quando condotta su copia anziché su originale, purché le differenze rilevate siano significative e sistematiche. La circostanza che il consulente tecnico non possa giungere a un giudizio di totale certezza avendo condotto l'esame su copia non inficia le conclusioni raggiunte quando l'analisi in originale consentirebbe soltanto ulteriori verifiche su profili accessori come solcatura o pressione che non minano la bontà delle conclusioni sulla apocrifia della firma (cfr. Cass. Civ, Sez. 2, 28 Marzo 2023,
n. 8718).
È da rilevare, inoltre, che in materia di querela di falso, la consulenza tecnica grafologica può essere validamente espletata su copia fotostatica del documento contestato, anziché sull'originale, purché la riproduzione consenta al perito un'analisi esaustiva e completa dei segni grafici ivi apposti, non sussistendo alcuna norma che imponga necessariamente l'esame dell'originale. Il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato e basato su un'indagine accurata che permetta di cogliere l'estrema similitudine dei tratti grafici rispetto alle scritture di comparazione, deve considerarsi attendibile e idoneo a fondare l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione, e come si sia ancora ritenuto che in sede di querela di falso, nei casi in cui il CTU ritenga che la copia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, deve considerarsi attendibile (cfr. Cass. n.
7175/1979; Cass. n. 3154/1975).
Tanto precisato, dunque, reputa il Collegio giudicante che il primo giudice, contrariamente a quanto prospettato in merito da parte appellante nel proposto gravame, abbia operato un corretto inquadramento della fattispecie in disamina in perfetta aderenza alle indicazioni interpretative fornite dagli arresti giurisprudenziali in precedenza richiamati.
Atteso che il fattore dirimente ai fini dell'utilizzabilità della copia fotostatica è il documento per cui si chiede la dimostrazione del falso, nonché l'idoneità dello stesso a fungere da prova, e che qualora si verta in tema di querela di falso, se la copia fotostatica è di qualità tale da permettere all'esperto un'analisi completa ed esaustiva dei segni grafici, il risultato della perizia deve ritenersi attendibile, specialmente se congruamente motivato, ne consegue che l'elaborato di consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica a firma del Prof. , volto a verificare la Testimone_1 falsità del documento utilizzato nel giudizio monitorio dalla non può Parte_1 considerarsi in alcun modo inficiato a seguito del mancato utilizzo della documentazione in originale, così da poter essere senz'altro recepito da questo
Collegio anche nella presente sede a fini decisori.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio in materia grafologica nominato in primo grado, chiamato a rispondere al quesito posto dal giudice (“accerti il C.T.U. se vi sia identità assoluta tra la sottoscrizione apposta dall'Ing. sulla fattura n° 16 CP_1 del 2002 e quella apposta sull'originale della quietanza prodotta da parte convenuta), evidenziava come fosse visibile ictu oculi la falsità del documento in contestazione, affermando che “dalle immagini, anche occhio poco esperto, può notare che le intestazioni, le firme ed i timbri a confronto sono identici” ( cfr. pag 11 dell'elaborato), e inoltre, all'esito del confronto tra la firma in copia fotostatica della fattura n. 16/2002 ravvicinata a quella in originale apposta sulla “quietanza” in discussione, che “l'uso di un terzo di un foglio e la costretta distribuzione spaziale del contenuto e relativa firma, insinua il dubbio di una composizione artificiosa del documento. D'altronde per una più equilibrata spaziatura si sarebbe potuta sfruttare
l'abbondante marginatura inferiore. Per tutto quanto, è ipotizzabile che, timbro e firma, fossero già presenti prima del contenuto, come si cercherà di dimostrare.”
(cfr. pag. 8 dell'elaborato).
Ed ancora, il precitato ausiliario ricostruiva le modalità della operata falsificazione del documento come segue: “Qui si cercherà di spiegare come, verosimilmente, ha operato l'autore del misfatto: ha fotocopiato la fattura n. 16 per lasciare traccia della stessa, poi ha tagliato dall'originale la parte contenente la firma, lasciando un margine nella zona superiore dove ha poi inserito il dattiloscritto. Ancora, ha scannerizzato l'originale e, tra lo spazio delle cifre della fattura e quello della firma, ha dattiloscritto il contenuto della quietanza in contestazione, di seguito ha mandato in stampa sull'originale della fattura, dopo di ciò ha tagliato la particella artefatta.
Lavoro inutile, in quanto, utilizzando l'identica firma, l'arcano sarebbe comunque emerso, come dimostrato nella pagina seguente in cui le firme stampate su acetato
(foglio trasparente), le due sottoscrizioni e timbro sono perfettamente sovrapponibili. […]: timbro, nome dattiloscritto e sottoscrizione sono perfettamente sovrapponibili. In natura, mai nessuno può stilare due volte in modo uguale la propria firma.” (pag 13-14 dell'elaborato), per poi concludere affermando che:
“Nella presente e minuziosa analisi, è stato dimostrato, senza tema di smentita, che la firma in originale sulla “quietanza del 15.06.2010” era inizialmente apposta sulla
“Fattura N° 16/2002” poi tagliata da questo ed utilizzata per produrre un successivo documento. Per tutto quanto, la “quietanza del 15.06.2010” non è mai stata sottoscritta dall'Ing. ma è frutto di una maldestra operazione Controparte_1 artificiosa.”.
Quindi, in risposta al quesito postogli, rassegnava il responso finale secondo cui
“alla luce della perfetta sovrapponibilità delle due firme al quesito, posso affermare, senza alcun dubbio, al solo scopo di far conoscere al sig. giudice la verità che: la firma sulla “fattura n°16 del 2002” è la medesima di quella sulla “quietanza del
15.06.2010.” (pag. 15 dell'elaborato).
In proposito, giova osservare come nessuna significativa incidenza sull'esito della causa avrebbe avuto la convocazione del Ctu per chiarimenti, così come prospettato da parte appellante, atteso che è principio consolidato, siccome ripreso da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23699 del 4 settembre 2024, quello per cui “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare
l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti, per un supplemento di consulenza, o financo per la sostituzione dell'ausiliario, senza che
l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici
e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.” (cfr. sul punto anche Cass. Civ.,
Sez. 2, ordinanza 19 marzo 2021 n. 7873; Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 20 agosto
2019 n. 21525).
D'altra parte, non va neppure trascurato di considerare il principio interpretativo secondo il quale se, in effetti, su colui che abbia disconosciuto la sottoscrizione in calce al documento invocato ex adverso incombe l'onere di dedurre che l'esame peritale si sia svolto su una mera copia del documento, e non sull'originale, e di aver sollevato la relativa eccezione di inutilizzabilità, lo stesso deve tuttavia combinarsi con quello affermato in tema di disciplina delle nullità processuali, per cui chi ha concorso a determinare la nullità non può rilevarla, se non quando si tratta di nullità rilevabile d'ufficio ex art. 157, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che resta precluso alla parte del processo nel corso del quale si sia svolta la perizia e che non abbia prodotto l'originale nonostante l'ordine di esibizione da parte del giudice, eccepire la nullità dell'elaborato peritale, trattandosi di una nullità relativa la cui denunzia è rimasta preclusa dall'avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del merito.
Infatti, in sede di querela di falso, laddove la parte che sostenga l'autenticità della sottoscrizione abbia omesso senza congrue giustificazioni di provvedere al deposito dell'originale della scrittura contestata di cui aveva la disponibilità materiale e giuridica, nonostante il reiterato ordine di esibizione emesso dal Giudice, e al contempo la conformità all'originale della copia della scrittura acquisita in giudizio e oggetto di perizia calligrafica non sia stata contestata da alcuno dei convenuti, nei casi in cui il Ctu ritenga che la fotocopia in esame costituisca un documento idoneo a formare oggetto di valutazione grafologica, il giudizio espresso a seguito dell'esame grafico della copia fotostatica, se congruamente motivato, è da considerarsi attendibile (cfr. Cass. 20884/20; Cass. 6022/2007; Cass. 11434/02;
Cass. 10394/94).
Orbene, laddove chi fonda il diritto preteso su una scrittura privata che l'altro disconosce ha l'onere di produrla in originale, o di chiedere al terzo depositario di produrla, ovvero ancora di dimostrarne il contenuto, nei limiti in cui le prove sono ammissibili, deve risolutivamente rilevarsi come nel caso che qui occupa la Pt_1
odierna parte appellante, non abbia ottemperato in prime cure all'ordine di
[...] esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso nei suoi confronti, dichiarando di non avere più la disponibilità dell'originale della fattura (ritagliata) n. 16/2002, essendo decorsi i
10 anni previsti dall'art. 2220 c.c.. Né, da ultimo, alcuna rilevanza può ascriversi ai presenti fini decisori alle ulteriori argomentazioni esplicitate a sostegno del proposto gravame con riferimento alla sostenuta valenza dimostrativa degli ulteriori elementi di prova di matrice documentale acquisiti nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società appellante in ordine all'avvenuto adempimento dell'obbligazione nella specie monitoriamente azionata nei suoi confronti, in quanto da reputarsi estranee al thema decidendum di cui al presente giudizio siccome afferente unicamente all'accertamento della autenticità o meno di quello specifico documento dedotto dall'interessata come prova in quel giudizio e impugnato di falsità dalla controparte.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono conseguono il rigetto del proposto appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di con atto di Controparte_1 citazione notificato il 1°-10-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, depositata il 4-9-2019
n. 1748, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.150,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)