Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.760/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. RAINELLI Parte_1 C.F._1
MIRIAM,
-parte attrice - contro
, con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
MATTEUCCI GIOVANNA,
-parte convenuta -
Avente ad oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per parte attrice : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
1. ACCERTARE E DICHIARARE, la piena ed esclusiva responsabilità del sig. per tutti i fatti di cui in narrazione e, per l'effetto, Controparte_1
CONDANNARE il sig. al risarcimento di tutti i Controparte_1
conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. e che si Parte_1
quantificano nella somma complessiva di euro 7.974,03, di cui Euro 1.750,00 a titolo
1
dalla condotta tenuta dal CP_1
a dover recedere dal contratto di locazione, ed Euro 3.224,03 per l'esborso economico che l'attore ha subito per l'attività legale svolta all'avv. Matarazzi in sede penale, ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta equa e di giustizia, anche in via equitativa, dall'Organo Giudicante.
2. CONDANNARE, altresì, il sig. al pagamento dei Controparte_1
compensi dovuti alla attività dello scrivente avvocato per aver dovuto assistere il sig. nella fase stragiudiziale (attivazione della procedura Parte_1
di negoziazione assistita) per un importo pari ad euro 420,00 oltre rimborso forfettario 15% e cap
Per parte convenuta : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa rigettare le domande attrici proposte nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con Controparte_1
vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali per l'episodio verificatosi in data 24.08.2017 presso lo studio, condiviso dalle parti in Macerata Via Martiri della Liberta 28, detenuto in locazione.
2 Rappresentava l'attore, di svolgere la libera professione di psicologo, con studio presso l'immobile di Via Martiri Della Liberta di Macerata condiviso con altri tre professionisti, avvocati , tra i quali il convenuto;
di essersi recato la mattina del 24.08.2017, al rientro dalle ferie, presso il proprio studio per degli appuntamenti e di aver constatato che erano in corso lavori di manutenzione , ovvero di tinteggiatura delle pareti, che interessavano anche la sua stanza e dei quali non era stato posto a conoscenza . Recatosi presso la stanza del convenuto, per avere contezza del fatto e per lamentarsi Controparte_1
del mancato preavviso nonché della intrusione non autorizzata nella propria stanza, ne scaturiva una discussione durante la quale l'attore riceveva ingiurie e minacce dal convenuto.
Tali circostanze venivano denunciate dall'attore mediante proposizione di querela cui seguiva un procedimento penale a carico del , Controparte_1
imputato per il reato di cui all'art 612 cp. Il procedimento, n 642/17 Rgnr Proc veniva dichiarato estinto dal Giudice di Pace a seguito dell'offerta riparatoria di euro 250,00 formulata dall'imputato e accettata dal convenuto sul maggior avere .
Lamentava l'attore di esser stato costretto a lasciare lo studio a causa dell'evento del 24.10.17
Da qui l'introduzione del presente giudizio per avere ristoro degli ulteriori danni , derivanti dalla condotta del nei riguardi dell'attore. CP_1
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale chiedeva il rigetto della domanda contestando la documentazione prodotta e le allegazioni attoree.
La sentenza viene redatta ai sensi dell'art 132 cpc come novellato dalla legge
69/09, mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda.
3 Esaminato il compendio probatorio costituito dalle allegazioni in atti, in punto di fatto appare dimostrata, dalle registrazioni audio prodotte dalla parte attrice, la discussione avvenuta tra le parti e registrata dall'attore in cui si sentono proferite, dall'interlocutore del che questi chiama con il nome di Pt_1
, le frasi riportate nell'atto introduttivo. CP_1
Dallo svolgimento della discussione, appare evidente la volontà del convenuto di usare espressioni offensive e lesive dell'onorabilità e della professionalità del consapevole anche del fatto che l'attore stesse registrando la Pt_1
discussione in corso.
Dalle registrazioni si sente chiaramente il convenuto aggettivare ripetutamente con parole offensive , del tipo “ Imbecille cretino idiota , Parte_1
improfessionale” “io dovrò rivolgermi all'ordine dei psicologi per capire come diavolo hai fatto a prendere il titolo ….. “ ed altri epiteti similari.
Così pure le frasi di minaccia , “ va a finire male “ o vai a finire male”
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, come previsto dall'art. 185
c.p. a seguito delle condotta di ingiuria, costituente fatto illecito civile e di minaccia (ai sensi dell' art. 612 c.p.), il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo derivante da un fatto illecito costituisce danno in re ipsa e si concretizza nella prova della condotta stessa, fornita dall'attore, determinata dalle espressioni verbali che configurano il fatto di reato o la condotta illecita. Nel caso di specie dalle registrazioni audio prodotte, il cui contenuto non è stato disconosciuto dal convenuto, deve ritenersi configurata la condotta contestata al convenuto di ingiurie e minacce chiaramente evincibili dall'ascolto dei files audio allegati dall'attore e nelle trascrizioni audio, nei cui confronti le espressioni verbali proferite dal convenuto , appaiono trascendere ogni eventuale ragione di difesa o di provocazione, pure sostenuta dalla difesa del convenuto, arrivando lo stesso a proferire espressioni lesive dell'onore mettendo in discussione la professionalità dell'attore. Le circostanze peraltro, si sarebbero verificate alla presenza di soggetti terzi,
4 Riguardo alla quantificazione della pretesa risarcitoria, tenuto conto della condotta offensiva come sopra accertata, delle circostanze esposte, dell'unicità dell'evento, del breve arco temporale in cui si sono concretizzati i fatti, della mancata allegazione di particolari pregiudizi psico-fisici solo meramente dedotti si stima equo avvalendosi anche dell'art 114 cpc, riconoscere all' attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il fatto illecito costituito dalla condotta del convenuto, consistita in ingiurie e minacce proferite nei confronti dell'attore, la somma valutata in via equitativa di € 1.250,00, già rivalutata all'attualità, oltre quanto già ricevuto quale offerta riparatoria formulata ex art 35 D lgs 274/00, ovvero oltre l'importo già offerto di euro
250,00 relativo al reato contestato ex art 612 cp, per le minacce proferite .
A riguardo, considerate le più recenti pronunce giurisprudenziali si osserva come l'istituto previsto ex art 35 consente al giudice di pace di valutare la congruità dell'offerta ai soli fini della dichiarazione di estinzione del reato
Nulla può riconoscersi a titolo di danno patrimoniale quale rimborso delle spese legali sostenute dall'attore e documentate dalla fattura dell'Avv Alessio
Matarazzi .La fattura, intestata non solo all'attore ma anche a Persona_1
reca nella causale un numero di procedimento diverso da quello relativo al procedimento penale instauratosi a carico del convenuto ed indicato nell'atto di citazione .
L'attività, di cui all'importo indicato in fattura, non appare giustificata ai fini della pretesa risarcitoria per cui è causa (dalle deduzioni dalle parti questa avrebbe riguardato la prospettazione di ulteriori ipotesi di reato per il medesimo fatto, per le quali è conseguita un'archiviazione in sede di indagini).
Nessun'altra pretesa risarcitoria può trovare accoglimento in mancanza di idoeni elementi probatori.
Vanno riconosciute a parte attrice le spese di lite in ragione dell' effettivo accoglimento della domanda e dell'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, liquidate come da dispositivo, in base al decisum
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, decidendo sulla domanda proposta da , in accoglimento della stessa Parte_1
-condanna il convenuto al risarcimento dei danni in misura di euro 1.250,00, oltre quanto già corrisposto all'attore ai sensi dell'art 35 Dlgs 274/00.
Rigetta ogni ulteriore domanda .
Visto l'art.91 cpc,
condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.100,00 oltre oneri accessori come per legge
Così deciso e pubblicato in Macerata il 16/01/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
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