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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6224 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/02/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Musa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Caddeo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Narcao.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/09/2003 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Narcao, anno 2003, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) confermare le statuizioni dettate in regime di separazione personale dei coniugi:
a) nessun contributo di mantenimento sarà previsto a carico dei coniugi poiché entrambi sono autonomi economicamente, con capacità lavorativa
Pag. 2 di 3 maturata nel tempo e in grado di reperire risorse sufficienti al proprio mantenimento;
b) la casa di residenza coniugale resterà in proprietà e in uso al sig. Pt_1
già liberata da cose di proprietà e in uso della sig.ra con
[...] CP_1 impegno del sig. di volturare a proprio nome tutte le utenze Pt_1 domestiche.
c) Le parti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere rispetto alle spese rispettivamente sostenute durante il matrimonio nell'interesse della famiglia.
d) Il sig. verserà in data odierna la somma di € 6.200,00 in favore Pt_1 della sig.ra in unica soluzione con bonifico bancario alle CP_1 coordinate bancarie ad essa intestate a titolo di rimborso polizza assicurativa Controparte_2
e) Le parti dichiarano sin d'ora che, al puntuale adempimento di quanto pattuito, non avranno nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro alcun altro credito di qualsiasi natura.
2) I coniugi continuano ad essere economicamente autonomi e indipendenti, senza alcunché da richiedere l'uno all'altra a titolo di mantenimento.
3) Il ha adempiuto al proprio obbligo di cui al punto d) delle condizioni Pt_1 di separazione pertanto le parti non hanno nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6224 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/02/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Musa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Caddeo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/09/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Narcao.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/09/2003 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Narcao, anno 2003, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) confermare le statuizioni dettate in regime di separazione personale dei coniugi:
a) nessun contributo di mantenimento sarà previsto a carico dei coniugi poiché entrambi sono autonomi economicamente, con capacità lavorativa
Pag. 2 di 3 maturata nel tempo e in grado di reperire risorse sufficienti al proprio mantenimento;
b) la casa di residenza coniugale resterà in proprietà e in uso al sig. Pt_1
già liberata da cose di proprietà e in uso della sig.ra con
[...] CP_1 impegno del sig. di volturare a proprio nome tutte le utenze Pt_1 domestiche.
c) Le parti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere rispetto alle spese rispettivamente sostenute durante il matrimonio nell'interesse della famiglia.
d) Il sig. verserà in data odierna la somma di € 6.200,00 in favore Pt_1 della sig.ra in unica soluzione con bonifico bancario alle CP_1 coordinate bancarie ad essa intestate a titolo di rimborso polizza assicurativa Controparte_2
e) Le parti dichiarano sin d'ora che, al puntuale adempimento di quanto pattuito, non avranno nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro alcun altro credito di qualsiasi natura.
2) I coniugi continuano ad essere economicamente autonomi e indipendenti, senza alcunché da richiedere l'uno all'altra a titolo di mantenimento.
3) Il ha adempiuto al proprio obbligo di cui al punto d) delle condizioni Pt_1 di separazione pertanto le parti non hanno nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3