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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.25345 /2023 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via INDIRIZZO TELEMATICO presso lo studio dell'Avv. LIZZA EGIDIO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA
presso lo studio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO *
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all' esito dell' udienza del 19.12.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.7.2023 esponeva Parte_1 che con DM 12/1/2022 veniva conferito ad essa ricorrente, estranea alla pubblica amministrazione, l'incarico di esperta ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 303/1999, nell'ambito della Struttura di missione – Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità di cui al dPCM del 29/10/2021, dalla data del provvedimento e sino al 31 dicembre 2026. Tanto esposto, lamentava che in data 25.1.2023 riceveva dal Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della PCM la comunicazione di cessazione dall'incarico con la motivazione che “ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 44, non essendo stato confermato il suo incarico di esperto presso la Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, il decreto di conferimento del medesimo incarico ha cessato di avere effetto dal 24 gennaio 2023”. In punto di diritto sosteneva che con il riferimento all art. 31 della l. n. 400/1988, si fosse inteso che il decreto di conferimento di incarico di essa ricorrente quale esperto, rientrasse nel generale novero di quelli che, ove non confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. Affermava che la segreteria, nell'ambito delle sovraordinate esigenze poste dal soddisfacimento degli obiettivi del PNRR, era stata innovata e, diversamente da come era dalla data della sua istituzione, era stata espressamente ancorata al raggiungimento di tali prioritari obiettivi del Piano e svincolata dunque dalla durata del Governo diversamente da quanto avrebbe dovuto essere. Concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della
[...] per aver disposto la cessazione dell'incarico Controparte_1 non essendone intervenutane la conferma entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Governo;
e per l'effetto:
- condannare la resistente alla ricostituzione del rapporto e a immettere la ricorrente nell'incarico di cui agli articoli 1 e 2 del DM 12/1/2022 registrato alla Corte dei Conti il 3/3/2022, indicato nelle premesse e a pagare le conseguenziali omesse retribuzioni medio tempore maturate, dal momento della illegittima cessazione del rapporto a quello dell'effettivo suo ripristino, nella misura dovuta per ciascuna mensilità stabilita dall'art. 2 del DM 12/1/2022 registrato alla Corte dei Conti il 3/3/2022, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche con ricorso all'equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o maggior danno;
- in ogni caso, accordare una somma di denaro a titolo risarcitorio dovuta dalla resistente alla ricorrente per i danni patiti e patendi, anche all'immagine e alla professionalità, in conseguenza dell'adozione dell'illegittimo provvedimento assunto, in una determinata misura percentuale rapportata alle mensilità cui avrebbe avuto diritto sin dal momento della cessazione del rapporto e fino alla sua naturale scadenza, ovvero nella misura che sarà quantificata in corso di causa od in quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso all'equità ed anche a titolo di danno da perdita di chance. Si costituiva la Controparte_1 sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, richiamava l'art. 4bis del D.L. 77/2021 ed il comma 1 dello stesso, laddove trasformava la Segreteria tecnica in autonoma Struttura nonchè il comma 4 del medesimo articolo laddove disponeva che : “Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026”. Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento, nella misura e per le ragioni che di seguito si espongono. Dall'esame della documentazione prodotta emerge che con decreto del 12.1.2022, visto anche l'art. 1 comma 2 del D.L. n. 77 del 2021, veniva conferito alla ricorrente l'incarico di cui è causa fino al 31.12.2026 ed emerge, altresì, che con comunicazione del 25.1.2023 veniva comunicata alla stessa ricorrente la cessazione dall'incarico dal 24.1.2023, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L.n. 23.8. 1988 n. 400. La tesi di parte convenuta, secondo la quale dal comma 4 dell'art. 4 bis del D.L. 77/2021 deriverebbe che possono essere prorogati fino al 31.12.2026 solo gli incarichi conferiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non può essere condivisa. La norma richiamata, infatti, deve essere letta ed interpretata alla luce del complessivo quadro normativo nel quale è stato posto in essere il provvedimento di conferimento dell'incarico alla ricorrente. In particolare, si rileva che al comma 1 del richiamato art. 4 bis si dispone la proroga della Segreteria Tecnica, che viene qualificata come struttura, ed al comma 4 vengono prorogati gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione non possano più essere prorogati, ma solo che anche quelli conferiti prima di tale data possono essere prorogati. L'incarico conferito alla ricorrente aveva come scadenza il 31.12.2026 e la circostanza che l'articolo 31, comma 4, della Legge n. 400/1988, disponga che “i decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministro di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto” non rileva in quanto tale norma non trova applicazione nella fattispecie in esame essendovi una norma speciale successiva che disciplina il rapporto. Diversamente opinando, non si individua una ragione logica ( una ratio) per la quale possano essere prorogati solo ( e non anche) gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della legge e non quelli conferiti dopo. L'interpretazione che si condivide, invece, tiene conto della circostanza che non essendovi una espressa previsione normativa e disponendo la legge solo per l'avvenire, gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge avrebbero dovuto subire le scadenze previste dalle norme esistenti all'epoca del loro conferimento. Tanto esposto, si osserva che la domanda volta alla ricostruzione del rapporto ed alla immissione della ricorrente nell'incarico non può trovare accoglimento, posto che il rapporto dedotto non è di lavoro subordinato e che non è prevista la reintegra. Si ritiene, invece, fondata la domanda di risarcimento del danno che, in mancanza di altri paramenti e di indicazioni relative a specifiche voci di danno patite, si ritiene di dover quantificare in un terzo dei compensi mensili che la ricorrente avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del rapporto. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della somma pari ad un terzo dei compensi mensili che la ricorrente avrebbe percepito dal 1.2.2023 al 31.12.2026, oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.500. IL GIUDICE Mariapia Magaldi