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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1080/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 c.p.c. da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato su foglio separato congiunto telematicamente al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Micaela Ballotta (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
il suo studio in Modena, Via Emilia est n. 25
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25/03/2025, depositate in data 21/03/2025; per il P.M. “Nulla oppone” in data 09/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 c.p.c., depositato il 23/10/2023, chiedeva Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato RICORRE all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito affinché, letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, tentata la conciliazione, voglia dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
CHIEDE inoltre che l'intestato Ufficio, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA). In ogni caso, con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge. Con vittoria di compensi e spese, in caso di resistenza”.
A sostegno della domanda, deduceva di aver contratto matrimonio con parte resistente in data
30/07/1987 in Casavatore (Na); che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Casavatore (Na) al N. 24, P. II, serie A, anno 1987; che dall'unione nascevano, rispettivamente in data 06/02/1987 e 28/01/1990, i figli e , Per_1 Per_2
oggi ultratrentenni, economicamente autosufficienti e costituenti autonomi nuclei familiari con i rispettivi figli e mogli;
che i coniugi vivevano separati da oltre trent'anni, essendo la prosecuzione della convivenza divenuta intollerabile tanto che, da tempo, ciascuno ha costituito un proprio nucleo familiare ed è economicamente indipendente;
che, nell'impossibilità di prendere contatto con la moglie, era costretto ad intraprendere il presente procedimento giudiziale;
che essendo ampiamente maturati i presupposti di legge chiedeva cumulativamente sentenza di separazione e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 23/01/2024, celebrata dinanzi al Giudice relatore, dott. Giuseppe Izzo, mediante collegamento da remoto, giusta decreto del
11/01/2024, il procuratore di parte ricorrente chiedeva di trattenere la causa in decisione, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 24/01/2024, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il
Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini. Con ordinanza del 09/02/2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore al fine di provvedere alla trasmissione degli atti al P.M. Con ordinanza del 28/02/2024 il G.I., previa trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere, rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
In data 09/05/2024 il P.M. concludeva nulla opponendo alla richiesta di separazione formulata dal . Pt_1 Con sentenza non definitiva n. 335/2024 del 10/05/2024, il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e , ordinava Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA) e, con separata ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
11/02/2025, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898 con passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con ordinanza del 12/02/2025, il Tribunale onerava parte ricorrente al deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 335/2024, resa dal
Tribunale di Lagonegro, depositata nel presente procedimento in data 10/05/2024.
La causa veniva rinviata, per la verifica dell'incombente, all'udienza del 25/03/2025.
Intervenuto il deposito della documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025, parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo confermando la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero, risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 06/03/2025.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo i figli della coppia maggiorenni ed autosufficienti e non essendo stata formulata alcuna altra domanda dalla resistente rimasta contumace. Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
Casavatore (NA) in data 30/07/1987 tra , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], trascritto agli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Casavatore (NA) al N. 24, P. II, S. A, Ufficio 1;
- dichiara non ripetibili le spese;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 11/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 c.p.c. da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato su foglio separato congiunto telematicamente al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Micaela Ballotta (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
il suo studio in Modena, Via Emilia est n. 25
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25/03/2025, depositate in data 21/03/2025; per il P.M. “Nulla oppone” in data 09/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 c.p.c., depositato il 23/10/2023, chiedeva Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato RICORRE all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito affinché, letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, tentata la conciliazione, voglia dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
CHIEDE inoltre che l'intestato Ufficio, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA). In ogni caso, con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge. Con vittoria di compensi e spese, in caso di resistenza”.
A sostegno della domanda, deduceva di aver contratto matrimonio con parte resistente in data
30/07/1987 in Casavatore (Na); che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Casavatore (Na) al N. 24, P. II, serie A, anno 1987; che dall'unione nascevano, rispettivamente in data 06/02/1987 e 28/01/1990, i figli e , Per_1 Per_2
oggi ultratrentenni, economicamente autosufficienti e costituenti autonomi nuclei familiari con i rispettivi figli e mogli;
che i coniugi vivevano separati da oltre trent'anni, essendo la prosecuzione della convivenza divenuta intollerabile tanto che, da tempo, ciascuno ha costituito un proprio nucleo familiare ed è economicamente indipendente;
che, nell'impossibilità di prendere contatto con la moglie, era costretto ad intraprendere il presente procedimento giudiziale;
che essendo ampiamente maturati i presupposti di legge chiedeva cumulativamente sentenza di separazione e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 23/01/2024, celebrata dinanzi al Giudice relatore, dott. Giuseppe Izzo, mediante collegamento da remoto, giusta decreto del
11/01/2024, il procuratore di parte ricorrente chiedeva di trattenere la causa in decisione, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 24/01/2024, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il
Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini. Con ordinanza del 09/02/2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore al fine di provvedere alla trasmissione degli atti al P.M. Con ordinanza del 28/02/2024 il G.I., previa trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere, rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
In data 09/05/2024 il P.M. concludeva nulla opponendo alla richiesta di separazione formulata dal . Pt_1 Con sentenza non definitiva n. 335/2024 del 10/05/2024, il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e , ordinava Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA) e, con separata ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
11/02/2025, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898 con passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con ordinanza del 12/02/2025, il Tribunale onerava parte ricorrente al deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 335/2024, resa dal
Tribunale di Lagonegro, depositata nel presente procedimento in data 10/05/2024.
La causa veniva rinviata, per la verifica dell'incombente, all'udienza del 25/03/2025.
Intervenuto il deposito della documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025, parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo confermando la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero, risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 06/03/2025.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo i figli della coppia maggiorenni ed autosufficienti e non essendo stata formulata alcuna altra domanda dalla resistente rimasta contumace. Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
Casavatore (NA) in data 30/07/1987 tra , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], trascritto agli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Casavatore (NA) al N. 24, P. II, S. A, Ufficio 1;
- dichiara non ripetibili le spese;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 11/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco