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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Lavoro Composta dai sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel. Dott. Marco Sabella – Consigliere Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 166 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Barrafranca, Via Sicilia n. 81, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aiello che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello A P P E L L A N T E
E
Parte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d con gli Avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in Notar di Fiumicino del 22 marzo Persona_1
2024 A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Enna
CONCLUSIONI Per l'appellante: v. atto di appello Per l' : v. memoria di costituzione Pt_2
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28 settembre 2020, adiva il Parte_1
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, rappresentando di avere appreso in data 14 luglio 2020, che l' lo aveva cancellato Pt_2 dagli elenchi dei lavoratori dell'agricoltura per l'anno 2015, avendo l'Istituto ritenuto che il rapporto di lavoro intrattenuto dal Pt_1 appunto nell'anno 2015 alle dipendenze della “Biomasse Sicilia S.p.a.” con sede legale in Dittaino non fosse qualificabile come agricolo e non desse perciò al lavoratore il diritto alla suddetta iscrizione. Il ricorrente contestava la regolarità formale del procedimento che aveva condotto alla suddetta cancellazione per violazione dell'art. 3 L. 241/90 e del proprio diritto di difesa e, nel merito, sosteneva l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua piena riconducibilità alla nozione di lavoro agricolo. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_2
Fissata dal Tribunale per la decisione l'udienza del 21 febbraio 2024 e disposta la sostituzione della stessa ex art. 127ter c.p.c., l' , con Pt_2 note depositate il 9 febbraio 2024, rappresentava che con sentenza n. 430/2023 del 27 giugno 2023 lo stesso Tribunale di Enna aveva riconosciuto in capo alla Biomasse s.p.a., datrice di lavoro, la natura di impresa agroforestale, disconosciuta dall' a seguito di propri Pt_2 accertamenti ispettivi, con conseguente legittimità dell'iscrizione dei propri dipendenti negli elenchi dei lavoratori agricoli. Pur evidenziando che il succitato precedente non poteva fare stato nel giudizio in corso, non vertente fra le stesse parti, rappresentava di essersi attivato per il riesame della posizione di tutti i dipendenti della Biomasse, conformando la loro posizione previdenziale alle statuizioni della detta sentenza n. 430/23 del 27 giugno 2023 del Tribunale di Enna. Chiedeva pertanto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Parte ricorrente aderiva alla richiesta, chiedendo, però, la condanna di controparte alle spese in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale. Con sentenza n. 87/2024 del 21 febbraio 2024, il giudice adito dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti e condannava l' alle spese di lite, previa compensazione per metà Pt_2
L'originario ricorrente propone appello chiedendo la riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite, da porre integralmente a carico dell' . Pt_2
L' , qui costituitosi, chiede il rigetto del gravame. Pt_2
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2 Il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese sulla scorta del “comportamento processuale dell'istituto, che ha provveduto a rivedere le proprie determinazioni, in corso di causa”. L'appellante contesta che ciò integri gravi ed eccezionali ragioni che, fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 92 ed alla luce di Corte Cost. n. 77 del 2018, possono giustificare la compensazione delle spese, posto che la controversia era stata generata dall' di Enna Pt_2 disattendendo i criteri di valutazione del rapporto di lavoro agricolo come stabiliti dallo stesso , a livello centrale, nella circolare n. 56 Pt_2 del 23 aprile 2020. Il ricorrente era stato perciò costretto ad adire il giudice dal comportamento errato ed ingiustificato dell' in sede Pt_2 amministrativa, che era dunque stata la causa del giudizio, le cui spese andavano perciò addossate all' in forza dei principi di Pt_2 soccombenza ed autoresponsabilità, non resi inefficaci dal successivo intervento riparatore in autotutela. L'appellante contesta anche la misura del compenso liquidato, senza peraltro alcuna motivazione sul punto, perché non includente la fase di trattazione e non conforme agli importi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per cause del valore, come la presente, vista la somma portata dall'avviso di addebito, compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
******** Il primo motivo di appello è fondato. In effetti, come ricordato dall' nella propria memoria di Pt_2 costituzione, in cause pressoché identiche, in cui il Tribunale aveva rigettato i ricorsi dei lavoratori e la cessazione della materia del contendere era sopravvenuta nel corso del giudizio di appello sulla base della medesima sentenza del Tribunale di Enna sopra indicata (n. 430/23 del 27 giugno 2023), questa stessa Corte aveva disposto la compensazione per metà della spese di lite, adottando la seguente motivazione: “..ritiene la Corte che meritino qui di essere valorizzate l'acquiescenza dell' alla sentenza suddetta e soprattutto la Pt_2 sollecitudine – viste le date dei provvedimenti adottati (v. documentazione allegata dall'appellante alle note sostitutive di udienza) – con cui l' ha conformato la posizione dei dipendenti della Pt_3
Biomasse alla statuizione del Tribunale di Enna, circostanza che ha accelerato la definizione della presente controversia. Anche a scopo incentivante per eventuali casi futuri similari, non appare equo non tenere conto di queste circostanze” (così la sent. di questa Corte n. 270/2023 del 5 dicembre 2023). La compensazione parziale sarebbe quindi un riconoscimento, da un lato, della responsabilità del soccombente virtuale per avere dato origine alla lite, con esclusione, quindi, di una compensazione integrale, e, dall'altro, della lealtà della
3 condotta processuale dello stesso soccombente (cfr. Cass. Sez. Trib. 26 ottobre 2011 n. 22231), particolarmente rilevante nel caso in esame, in cui il provvedimento in autotutela è stato adottato sulla base di una sentenza di primo grado, teoricamente impugnabile e sovvertibile, e non di un orientamento consolidato della Cassazione. Ci si rende conto, tuttavia, che siffatta motivazione potrebbe non essere rispondente al rigore con cui la giurisprudenza di legittimità interpreta la nozione di “grave ed eccezionale” ragione di compensazione. Basti pensare alla recente pronuncia, in un caso molto simile al presente, in cui il riconoscimento in corso di causa da parte dell' della prestazione previdenziale originariamente negata Pt_2 non è stato ritenuto integrare, appunto, una ragione di tal fatta (Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2024 n. 14036; si veda, analogamente, Cass. 29 novembre 2016 n. 24234). Neppure potrebbe avere rilievo decisivo il fatto che la circolare n. Pt_2
56 del 2020 dell'aprile 2020, fosse in realtà posteriore agli accertamenti ispettivi condotti nel 2019 dall' sulla Biomasse ed Pt_2 alle conseguenti valutazioni, dal momento che di quella circolare l' avrebbe poi potuto tenere conto, appunto, in autotutela. Pt_2
Conclusivamente, non emergendo ragioni di compensazione corrispondenti ai criteri fissati dal codice di rito e dall'elaborazione giurisprudenziale, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con condanna integrale dell' alla rifusione di spese. Pt_2
Anche il secondo motivo, afferente all'entità della liquidazione, è fondato. Il Tribunale, effettuata la compensazione per metà, ha liquidato le spese in complessivi € 843,00. Se ne deduce che, senza l'anzidetta compensazione, avrebbe liquidato € 1.686,00. Premesso che la “fascia” su cui commisurare i compensi era quella da
€ 5.200,01 a € 26.000,00, il D.M. n. 55 del 2014 (e successivi aggiornamenti) prevede per le quattro fasi processuali di una causa previdenziale un compenso minimo complessivo di € 2.697,00. Le fasi devono ritenersi effettivamente tutte tenute, posto che la trattazione si è esplicata attraverso le note scritte (depositate dal ricorrente oggi appellante in data 28 febbraio 2023) in cui sono anche state reiterate le istanze istruttorie formulate in ricorso, restando poi irrilevante che non sia stata svolta attività istruttoria in senso stretto (v. Cass. 13 ottobre 2023 n. 28627, Cass. 16 giugno 2022 n. 19467). Considerando l'assenza proprio di un'effettiva attività istruttoria e che la causa è stata decisa sulla base di un adeguamento dell' alla Pt_2 più volte sopra citata pronuncia del Tribunale di Enna, con conseguente mancato approfondimento delle varie tematiche di causa,
4 si giustificano l'applicazione dei minimi tariffari e quindi il riconoscimento, con lievissimo arrotondamento, della somma complessiva di € 2.700,00. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente che, per questo grado, il valore della causa, ormai limitato all'entità delle spese da liquidarsi per il primo grado, rientra nel secondo scaglione. Liquidazione come da dispositivo, escludendo la fase di trattazione/istruzione della causa, stante l'immediatezza della decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa In parziale riforma della sentenza n. 87/2024 del 21 febbraio 2024 del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
D E T E R M I N A In complessivi € 2.700,00 (oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge), l'importo della condanna alle spese emessa in primo grado a carico dell' ed in favore di , con Pt_2 Parte_1 distrazione in favore del procuratore antistatario.
C O N F E R M A Nel resto, l'impugnata sentenza.
C O N D A N N A L' a rifondere a le spese del presente grado di Pt_2 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge), con distrazione in favore del procuratore antistatario
Caltanissetta, 22 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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