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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/11/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14013/2022 tra le parti:
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore sig. , con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Corsi Parte_1
Salviati n. 1, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA FACCHINI (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Sesto Fiorentino (FI), Via Corsi Salviati
n. 1 ATTRICE
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. NICOLA ROSELLI (C.F. , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Firenze, Via G. Galliano n. 131
CONVENUTI
OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accertare e dichiarare tenuti e, per l'effetto condannare i signori e al CP_1 CP_2 pagamento dell'importo di €.8100,00, oltre iva per €.1.782,00, e quindi complessive €.9.882,00=, alla
, a titolo di compenso per l'attività di mediazione Parte_1 prestata a loro favore per l'acquisto dell'immobile posto in Sesto Fiorentino, via A. Manzoni n.33, o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta all'esito dell'istruttoria.
pagina 1 di 8 Con vittoria di spese e compensi sia della fase di negoziazione assistita che del presente giudizio.”.
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Firenze provvedere:
Nel merito in via principale
- al rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto riconducibili sia alla responsabilità professionale del mediatore, sia alla mancanza di nesso causale tra l'operato della e la successiva Parte_1 compravendita;
nel merito in via subordinata
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, si chiede che il compenso dell' sia ridotto e calcolato secondo equità sulla Parte_1 base dell'attività effettivamente svolta anche se non causale alla compravendita, tenuto anche conto del quantum del pagamento asseritamente corrisposto da parte venditrice alla
[...]
Parte_1
In entrambi i casi caso con vittoria di spese e compensi di causa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio e , chiedendone la condanna al CP_1 CP_2 pagamento della somma di euro 9.882,00, a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta in relazione all'acquisto dell'immobile sito in Sesto Fiorentino, Via A. Manzoni n. 33.
L'attrice, a fondamento della propria domanda, ha evidenziato:
- che, nel febbraio del 2021, ha ricevuto l'incarico, da di vendere Parte_1 Persona_1
l'appartamento di sua proprietà, sito in Sesto Fiorentino, Via A. Manzoni n. 33;
- che, nel marzo 2021, la società attrice è stata contattata da e i quali CP_1 CP_2 erano interessati all'acquisto di un immobile;
- che ha quindi proposto agli odierni convenuti, l'appartamento messo in vendita Parte_1 da fissando altresì una visita per il 13 marzo 2021, poi rinviata al successivo 20 marzo;
Persona_1
- che e si sono subito mostrati interessati all'immobile di Via Manzoni, CP_1 CP_2 tanto da richiedere una successiva visita con un loro tecnico di fiducia;
pagina 2 di 8 - che, di conseguenza, socio di , ha organizzato un'ulteriore visita CP_3 Parte_1 dell'appartamento, che si è svolta in data 27 marzo 2021, anche alla presenza dell'arch.
[...]
e del geom. CP_4 Controparte_5
- che, in data 2 aprile 2021, è stato effettuato un ultimo sopralluogo, su richiesta dello studio CP_4
- che, in data 6 aprile 2021, i convenuti hanno formalizzato la proposta di acquisto dell'immobile per il prezzo di euro 390.000,00;
- che ha provveduto a comunicare la proposta di acquisto a la quale Parte_1 Persona_1 tuttavia ha rifiutato, ritenendo l'offerta non soddisfacente;
- che, a fronte della mancata accettazione, e hanno deciso di non CP_1 CP_2 proseguire la trattativa ed hanno pertanto ritirato l'assegno depositato con la proposta;
- che ha poi proseguito la propria attività in favore di al fine di Parte_1 Persona_1 reperire nuovi possibili acquirenti;
- che, con mail del 7 agosto 2021, ha chiesto all'attrice di interrompere l'attività relativa Persona_1 all'immobile di Via Manzoni, a fronte di sue esigenze familiari sopraggiunte;
- che, tuttavia, , in occasione di una verifica effettuata nel dicembre del 2021, ha Parte_1 riscontrato che e i convenuti, in data 29 novembre 2021, hanno stipulato il contratto di Persona_1 compravendita dell'appartamento sito in Sesto Fiorentino, dichiarando che la compravendita è stata conclusa senza attività di mediazione;
- che, alla luce di tale circostanza, ritenuto maturato il proprio diritto alla Parte_1 provvigione, in data 10 gennaio 2022, ha chiesto agli odierni convenuti il pagamento della suddetta, quantificata nella misura del 2% oltre Iva, secondo le tariffe e gli usi di legge;
- che, a fronte del diniego manifestato da parte di ed l'attrice ha invitato CP_1 CP_2 questi ultimi alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che tuttavia si è conclusa con un verbale di mancato accordo.
Costituitisi regolarmente in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, stante l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione delle prove testimoniali.
pagina 3 di 8 All'udienza del 13 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea non sia fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Anzitutto, è opportuno riportare il passaggio motivazione della sentenza n. 2389/2024 della Corte di cassazione, posto che nel medesimo appare ben delineato il quadro normativo di riferimento, nonché i principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame: “…per il riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, co. 1, c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall'intervento del mediatore (c.d. causalità adeguata), senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che, ad esempio, anche l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a privare "ex post" di tale qualità l'operato del primo (…) il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazionele parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima
o remota dell'opera dell'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cass. n. 11443 del 08/04/2022).
È stato altresì precisato che la nozione di affare, cui è correlato il diritto alla provvigione, va intesa come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti, di modo che la condizione perché il predetto diritto sorga e l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. n. 11127 del 06/04/2022). Affinché, quindi, si recida il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare è necessario che dopo una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore e che non abbia dato esito positivo, la finalizzazione dell'affare sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto (Cass. n. 22426 del 16/10/2020), non potendosi però escludere a priori la sussistenza del nesso causale sol perché alla iniziale fase delle trattative ne sia pagina 4 di 8 seguita un'altra con l'intervento di un secondo mediatore (Cass. n. 869 del 16/01/2018), ovvero in via diretta tra le parti. È però pur sempre necessario che sia verificata la permanenza, anche a seguito dell'ingerenza del nuovo mediatore ovvero della revoca dell'incarico, dell'efficacia causale dell'attività posta in essere dal primo mediatore, efficacia da valutare secondo le regole della causalità adeguata
(…). Come efficacemente chiarito da Cass. n. 3165/2023, al fine di considerare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore, non è sufficiente che questi abbia messo in relazione le parti, ma si impone la verifica del carattere adeguato dell'apporto causale di quest'ultimo rispetto alla conclusione dell'affare. A tale esito si perviene tramite la lettura combinata dell'art. 1754
c.c., per il quale la messa "in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare" (art. 1754
c.c.) che contraddistingue l'attività del mediatore, norma che però non può prescindere dal successivo art. 1755 c.c. che individua le condizioni per il riconoscimento della provvigione, e precisamente impone che vi sia un nesso di derivazione causale tra la messa in relazione e l'affare, ma secondo le regole della causalità adeguata (cfr., fra le più recenti, Cass. 11443/2022, 3134/2022, 7029/2021,
5495/2021, 4644/2021, 3055/2020).
Non è, quindi, possibile attribuire il diritto alla provvigione sulla base di un nesso puramente condizionalistico (o della condicio sine qua non), e che si esaurisca nel solo riscontro della messa in relazione delle parti, ma è necessario che la ricostruzione in positivo dell'efficienza causale adeguata dell'opera del mediatore sia valutata in maniera tale da rinvenire nella conclusione dell'affare un effetto adeguato della condotta del mediatore (…)”.
Il diritto alla provvigione per il mediatore sorge dunque solo in presenza di due imprescindibili presupposti, che devono ricorrere congiuntamente, ossia la conclusione dell'affare e il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare stesso.
Orbene, venendo al caso concreto, sussiste senza dubbio il requisito della conclusione dell'affare, posto che il contratto di compravendita relativo all'immobile sito in Sesto Fiorentino, Via A. Manzoni n. 33,
è stato stipulato in data 29 novembre 2021 da e dagli odierni convenuti (cfr. doc. 5 di parte Persona_1 attrice).
Quanto al secondo presupposto, occorre che l'affare concluso sia causalmente ricollegabile all'attività del mediatore, la quale deve essersi rivelata condicio sine qua non dell'esito positivo delle trattative.
La giurisprudenza ha chiarito che il relativo accertamento deve essere effettuato ex post, ossia valutando, a contratto concluso, se e in quale misura l'intervento del mediatore abbia rappresentato la causa efficiente dell'accordo, secondo il principio della causalità adeguata, nel senso che, senza di essa, detto accordo non si sarebbe perfezionato (cfr. ex multis Cass. n. 15880/2010). pagina 5 di 8 Ne consegue che la mera messa in relazione delle parti non è sufficiente, essendo necessario che l'attività di intermediazione abbia concretamente contribuito al risultato finale, anche se, eventualmente, in concorso con altri fattori (cfr. ex multis Cass. n. 3165/2023; Cass. n. 538/2024).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, si sottolinea che “Per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. La prova di tale nesso causale non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo "post hoc, ergo propter hoc"” (Cass. n. 5760/1999).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che non abbia assolto agli Parte_1 oneri probatori sulla medesima incombenti, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità fra l'attività posta in essere da quest'ultima e il perfezionamento dell'accordo.
L'espletata istruttoria ha infatti permesso di accertare che l'odierna attrice si è limitata a consentire le visite iniziali, cui è conseguita l'intavolazione di una trattativa che però non ha avuto uno sviluppo concreto, poiché vi era una differenza di prezzo ritenuta rilevante dalla parte venditrice.
La teste escussa all'udienza del 17 settembre 2024 ha infatti dichiarato: “Tengo a Persona_1 precisare che io non ho ricevuto alcuna proposta scritta ma potrei avere avuto una telefonata a cui ho sicuramente risposto di no, perché non accettavo offerte sotto ai 400.000 mila euro.”, aggiungendo altresì che “prima di farmi leggere l'intera proposta io chiedevo il prezzo. Se lo ritenevo troppo basso non mi interessava la lettura della proposta.”.
Peraltro, non risulta che l'attrice abbia successivamente compiuto ulteriori sforzi o iniziative idonee a riattivare le trattative.
Ed invero, il teste ha confermato che fu proprio l'agenzia, nella persona del sig. Testimone_1
, a suggerire a e di formulare una proposta di euro 390.000,00. Parte_1 CP_1 CP_2
Di contro, non si ritiene provata la circostanza secondo cui fu a rifiutare di formulare CP_1 un'ulteriore proposta, in quanto la testimonianza resa sul punto da attiene a fatti non Testimone_2 percepiti direttamente dalla teste medesima, bensì appresi dalla stessa parte attrice, come si evinca dall'inciso “Così mi è stato detto”.
L'escussione testimoniale di all'udienza del 12 novembre 2024, ha inoltre dimostrato Testimone_3 che l'attrice non ha mai operato un'effettiva presentazione della parte venditrice e degli acquirenti.
pagina 6 di 8 Difatti, come si evince dalla richiamata testimonianza, le visite presso l'appartamento di Via Manzoni
n. 33 avvenivano per tramite della teste anzidetta, la quale deteneva le chiavi dell'immobile.
Nello specifico, ha dichiarato: “Io aprii solo la porta in quanto avevo le chiavi come Testimone_3 amica della signora che vive a Monza.”. Per_1
La medesima ha poi confermato di essere stata lei a mettere in contatto gli odierni convenuti Tes_3
e in virtù di una pregressa conoscenza di entrambe le parti. Persona_1
La teste ha infatti affermato, riferendosi a “Si è vero. Io le fornii il contatto telefonico. CP_1
(di ndr.)”. Persona_1
Quanto sinora evidenziato ha senza dubbio interrotto il nesso di causa fra l'attività dell'attrice e il perfezionamento dell'accordo, dovendosi ritenere che questo costituisca, invece, il frutto di nuove e diverse trattative condotte direttamente dalle parti contrattuali, che nel frattempo si erano spontaneamente messe in contatto per mezzo di terzi non riconducibili all'agenzia.
A nulla rileva, peraltro, l'intervenuto accordo tra l'odierna attrice e posto che lo stesso Persona_1 oltre a non poter produrre effetti de iure tertii, comportando reciproche concessioni tra le parti è di per sé inidoneo a dimostrare la sussistenza del diritto alla provvigione in capo all'agenzia.
Pertanto, deve escludersi che l'affare si sia concluso per effetto dell'operato di , Parte_1 difettando la prova di un suo apporto causale diretto e, conseguentemente, la domanda volta a ottenere la provvigione va rigettata.
2. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dai convenuti vengono poste a carico dell'attrice, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, in considerazione dell'attività svolta.
Si ritiene di dover liquidare un unico onorario in favore dei convenuti, in quanto e CP_1 sono stati assistiti dal medesimo difensore, che, pur assistendo una pluralità di parti, ha CP_2 svolto un'unica opera difensiva, versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. n.
29651/2018 e Cass. n. 11591/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 7 di 8 1) rigetta la domanda formulata da Parte_1
2) condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
e le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di CP_1 CP_2
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
Firenze, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14013/2022 tra le parti:
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore sig. , con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Corsi Parte_1
Salviati n. 1, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA FACCHINI (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Sesto Fiorentino (FI), Via Corsi Salviati
n. 1 ATTRICE
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. NICOLA ROSELLI (C.F. , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Firenze, Via G. Galliano n. 131
CONVENUTI
OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accertare e dichiarare tenuti e, per l'effetto condannare i signori e al CP_1 CP_2 pagamento dell'importo di €.8100,00, oltre iva per €.1.782,00, e quindi complessive €.9.882,00=, alla
, a titolo di compenso per l'attività di mediazione Parte_1 prestata a loro favore per l'acquisto dell'immobile posto in Sesto Fiorentino, via A. Manzoni n.33, o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta all'esito dell'istruttoria.
pagina 1 di 8 Con vittoria di spese e compensi sia della fase di negoziazione assistita che del presente giudizio.”.
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Firenze provvedere:
Nel merito in via principale
- al rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto riconducibili sia alla responsabilità professionale del mediatore, sia alla mancanza di nesso causale tra l'operato della e la successiva Parte_1 compravendita;
nel merito in via subordinata
- in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, si chiede che il compenso dell' sia ridotto e calcolato secondo equità sulla Parte_1 base dell'attività effettivamente svolta anche se non causale alla compravendita, tenuto anche conto del quantum del pagamento asseritamente corrisposto da parte venditrice alla
[...]
Parte_1
In entrambi i casi caso con vittoria di spese e compensi di causa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio e , chiedendone la condanna al CP_1 CP_2 pagamento della somma di euro 9.882,00, a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta in relazione all'acquisto dell'immobile sito in Sesto Fiorentino, Via A. Manzoni n. 33.
L'attrice, a fondamento della propria domanda, ha evidenziato:
- che, nel febbraio del 2021, ha ricevuto l'incarico, da di vendere Parte_1 Persona_1
l'appartamento di sua proprietà, sito in Sesto Fiorentino, Via A. Manzoni n. 33;
- che, nel marzo 2021, la società attrice è stata contattata da e i quali CP_1 CP_2 erano interessati all'acquisto di un immobile;
- che ha quindi proposto agli odierni convenuti, l'appartamento messo in vendita Parte_1 da fissando altresì una visita per il 13 marzo 2021, poi rinviata al successivo 20 marzo;
Persona_1
- che e si sono subito mostrati interessati all'immobile di Via Manzoni, CP_1 CP_2 tanto da richiedere una successiva visita con un loro tecnico di fiducia;
pagina 2 di 8 - che, di conseguenza, socio di , ha organizzato un'ulteriore visita CP_3 Parte_1 dell'appartamento, che si è svolta in data 27 marzo 2021, anche alla presenza dell'arch.
[...]
e del geom. CP_4 Controparte_5
- che, in data 2 aprile 2021, è stato effettuato un ultimo sopralluogo, su richiesta dello studio CP_4
- che, in data 6 aprile 2021, i convenuti hanno formalizzato la proposta di acquisto dell'immobile per il prezzo di euro 390.000,00;
- che ha provveduto a comunicare la proposta di acquisto a la quale Parte_1 Persona_1 tuttavia ha rifiutato, ritenendo l'offerta non soddisfacente;
- che, a fronte della mancata accettazione, e hanno deciso di non CP_1 CP_2 proseguire la trattativa ed hanno pertanto ritirato l'assegno depositato con la proposta;
- che ha poi proseguito la propria attività in favore di al fine di Parte_1 Persona_1 reperire nuovi possibili acquirenti;
- che, con mail del 7 agosto 2021, ha chiesto all'attrice di interrompere l'attività relativa Persona_1 all'immobile di Via Manzoni, a fronte di sue esigenze familiari sopraggiunte;
- che, tuttavia, , in occasione di una verifica effettuata nel dicembre del 2021, ha Parte_1 riscontrato che e i convenuti, in data 29 novembre 2021, hanno stipulato il contratto di Persona_1 compravendita dell'appartamento sito in Sesto Fiorentino, dichiarando che la compravendita è stata conclusa senza attività di mediazione;
- che, alla luce di tale circostanza, ritenuto maturato il proprio diritto alla Parte_1 provvigione, in data 10 gennaio 2022, ha chiesto agli odierni convenuti il pagamento della suddetta, quantificata nella misura del 2% oltre Iva, secondo le tariffe e gli usi di legge;
- che, a fronte del diniego manifestato da parte di ed l'attrice ha invitato CP_1 CP_2 questi ultimi alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che tuttavia si è conclusa con un verbale di mancato accordo.
Costituitisi regolarmente in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, stante l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'assunzione delle prove testimoniali.
pagina 3 di 8 All'udienza del 13 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea non sia fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Anzitutto, è opportuno riportare il passaggio motivazione della sentenza n. 2389/2024 della Corte di cassazione, posto che nel medesimo appare ben delineato il quadro normativo di riferimento, nonché i principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame: “…per il riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, co. 1, c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall'intervento del mediatore (c.d. causalità adeguata), senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che, ad esempio, anche l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a privare "ex post" di tale qualità l'operato del primo (…) il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazionele parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima
o remota dell'opera dell'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (Cass. n. 11443 del 08/04/2022).
È stato altresì precisato che la nozione di affare, cui è correlato il diritto alla provvigione, va intesa come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti, di modo che la condizione perché il predetto diritto sorga e l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. n. 11127 del 06/04/2022). Affinché, quindi, si recida il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la successiva conclusione dell'affare è necessario che dopo una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore e che non abbia dato esito positivo, la finalizzazione dell'affare sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto (Cass. n. 22426 del 16/10/2020), non potendosi però escludere a priori la sussistenza del nesso causale sol perché alla iniziale fase delle trattative ne sia pagina 4 di 8 seguita un'altra con l'intervento di un secondo mediatore (Cass. n. 869 del 16/01/2018), ovvero in via diretta tra le parti. È però pur sempre necessario che sia verificata la permanenza, anche a seguito dell'ingerenza del nuovo mediatore ovvero della revoca dell'incarico, dell'efficacia causale dell'attività posta in essere dal primo mediatore, efficacia da valutare secondo le regole della causalità adeguata
(…). Come efficacemente chiarito da Cass. n. 3165/2023, al fine di considerare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore, non è sufficiente che questi abbia messo in relazione le parti, ma si impone la verifica del carattere adeguato dell'apporto causale di quest'ultimo rispetto alla conclusione dell'affare. A tale esito si perviene tramite la lettura combinata dell'art. 1754
c.c., per il quale la messa "in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare" (art. 1754
c.c.) che contraddistingue l'attività del mediatore, norma che però non può prescindere dal successivo art. 1755 c.c. che individua le condizioni per il riconoscimento della provvigione, e precisamente impone che vi sia un nesso di derivazione causale tra la messa in relazione e l'affare, ma secondo le regole della causalità adeguata (cfr., fra le più recenti, Cass. 11443/2022, 3134/2022, 7029/2021,
5495/2021, 4644/2021, 3055/2020).
Non è, quindi, possibile attribuire il diritto alla provvigione sulla base di un nesso puramente condizionalistico (o della condicio sine qua non), e che si esaurisca nel solo riscontro della messa in relazione delle parti, ma è necessario che la ricostruzione in positivo dell'efficienza causale adeguata dell'opera del mediatore sia valutata in maniera tale da rinvenire nella conclusione dell'affare un effetto adeguato della condotta del mediatore (…)”.
Il diritto alla provvigione per il mediatore sorge dunque solo in presenza di due imprescindibili presupposti, che devono ricorrere congiuntamente, ossia la conclusione dell'affare e il nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare stesso.
Orbene, venendo al caso concreto, sussiste senza dubbio il requisito della conclusione dell'affare, posto che il contratto di compravendita relativo all'immobile sito in Sesto Fiorentino, Via A. Manzoni n. 33,
è stato stipulato in data 29 novembre 2021 da e dagli odierni convenuti (cfr. doc. 5 di parte Persona_1 attrice).
Quanto al secondo presupposto, occorre che l'affare concluso sia causalmente ricollegabile all'attività del mediatore, la quale deve essersi rivelata condicio sine qua non dell'esito positivo delle trattative.
La giurisprudenza ha chiarito che il relativo accertamento deve essere effettuato ex post, ossia valutando, a contratto concluso, se e in quale misura l'intervento del mediatore abbia rappresentato la causa efficiente dell'accordo, secondo il principio della causalità adeguata, nel senso che, senza di essa, detto accordo non si sarebbe perfezionato (cfr. ex multis Cass. n. 15880/2010). pagina 5 di 8 Ne consegue che la mera messa in relazione delle parti non è sufficiente, essendo necessario che l'attività di intermediazione abbia concretamente contribuito al risultato finale, anche se, eventualmente, in concorso con altri fattori (cfr. ex multis Cass. n. 3165/2023; Cass. n. 538/2024).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, si sottolinea che “Per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. La prova di tale nesso causale non può tuttavia essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo "post hoc, ergo propter hoc"” (Cass. n. 5760/1999).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che non abbia assolto agli Parte_1 oneri probatori sulla medesima incombenti, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità fra l'attività posta in essere da quest'ultima e il perfezionamento dell'accordo.
L'espletata istruttoria ha infatti permesso di accertare che l'odierna attrice si è limitata a consentire le visite iniziali, cui è conseguita l'intavolazione di una trattativa che però non ha avuto uno sviluppo concreto, poiché vi era una differenza di prezzo ritenuta rilevante dalla parte venditrice.
La teste escussa all'udienza del 17 settembre 2024 ha infatti dichiarato: “Tengo a Persona_1 precisare che io non ho ricevuto alcuna proposta scritta ma potrei avere avuto una telefonata a cui ho sicuramente risposto di no, perché non accettavo offerte sotto ai 400.000 mila euro.”, aggiungendo altresì che “prima di farmi leggere l'intera proposta io chiedevo il prezzo. Se lo ritenevo troppo basso non mi interessava la lettura della proposta.”.
Peraltro, non risulta che l'attrice abbia successivamente compiuto ulteriori sforzi o iniziative idonee a riattivare le trattative.
Ed invero, il teste ha confermato che fu proprio l'agenzia, nella persona del sig. Testimone_1
, a suggerire a e di formulare una proposta di euro 390.000,00. Parte_1 CP_1 CP_2
Di contro, non si ritiene provata la circostanza secondo cui fu a rifiutare di formulare CP_1 un'ulteriore proposta, in quanto la testimonianza resa sul punto da attiene a fatti non Testimone_2 percepiti direttamente dalla teste medesima, bensì appresi dalla stessa parte attrice, come si evinca dall'inciso “Così mi è stato detto”.
L'escussione testimoniale di all'udienza del 12 novembre 2024, ha inoltre dimostrato Testimone_3 che l'attrice non ha mai operato un'effettiva presentazione della parte venditrice e degli acquirenti.
pagina 6 di 8 Difatti, come si evince dalla richiamata testimonianza, le visite presso l'appartamento di Via Manzoni
n. 33 avvenivano per tramite della teste anzidetta, la quale deteneva le chiavi dell'immobile.
Nello specifico, ha dichiarato: “Io aprii solo la porta in quanto avevo le chiavi come Testimone_3 amica della signora che vive a Monza.”. Per_1
La medesima ha poi confermato di essere stata lei a mettere in contatto gli odierni convenuti Tes_3
e in virtù di una pregressa conoscenza di entrambe le parti. Persona_1
La teste ha infatti affermato, riferendosi a “Si è vero. Io le fornii il contatto telefonico. CP_1
(di ndr.)”. Persona_1
Quanto sinora evidenziato ha senza dubbio interrotto il nesso di causa fra l'attività dell'attrice e il perfezionamento dell'accordo, dovendosi ritenere che questo costituisca, invece, il frutto di nuove e diverse trattative condotte direttamente dalle parti contrattuali, che nel frattempo si erano spontaneamente messe in contatto per mezzo di terzi non riconducibili all'agenzia.
A nulla rileva, peraltro, l'intervenuto accordo tra l'odierna attrice e posto che lo stesso Persona_1 oltre a non poter produrre effetti de iure tertii, comportando reciproche concessioni tra le parti è di per sé inidoneo a dimostrare la sussistenza del diritto alla provvigione in capo all'agenzia.
Pertanto, deve escludersi che l'affare si sia concluso per effetto dell'operato di , Parte_1 difettando la prova di un suo apporto causale diretto e, conseguentemente, la domanda volta a ottenere la provvigione va rigettata.
2. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dai convenuti vengono poste a carico dell'attrice, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, in considerazione dell'attività svolta.
Si ritiene di dover liquidare un unico onorario in favore dei convenuti, in quanto e CP_1 sono stati assistiti dal medesimo difensore, che, pur assistendo una pluralità di parti, ha CP_2 svolto un'unica opera difensiva, versando le medesime nella identica posizione processuale (Cass. n.
29651/2018 e Cass. n. 11591/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 7 di 8 1) rigetta la domanda formulata da Parte_1
2) condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
e le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di CP_1 CP_2
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
Firenze, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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