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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14580 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MANNARINI
RITA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, C.F._2 dall'avv. CAVALLO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di LI
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2024 e remesso: Parte_1 CP_1
- di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nato a [...] il [...] il figlio riconosciuto da entrambi i genitori;
Persona_1
- che il minore è portatore di handicap grave per gli esisti di una ventricolocisternostomia per medulloblastoma del verme cerebellare (tumore maligno del cervello) e che si sottopone costantemente a numerose terapie e controlli medici;
- che il sig. si è trasferito a Lecce e svolge professione di militare in servizio presso CP_1 la Guardia Costiera.
Su tali premesse i ricorrenti rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 13.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In particolare chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“1. Il figlio minore viene affidato, ad entrambi i genitori ma con collocazione R_ prevalente presso il domicilio della madre, sig.ra ed espressa previsione che la stessa Pt_1 possa prendere da sola le decisioni relative alla salute, all'istruzione ed alla educazione del bambino. Tanto, per esplicito accordo dei genitori che riconoscono tale modalità di affidamento come maggiormente rispondente allo stato attuale alle esigenze del proprio figlio considerate le condizioni di salute dello stesso e la notevole distanza tra i luoghi di residenza/domicilio/dimora abituale dei genitori.
2. Il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio minore recandosi a LI (o comunque nella città di domicilio della sig.ra tutte le volte che lo vorrà concordandolo con la madre Pt_1 con preavviso di almeno due giorni. Tanto, ovviamente, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, formative, sanitarie e di cura del bambino ovvero i relativi impegni.
3. Il Sig. si impegna - in ogni caso - a visitare e tenere con sé il proprio figlio in LI CP_1
(o comunque nella città di domicilio della sig.ra per almeno due fine settimana al Pt_1 mese - dall'uscita da scuola del venerdì (o dal correlativo orario) sino alle ore 15:00 della domenica - oppure per 5 giorni consecutivi al mese - dall'uscita da scuola del mercoledì alle
15 della domenica. In tale ultima ipotesi pernotterà con il papà il quale si farà carico R_ di accompagnarlo a (e prenderlo da) scuola il giorno successivo (dovrà, dunque, essere in ogni caso garantita la frequenza scolastica del minore).
Il sig. comunicherà ogni mese alla sig.ra le visite al figlio (fine settimana o 5 giorni CP_1 Pt_1 consecutivi) che intende effettuare il mese successivo. Qualora il Sig. fosse legittimamente CP_1 impedito a raggiungere il figlio nei giorni preannunciati, dovrà preavvertire la sig.ra con Pt_1 almeno quattro giorni di anticipo al fine di consentire alla stessa la riorganizzazione del suo manage familiare con il piccolo. Il sig. si impegna a garantire i tempi di permanenza minimi con il CP_1 minore così come concordati: per tale ragione si impegna a recuperare nel mese successivo il fine settimana o periodo di 5 giorni eventualmente mancato nel mese precedente.
4. Il Sig. si impegna ad effettuare una videochiamata al giorno con il minore alle ore 21:00, CP_1 avvisando per tempo la madre laddove non dovesse riuscire.
5. I genitori si impegnano inoltre, secondo gli impegni di ciascuno e le esigenze di cura del minore, nonché sempre concordando tale eventualità con almeno un mese di anticipo, ad alternarsi per tenere con sé il figlio nei periodi di chiusura scolastica (es. ponti, elezioni, vacanze brevi, ecc…). In tali occasioni, se il periodo di sospensione scolastica sarà pari ad almeno cinque giorni, potrà R_ recarsi con il padre presso il domicilio di quest'ultimo e con lo stesso fare rientro presso il domicilio della madre. trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo che va dal 23 al 30 dicembre R_
(con la madre per l'anno 2023) e dal 31 dicembre al 6 gennaio (con il padre per l'anno 2023) ed anche in tali occasione, potrà recarsi con il sig. presso il domicilio di quest'ultimo. CP_1
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre quindici giorni non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
Nelle predette circostanze (periodi sospensione scolastica di almeno cinque giorni, vacanze natalizie ed estive), è sempre espressamente escluso che il minore si allontani da LI (ovvero dalla città di domicilio della sig.ra ) e vi rientri (ovvero viaggi) senza il padre. Le spese relative agli Pt_1 eventuali spostamenti del minore nei periodi e nei termini di cui al presente accordo (periodi sospensione scolastica di almeno cinque giorni, vacanze natalizie, pasquali ed estive) saranno a carico del padre.
I genitori concordano che il compleanno del figlio minore venga festeggiato a LI (ovvero presso la città di domicilio della sig.ra in quanto luogo di presenza dei compagni di Pt_1 scuola/amichetti del bambino.
6. Le parti si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo a conoscenza tempestivamente l'altro di eventuali spostamenti presso altre località quando hanno con sé il figlio minore. Sarà sempre necessario il consenso dell'altro genitore per far pernottare il piccolo in abitazioni diverse dal domicilio del genitore che lo ha con sé in quel periodo o, ancor R_ più, senza lo stesso genitore che lo ha con sé in quel periodo.
7. E' onere di ciascuno dei due genitori, ognuno per il proprio ramo, assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 337/ter, comma 1, c.c., secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti. Entrambi i genitori si impegnano, dunque, a non ostacolare in alcun modo tali relazioni.
8. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il giorno 28 di ogni mese ed a mezzo CP_1 Pt_1 bonifico, la somma di € 400,00 (quattrocento), quale contributo al mantenimento del figlio R_ oltre al 50% delle spese straordinarie per la gestione delle quali espressamente si rimanda al protocollo sottoscritto da Avvocati e Magistrati presso il Tribunale di LI al quale le parti espressamente rimandano. L'importo dell'assegno mensile sarà assoggettato ad aumento ISTAT al decorso di un anno dalla sottoscrizione della presente e così ogni anno senza che si renda necessaria apposita richiesta.
Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
Le parti concordano inoltre che, nel caso di concessione al minore di indennità di R_ accompagnamento o indennità di frequenza, la stessa sarà autonomamente gestita dalla madre
(presso la quale il minore ha collocazione prevalente).
I genitori concordano altresì di porre il minore fiscalmente a carico di ciascuno di essi R_ nella misura del 50%.
9. Il sig. si impegna a cedere a titolo gratuito alla sig.ra l'autovettura Smart For CP_1 Pt_1
Two tg DX183LP, acquistata dalla sig.ra ma intestata al sig. al fine di consentirne Pt_1 CP_1 alla stessa l'utilizzo per le esigenze del figlio minore. Dal canto suo la sig.ra si impegna ad Pt_1 effettuare a sua cura e spese il passaggio di proprietà del predetto veicolo in suo favore entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente e comunque alla prima circostanza che vedrà la presenza del sig. nella città di suo domicilio per visitare il figlio. CP_1
10. Il sig. si impegna a rinunciare ai benefici di cui alla L. 104/1992 (riconosciuta al figlio CP_1
a far data dal 1.3.2024 dandone immediata comunicazione a tutti gli enti interessati. Tanto R_ al fine di consentirne la fruizione da parte di familiari più prossimi alla residenza del minore fissata in LI.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di LI, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in LI in camera di consiglio il 14/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino