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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Sergio Centaro, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7593/2023 R.G. promossa da:
(cod. fisc.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Bolzano, Via Galileo Galilei 10/h, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Dante n. 55 presso lo studio dell'avv. Calogero Valerio Scimemi (cod. fisc.: che la rappresenta e difende, C.F._1 giusta procura in atti;
Attrice - Opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], (cod. fisc.: rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2 se medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Martino Cilestri n. 25;
Convenuto – Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto
All'udienza del 13.09.2024, successivamente al deposito degli atti conclusionali, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, indi la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificato in data 1 Giugno 2023, con cui l'avvocato ha intimato a detta società di CP_1 eseguire i lavori per come statuiti dal giudice in capo alla sentenza n. 3273/2020 del Tribunale di Catania, che ha costituito una servitù di passaggio in favore di un fondo di cui è comproprietario il ed in danno CP_1 di un fondo di proprietà dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione la società attrice ha rilevato, quale unica doglianza, che la sentenza n.
3273/2020, in relazione alla quale è stata preannunciata l'esecuzione, non costituirebbe titolo esecutivo, in quanto non conterrebbe una statuizione di condanna nei confronti dell'attrice e rappresentando una pronuncia di mero accertamento.
La società opponente ha quindi richiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di volere:
- accogliere l'opposizione nella sostanza e nella forma;
- annullare e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, ritenere e dichiarare inefficaci il titolo esecutivo azionato in executivis, la sentenza n°3273/2020 (rg 5326/2015) del Tribunale di Catania, e l'atto di precetto notificato in data 1 giugno 2023, risultando insussistenti, infondati, non dovuti e comunque sforniti di prova gli obblighi di fare/non fare azionati dall'opposto ai danni dell'opponente; - emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
- condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si è costituito in giudizio l'avvocato , rappresentato da se medesimo, depositando CP_1 comparsa con la quale ha contestato le doglianze dell'attrice e ha chiesto al Tribunale di volere, previo rigetto dell'istanza di sospensione formulata dalla società:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione a precetto ed alla esecuzione proposta dalla e, per l'effetto, rigettarla in toto;
Parte_1
- condannare la società ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da Parte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con decreto del 28.07.2023 il Giudice della sezione feriale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza del 6.03.2024, il Giudice titolare del procedimento ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la decisione, assegnando termine per il deposito degli atti conclusivi, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 13.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, indi, la causa è stata assunta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
Va preliminarmente rilevato che la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., in quanto verte sul diritto di parte convenuta a procedere all'esecuzione sulla base del titolo giudiziale azionato.
Ciò premesso, va rilevato che la questione controversa è stabilire quale sia la natura della sentenza azionata e se la stessa possa costituire un valido titolo esecutivo nei confronti dell'attrice.
A tal fine occorre evidenziare che nella sentenza definitiva n. 3273/2020 il Tribunale di Catania, ha così statuito: “dichiara che in favore del fondo attoreo, in citazione ed in relazione di C.T.U. ben descritto, ed a carico del limitrofo fondo di proprietà della società convenuta, va costituita, secondo le modalità in motivazione specificate, la servitù coattiva di passaggio che consenta l'accesso alla strada pubblica, cioè la via S.G. La Rena in Catania, contrada Porcile”.
In motivazione, è specificato che “per l'esercizio di tale servitù, va seguito il tracciato e vanno realizzate le opere siccome indicato dal C.T.U. nella sua relazione a pagina 14, sub paragrafo 3, opere meglio descritte nell'allegato computo metrico”.
Come rilevato dall'opposto in seno all'atto di precetto, il C.T.U., al fine della realizzazione del passaggio, avrebbe prescritto le seguenti opere: “Il C.T.U. ritiene opportuno, poiché è stato rinvenuto graficamente
l'originario accesso, realizzarlo così come lo era, senza apportare modifiche di alcun tipo (…) Dal cancello fino al muro di confine è stato previsto un muro, al fine di creare una strada di passaggio. La stessa porterà dove oggi vi è muro perimetrale, che dovrà essere abbattuto per consentire il passaggio. Il muro di confine sarà provvisto di idoneo passaggio carrabile per continuare a consentire l'ingresso e l'uscita dei veicoli di parte convenuta all'interno della propria area di pertinenza. Del muro viene allegata anche una sezione ed una parte di prospetto che permette di chiarire le caratteristiche tecniche (cfr. all. 18). In particolare: - Muro gettato in opera in c.a. - Munito di fondazione in c.a. gettata in opera delle dimensioni di 0,50 m x 0,30 m -
Altezza e spessore del muro rispettivamente pari a 80 cm e 20 cm - Munito di rete di 1,30 m di altezza;
-
Lunghezza del muro pari a 84,00 m”.
Ed in effetti, l'avvocato ha intimato alla società l'esecuzione delle suddette opere, depositando, CP_1 successivamente, ricorso ex art. 612 c.p.c. (nelle more, dichiarato inammissibile dal Giudice dell'Esecuzione).
Il decidente ritiene che la sentenza contenga la specifica indicazione delle opere da compiere per la realizzazione del passaggio, sicchè viene in rilievo una pronuncia, in ipotesi, eseguibile ai sensi dell'art. 612
e seguenti c.p.c..
Il decidente ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “per condanna implicita non deve intendersi quella che si desume dall'interpretazione coordinata tra dispositivo e motivazione della sentenza: in questo caso la condanna è esplicita nella stessa sentenza, ma solo che il contenuto del titolo esecutivo va tratto non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione della sentenza, attraverso una lettura contestualizzata del primo nella seconda” (in motivazione: Cass. Civ. sent. n. 1619/2005)
Tuttavia, ciò che rileva è che non è la società opponente ad esser tenuta ad eseguire le opere indicante in sentenza. Nella pronuncia, infatti, è precisato che “Per l'esercizio di tale servitù, infine, va seguito il tracciato e vanno realizzate siccome indicato dal C.T.U. nella sua relazione (…); tuttavia, tali opere vanno eseguite a cure e spese del proprietario del fondo dominante, sulla base del noto principio cuius commoda eius et incommoda”.
Ne deriva che l'opponente, quale proprietaria del fondo servente, non ha alcun obbligo di realizzare le opere indicate in sentenza e, più specificatamente, nella relazione di C.T.U..
Al contrario sono i proprietari del fondo dominante a dover eseguire le suddette opere. Né vi è prova che la abbia impedito al la realizzazione delle opere indicate. E nemmeno tale prova Parte_1 CP_1 sarebbe sufficiente, dovendo ricorrere, in tal caso, una condanna della società resistente alla cessazione di eventuali molestie o turbative.
In conclusione, quindi, in ordine all'esecuzione minacciata dal Drago, non sussiste la legittimazione passiva dell'opponente. Ne deriva che l'opposizione va accolta, dovendo dichiararsi l'illegittimità dell'atto di precetto per obbligo di fare notificato da in data 1.06.2023. CP_1
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione dell'integrale soccombenza dell'opposto, quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della società opponente, liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della lite dichiarato delle parti e dell'attività processuale compiuta che non ha comportato lo svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7593/2023 R.G., così statuisce:
in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto Parte_1 per esecuzione di obblighi di fare notificato in data 1.06.2023 su iniziativa di;
CP_1
Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di che CP_1 Parte_1 liquida in € 2.300,00 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il giorno 31 Dicembre 2024 Il GIUDICE
dott. Sergio Centaro