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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3413 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra c.f. in persona del rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. prof. Ernesto Capobianco e con elezione di domicilio in Bari alla via Giuseppe Di Vagno n. 19 presso il difensore avv. prof. Ernesto Capobianco, pec: Email_1 parte attrice - opponente contro Controparte_1
, c.f. in persona del liquidatore dott.
[...] P.IVA_2 CP_2
con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Lasalvia e Michele Saracino e
[...] domiciliata in Taranto alla piazza Giovanni XXIII n. 20, presso lo studio Lasalvia, pec: Email_2
Email_3 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – azione di ripetizione d'indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127- ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La ha chiesto Parte_2
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 esponendo quanto segue:
- che, con atto notarile del 21.12.2012, la stessa società ricorrente, in qualità di socia del Consorzio delle Cooperative Edilizie s.r.l. (in seguito CON.ED. s.r.l. ), aveva ottenuto l'assegnazione, CP_3
Tribunale di Taranto da parte del medesimo consorzio, del fabbricato sito in Taranto alla Via Capua n° 9/A;
- che il prezzo di vendita era stato fissato in €. 5.964.185,70, di cui €. 4.984.226,15 già corrisposti alla società venditrice prima della stipula dell'atto pubblico;
per la restante somma di €. 1.742.125,21 era stato invece previsto l'accollo di quota del mutuo in precedenza acceso dal consorzio presso la (poi e Controparte_4 CP_5 successivamente;
che l'importo di € 1.742.125,21 Parte_1 comprendeva anche gli interessi medio tempore maturati in favore della banca;
- che la stessa cooperativa ricorrente aveva consegnato ai soci i singoli appartamenti e aveva quindi chiesto alla il CP_4 frazionamento del residuo mutuo;
- che, a fronte del rifiuto della banca, aveva adito il Tribunale di Taranto che, con provvedimento del 23.10.2015, aveva designato il notaio per procedere alle operazioni di frazionamento;
CP_6
- che, con atto del 30.05.2016, il notaio aveva provveduto al frazionamento del mutuo di € 1.880.157,43;
- che l'importo di € 1.880.157,43, frazionato in data 30.05.2016, era lo stesso di quello determinato, alla data del 10.04.2011, nel piano di ammortamento emesso dalla ora , e non Controparte_7 Pt_1 teneva conto dei versamenti delle somme di € 45.000,00 (del 08.11.2013), di € 40.000,00 (del 22.04.2014) e di € 37.000,00 (del 24.10.2014) effettuati prima del frazionamento, per un totale di € 122.000,00. Il Tribunale di Taranto, con decreto del 18.03.2021, ha accolto il ricorso e ha ingiunto a di pagare in favore della cooperativa l'importo di € Parte_1
122.000,00, oltre spese e interessi come da domanda. Avverso tale decreto ha proposto opposizione rilevando: Parte_1
- che il frazionamento era stato effettuato per atto unilaterale del notaio nominato dal Tribunale di Taranto e l'importo oggetto del frazionamento di € 1.880.157,43 era stato fornito al notaio dalla cooperativa e dai suoi soci prenotatari a mezzo di un verbale di assemblea del 2013;
- che il medesimo importo era stato riportato sia dai ricorrenti nel ricorso ex art. 39 D.lgs. n. 385/1993 dell'11.03.2015, che nell'atto pubblico notarile di frazionamento del 30.03.2016;
- che la non era intervenuta minimamente nella procedura per far Pt_1
Tribunale di Taranto valere pretese in ordine agli importi da frazionare, né i ricorrenti avevano prospettato questioni attinenti al quantum;
- che la cooperativa non aveva versato somme alla banca ma al consorzio ed il mutuo era stato pagato dal consorzio e non dalla cooperativa, difettando, quindi, in capo a quest'ultima la legittimazione a esperire l'azione di ripetizione in veste di solvens;
- che non sussiste l'indebito, neanche sul piano oggettivo, in quanto l'importo di € 122.000,00, era stato imputato a pagamento parziale degli interessi corrispettivi e moratori maturati. Costituitasi in giudizio, l'opposta Controparte_8
[...
, ha rilevato:
- che, con la lettera del 13.03.2020, la banca aveva riconosciuto l'indebita percezione della somma di € 122.000,00 e, pertanto, poteva ritenersi provato l'indebito arricchimento;
- che la banca, avendo sottaciuto al momento del frazionamento l'esatto ammontare del debito residuo, aveva così concorso a determinare l'errore del solvens, da cui è derivato l'arricchimento senza giusta causa dell'istituto di credito;
- che l'effettivo solvens doveva considerarsi la cooperativa, che versava le somme al consorzio affinché questo le riversasse alla banca;
- che le considerazioni svolte dalla secondo cui le somme Pt_1 sarebbero da imputare al pagamento di interessi, non sono provate, né motivate da idoneo titolo. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Al fine di dirimere la controversia insorta tra le parti, occorre fare luce sul tipo di domanda avanzata da parte opposta, che, ad avviso di questo giudice, va qualificata sotto forma di azione di ripetizione d'indebito; qualifica di cui è consapevole anche la stessa parte opposta, come si desume dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta del successivo giudizio. Ad ogni modo, il petitum della domanda consiste nella restituzione di una somma di denaro, che, sotto il profilo della causa petendi, sarebbe stata illegittimamente trattenuta dalla banca in mancanza di un valido titolo o, meglio, in esubero rispetto alle somme asseritamente dovute. Come noto, l'attore che agisce per la ripetizione è gravato dall'onere di prova
Tribunale di Taranto dell'esistenza del pagamento e della mancanza, originaria o sopravvenuta, del relativo titolo di legittimazione1. Analoghi principi valgono nel caso in cui l'attore agisca per la parziale ripetizione dell'indebito, allegando di aver eseguito il pagamento in misura superiore a quella risultante dal titolo. In questo caso, l'attore avrà comunque l'onere di provare “l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”2. Ed invero, “si e', sul punto, chiarito che, poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore (Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557)”3. In linea generale, la legittimazione a promuovere l'azione di ripetizione dell'indebito spetta al solvens, ossia a colui che ha eseguito il pagamento, ma tale principio va necessariamente coordinato con le norme che regolano l'istituto della rappresentanza, in modo da riconoscere tale legittimazione a colui a cui va imputato sotto il profilo sostanziale l'avvenuto pagamento. In altri termini, qualora il pagamento sia stato eseguito da un rappresentante, che ha agito in nome e per conto del rappresentato, legittimato all'esperimento dell'azione di ripetizione sarà quest'ultimo4 e non il primo. Tanto premesso, la cooperativa è priva della legittimazione attiva a promuovere l'azione di ripetizione. Al riguardo, occorre rammentare che, come dedotto dalla stessa ricorrente/opposta, la cooperativa edilizia ha acquistato dal consorzio 1 Cassazione civile sez. III - 14/05/2012, n. 7501: “E' infondato perchè la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato, secondo cui "Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che io giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni". (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483).” 2 Cassazione civile sez. III - 23/11/2022, n. 34427 3 Cassazione civile sez. III - 23/11/2022, n. 34427 4 Cassazione civile sez. I - 09/05/2007, n. 10634: “Ora, è certamente esatto il principio, richiamato dalla ricorrente, secondo cui la legittimazione a chiedere la restituzione di una somma che si deduce essere stata pagata senza una valida causa giuridica spetta soltanto a chi, in concreto, ne ha effettuato l'esborso; tuttavia, tale principio va coordinato con quello che regola la riferibilità degli atti negoziali a ciascuna persona. In altre parole, i limiti soggettivi dell'obbligo di restituzione sono segnati dallo stesso ambito personale del rapporto precedente (il negozio di pagamento); nondimeno, si deve avere riguardo alle parti (sostanziali) del rapporto anzichè alle persone fisiche degli intervenuti a effettuare o a ricevere materialmente il pagamento…. E non è seriamente revocabile in dubbio che la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento anche se l'incaricato dell'operazione materiale di pagamento sia un suo rappresentante o un suo nuncius (vedi Cass. n. 576/1974).”.
Tribunale di Taranto mutuatario il fabbricato destinato alla costruzione degli alloggi e che il corrispettivo di tale cessione prevedeva, oltre al pagamento in denaro di una quota del prezzo, l'accollo da parte della cooperativa, nei limiti dell'importo di
€. 1.742.125,21 (somma indicata come comprensiva di interessi nell'atto intervenuto tra la cooperativa e il consorzio), del debito residuo relativo al mutuo in essere tra il consorzio e la banca opponente. L'accollo in parola è disciplinato dagli artt. 1273 c.c. e ss., dove si prevede che, se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo. Dalla lettura delle richiamate previsioni si ricava che l'accollo è un accordo che interviene tra il debitore e un terzo, al quale può eventualmente aderire il creditore. L'accollo si distingue in accollo interno e in accollo esterno, a seconda degli effetti che produce nei confronti del terzo creditore. La figura dell'accollo interno ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto5. Tale negozio si sostanzia quindi nella nascita di un'obbligazione, riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio (nella specie il consorzio e la cooperativa), che ha ad oggetto l'assunzione da parte dell'accollante, non del debito altrui (dell'accollato nei confronti del creditore), ma degli effetti economici del debito altrui6.
Tribunale di Taranto Diversamente, l'accollo esterno viene ricondotto nella categoria del contratto in favore di terzo, poiché l'accordo tra il terzo accollante ed il debitore accollato attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti sia dell'accollato, che dell'accollante. In entrambi i casi di accollo (interno o esterno), il creditore può manifestare la propria adesione, rendendo così irrevocabile la stipulazione nei suoi confronti7. In linea generale, l'adesione all'accollo può essere manifestata dal creditore in modo esplicito o in modo tacito, ossia attraverso un comportamento che è incompatibile con la volontà di non aderire all'accollo. Nel caso di specie, non vi è prova del fatto che l'accollo intervenuto tra la cooperativa e il consorzio abbia natura di accollo esterno, ossia non vi è prova del fatto che la cooperativa si fosse obbligata ad eseguire il pagamento, per conto del consorzio, direttamente nelle mani del creditore (banca), riconoscendo a favore di quest'ultimo il diritto di pretendere il pagamento direttamente dalla cooperativa. Sul punto va osservato che nessuna delle due parti ha prodotto in giudizio l'atto con cui la ha acquistato dal consorzio il fabbricato e si è CP_1 accollata il relativo mutuo. Gli unici riferimenti ai termini di tale atto sono contenuti negli atti difensivi del ricorrente/parte opposta e nel successivo atto di frazionamento del mutuo del 2016, laddove il notaio rogante lo richiama ai punti 5), 6) e 7). In assenza di specifiche previsioni da cui desumere che l'accollo conferiva alla banca il diritto di pretendere il pagamento direttamente dalla cooperativa, bisogna ritenere che l'accollo, di cui non è dubbia l'esistenza, fosse e sia tuttora un accollo interno, destinato a spiegare effetti nei soli confronti del consorzio e della cooperativa. Una conferma in tale senso si ricava dal fatto che, come si evince dagli estratti conto prodotti dalla cooperativa, relativi al rapporto di conto corrente intrattenuto dal consorzio con la banca, gli importi di cui viene chiesto in questa sede il rimborso sono stati dapprima versati dalla cooperativa al consorzio e poi da quest'ultima riversati alla banca per il pagamento del mutuo.
Tribunale di Taranto Inoltre, sebbene i versamenti effettuati dalla cooperativa al consorzio rechino come causale il pagamento del mutuo in favore del consorzio, non si può fare a meno di notare come il consorzio, nel riversare le somme alla banca, abbia in due casi utilizzato una causale che lo indicava come titolare dell'obbligo di pagamento del mutuo (“Pagamento Rata Finanziamento 00125377 Soc. Coop. A.R.L.”) e in altro caso abbia fatto ricorso al pagamento della rata presso lo sportello. A ciò si aggiunga che in atti non è presente documentazione atta a comprovare che la banca ha intimato il pagamento delle rate alla cooperativa, essendo invece presente nel carteggio processuale la comunicazione con cui la banca ha dichiarato il consorzio decaduto dal beneficio del termine. In altri termini, in conformità allo schema su richiamato dell'accollo interno, l'accollante si è limitato a fornire all'accollato, ossia al consorzio, la provvista necessaria a provvedere al pagamento delle suddette rate, essendo il creditore rimasto estraneo ai rapporti che legano l'accollante e l'accollato. Pertanto, il consorzio, in veste di unico obbligato nei confronti del terzo creditore banca e, più precisamente, in veste di mutuatario, ha eseguito il pagamento delle rate in qualità di solvens. Dagli atti di causa non vi sono poi neanche elementi sulla cui base ritenere che la banca abbia aderito in qualche modo all'accollo. Peraltro, risulta dalla lettura dell'art. 4 delle condizioni generali del contratto di mutuo, che la banca si era riservata la facoltà di aderire ad un eventuale accollo del mutuo e che il mutuatario (e quindi il consorzio) aveva l'onere di comunicare alla banca l'avvenuto trasferimento a terzi del fabbricato con accollo del mutuo, con l'ulteriore previsione che, in caso di omessa comunicazione, gli avvisi di pagamento e le relative quietanze sarebbero stati recapitati al solo mutuatario. La comunicazione del 13.03.2020 con cui la banca ha riscontrato la missiva del 13.02.2020 del difensore della cooperativa non può essere considerata quale indizio di una adesione della banca all'accollo, in quanto da detta missiva si può solo ricavare che la banca fosse a conoscenza del fatto che la cooperativa si era accollata il mutuo stipulato dal consorzio. Una eventuale adesione del creditore all'accollo non si può neanche ricavare dal fatto di aver ricevuto i pagamenti di cui la cooperativa pretende la restituzione, in quanto, come visto, gli stessi sono stati eseguiti dal consorzio, unico obbligato nei confronti della banca. Ad ogni modo, un'ipotetica adesione avrebbe avuto quale effetto solo quello di rendere irrevocabile la stipulazione nei confronti del creditore, ferma restando la natura interna dell'accollo, data l'assenza di indizi da cui ricavare
Tribunale di Taranto l'esistenza di un diritto della banca di pretendere il pagamento delle rate del mutuo direttamente dalla cooperativa. Ora, se è vero come è vero che la legittimazione ad agire per l'indebito spetta a colui al quale va sostanzialmente riferito il pagamento, a prescindere da chi lo abbia eseguito materialmente, è altrettanto vero che, nel caso di specie, una simile legittimazione va ascritta in capo al consorzio e non alla , CP_1 atteso:
che il pagamento è stato eseguito dal consorzio in adempimento del mutuo contratto con la banca;
che il consorzio non avrebbe potuto eseguire il pagamento in nome e per conto della cooperativa, in quanto, in ragione della natura interna dell'accollo, quest'ultima non aveva e non ha, per quanto a conoscenza in questa sede, assunto alcun obbligo di pagamento del mutuo nei confronti della banca;
che comunque non sono emersi indizi in base ai quali ritenere che il consorzio avesse eseguito il pagamento in nome e per conto della cooperativa (non potendosi considerare tale il fatto che il consorzio abbia eseguito il pagamento con somme provenienti dalla cooperativa, rispondendo, invece, tale modalità di adempimento al contenuto obbligatorio dell'accollo interno tra di loro divisato;
ed essendo emersi indizi, vedi causali di pagamento del consorzio, idonei a ritenere che il pagamento era stato effettuato in nome e nell'interesse del consorzio stesso). Ad ogni modo, anche laddove si volesse riconoscere in capo alla cooperativa la legittimazione all'esperimento dell'azione (circostanza che comunque si nega), la stessa non avrebbe assolto all'onere probatorio su di lei gravante, in quanto avrebbe dovuto dimostrare di aver pagato un importo superiore, di € 122.000,00, all'ammontare totale del debito, pari a più di un milione di euro. Per contestare l'ammontare del frazionamento, parte opposta avrebbe dovuto proporre ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva ammesso il frazionamento (cfr. Cassazione civile sez. I - 01/04/2022, n. 10637), attesa la sua natura decisoria e tendenzialmente definitiva. Per le ragioni sopra evidenziate va revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi per le prime due fase e dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto
Tribunale di Taranto della ripetitività degli assunti e della natura documentale della vertenza), in base al valore della domanda, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
revoca il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e rigetta la domanda avanzata da parte opposta;
condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida € 9.142,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Taranto, in data 29/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Cassazione civile , sez. III , 01/08/1996 , n. 6936; 6 Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n.38225 “In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.” 7 Cassazione civile sez. lav., 11/04/2000, n.4604 “L'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario;
quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.”
, c.f. in persona del liquidatore dott.
[...] P.IVA_2 CP_2
con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Lasalvia e Michele Saracino e
[...] domiciliata in Taranto alla piazza Giovanni XXIII n. 20, presso lo studio Lasalvia, pec: Email_2
Email_3 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – azione di ripetizione d'indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127- ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La ha chiesto Parte_2
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 esponendo quanto segue:
- che, con atto notarile del 21.12.2012, la stessa società ricorrente, in qualità di socia del Consorzio delle Cooperative Edilizie s.r.l. (in seguito CON.ED. s.r.l. ), aveva ottenuto l'assegnazione, CP_3
Tribunale di Taranto da parte del medesimo consorzio, del fabbricato sito in Taranto alla Via Capua n° 9/A;
- che il prezzo di vendita era stato fissato in €. 5.964.185,70, di cui €. 4.984.226,15 già corrisposti alla società venditrice prima della stipula dell'atto pubblico;
per la restante somma di €. 1.742.125,21 era stato invece previsto l'accollo di quota del mutuo in precedenza acceso dal consorzio presso la (poi e Controparte_4 CP_5 successivamente;
che l'importo di € 1.742.125,21 Parte_1 comprendeva anche gli interessi medio tempore maturati in favore della banca;
- che la stessa cooperativa ricorrente aveva consegnato ai soci i singoli appartamenti e aveva quindi chiesto alla il CP_4 frazionamento del residuo mutuo;
- che, a fronte del rifiuto della banca, aveva adito il Tribunale di Taranto che, con provvedimento del 23.10.2015, aveva designato il notaio per procedere alle operazioni di frazionamento;
CP_6
- che, con atto del 30.05.2016, il notaio aveva provveduto al frazionamento del mutuo di € 1.880.157,43;
- che l'importo di € 1.880.157,43, frazionato in data 30.05.2016, era lo stesso di quello determinato, alla data del 10.04.2011, nel piano di ammortamento emesso dalla ora , e non Controparte_7 Pt_1 teneva conto dei versamenti delle somme di € 45.000,00 (del 08.11.2013), di € 40.000,00 (del 22.04.2014) e di € 37.000,00 (del 24.10.2014) effettuati prima del frazionamento, per un totale di € 122.000,00. Il Tribunale di Taranto, con decreto del 18.03.2021, ha accolto il ricorso e ha ingiunto a di pagare in favore della cooperativa l'importo di € Parte_1
122.000,00, oltre spese e interessi come da domanda. Avverso tale decreto ha proposto opposizione rilevando: Parte_1
- che il frazionamento era stato effettuato per atto unilaterale del notaio nominato dal Tribunale di Taranto e l'importo oggetto del frazionamento di € 1.880.157,43 era stato fornito al notaio dalla cooperativa e dai suoi soci prenotatari a mezzo di un verbale di assemblea del 2013;
- che il medesimo importo era stato riportato sia dai ricorrenti nel ricorso ex art. 39 D.lgs. n. 385/1993 dell'11.03.2015, che nell'atto pubblico notarile di frazionamento del 30.03.2016;
- che la non era intervenuta minimamente nella procedura per far Pt_1
Tribunale di Taranto valere pretese in ordine agli importi da frazionare, né i ricorrenti avevano prospettato questioni attinenti al quantum;
- che la cooperativa non aveva versato somme alla banca ma al consorzio ed il mutuo era stato pagato dal consorzio e non dalla cooperativa, difettando, quindi, in capo a quest'ultima la legittimazione a esperire l'azione di ripetizione in veste di solvens;
- che non sussiste l'indebito, neanche sul piano oggettivo, in quanto l'importo di € 122.000,00, era stato imputato a pagamento parziale degli interessi corrispettivi e moratori maturati. Costituitasi in giudizio, l'opposta Controparte_8
[...
, ha rilevato:
- che, con la lettera del 13.03.2020, la banca aveva riconosciuto l'indebita percezione della somma di € 122.000,00 e, pertanto, poteva ritenersi provato l'indebito arricchimento;
- che la banca, avendo sottaciuto al momento del frazionamento l'esatto ammontare del debito residuo, aveva così concorso a determinare l'errore del solvens, da cui è derivato l'arricchimento senza giusta causa dell'istituto di credito;
- che l'effettivo solvens doveva considerarsi la cooperativa, che versava le somme al consorzio affinché questo le riversasse alla banca;
- che le considerazioni svolte dalla secondo cui le somme Pt_1 sarebbero da imputare al pagamento di interessi, non sono provate, né motivate da idoneo titolo. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Al fine di dirimere la controversia insorta tra le parti, occorre fare luce sul tipo di domanda avanzata da parte opposta, che, ad avviso di questo giudice, va qualificata sotto forma di azione di ripetizione d'indebito; qualifica di cui è consapevole anche la stessa parte opposta, come si desume dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta del successivo giudizio. Ad ogni modo, il petitum della domanda consiste nella restituzione di una somma di denaro, che, sotto il profilo della causa petendi, sarebbe stata illegittimamente trattenuta dalla banca in mancanza di un valido titolo o, meglio, in esubero rispetto alle somme asseritamente dovute. Come noto, l'attore che agisce per la ripetizione è gravato dall'onere di prova
Tribunale di Taranto dell'esistenza del pagamento e della mancanza, originaria o sopravvenuta, del relativo titolo di legittimazione1. Analoghi principi valgono nel caso in cui l'attore agisca per la parziale ripetizione dell'indebito, allegando di aver eseguito il pagamento in misura superiore a quella risultante dal titolo. In questo caso, l'attore avrà comunque l'onere di provare “l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”2. Ed invero, “si e', sul punto, chiarito che, poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore (Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557)”3. In linea generale, la legittimazione a promuovere l'azione di ripetizione dell'indebito spetta al solvens, ossia a colui che ha eseguito il pagamento, ma tale principio va necessariamente coordinato con le norme che regolano l'istituto della rappresentanza, in modo da riconoscere tale legittimazione a colui a cui va imputato sotto il profilo sostanziale l'avvenuto pagamento. In altri termini, qualora il pagamento sia stato eseguito da un rappresentante, che ha agito in nome e per conto del rappresentato, legittimato all'esperimento dell'azione di ripetizione sarà quest'ultimo4 e non il primo. Tanto premesso, la cooperativa è priva della legittimazione attiva a promuovere l'azione di ripetizione. Al riguardo, occorre rammentare che, come dedotto dalla stessa ricorrente/opposta, la cooperativa edilizia ha acquistato dal consorzio 1 Cassazione civile sez. III - 14/05/2012, n. 7501: “E' infondato perchè la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato, secondo cui "Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che io giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni". (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483).” 2 Cassazione civile sez. III - 23/11/2022, n. 34427 3 Cassazione civile sez. III - 23/11/2022, n. 34427 4 Cassazione civile sez. I - 09/05/2007, n. 10634: “Ora, è certamente esatto il principio, richiamato dalla ricorrente, secondo cui la legittimazione a chiedere la restituzione di una somma che si deduce essere stata pagata senza una valida causa giuridica spetta soltanto a chi, in concreto, ne ha effettuato l'esborso; tuttavia, tale principio va coordinato con quello che regola la riferibilità degli atti negoziali a ciascuna persona. In altre parole, i limiti soggettivi dell'obbligo di restituzione sono segnati dallo stesso ambito personale del rapporto precedente (il negozio di pagamento); nondimeno, si deve avere riguardo alle parti (sostanziali) del rapporto anzichè alle persone fisiche degli intervenuti a effettuare o a ricevere materialmente il pagamento…. E non è seriamente revocabile in dubbio che la legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento anche se l'incaricato dell'operazione materiale di pagamento sia un suo rappresentante o un suo nuncius (vedi Cass. n. 576/1974).”.
Tribunale di Taranto mutuatario il fabbricato destinato alla costruzione degli alloggi e che il corrispettivo di tale cessione prevedeva, oltre al pagamento in denaro di una quota del prezzo, l'accollo da parte della cooperativa, nei limiti dell'importo di
€. 1.742.125,21 (somma indicata come comprensiva di interessi nell'atto intervenuto tra la cooperativa e il consorzio), del debito residuo relativo al mutuo in essere tra il consorzio e la banca opponente. L'accollo in parola è disciplinato dagli artt. 1273 c.c. e ss., dove si prevede che, se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo. Dalla lettura delle richiamate previsioni si ricava che l'accollo è un accordo che interviene tra il debitore e un terzo, al quale può eventualmente aderire il creditore. L'accollo si distingue in accollo interno e in accollo esterno, a seconda degli effetti che produce nei confronti del terzo creditore. La figura dell'accollo interno ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto5. Tale negozio si sostanzia quindi nella nascita di un'obbligazione, riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio (nella specie il consorzio e la cooperativa), che ha ad oggetto l'assunzione da parte dell'accollante, non del debito altrui (dell'accollato nei confronti del creditore), ma degli effetti economici del debito altrui6.
Tribunale di Taranto Diversamente, l'accollo esterno viene ricondotto nella categoria del contratto in favore di terzo, poiché l'accordo tra il terzo accollante ed il debitore accollato attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti sia dell'accollato, che dell'accollante. In entrambi i casi di accollo (interno o esterno), il creditore può manifestare la propria adesione, rendendo così irrevocabile la stipulazione nei suoi confronti7. In linea generale, l'adesione all'accollo può essere manifestata dal creditore in modo esplicito o in modo tacito, ossia attraverso un comportamento che è incompatibile con la volontà di non aderire all'accollo. Nel caso di specie, non vi è prova del fatto che l'accollo intervenuto tra la cooperativa e il consorzio abbia natura di accollo esterno, ossia non vi è prova del fatto che la cooperativa si fosse obbligata ad eseguire il pagamento, per conto del consorzio, direttamente nelle mani del creditore (banca), riconoscendo a favore di quest'ultimo il diritto di pretendere il pagamento direttamente dalla cooperativa. Sul punto va osservato che nessuna delle due parti ha prodotto in giudizio l'atto con cui la ha acquistato dal consorzio il fabbricato e si è CP_1 accollata il relativo mutuo. Gli unici riferimenti ai termini di tale atto sono contenuti negli atti difensivi del ricorrente/parte opposta e nel successivo atto di frazionamento del mutuo del 2016, laddove il notaio rogante lo richiama ai punti 5), 6) e 7). In assenza di specifiche previsioni da cui desumere che l'accollo conferiva alla banca il diritto di pretendere il pagamento direttamente dalla cooperativa, bisogna ritenere che l'accollo, di cui non è dubbia l'esistenza, fosse e sia tuttora un accollo interno, destinato a spiegare effetti nei soli confronti del consorzio e della cooperativa. Una conferma in tale senso si ricava dal fatto che, come si evince dagli estratti conto prodotti dalla cooperativa, relativi al rapporto di conto corrente intrattenuto dal consorzio con la banca, gli importi di cui viene chiesto in questa sede il rimborso sono stati dapprima versati dalla cooperativa al consorzio e poi da quest'ultima riversati alla banca per il pagamento del mutuo.
Tribunale di Taranto Inoltre, sebbene i versamenti effettuati dalla cooperativa al consorzio rechino come causale il pagamento del mutuo in favore del consorzio, non si può fare a meno di notare come il consorzio, nel riversare le somme alla banca, abbia in due casi utilizzato una causale che lo indicava come titolare dell'obbligo di pagamento del mutuo (“Pagamento Rata Finanziamento 00125377 Soc. Coop. A.R.L.”) e in altro caso abbia fatto ricorso al pagamento della rata presso lo sportello. A ciò si aggiunga che in atti non è presente documentazione atta a comprovare che la banca ha intimato il pagamento delle rate alla cooperativa, essendo invece presente nel carteggio processuale la comunicazione con cui la banca ha dichiarato il consorzio decaduto dal beneficio del termine. In altri termini, in conformità allo schema su richiamato dell'accollo interno, l'accollante si è limitato a fornire all'accollato, ossia al consorzio, la provvista necessaria a provvedere al pagamento delle suddette rate, essendo il creditore rimasto estraneo ai rapporti che legano l'accollante e l'accollato. Pertanto, il consorzio, in veste di unico obbligato nei confronti del terzo creditore banca e, più precisamente, in veste di mutuatario, ha eseguito il pagamento delle rate in qualità di solvens. Dagli atti di causa non vi sono poi neanche elementi sulla cui base ritenere che la banca abbia aderito in qualche modo all'accollo. Peraltro, risulta dalla lettura dell'art. 4 delle condizioni generali del contratto di mutuo, che la banca si era riservata la facoltà di aderire ad un eventuale accollo del mutuo e che il mutuatario (e quindi il consorzio) aveva l'onere di comunicare alla banca l'avvenuto trasferimento a terzi del fabbricato con accollo del mutuo, con l'ulteriore previsione che, in caso di omessa comunicazione, gli avvisi di pagamento e le relative quietanze sarebbero stati recapitati al solo mutuatario. La comunicazione del 13.03.2020 con cui la banca ha riscontrato la missiva del 13.02.2020 del difensore della cooperativa non può essere considerata quale indizio di una adesione della banca all'accollo, in quanto da detta missiva si può solo ricavare che la banca fosse a conoscenza del fatto che la cooperativa si era accollata il mutuo stipulato dal consorzio. Una eventuale adesione del creditore all'accollo non si può neanche ricavare dal fatto di aver ricevuto i pagamenti di cui la cooperativa pretende la restituzione, in quanto, come visto, gli stessi sono stati eseguiti dal consorzio, unico obbligato nei confronti della banca. Ad ogni modo, un'ipotetica adesione avrebbe avuto quale effetto solo quello di rendere irrevocabile la stipulazione nei confronti del creditore, ferma restando la natura interna dell'accollo, data l'assenza di indizi da cui ricavare
Tribunale di Taranto l'esistenza di un diritto della banca di pretendere il pagamento delle rate del mutuo direttamente dalla cooperativa. Ora, se è vero come è vero che la legittimazione ad agire per l'indebito spetta a colui al quale va sostanzialmente riferito il pagamento, a prescindere da chi lo abbia eseguito materialmente, è altrettanto vero che, nel caso di specie, una simile legittimazione va ascritta in capo al consorzio e non alla , CP_1 atteso:
che il pagamento è stato eseguito dal consorzio in adempimento del mutuo contratto con la banca;
che il consorzio non avrebbe potuto eseguire il pagamento in nome e per conto della cooperativa, in quanto, in ragione della natura interna dell'accollo, quest'ultima non aveva e non ha, per quanto a conoscenza in questa sede, assunto alcun obbligo di pagamento del mutuo nei confronti della banca;
che comunque non sono emersi indizi in base ai quali ritenere che il consorzio avesse eseguito il pagamento in nome e per conto della cooperativa (non potendosi considerare tale il fatto che il consorzio abbia eseguito il pagamento con somme provenienti dalla cooperativa, rispondendo, invece, tale modalità di adempimento al contenuto obbligatorio dell'accollo interno tra di loro divisato;
ed essendo emersi indizi, vedi causali di pagamento del consorzio, idonei a ritenere che il pagamento era stato effettuato in nome e nell'interesse del consorzio stesso). Ad ogni modo, anche laddove si volesse riconoscere in capo alla cooperativa la legittimazione all'esperimento dell'azione (circostanza che comunque si nega), la stessa non avrebbe assolto all'onere probatorio su di lei gravante, in quanto avrebbe dovuto dimostrare di aver pagato un importo superiore, di € 122.000,00, all'ammontare totale del debito, pari a più di un milione di euro. Per contestare l'ammontare del frazionamento, parte opposta avrebbe dovuto proporre ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva ammesso il frazionamento (cfr. Cassazione civile sez. I - 01/04/2022, n. 10637), attesa la sua natura decisoria e tendenzialmente definitiva. Per le ragioni sopra evidenziate va revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi per le prime due fase e dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto
Tribunale di Taranto della ripetitività degli assunti e della natura documentale della vertenza), in base al valore della domanda, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
revoca il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e rigetta la domanda avanzata da parte opposta;
condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida € 9.142,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Taranto, in data 29/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Cassazione civile , sez. III , 01/08/1996 , n. 6936; 6 Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n.38225 “In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.” 7 Cassazione civile sez. lav., 11/04/2000, n.4604 “L'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario;
quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore.”