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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 940/2024
TRA
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. G. Cantagallo (C.F.: ) C.F._3
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. G. Parte_2 C.F._4
Cantagallo (C.F.: ) C.F._5
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio i IG.ri e e, Controparte_1 Parte_2
premettendo di aver prestato attività professionale in qualità di avvocato in favore dei convenuti nel giudizio instaurato innanzi al Tribunali di Chieti iscritto al n.R.G.
912/2021 e nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di L'Aquila iscritto al n.R.G.
445/2022 – giusta mandato professionale conferito in data 15.04.2021 e revocato in data 25.05.2022 -, nonché di non aver percepito il compenso professionale per l'attività svolta, al netto degli acconti già corrisposti, ha domandato accertarsi l'inadempimento dei resistenti agli obblighi di cui al prefato rapporto di mandato, nonché il diritto alla corresponsione dei compensi professionali dovuti, come quantificati in ricorso, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento di detti emolumenti. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione, condannare: - in solido tra loro il IG. (C.F. ) nato a [...] C.F._2
PO (CH) il 31/03/1953 e la IG.ra (C.F. ) Parte_2 C.F._4
nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], a corrispondere in favore dell'Avv. Elio Michele Gnocato, la somma di € 1.655,69, oltre agli interessi legali decorrenti dal dovuto sino al saldo effettivo, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore;
- la IG.ra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
residente in [...], a corrispondere in favore dell'Avv. Elio Michele Gnocato, la somma di €2.093,10, oltre agli interessi legali decorrenti dal dovuto sino al saldo effettivo, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore.”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno domandato la rideterminazione del quantum invocato in misura ridotta. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare l'asserito inadempimento dei resistenti al contratto d'opera professionale, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico indefettibile per accordare al ricorrente le somme richieste ed asseritamente non corrisposte. La domanda, quindi, va correttamene qualificata come azione di esatto adempimento.
In ragione di tanto, devono trovare applicazione i principi generali sul riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità da inadempimento, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n.
3996/2020). Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha assolto agli oneri di allegazione e prova sullo stesso gravanti, atteso che non sono in contestazione, oltre ad essere comprovate dalla documentazione agli atti, le seguenti circostanze in punto di fatto: il conferimento del mandato professionale dai resistenti al ricorrente in data 15.04.2021 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); l'effettivo svolgimento dell'attività professionale da parte del ricorrente in favore dei resistenti nei procedimenti giudiziari in cui il primo ha patrocinato i due –nell'ambito della quale sono stati instaurati due giudizi, il primo iscritto innanzi al Tribunale di Chieti al n.R.G. 912/2021 sino alla fase decisoria ed il secondo, a seguito di riassunzione per separazione delle cause e avente come parte in causa la sola iscritto innanzi al Tribunale delle Imprese di L'Aquila al n.R.G. Pt_2
445/2022 sino alla fase introduttiva (cfr. doc. nn. da 2 a 9 e da 11 a 14 fascicolo parte ricorrente); la revoca del mandato professionale in data 25.05.2022, allorquando il primo giudizio innanzi al Tribunale di Chieti avente come parti in causa entrambi i resistenti si trovava in fase decisoria, mentre il secondo giudizio innanzi al Tribunale delle Imprese di L'Aquila si trovava ancora in fase introduttiva (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente). Ancora, parte ricorrente ha specificato di aver ricevuto il parziale pagamento in acconto del compenso professionale, che è stato decurtato dal conteggio degli emolumenti richiesti.
Pertanto, risulta comprovato – anche perché non contestato - il titolo costitutivo del rapporto, nonché allegato in modo sufficientemente circostanziato l'inesatto adempimento dei resistenti, i quali, in tesi, sarebbero ancora tenuti al pagamento del saldo del compenso professionale, come conteggiato in ricorso.
Di contro, i resistenti non hanno assolto agli oneri probatori sugli stessi gravanti, avendo pacificamente ammesso di essere ancora tenuti al pagamento di parte del compenso professionale, sia pure contestandone il quatum, per le ragioni di cui si dirà appresso.
Pertanto, risulta acclarato e pacifico l'an del diritto vantato dal ricorrente. Venendo, ora, al quantum debeatur, i resistenti hanno specificamente contestato il calcolo della somma richiesta dal ricorrente, censurandone i criteri di calcolo, in ragione del fatto che l'ammontare complessivo del compenso professionale non possa determinarsi sulla base delle tariffe professionali di cui alle tabelle del D.M. n. 55/2014
– come dedotto dal ricorrente – tenuto conto dell'esistenza di apposito accordo tra le parti per la corresponsione di un compenso diverso ed inferire, accordo concretizzato e cristallizzato, di fatto, nei preavvisi di parcella n. 53 del 15.04.2021, n. 109 del
16.05.2022 e n. 42 del 03.03.2022, nonché in una prima diffida di pagamento in data
21.03.2023 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente): orbene, secondo la prospettazione dei resistenti, da tali documenti si evincerebbe che il compenso professionale di fatto stabilito dal professionista ammonterebbe ad € 1.919,80, che, detratto l'importo di €
100,00 corrisposto a titolo di acconto sul saldo con bonifico del 25.01.2024 (cfr. doc.
n. 3 fascicolo parte resistente), si ridurrebbe, definitivamente, ad € 1.819,80.
Le argomentazioni addotte da parte resistente non colgono nel segno.
Sul punto, va evidenziato che l'art. 13 L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), per quanto qui interessa, stabilisce che:
“Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale” (comma 2); “La pattuizione dei compensi è libera…” (comma 3); “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge” (comma 6).
Dal combinato disposto delle citate disposizioni, tenuto conto del loro tenore letterale, dunque, si ricava, in primo luogo, che patrocinante e patrocinato possono pattuire il compenso spettante al professionista e che tale pattuizione va consacrata, di regola, in forma scritta all'atto di conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, che, in mancanza di detta pattuizione consensuale all'atto dell'incarico o successivamente, devono trovare applicazione i parametri forensi di cui alle tabelle recate dagli appositi decreti ministeriali.
E dette previsioni si coniugano con la norma generale di cui all'art. 2233 c.c. – questo previsto proprio in materia di determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito di un contratto d'opera intellettuale, come nel caso di specie – secondo cui “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”. Quindi, anche la norma codicistica generale da ultimo citata detta una gerarchia delle fonti di determinazione del compenso del professionista, mettendo al primo posto la libera contrattazione tra le parti e, in subordine, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del Giudice.
Se ne inferisce, dunque, una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, di talché esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si deve fare riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass.
n.1900/2017; Cass. n. 14293/2018; Cass. n. 25054/2018; Cass. n. 7904/2020).
Quanto ai requisiti di forma, il già citato art. 13, comma 2, L. n. 247/2012 prescrive che la pattuizione sul compenso debba effettuarsi “…di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”. Anche in questo, la previsione normativa trova il suo ancoraggio nell'art. 2233 c.c., il cui ultimo comma prevede che “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto – sulla base di un orientamento che si ritiene di condividere – che “ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato,
l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.” (Cass. n. 717/2023; Cass. n. 16383/2023; Cass. n. 29432/2023;
Cass. 34301/2023). In altri termini, l'accordo sul compenso professionale, per prevalere sulle tariffe ministeriali, deve essere necessariamente redatto in forma scritta a pena di nullità formale ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., non potendo detta forma essere surrogata da mezzi diversi che non consentano di dimostrare in modo inequivoco una comune volontà delle parti consacrata in documenti che manifestino il definitivo incontro tra proposta e accettazione, quali atti pre-negoziali indefettibili per poter ritenere un contratto stipulato: invero, l'accordo sugli onorari del difensore non può dirsi raggiunto in mancanza della chiara esteriorizzazione, per iscritto, della comune volontà dei contraenti, sicché, a titolo esemplificativo, non sarebbero sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam la predisposizione di una bozza di accordo sul compenso o la fattura - di acconto o a saldo - per il pagamento del compenso professionale, emessa e sottoscritta per quietanza da parte dell'avvocato, trattandosi di atti nei quali non è trasfusa la comune volontà del legale e del cliente di stabilire il compenso professionale, mentre, al contrario, sarebbero idonei a soddisfare il requisito della forma scritta documenti separati, valevoli come proposta e accettazione, provenienti dalle parti e da esse firmati, recanti la disciplina dei compensi, come pure la sottoscrizione per accettazione, da parte di un contraente, del documento recante la regolamentazione degli aspetti economici del mandato professionale predisposto dall'altro (Cass. n. 34301/2023). Applicando le suddette coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, i preavvisi di parcella e le diffide inoltrate dal ricorrente non possono qualificarsi alla stregua di pattuizioni per iscritto, né di proposta negoziale, difettandone i relativi presupposti, nonché l'accettazione, altrettanto per iscritto, dei destinatari. Né, per le medesime ragioni, la mancata contestazione degli importi indicati può valere come accettazione tacita del compenso al punto da ritenersi stipulato un contratto in forma scritta recante un accordo sul compenso professionale, non potendo tale asserita accettazione tacita qualificarsi come formale accettazione di una proposta negoziale in modo da surrogare alla stipula di un negozio solenne in forma scritta, come prescritto dalla legge.
Pertanto, in mancanza di un accordo sul compenso professionale pattuito in forma scritta, devono trovare applicazione, in via sussidiaria, i parametri forensi ministeriali
– come richiamati dal ricorrente – per la determinazione del compenso professionale spettante, ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Ne consegue la correttezza del conteggio calcolato dal ricorrente in ricorso, atteso che, al momento della cessazione del rapporto professionale (23.05.2022), il giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato innanzi al Tribunale di Chieti era giunto alla fase decisoria (compresa) e che il giudizio di merito instaurato innanzi al
Tribunale delle Imprese di L'Aquila era giunto alla fase introduttiva (compresa); in ragione di tanto, in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (e relativi scaglioni), delle fasi del giudizio e dei parametri minimi, nonché detratto il percepito ammesso, per il primo giudizio è stato quantificato l'importo di € 1.655,69 a carico di entrambi i resistenti (cfr. doc. n. 17 fascicolo parte ricorrente), mentre per il secondo giudizio è stato quantificato l'importo di € 2.093,10 a carico della sola (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente). Pt_2
Ciò consente di ritenere provato anche il quantum debeatur, per la definitiva somma di
€ 1.655,69, al cui pagamento vanno condannati in solido i ricorrenti, ed € 2.093,10, al cui pagamento va condannata la sola . Parte_2 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'esatto adempimento della prestazione d'opera professionale prestata in favore dei resistenti ed al pagamento della somma di
€ 1.655,69 da parte dei resistenti in solido tra loro, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, nonché della somma di € 2.093,10 da parte della resistente
, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, a titolo Parte_2
di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore;
per l'ulteriore effetto devono condannarsi i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 1.655,69, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, nonché la resistente al pagamento, in favore di parte Parte_2
ricorrente, della somma di € 2.093,10, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione innanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'esatto adempimento della prestazione d'opera professionale prestata in favore dei resistenti ed al pagamento della somma di € 1.655,69 da parte dei resistenti in solido tra loro, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, nonché della somma di € 2.093,10 da parte della resistente , oltre interessi legali dal dì del Parte_2
dovuto al soddisfo come per legge, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 1.655,69, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, nonché la resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, Parte_2
della somma di € 2.093,10, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 860,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 940/2024
TRA
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. G. Cantagallo (C.F.: ) C.F._3
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. G. Parte_2 C.F._4
Cantagallo (C.F.: ) C.F._5
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio i IG.ri e e, Controparte_1 Parte_2
premettendo di aver prestato attività professionale in qualità di avvocato in favore dei convenuti nel giudizio instaurato innanzi al Tribunali di Chieti iscritto al n.R.G.
912/2021 e nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di L'Aquila iscritto al n.R.G.
445/2022 – giusta mandato professionale conferito in data 15.04.2021 e revocato in data 25.05.2022 -, nonché di non aver percepito il compenso professionale per l'attività svolta, al netto degli acconti già corrisposti, ha domandato accertarsi l'inadempimento dei resistenti agli obblighi di cui al prefato rapporto di mandato, nonché il diritto alla corresponsione dei compensi professionali dovuti, come quantificati in ricorso, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento di detti emolumenti. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione, condannare: - in solido tra loro il IG. (C.F. ) nato a [...] C.F._2
PO (CH) il 31/03/1953 e la IG.ra (C.F. ) Parte_2 C.F._4
nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], a corrispondere in favore dell'Avv. Elio Michele Gnocato, la somma di € 1.655,69, oltre agli interessi legali decorrenti dal dovuto sino al saldo effettivo, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore;
- la IG.ra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
residente in [...], a corrispondere in favore dell'Avv. Elio Michele Gnocato, la somma di €2.093,10, oltre agli interessi legali decorrenti dal dovuto sino al saldo effettivo, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore.”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno domandato la rideterminazione del quantum invocato in misura ridotta. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare l'asserito inadempimento dei resistenti al contratto d'opera professionale, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico indefettibile per accordare al ricorrente le somme richieste ed asseritamente non corrisposte. La domanda, quindi, va correttamene qualificata come azione di esatto adempimento.
In ragione di tanto, devono trovare applicazione i principi generali sul riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità da inadempimento, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n.
3996/2020). Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha assolto agli oneri di allegazione e prova sullo stesso gravanti, atteso che non sono in contestazione, oltre ad essere comprovate dalla documentazione agli atti, le seguenti circostanze in punto di fatto: il conferimento del mandato professionale dai resistenti al ricorrente in data 15.04.2021 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); l'effettivo svolgimento dell'attività professionale da parte del ricorrente in favore dei resistenti nei procedimenti giudiziari in cui il primo ha patrocinato i due –nell'ambito della quale sono stati instaurati due giudizi, il primo iscritto innanzi al Tribunale di Chieti al n.R.G. 912/2021 sino alla fase decisoria ed il secondo, a seguito di riassunzione per separazione delle cause e avente come parte in causa la sola iscritto innanzi al Tribunale delle Imprese di L'Aquila al n.R.G. Pt_2
445/2022 sino alla fase introduttiva (cfr. doc. nn. da 2 a 9 e da 11 a 14 fascicolo parte ricorrente); la revoca del mandato professionale in data 25.05.2022, allorquando il primo giudizio innanzi al Tribunale di Chieti avente come parti in causa entrambi i resistenti si trovava in fase decisoria, mentre il secondo giudizio innanzi al Tribunale delle Imprese di L'Aquila si trovava ancora in fase introduttiva (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente). Ancora, parte ricorrente ha specificato di aver ricevuto il parziale pagamento in acconto del compenso professionale, che è stato decurtato dal conteggio degli emolumenti richiesti.
Pertanto, risulta comprovato – anche perché non contestato - il titolo costitutivo del rapporto, nonché allegato in modo sufficientemente circostanziato l'inesatto adempimento dei resistenti, i quali, in tesi, sarebbero ancora tenuti al pagamento del saldo del compenso professionale, come conteggiato in ricorso.
Di contro, i resistenti non hanno assolto agli oneri probatori sugli stessi gravanti, avendo pacificamente ammesso di essere ancora tenuti al pagamento di parte del compenso professionale, sia pure contestandone il quatum, per le ragioni di cui si dirà appresso.
Pertanto, risulta acclarato e pacifico l'an del diritto vantato dal ricorrente. Venendo, ora, al quantum debeatur, i resistenti hanno specificamente contestato il calcolo della somma richiesta dal ricorrente, censurandone i criteri di calcolo, in ragione del fatto che l'ammontare complessivo del compenso professionale non possa determinarsi sulla base delle tariffe professionali di cui alle tabelle del D.M. n. 55/2014
– come dedotto dal ricorrente – tenuto conto dell'esistenza di apposito accordo tra le parti per la corresponsione di un compenso diverso ed inferire, accordo concretizzato e cristallizzato, di fatto, nei preavvisi di parcella n. 53 del 15.04.2021, n. 109 del
16.05.2022 e n. 42 del 03.03.2022, nonché in una prima diffida di pagamento in data
21.03.2023 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente): orbene, secondo la prospettazione dei resistenti, da tali documenti si evincerebbe che il compenso professionale di fatto stabilito dal professionista ammonterebbe ad € 1.919,80, che, detratto l'importo di €
100,00 corrisposto a titolo di acconto sul saldo con bonifico del 25.01.2024 (cfr. doc.
n. 3 fascicolo parte resistente), si ridurrebbe, definitivamente, ad € 1.819,80.
Le argomentazioni addotte da parte resistente non colgono nel segno.
Sul punto, va evidenziato che l'art. 13 L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), per quanto qui interessa, stabilisce che:
“Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale” (comma 2); “La pattuizione dei compensi è libera…” (comma 3); “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge” (comma 6).
Dal combinato disposto delle citate disposizioni, tenuto conto del loro tenore letterale, dunque, si ricava, in primo luogo, che patrocinante e patrocinato possono pattuire il compenso spettante al professionista e che tale pattuizione va consacrata, di regola, in forma scritta all'atto di conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, che, in mancanza di detta pattuizione consensuale all'atto dell'incarico o successivamente, devono trovare applicazione i parametri forensi di cui alle tabelle recate dagli appositi decreti ministeriali.
E dette previsioni si coniugano con la norma generale di cui all'art. 2233 c.c. – questo previsto proprio in materia di determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito di un contratto d'opera intellettuale, come nel caso di specie – secondo cui “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”. Quindi, anche la norma codicistica generale da ultimo citata detta una gerarchia delle fonti di determinazione del compenso del professionista, mettendo al primo posto la libera contrattazione tra le parti e, in subordine, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del Giudice.
Se ne inferisce, dunque, una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, di talché esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si deve fare riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass.
n.1900/2017; Cass. n. 14293/2018; Cass. n. 25054/2018; Cass. n. 7904/2020).
Quanto ai requisiti di forma, il già citato art. 13, comma 2, L. n. 247/2012 prescrive che la pattuizione sul compenso debba effettuarsi “…di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”. Anche in questo, la previsione normativa trova il suo ancoraggio nell'art. 2233 c.c., il cui ultimo comma prevede che “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto – sulla base di un orientamento che si ritiene di condividere – che “ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato,
l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.” (Cass. n. 717/2023; Cass. n. 16383/2023; Cass. n. 29432/2023;
Cass. 34301/2023). In altri termini, l'accordo sul compenso professionale, per prevalere sulle tariffe ministeriali, deve essere necessariamente redatto in forma scritta a pena di nullità formale ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., non potendo detta forma essere surrogata da mezzi diversi che non consentano di dimostrare in modo inequivoco una comune volontà delle parti consacrata in documenti che manifestino il definitivo incontro tra proposta e accettazione, quali atti pre-negoziali indefettibili per poter ritenere un contratto stipulato: invero, l'accordo sugli onorari del difensore non può dirsi raggiunto in mancanza della chiara esteriorizzazione, per iscritto, della comune volontà dei contraenti, sicché, a titolo esemplificativo, non sarebbero sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam la predisposizione di una bozza di accordo sul compenso o la fattura - di acconto o a saldo - per il pagamento del compenso professionale, emessa e sottoscritta per quietanza da parte dell'avvocato, trattandosi di atti nei quali non è trasfusa la comune volontà del legale e del cliente di stabilire il compenso professionale, mentre, al contrario, sarebbero idonei a soddisfare il requisito della forma scritta documenti separati, valevoli come proposta e accettazione, provenienti dalle parti e da esse firmati, recanti la disciplina dei compensi, come pure la sottoscrizione per accettazione, da parte di un contraente, del documento recante la regolamentazione degli aspetti economici del mandato professionale predisposto dall'altro (Cass. n. 34301/2023). Applicando le suddette coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, i preavvisi di parcella e le diffide inoltrate dal ricorrente non possono qualificarsi alla stregua di pattuizioni per iscritto, né di proposta negoziale, difettandone i relativi presupposti, nonché l'accettazione, altrettanto per iscritto, dei destinatari. Né, per le medesime ragioni, la mancata contestazione degli importi indicati può valere come accettazione tacita del compenso al punto da ritenersi stipulato un contratto in forma scritta recante un accordo sul compenso professionale, non potendo tale asserita accettazione tacita qualificarsi come formale accettazione di una proposta negoziale in modo da surrogare alla stipula di un negozio solenne in forma scritta, come prescritto dalla legge.
Pertanto, in mancanza di un accordo sul compenso professionale pattuito in forma scritta, devono trovare applicazione, in via sussidiaria, i parametri forensi ministeriali
– come richiamati dal ricorrente – per la determinazione del compenso professionale spettante, ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Ne consegue la correttezza del conteggio calcolato dal ricorrente in ricorso, atteso che, al momento della cessazione del rapporto professionale (23.05.2022), il giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato innanzi al Tribunale di Chieti era giunto alla fase decisoria (compresa) e che il giudizio di merito instaurato innanzi al
Tribunale delle Imprese di L'Aquila era giunto alla fase introduttiva (compresa); in ragione di tanto, in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (e relativi scaglioni), delle fasi del giudizio e dei parametri minimi, nonché detratto il percepito ammesso, per il primo giudizio è stato quantificato l'importo di € 1.655,69 a carico di entrambi i resistenti (cfr. doc. n. 17 fascicolo parte ricorrente), mentre per il secondo giudizio è stato quantificato l'importo di € 2.093,10 a carico della sola (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente). Pt_2
Ciò consente di ritenere provato anche il quantum debeatur, per la definitiva somma di
€ 1.655,69, al cui pagamento vanno condannati in solido i ricorrenti, ed € 2.093,10, al cui pagamento va condannata la sola . Parte_2 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'esatto adempimento della prestazione d'opera professionale prestata in favore dei resistenti ed al pagamento della somma di
€ 1.655,69 da parte dei resistenti in solido tra loro, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, nonché della somma di € 2.093,10 da parte della resistente
, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, a titolo Parte_2
di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore;
per l'ulteriore effetto devono condannarsi i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 1.655,69, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, nonché la resistente al pagamento, in favore di parte Parte_2
ricorrente, della somma di € 2.093,10, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione innanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'esatto adempimento della prestazione d'opera professionale prestata in favore dei resistenti ed al pagamento della somma di € 1.655,69 da parte dei resistenti in solido tra loro, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, nonché della somma di € 2.093,10 da parte della resistente , oltre interessi legali dal dì del Parte_2
dovuto al soddisfo come per legge, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 1.655,69, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, nonché la resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, Parte_2
della somma di € 2.093,10, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo come per legge, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in loro favore;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 860,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca