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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11866/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHELLI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL CAN BIANCO, 7 51100 PISTOIA presso il difensore avv.
GHELLI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI CLAUDIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in PIAZZA MONSIGNOR AUGUSTO SMERALDI 4 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, depositato in data 05.08.2024, (nato ad [...], il Parte_1
26.07.1958) e (nata ad [...], il [...]) proponevano domanda di CP_1 divorzio congiunto e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile ad Acri (CS) in data 12/08/1995, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Acri, anno 1995, ufficio 3, n. 2, parte 1.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (29.11.1984), Persona_1 Persona_2
(22.05.1988) ed (11.05.1996), tutti maggiorenni ed economicamente Persona_3 autosufficienti nonché residenti con i loro rispettivi nuclei familiari. Si precisa che, nel giudizio iscritto al n. R.G. 3190/07, il Tribunale di Cosenza con decreto 16.06.2007,
n. 379, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. pagina 1 di 3 Nel procedimento per separazione giudiziale RG n. 11866/2024 promosso innanzi al Tribunale di
Bologna, il Giudice delegato fissava per il 14.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Queste le condizioni del divorzio di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 [...] ad Acri in data 12/08/1995, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Acri, anno 1995, ufficio 3, n. 2, parte 1, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Acri di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione dei Comuni di rispettiva residenza;
2. dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento.
*****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Con riferimento alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett. b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa, in data 12.07.2022, e sono trascorsi più di sei mesi dalla data del decreto senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, nonché dall'espressa intenzione delle stesse di non volersi riconciliare. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti, dunque, di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra. Le spese legali si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
- (nato ad [...], il [...]) Parte_1
e
- (nata ad [...], il [...]) CP_1 unitisi in matrimonio ad Acri (CS) in data 12/08/1995, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Acri, anno 1995, ufficio 3, n. 2, parte 1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del suddetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dà atto che le spese legali relative alla presente procedura di divorzio si intendono compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11866/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHELLI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL CAN BIANCO, 7 51100 PISTOIA presso il difensore avv.
GHELLI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI CLAUDIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in PIAZZA MONSIGNOR AUGUSTO SMERALDI 4 40046 PORRETTA TERME presso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, depositato in data 05.08.2024, (nato ad [...], il Parte_1
26.07.1958) e (nata ad [...], il [...]) proponevano domanda di CP_1 divorzio congiunto e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile ad Acri (CS) in data 12/08/1995, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Acri, anno 1995, ufficio 3, n. 2, parte 1.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (29.11.1984), Persona_1 Persona_2
(22.05.1988) ed (11.05.1996), tutti maggiorenni ed economicamente Persona_3 autosufficienti nonché residenti con i loro rispettivi nuclei familiari. Si precisa che, nel giudizio iscritto al n. R.G. 3190/07, il Tribunale di Cosenza con decreto 16.06.2007,
n. 379, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. pagina 1 di 3 Nel procedimento per separazione giudiziale RG n. 11866/2024 promosso innanzi al Tribunale di
Bologna, il Giudice delegato fissava per il 14.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Queste le condizioni del divorzio di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 [...] ad Acri in data 12/08/1995, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Acri, anno 1995, ufficio 3, n. 2, parte 1, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Acri di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione dei Comuni di rispettiva residenza;
2. dichiarare compensate le spese legali del presente procedimento.
*****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza. Con riferimento alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett. b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
La separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con decreto di omologa, in data 12.07.2022, e sono trascorsi più di sei mesi dalla data del decreto senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, nonché dall'espressa intenzione delle stesse di non volersi riconciliare. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti, dunque, di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra. Le spese legali si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
- (nato ad [...], il [...]) Parte_1
e
- (nata ad [...], il [...]) CP_1 unitisi in matrimonio ad Acri (CS) in data 12/08/1995, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Acri, anno 1995, ufficio 3, n. 2, parte 1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del suddetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dà atto che le spese legali relative alla presente procedura di divorzio si intendono compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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