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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
- dr. Michele Magliulo Consigliere
- dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere Relatore
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1875/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile - n. 2592/2017, pubblicata il 3 marzo 2017 vertente
TRA
la (già Parte_1 Controparte_1
), con sede in Modena, alla via San Carlo, n. 8 (partita iva
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempre, quale società P.IVA_1 incorporante la (giusta atto di fusione per Controparte_2
incorporazione per notar di Modena, del 17 novembre 2014, rep. n. Persona_1
43405, Racc. n. 13041), rappresentata e difesa dall'avv. Federica Sandulli (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
- APPELLANTE -
E
il Controparte_3
(già (partita iva ), in persona
[...] Controparte_4 P.IVA_2
del Curatore “ in persona del Dott. Controparte_5 CP_6
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Chianese (codice fiscale
[...]
), in virtù della procura in atti C.F._2
- APPELLATO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1.Con atto di citazione per l'udienza del 14 gennaio 2013, notificato in data
7 settembre 2012, la (già Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in CP_4
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la (oggi Controparte_2 [...]
) con sede in alla Via Filangieri n. 36, e la Parte_1 CP_5 Controparte_2
Filiale di Casoria, deducendo che:
[...]
A) “l'istante intrattiene ed ha intrattenuto con la (già Controparte_2
) Filiale di Casoria i seguenti rapporti di conto corrente Controparte_7
bancario:
1) C/c 894; 2) C/C 216020;
3) C/c 16081;
4) C/c 1248922”;
B) “ i soprarichiamati contratti di conto corrente e di apertura di credito (art. 1842 cod. Civ.) sono nulli per difetto insanabile di forma, giusta disposizione dell'art. 117 del d.lgs. 385/93, oltre che per violazione espressa della normativa all'epoca vigente”;
C) sono nulle alla luce della invocata disciplina, tutte le clausole e le condizioni applicate arbitrariamente dall'Istituto Bancario e risultate pregiudizievoli per il correntista in quanto non approvate specificamente per iscritto nè portate a conoscenza di quest'ultimo secondo le regole di diligenza e buona fede”;
D) “alla attuale determinazione del saldo contabile si è pervenuti, oltre che mediante l'applicazione dei c.d. tassi di interesse uso piazza (illegittimi), anche attraverso l'addebito di interessi usurari, mediante l'esecuzione di operazioni vietate e l'applicazione dell'anatocismo, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, mentre gli interessi sulle somme a credito venivano capitalizzate annualmente”;
E) “tale illegittimo calcolo ha causato che gli interessi, già dal primo trimestre, sono entrati a far parte della sorta capitale suscettibile di applicazione di ulteriori interessi creando un effetto moltiplicatore in danno dell'istante”;
F) “l'istante invoca, altresì, espressamente la violazione ed il mancato adeguamento dell'Istituto di credito alla Legge 108/96, in materia di usura, che ha notoriamente sancito l'illiceità penale del tasso di interesse superiore alle griglie trimestralmente determinate dal Ministero del Tesoro”; G) “in modo del tutto illegittimo l'istituto di credito ha calcolato, per tutto il corso del rapporto, le somme a debito utilizzando, per maggiorarle indebitamente a suo danno il divisore 360 anziché 364 o 365, e ciò per l'ovvio motivo che l'anno è oggettivamente di
364 o 365 giorni, sicchè utilizzarne solo 360 ai fini del calcolo è fatto illecito, arbitrario e comunque antigiuridico”;
H) (...) ha sempre ottenuto l'accredito degli assegni con decorrenza dalla data del versamento o dalla data anteriore eventualmente recata dai titoli, che in ogni caso corrisponde a quella in cui le somme sono state stornate dai conti di chi li ha emessi. L' illegittimo ritardo di numerosi giorni nell'accredito dei titoli ha leso gravemente gli interessi dell'attore. Anche tale modo di operare è illegittimo”;
I) ”le commissioni di massimo scoperto, le altre commissioni, le spese ed i costi che la
Banca si è automaticamente accreditata senza che l'attore potesse in alcun modo porvi rimedio sono illegittime perché non pattuite, contrarie alla legge e comunque notevolmente spropositate ed arbitrarie”;
J) “la circostanza relativa al fatto che l'istante non abbia contestato gli estratti conto entro tre mesi e che comunque abbia accettato le condizioni della banca non ha alcun rilievo in quanto si tratta di clausole vessatorie ed antigiuridiche, in contrasto con la normativa vigente (...) in ogni caso si eccepisce che gli stessi non sono stati ricevuti dal correntista, nè trasmessi dalla nei modi e termini stabiliti;
CP_2
K) “il termine di prescrizione (ove mai fosse eccepita da controparte) dei diritti di credito in oggetto deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito, e comunque dalla chiusura del conto corrente (...)”; L) “nel caso di mancata produzione di alcuni estratti conto da parte della CP_2
trattandosi di operazioni contabili, nel ricalcolo dovrà tenersi conto della continuità dei conteggi, nel senso che il saldo finale del singolo estratto conto di riferimento, qualora favorevole per il correntista dovrà essere utilizzato come data di partenza per ricalcolare le operazioni e le valute del successivo estratto conto disponibile (pertanto, durante il periodo per il quale NON si dispone degli estratti conto, NON POTRANNO certamente addebitarsi al cliente le spese, gli interessi e le commissioni, in quanto le stesse non sono in alcun modo quantificabili);
M) “appare palese che, dall'andamento dei rapporti di conto corrente sopra indicati, che la ha applicato tassi di interesse che nella loro misura hanno determinato il CP_2
superamento del tasso soglia previsto dalla L. 108/96 per tutti i rapporti”;
N) “l'istituto bancario convenuto applicava, oltre al tasso di interesse debitorio (illecito) una duplice commissione di massimo scoperto a seconda dell'importo dell'utilizzo da parte del cliente dell'apertura di credito (...)”;
O) “le modalità di calcolo degli interessi con l'applicazione di una aliquota per il calcolo degli interessi debitori ed una doppia aliquota per la commissione di massimo scoperto determina che in ogni trimestre in cui l'attore abbia avuto una utilizzazione del conto corrente con utilizzo dell'affidamento, certamente il tasso di interesse complessivo praticato dalla Banca dovrà intendersi come usurario alla luce dei criteri previsti dalla L.
108/96”;
P) “ai fini del computo del tasso di interesse realmente praticato dalla banca si deve necessariamente tenere conto anche della commissione di massimo scoperto che, da ultimo, il legislatore ha ritenuto di tacciare addirittura di nullità” ; Q) (...)
R) “la commissione di massimo scoperto rappresenta, nei rapporti di conto corrente indicati, chiaramente un ulteriore tasso di interesse debitorio praticato dalla banca, con le modalità di calcolo trimestrale, che assume significato ai fini del raggiungimento e del superamento del tasso usurario;
la in buona sostanza, ha applicato un tasso reale CP_2
(determinato dal tasso di interesse cui va sommata la commissione di massimo scoperto) abbondantemente superiore al tasso soglia;
S) “in mancanza di esplicita ed unica pattuizione conclusa per iscritto bisognerà escludere dal conteggio delle competenze le c.m.s., gli oneri e le spese addebitate dalla banca nel corso del rapporto”;
T) (...)
U) (...)
V) (...)
Pertanto chiedeva all'adito Tribunale di:
1) “accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, invalidità dei richiamati contratti di conto corrente ed apertura di credito, ricalcolando tutte le posizioni debitorie sulla base del tasso di interesse legale, anziché sulla base di quello illegittimo praticato dall'istituto di credito”;
2) “ accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, invalidità delle clausole vessatorie e comunque pregiudizievoli per il cliente nonché della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e di quella che prevedeva l'applicazione del tasso d'interesse uso piazza”; 3) “accertare e dichiarare che la banca convenuta, con riferimento ai rapporti di conto corrente di corrispondenza come in atti indicati, ha applicato tassi di interesse che superano la soglia pubblicata dal Ministero del Tesoro in applicazione della legge 108/96 e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulle e non dovute tutte le somme addebitate all'attore e percepite dalla CP_2
convenuta a titolo di interessi ultralegali e relative ai rapporti indicati in atto, mediante ristrutturazione dei rapporti di conto corrente sopra indicati: condannando la banca convenuta alla restituzione della somma che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede”;
4) “ in ogni caso, in via subordinata, accertare e dichiarare nulle e non dovute tutte le somme addebitate al correntista e percepite dalla convenuta in virtù dell'applicazione della CP_2
commissione per massimo scoperto e per l'effetto, condannare la medesima convenuta, in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attore, di tutte le somme indebitamente addebitate e riscosse per le causali sopra indicate, oltre interessi legali e rivalutazione mediante ristrutturazione del conto corrente sopra indicato”;-
5) “accertare la violazione da parte della convenuta, dei principi di buona fede e CP_2
correttezza per i motivi esposti e condannarla, anche in via equitativa, al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, e comunque nella misura che sarà accertata in corso di causa o in quella maggiore o minore da quantificarsi anche in via d'equità ai sensi dell'art. 1226
c.c”.;
6) ”in via gradata dichiarare che le somme a credito dovevano essere anch'esse capitalizzate trimestralmente come gli addebiti”;
7) “accertare e dichiarare, comunque, l'illegittimità di tutte le maggiorazioni del tasso d'interesse superiore a quello stabilito dalla L. 108/96”; 8) “accertare e dichiarare l'illegittimità del calcolo relativo alle somme a debito dell'attore effettuato mediante l'utilizzo del divisore 360”;
9) “accertare e dichiarare che la data dell'accredito di tutti i versamenti effettuati doveva essere quella del giorno stesso del versamento e nei casi di assegni o titoli retrodatati, quella recata dal titolo stesso e non una data fissata in base a criteri vessatori, nulli, del tutto arbitrari e, comunque, illegittimi”;
10) “ per l'effetto, stabiliti tutti i criteri da applicare, rideterminare la reale situazione contabile dei c/c di cui sopra, nonché l'effettivo saldo finale dei conti stessi, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi sollevati con il presente atto e condannare la convenuta al pagamento in favore CP_2
dell'attore di tutte le somme di cui si è indebitamente appropriata, il tutto oltre le spese, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici di credito bancario da calcolarsi secondo la media dei tassi debitori praticati dalla data dell'esborso fino al momento della sentenza (dato che l'istante
è imprenditore che fa regolarmente ricorso al credito bancario – non solo della convenuta – CP_2
soggiacendo ai tassi debitori degli istituti di credito) ovvero, in estremo subordine secondo gli indici somme dovrà liquidarsi il danno da ritardo, ossia il lucro cessante, sotto forma degli interessi da determinarsi nella misura percentuale che verrà stabilita secondo giustizia, ovvero in subordine al tasso legale, da aggiungersi al capitale via via rivalutato dall'evento al realizzo, essendo l'istante impresa commerciale, che investe abitualmente il proprio denaro nelle forme più attuali e vantaggiose, fa ricorso al credito bancario e, comunque, nella propria attività ed avrebbe fatto lo stesso con le somme di cui non ha avuto la disponibilità per causa dei predetti comportamenti illegittimi imputabili alla;
CP_2
11) “sempre per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dell'attore del maggior danno conseguente alla aggravata situazione contabile debitoria prospettata dalla di tutti gli altri danni derivanti dalla diminuita CP_2 disponibilità di capitali nell'esercizio dell'attività di imprenditore commerciale, da liquidarsi anche ricorrendo al criterio equitativo ex art. 1226 c.c.; il tutto sempre oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici del credito bancario da calcolarsi secondo la media dei tassi praticati dalla data dell'esborso fino al momento della sentenza (dato che l'istante è
imprenditore commerciale che fa regolarmente ricorso al credito bancario – non solo dalla Banca convenuta, soggiacendo ai tassi debitori dei propri Istituti di credito) ovvero, in estremo subordine secondo gli indici ISTAT, pur sempre tenendo conto della progressione annuale;
nonché sulle somme riconosciute dovrà liquidarsi il danno da ritardo, ossia lucro cessante, sotto forma degli interessi da determinarsi nella misura percentuale che verrà stabilita secondo giustizia, da aggiungersi al capitale via via rivalutato dall'evento al realizzo, essendo l'istante imprenditore commerciale che investe abitualmente il proprio denaro nelle forme più abituali e vantaggiose e, comunque, nella propria attività ed avrebbe fatto lo stesso con le somme di cui non ha avuto la disponibilità per causa dei predetti comportamenti illegittimi imputabili alla Banca”;
12) “in ogni caso, ricondurre alla legalità i rapporti di conto corrente indicati, le condizioni applicate dalla Banca ed ogni altro elemento risultato pregiudizievole per l'istante”;
13) “condannare il convenuto Istituto di credito, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni subiti e subendi, anche morali e non patrimoniali, da determinarsi in corso di giudizio ovvero, in mancanza, da determinarsi ricorrendo anche al criterio equitativo da parte dell'adito Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura sopra indicata.”
14) “condannare sempre la convenuta banca al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sulle somme dovute dal momento della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo”;
15) “in subordine applicare le statuizioni di cui all'art. 2041 c.c.; 16) emettere ogni altro provvedimento opportuno”;
17) “con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. specificamente al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo” (cfr. pag. 7- 12 dell'atto di citazione di primo grado).
I.
2.Con comparsa di costituzione del 13 dicembre 2012, si costituiva in giudizio la che contestava le avverse domande e Controparte_2
rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare ed in rito dichiararsi l'improcedibilità dell'azione rintrodotta, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; 2. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della domanda ai sensi dell'art.164, 4° comma, c.p.c.;
3. Nel merito, rigettare le avverse richieste per mancanza di condizioni dell'azione;
4. In subordine, rigettare le avverse richieste per intervenuta prescrizione;
5. In via ancor più gradata, rigettare le avverse richieste in quanto infondate in fatto e in diritto e non sorrette da prova;
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
I.
3. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con provvedimento del
23 aprile 2013 il Giudice, rigettata l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di parte attrice, ammetteva la Consulenza Tecnica d'Ufficio conferendo all'esperto nominato il seguente quesito: “provveda, anzitutto, il C.T.U. ad una descrizione in ordine alla natura e all'andamento dei rapporti bancari oggetto del presente giudizio, soffermandosi in particolare sui seguenti aspetti: 1) avvenuta conclusione per iscritto del contratto relativo ai singoli rapporti;
2) approvazione per iscritto del tasso di interesse ultra legale convenuto in relazione ai singoli rapporti;
3) convenzione di clausola contenente la capitalizzazione trimestrale di spese e competenze recante l'indicazione non solo del tasso nominale annuo ma anche di quello effettivo annuo, la parità di trattamento nella capitalizzazione tra cliente e la banca, la specifica approvazione per iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale;
4) pattuizione della clausola di commissione di massimo scoperto recante non solo l'indicazione del tasso da applicare ma anche quello relativo alla base di calcolo per il computo della medesima;
5) pattuizione in ordine al regime delle valute. - Proceda poi alla ricostruzione dei movimenti dei singoli rapporti utilizzando gli estratti conto documentati in atti;
nella ricostruzione applichi il tasso di interesse convenuto per iscritto, ovvero, in assenza di pattuizione scritta, quello legale di cui all'art. 117 TUB;
proceda altresì all'applicazione della commissione di massimo scoperto solo laddove la clausola in esame preveda tutti gli elementi necessari per procedere al calcolo della commissione;
proceda inoltre ad applicare la capitalizzazione trimestrale solo in presenza di un contratto recante una clausola che presenti i requisiti poc'anzi descritti;
applichi il regime delle valute convenzionali, ove pattuite per iscritto, ovvero dei giorni di effettivo compimento delle operazioni laddove emergenti dagli atti. – Con riferimento ai rapporti già in corso in costanza di emissione della nota delibera CICR 9.2.2000, elabori il CTU altro separato conteggio con i criteri in precedenza indicati salvo che con riferimento alla capitalizzazione trimestrale delle competenze da applicarsi a decorrere dall'adeguamento operato dalla convenuta - Qualora dai conteggi emergano somme a credito della correntista elabori CP_2
altri computi volti a depurare dal credito della correntista quanto maturato in virtù di versamenti eseguiti in epoca antecedente alla data del 6 luglio 2000 qualora trattasi di operazioni compiute in assenza di apertura di credito a favore della correntista, ovvero quelli eseguiti superati i limiti dell'accreditamento”.
I.
4. Nelle more del giudizio con sentenza n. 66/2013 il Tribunale di Napoli dichiarava il e con Controparte_3
comparsa del 22 ottobre 2013 la Curatela interveniva volontariamente nel giudizio incardinato dalla società “in bonis”. I.
5. A seguito del deposito della perizia contabile, la insisteva per il CP_2
conferimento al Consulente dell'incarico integrativo di “verificare ed accertare tutte le operazioni concluse nei dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi il 7 settembre 2012, per le quali opera la prescrizione per il decorso del termine decennale”.
I.
6. All'udienza del 14 novembre 2014, disattendendo la richiesta di chiarimenti della Banca, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ma poi – all'esito del deposito delle note ex art. 190 c..p.c., con provvedimento del 26 febbraio 2015 il G.I. rimetteva la causa sul ruolo e conferiva al Consulente l'incarico integrativo volto alla determinazione del saldo del conto n. 894 con applicazione “dell'interesse creditore così come convenzionalmente pattuito nella misura annua dello 0,25% annuo (…)”.
I.
7. All'udienza del 18 novembre 2016 il Giudice rimetteva nuovamente la causa in decisione con la concessione alle parti di nuovi termini per il deposito delle difese conclusionali.
Con sentenza n. 2592/2017 , pubblicata il 3 marzo 2017, il Tribunale di
Napoli, II Sezione Civile, così provvedeva:
1)“Dichiara l'applicazione illegittima dell'anatocismo, della commissione di massimo scoperto, delle valute nel corso dei rapporto di conto corrente tra le parti, e delle spese non dovute come in premessa”;
2) “Accerta che, alla data del 3.9.12 il saldo del conto corrente n.
160/045/0000894/8, intercorso tra le parti, va rideterminato in € 138.669,88
in favore del correntista”; 3) “Condanna al pagamento in favore di Controparte_2
parte attrice, della somma di 6891,07 oltre interessi legali maggiorati con la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato a scadenza annuale e il tasso di interessi legali ovvero quello di inflazione se superiore, sino al soddisfo”;
4) “Condanna al pagamento in favore del Controparte_2
legale di parte attrice che ha dichiarato di avere anticipato le spese, della condanna di € 14.000,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali, €
500,00 per spese, oltre spese di CTU” (cfr. pag. 38-39 della sentenza).
II.
1. Avverso detta sentenza - con citazione per l'udienza del 10 luglio 2017, notificata telematicamente il 28 marzo 2017 nei confronti del
Controparte_8
(già , in persona del curatore pro tempore - la Controparte_4 [...]
(già Parte_1 Controparte_1
), proponeva appello articolando distinte censure in ordine:
[...]
1) alla “domanda di accertamento del saldo con riferimento al conto corrente n. 894” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello);
2) alla “eccezione di prescrizione” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello);
3) al “regime delle valute e delle spese” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello);
4) alla “pattuizione per iscritto dei tassi di interesse ultralegali” (pag.
17 dell'atto di appello);
5) alla “Commissione di IM scoperto” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello); 6) al “risarcimento del danno per lucro cessante” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello);
7) alla “nullità delle domande proposte dal Controparte_3
per genericità ” (pag. 23 dell'atto di
[...] Parte_2
appello);
8) alla CTU, “inutilizzabilità della CTU”, “erroneità della CTU” (pagg.
25-27 dell'atto di appello);
9) alla “legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi”
(pag. 28 dell'atto di appello);
10) alla “mancata statuizione in merito all'eccezione di estraneità
dell'art. 1283 c.c. al contratto di conto corrente” (pag. 28 dell'atto di appello);
11) alle “spese di lite” (pag. 29 dell'atto di appello).
Per i motivi indicati, la chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_2
testuali conclusioni:
” 1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 2592/2017, resa dal Tribunale di Napoli in data
2 marzo 2017, pubblicata il 3 marzo 2017;
2. In ogni caso in accoglimento dell'atto di appello, riformare la sentenza n. 2592/2017, resa dal Tribunale di Tribunale di Napoli in data 2 marzo 2017, pubblicata il 3 marzo 2017 relativamente ai capi impugnati e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili, nulle ed infondate;
3. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio” (cfr. pag. 33 dell'atto di appello).
II.
2.Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 giugno
2017, il Controparte_9
contestava integralmente l'appello ex adverso proposto, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c. nonché, nel merito, la sua infondatezza e la correttezza della sentenza impugnata.
Per questi motivi
, chiedeva all'adita Corte di:
“1) in via assolutamente preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in quanto evidentemente inammissibile ed infondata;
2) in via preliminare, in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto, per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
3) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto, per carenza di probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
4) in subordine, nel merito, rigettare l'appello proposto, poiché inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e diritto;
5) confermare la sentenza appellata n. 2592/2017, emessa dal
Tribunale di Napoli – sez. II giud. Ragozini, in data 2 marzo 2017, pubblicata in data 3 marzo 2017, nella causa civile iscritta al n. 24511/2012 R.G.;
6) emettere ogni altro provvedimento opportuno;
7) condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio di appello, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le corrispondenti competenze professionali” (cfr. pag. 20 della citata comparsa).
II.
3. All'udienza del 9 novembre 2023, precisate le conclusioni e lette le note depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20).
II.
4.A scioglimento della riserva assunta, la Corte, ritenuta la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, rimetteva la causa sul ruolo nominando all'uopo quale CTU la dott.ssa con l'incarico di Persona_2
rispondere ai seguenti quesiti:
“-il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, esaminata la documentazione ritualmente acquisita Il CTU, anche quella non prodotta,
purché vi sia il consenso di tutte le parti nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 160/045/0000894, al rapporto di conto corrente n. 0216020, al conto corrente di anticipazioni su fatture, crediti ed effetti n. 0016081 ed al conto corrente di anticipazioni su ordini, contratti e commesse n. 1248922, intervenuti tra le parti, alle seguenti verifiche ed accertamenti:
1) indichi la data di apertura e chiusura dei vari rapporti;
2) indichi la documentazione ritualmente e, rispettivamente, prodotta da ciascuna parte e quella, eventualmente, utilizzata per la ricostruzione operata;
3) dica, ove riscontri l'incompletezza della documentazione (estratti conto), se risultino indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
4) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data dell'estratto conto più risalente, (ancorché negativo), eventualmente anche procedendo all'azzeramento del saldo iniziale;
nel caso in cui riscontri la presenza di periodi intermedi non coperti dagli estratti conto prodotti, il ricalcolo dovrà riprendere ogni volta dal saldo risultante dal primo estratto del periodo immediatamente successivo, dal quale dovranno essere sottratti gli importi corrispondenti agli illegittimi addebiti eventualmente accertati in relazione ai periodi antecedenti;
5) espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto o commissione di messa a disposizione fondi, se non concordate ed in difetto di specifiche clausole contrattuali prevedenti con sufficiente chiarezza i relativi criteri di calcolo;
6) in caso di contratto stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 (22 aprile 2000), dovranno essere eliminati tutti gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di interessi anatocistici;
qualora, però, successivamente a tale data, sia intervenuta tra le parti una nuova pattuizione prevedente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e specificamente approvata dal correntista, andrà operata da quel momento in poi la capitalizzazione periodica degli interessi;
7) in caso di contratto stipulato successivamente all'entrata in vigore della citata delibera, andrà operata la capitalizzazione periodica degli interessi, purché stabilita da apposita clausola specificamente approvata dal correntista e prevedente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
8) in assenza di previsioni contrattuali regolanti la decorrenza della valuta, occorrerà fare riferimento alla «valuta effettiva», da determinarsi in ragione delle date in cui sono stati concretamente eseguiti gli incassi e le erogazioni da parte della banca;
ove la documentazione prodotta non consenta di effettuare un simile accertamento, potrà aversi riguardo alla data contabile, ovvero a quella in cui le singole operazioni sono state registrate sul conto,
9) verifichi, per il periodo anteriore al 7 settembre 2012 (scadenza decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione), o dell'anteriore atto di interruzione della prescrizione risultante dal fascicolo processuale, tutte le operazioni annotate sui conti in questione, dall'inizio del rapporto, indicando la natura dei versamenti eseguiti dal cliente e tenendo conto che i versamenti effettuati su conto “scoperto” cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero su conto in cui il passivo abbia superato la soglia dell'eventuale affidamento concesso al cliente, il versamento non è meramente ripristinatorio della provvista, ma costituisce pagamento in senso tecnico: cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418/10; in particolare, in presenza di un contratto di apertura di credito stipulato per iscritto, andrà accertato se siano stati effettuati versamenti da parte del correntista in momenti in cui il conto registrava un saldo negativo eccedente il limite dell'affidamento concesso:
nell'ipotesi affermativa, le singole rimesse saranno considerate solutorie nella misura necessaria a riportare il saldo entro il predetto limite;
in assenza di un contratto di apertura di credito stipulato per iscritto, andrà accertato se siano stati effettuati versamenti da parte del correntista in momenti in cui il conto registrava un saldo negativo: nell'ipotesi affermativa, le singole rimesse saranno considerate solutorie nella misura necessaria a riportare a zero il saldo;
qualora, però, dalla documentazione acquisita al processo, e in particolare dai riassunti scalari, possa evincersi l'esistenza di un fido di fatto, andrà accertato se siano stati effettuati versamenti da parte del correntista in momenti in cui il conto registrava un saldo passivo eccedente i limiti dell'affidamento di fatto concesso;
nell'ipotesi affermativa, le singole rimesse saranno considerate solutorie nella misura necessaria a riportare il saldo entro il predetto limite;
10) determini il saldo finale del conto alla data di chiusura (ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione –se conto ancora aperto);
11) riferisca quant'altro utile a fini di giustizia”.
Espletato l'accertamento, il CTU provvedeva al deposito dell'elaborato tecnico in data 04 ottobre 2024. II.
5. All'esito, fatte precisare nuovamente le conclusioni e lette le note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. entro il termine del 24 ottobre
2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini (ridotti) previsti dall'art. 190 c.p.c.(20+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'appello, nel suo complesso, superi il vaglio di ammissibilità.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020,
n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella redazione dell'atto di appello sono state individuate in maniera precisa e testuale le parti di sentenza censurate e, soprattutto, sono state specificate le motivazioni che, se condivise, sarebbero suscettibili di condurre alla riforma della decisione.
1.1. Parimenti, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.. Gli appellati, infatti, si sono limitati a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione in maniera del tutto generica,
senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude “prima facie” la chiesta pronuncia di inammissibilità.
Ciò detto, l'appello deve essere delibato nel merito e, come si vedrà,
risulta integralmente infondato.
2. In fatto, si rammenta che la Controparte_3
e la tra il 1998 ed il 2004, ebbero a
[...] Controparte_2
stipulare quattro contratti di conto corrente:
- contratto ordinario di c/c. n. 894/14 del 14 maggio 1998;
- contratto di anticipi di c/c. n 16081/8 del 15 giugno 1999;
- contratto di conto corrente (indisponibile) del 30 luglio 2003; - contratto anticipi di c/c n. 1248922 dell'ottobre 2004.
Nel corso del rapporto contrattuale la Controparte_3
sottoscriveva varie lettere di convenzioni dei fidi.
[...]
3. Il Tribunale di Napoli - dopo avere rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca perchè “generica” (cfr. pag. 7 della sentenza) e l'eccezione relativa alla incontestabilità degli addebiti relativi alla apertura di credito (“in quanto sarebbero tacitamente approvati in assenza di una apposita tempestiva contestazione dei singoli estratti conto”), perchè “la mancata contestazione dell'estratto conto trasmessa d auna banca al cliente può rendere inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile, ma non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli addebiti e agli accrediti” (cfr. pag. 12 della sentenza- ha statuito che:
- in ordine al contratto di conto corrente n. 894, sebbene stipulato nel
1998 senza previsione di capitalizzazione reciproca “gli estratti conto del predetto contratto iniziano dal dicembre 2000 con la conseguenza che i dati elaborati dal ctu, preso atto della pubblicazione in gazzetta da parte della banca dell'adeguamento alla delibera CIRC, in tale periodo dovevano correttamente prevedere la capitalizzazione per l'intero periodo”, inoltre tale capitalizzazione doveva prendere “in esame il tasso attivo indicato originariamente nel contratto
(0,25) in quanto, solo in caso di diverse comunicazioni in forma scritta, che non vi sono in atti, tale parametro può essere variato, a nulla rileva che altre condizioni siano state variate”, “correttamente le valute sono state adeguate alla data delle rispettive operazioni, in mancanza di espressa previsione contrattuale, così come non pattuite sono state le spese del contratto”, “così come è stata eliminata la voce per la commissione di massimo scoperto dal rapporto, ed anche dagli altri conti in esame, in quanto la stessa è da ritenersi nulla per indeterminatezza” (cfr. pag. 29 della sentenza);
- “in ordine alla commissione di massimo scoperto”, come verificato dal
CTU “non risulta la validità della commissione precedentemente denominata
CMS” (cfr. pag. 32 della sentenza);
- “sulla circostanza sussistenza dei rapporti tra le parti, ancora non estinti”, “non contestata, mancando tra l'altro una comunicazione in atti di recesso dai contratti di cui è causa, è la sussistenza del contratto 894, ancora in corso di svolgimento, nel corso del giudizio, o comunque dopo la notificazione dell'atto di citazione” (cfr. pag. 32 della sentenza).
Inoltre ha riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante in favore della società correntista, calcolato “nella differenza tra il rendimento dei titoli di Stato a scadenza annuale e il tasso di interessi legali ovvero quello di inflazione se superiore” (cfr. pag. 38 della sentenza.
Sicchè ha accertato, alla data del 3 settembre 2012, il saldo del conto corrente n. 894 (ancora aperto) a seguito della rideterminazione del CTU, a credito della correntista, nella somma di € 138.669,88; ha, poi, condannato la a pagare in favore della correntista il saldo a Controparte_2
credito del conto corrente c. n. 216020 (ancora attivo per il correntista alla data del 26 maggio 2008) pari alla somma di € 6.891,97, 4. Per ragioni di ordine logico, vanno esaminati in prima istanza il settimo e l'ottavo motivo di impugnazione, aventi ad oggetto, rispettivamente, la nullità della domanda originariamente proposta dalla società correntista “per indeterminatezza delle domanda proposte dal soprattutto con CP_3
riferimento alla mancata indicazione per ciascuna operazione ritenuta indebita delle singole rimesse di cui si chiede l'accertamento e la restituzione” (cfr. pag.
23 dell'atto di appello) e l'inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, perché ha utilizzato “documentazione contabile incompleta e lacunosa e, in particolare, con l'impiego di estratti conto parziali e limitati a singoli periodi” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello).
4.1. Con riferimento al primo profilo, dalla lettura dell'atto di citazione, contrariamente a quanto deduce l'odierna appellante, è possibile individuare chiaramente sia il petitum che la causa petendi della domanda, elementi necessari secondo il combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.
L'art. 164 c.p.c. disciplina, infatti, le ipotesi tassative di nullità dell'atto di citazione e, precisamente con il quarto comma, dispone che “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”. In particolare, i nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. individuano quali elementi indefettibili dell'atto introduttivo “3) la determinazione della cosa oggetto della domanda” (appunto il c.d. petitum) e
“4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (causa petendi). Considerando l'atto di citazione con cui la Controparte_3
ha introdotto il giudizio di primo grado, sono facilmente
[...]
individuabili le pretese sostanziali fatte valere in giudizio, consistenti nella rideterminazione dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la
[...]
(odierna nonchè il riconoscimento della Controparte_2 Parte_1
responsabilità della per il maggior danno ad essa arrecato. CP_2
Pertanto, la domanda introduttiva del giudizio deve considerarsi correttamente proposta e il motivo scrutinato infondato.
4.2. Con riferimento al secondo profilo, invece, va innanzitutto evidenziato come il motivo di appello risulti assorbito in ragione del fatto che nel corso del giudizio di secondo grado è stata disposta la rinnovazione dell'accertamento peritale già svolto in primo grado. In ogni caso, avendo la sollevato una questione che potrebbe riguardare anche il nuovo CP_2
approfondimento tecnico, giova ricordare il principio espresso sul punto dalla
S.C. di Cassazione, secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)” (Cass. civ. 37800/2022; conf. Cass. n.
11735/2024).
Entrambi i consulenti incaricati, sia in primo che in secondo grado, hanno fatto corretto dominio del principio di diritto sopra indicato, procedendo al ricalcolo del saldo contabile dei vari conti correnti, prendendo come riferimento il primo saldo debitore disponibile, ponendo a carico del correntista il fatto di non essere riuscito a provare l'andamento del rapporto fin dall'apertura del conto corrente.
5. A questo punto è possibile trattare il primo motivo di appello - rubricato
“della domanda di accertamento del saldo con riferimento al conto corrente n.
894”, cfr.pag. 7 dell'atto di appello) – con il quale la lamenta Parte_1
che il Tribunale, dopo avere correttamente ritenuto la “inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito conseguenziale alla domanda di accertamento della nullità di alcune clausole contenute nel contratto di conto corrente”, n. 894, perchè ancora in essere al momento della notifica della citazione “mancando tra l'altro una comunicazione in atti di recesso dai contratti di cui è causa” (cfr. pag.
7-8 dell'atto di appello), erroneamente non abbia ritenuto “di estendere la sanzione di inammissibilità prevista per la domanda di condanna di indebito alla domanda di accertamento negativo del credito in quanto la richiesta di rideterminazione del saldo è in effetti una domanda non autonoma ma strettamente connessa a quella conseguenziale volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla banca” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
5.1.Sul punto, questo Collegio non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale ormai pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche in presenza di un conto corrente aperto, sussiste l'interesse del correntista ad agire per l'accertamento giudiziale della nullità delle clausole del contratto di apertura del conto stipulato con la CP_2
Afferma al riguardo la S.C., infatti, “come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (Cass. civ. sent. n. 4214/2024).
Sempre con riguardo all'interesse ad agire del correntista per il solo accertamento della corretta misura del saldo contabile, la S.C. ha ulteriormente affermato che “Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte – in un caso perfettamente sovrapponibile a quello oggetto della presente controversia - prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice” (Cass. civ. ord. n. 21646/2018).
Secondo la S.C., quindi, il correntista è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento della nullità contrattuale sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, al fine di ottenere la rettifica del saldo contabile del conto, ad esempio, per ridurre l'esposizione debitoria nei confronti della Banca oppure per recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
5.2.Deve considerarsi assolutamente corretta, quindi, la decisione del primo giudice di limitare la propria pronuncia ad un accertamento del saldo contabile del conto corrente n. 894/14.
6. Con il secondo motivo di appello - rubricato “della eccezione di prescrizione” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello)- la si duole Parte_1
che il Giudice abbia ritenuto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla perchè a suo avviso “priva dell'indicazione CP_2
specifica delle rimesse solutorie prescritte e quindi generica”. Di contro, richiamata la giurisprudenza più recente che ha ritenuto che
“l'indicazione del tempo di decorrenza della prescrizione soddisfi l'onere di specificazione in quanto la banca ha assolto correttamente al proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse solutorie annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata) sia il dies a quo di decorrenza” (cfr. pag.12 dell'atto di appello), sostiene che “spetti solo ed esclusivamente al correntista che agisce in ripetizione dimostrare che il conto corrente è stato assistito da apertura di credito essendo impossibile per la banca di fornire tale prova in quanto prova negativa” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello).
Il motivo, ancorchè fondato con riferimento al riparto dell'onere della prova in materia di prescrizione, non conduce ad una riforma della decisione nel merito, ovvero alla dichiarazione di prescrizione delle poste addebitate in conto corrente, stante l'esistenza di un affidamento di conto corrente fin dall'apertura del conto corrente in esame.
In termini generali, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C., la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Sez. 1, n.
2660 del 30/01/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 1, n. 18144 del
10/07/2018, cit. supra)
Costituisce principio altrettanto consolidato quello secondo cui la CP_2
che eccepisce l'irripetibilità delle rimesse solutorie per prescrizione rispetta l'onere probatorio su di essa incombente attraverso la semplice allegazione dell'eccezione estintiva/impeditiva della pretesa avversaria, senza la necessità di indicazione specifica delle rimesse effettivamente prescritte.
Quanto detto è stato recentemente ribadito dalla S.C. di Cassazione,
secondo cui “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. civ. ord. n. 26897/2024; conf. Cass. n.
34997/2023).
Nel caso di specie, erroneamente il Giudice di prime cure ha motivato il rigetto dell'eccezione di prescrizione ritenendo che la non avesse CP_2
rispettato l'onere probatorio incombente sulla stessa. A ben vedere, infatti, il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere sufficiente l'allegazione operata dall'Istituto di credito fin dalla sua costituzione in giudizio, valorizzando invece il fatto che la correntista, proprio per contrastare l'eccezione ex adverso sollevata, aveva sostenuto l'esistenza di una apertura di credito regolata in conto corrente tale che gli addebiti effettuati non potevano assumere natura di pagamento se non al momento dell'effettiva chiusura del conto.
In ogni caso, anche in assenza di una specifica controdeduzione della parte istante, è stato recentemente puntualizzato che “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (S.C. n.
19844/2022; conf. Cass. n. 31927 del 06/12/2019).
Tale circostanza ha trovato effettivo riscontro nel risultato dell'accertamento peritale effettuato dalla CTU. Dott. nel presente Persona_2
grado di giudizio, sulla base del quale è possibile confermare l'esistenza di un affidamento in conto corrente riconosciuto dalla già prima della CP_2
stipulazione del primo contratto di fido nell'anno 2002.
Nel caso di specie, infatti, dall'esame della documentazione contabile depositata in atti, emerge in maniera chiara l'esistenza di un fido stipulato tra le parti per facta concludentia, in ragione della molteplicità di fattori che conducono in questo senso.
Al riguardo, non coglie nel segno la difesa spiegata dalla Banca in comparsa conclusionale, secondo cui la CTU non avrebbe indicato gli elementi dai quali avrebbe desunto l'esistenza del c.d. “fido di fatto”. Innanzitutto, depone in questo senso, l'andamento effettivo del rapporto di conto corrente, il quale fin dalla sua apertura è caratterizzato da una ingente e costante esposizione debitoria della società Parte_3
da escludere che tale situazione sia stata frutto di una
[...]
mera tolleranza della Banca verso la propria cliente. Anche in assenza di un contratto scritto, i dati emergenti dagli estratti conto certificano che l'atteggiamento assunto dall'Istituto di credito abbia ingenerato nel correntista la convinzione di poter disporre di una certa quantità di somme “affidate”, venendo in rilievo una apertura di credito di fatto da cui discende la causa ripristinatoria dei pagamenti medio tempore effettuati.
Costituiscono degli elementi a supporto dell'esistenza di un fido di fatto –
o per facta concludentia – sia l'applicazione da parte della Banca di competenze a titolo di commissioni di massimo scoperto sia il fatto che il conto corrente abbia avuto un saldo passivo per lunghi periodi di tempo, raggiungendo esposizioni massime molto elevate (oltre Lire 250.000.000), essendo questo sintomo di riconoscimento di un vero e proprio affidamento in conto corrente e non di semplice tolleranza dell'Istituto di credito.
Nello stesso senso, vanno evidenziati ulteriori due fattori di assoluta rilevanza: a) il fatto che la ha da sempre addebitato alla correntista CP_2
somme a titolo di “oneri di gestione fido”; b) la previsione sin dalla stipula del contratto di apertura di conto corrente del tasso di apertura di credito nonché
quello per lo sconfinamento per scoperto di conto.
Con riferimento, invece, al limite dell'affidamento, va detto che in mancanza di un contratto scritto, laddove venga ravvisata l'esistenza di un fido di fatto, il limite dell'affidamento è costituito dalla massima esposizione debitoria che di volta in volta viene a determinarsi in conto corrente. Come ribadito dalla S.C., “il limite massimo della linea di credito accordata doveva identificarsi nella misura più elevata dello scoperto che la banca aveva consentito si producesse senza assumere iniziative preordinate al rientro”
(Cass. civ. ord. n. 34600/2022). Nel caso di specie, costituisce un ulteriore grave indizio della natura ripristinatoria delle operazioni in conto corrente il fatto che non vi sia prova agli atti di una richiesta fatta dalla al correntista di CP_2
rientrare entro i limiti dell'affidamento.
Va altresì precisato che nel caso di specie non costituisce un motivo ostativo alla configurabilità di un fido riconosciuto per facta concludentia l'argomento secondo cui si tratterebbe di un rapporto di conto corrente sorto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB), normativa che imporrebbe l'obbligo della forma scritta per tutti i contratti bancari.
Sulla questione si è recentemente soffermata la S.C. di Cassazione, escludendo che l'obbligo di forma scritta di cui all'art. 117 TUB possa impedire la configurabilità di un fido di fatto, anche in casi come quello di cui trattasi in cui il conto corrente è stato stipulato in data 07 marzo 1996.
Nello specifico, la S.C. ha testualmente affermato che “nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 24 giugno 2008, n. 17090). Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra ― poi ― una nullità di protezione, potendo essa operare
«soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio” (Cass. civ. ord. n. 34997/2023).
In applicazione del principio appena richiamato, quindi, anche per i rapporti sorti dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario è possibile accertare l'esistenza di un affidamento in conto corrente riconosciuto di fatto, non potendo la eccepire la necessità della forma scritta trattandosi di una CP_2
nullità prevista dalla normativa di settore nell'interesse del correntista, il quale
è quindi l'unico legittimato a profittarne laddove lo ritenga utile ed opportuno.
In conclusione, quindi, risulta infondata nel merito l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento al conto corrente n. 894/14. CP_2
Diversamente, invece, il problema della prescrizione non si pone con riguardo agli altri rapporti di conto corrente, in considerazione del fatto che gli estratti conto depositati in atti sono tutti successivi al termine decennale calcolato a partire dall'instaurazione del giudizio di prime cure.
7. Con il terzo motivo di appello - rubricato “del regime delle valute e delle spese” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello) - l'appellante deduce che il CTU
nella propria consulenza ha accertato “l'esistenza della analitica regolamentazione delle valute nei contratti di conto corrente sottoscritti dalla cliente”, ma non ha operato “ la necessaria distinzione tra il contratto originario di conto corrente e le successive convenzioni fido, in ragione di ciò ha ritenuto
(erroneamente) che le successive convenzioni di concessione degli affidamenti avessero sostituito in tutto e per tutto l'originario contratto”. Nello specifico, asserisce che l'ausiliario del Giudice “dalla prima sottoscrizione del nuovo contratto di affidamento ha azzerato (erroneamente) tutte le spese ed ha applicato le valute - data operazione - con modalità ovviamente pregiudizievole per la CP_2
Pertanto, invoca una riforma della sentenza nel senso di “ritenere validamente pattuite le valute e le spese contrattuali con ogni conseguenza sull'accertamento dei saldi dei conti correnti oggetto di causa” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello).
Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà qui di seguito.
Sul punto, occorre tenere distinti i vari rapporti di conto corrente, stante le diverse conclusioni a cui è possibile pervenire per ciascuno di essi.
Con riguardo ai conti correnti nn. 216020 e 1248922 non risulta agli atti alcuna documentazione contrattuale contenente, quindi, le condizioni economiche applicate dalla nel corso del rapporto. Anche le successive CP_2
comunicazioni/contratto analizzate dall'ausiliario del Giudice, nel suo elaborato, non contengono alcuna indicazione relativa alle spese e alle valute, attenendo le stesse solo ed esclusivamente agli importi oggetto di affidamento. Con riferimento agli stessi, quindi, va confermata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto l'illegittimità delle poste addebitate dalla a CP_2
titolo di spese e valute. Con riguardo, invece, al rapporto n. 894/14, dall'esame della documentazione in atti è emersa l'esistenza del contratto di apertura di conto corrente dalla quale emerge testualmente la pattuizione specifica e determinata sia delle spese di tenuta conto e di quelle genericamente applicate per le operazioni di conto corrente, sia delle diverse valute applicabili con riguardo alle diverse operazioni di conto.
Nel dettaglio, il CTU afferma che “Il rapporto di c/c n. 894.14 è stato interamente ricostruito (cfr. Allegato 6) dal 01/03/2001 al 30/09/2012 secondo le seguenti modalità: Tutti i movimenti sono stati imputati per data contabile e valuta, identificando la tipologia di operazione. Per ogni tipologia di operazione ed in base ai documenti a disposizione, sono stati determinati i corretti giorni valuta ed è stato ricostruito il saldo liquido disponibile per ogni operazione”
(pag. 7 dell'elaborato peritale).
Correttamente, quindi, il saldo contabile è stato ricalcolato tenendo conto sia dei giorni valuta pattuiti sia delle spese contrattualizzate.
Con riferimento, invece, al conto corrente n. 16081, la ricostruzione del saldo contabile è stata effettuata dal CTU tenendo conto delle spese di tenuta conto e di quelle per singola operazione, epurando però gli addebiti effettuati a titoli di giorni valuta in quanto non correttamente pattuite (pag. 9 della consulenza).
8. Con il quarto motivo di appello - rubricato “ della pattuizione per iscritto dei tassi di interesse ultralegali” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello)-
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui “ha stabilito che, nel contratto n. 216020, sebbene sia prevista la capitalizzazione reciproca, è del tutto assente delle previsioni contrattuali in termini di spese, commissioni ed interessi ultralegali, in espressa violazione dell'art. 117 tub, legittimando il criterio sostitutivo applicato dal CTU come previsto nella norma citata, e depurando il conto delle spese non previste” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello).
All'opposto, sostiene che risulta provato in via documentale (attraverso la produzione dei contratti di conto corrente e delle lettere di convenzione dei fidi e come accertato dal CTU nella propria perizia) che la banca ed il cliente hanno espressamente pattuito per tutti i rapporti oggetto di causa “ la misura del tasso creditore, la misura ultralegale del saggio debitore e di mora;
la misura della cosiddette valute virtuali e delle spese;
la misura del tasso relativo alla commissione di massimo scoperto” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello).
Il motivo è privo di fondamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, infatti, con CP_2
riferimento al conto corrente n. 216020 manca agli atti la documentazione contrattuale contenente le condizioni economiche applicate nel corso del rapporto. Tale circostanza trova conferma nell'accertamento effettuato dal CTU, il quale ha appunto rilevato la mancanza del contratto di apertura del conto.
Non può considerarsi una valida pattuizione negoziale – idonea a sostituire il contratto di apertura di conto – l'indicazione all'interno dell'estratto conto del 31 ottobre 2003 delle variazioni del tasso di interesse e delle spese di tenuta conto, costituendo la stessa una dichiarazione unilaterale dell'Istituto di credito. In questo stesso senso si è espressa più volte la S.C. di Cassazione, secondo cui “La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ.” (Cass. civ. sent. n. 17679/2009; conf. Cass. sent. n. 23971/2010).
Anche sotto questo profilo, va quindi confermata la sentenza di prime cure.
8. Con il quinto motivo di appello- rubricato “ della commissione di massimo scoperto” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello) - l'appellante impugna la sentenza laddove ha statuito sulla nullità per indeterminatezza della CMS perchè “la previsione generica dell'addebito della commissione di massimo scoperto con l'indicazione generica, come nel caso di specie, esclusivamente del tasso periodico, il correntista non è posto nelle condizioni per verificarne la successiva applicazione”, “solo una clausola negoziale che indichi in modo preciso e specifico le modalità di applicazione e di calcolo della commissione di massimo scoperto potrebbe passare indenne da questo giudizio di validità” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello).
Di contro, sostiene che “detta commissione è oggetto di specifica pattuizione contrattuale contenente l'indicazione del tasso, dei criteri di calcolo e della periodicità della stessa. Infatti i contratti di conto corrente n.894, n.
16081, n. 216020, n. 1248922 riportando espressamente la misura della commissione di massimo scoperto pattuita (come peraltro accertato dal CTU) e le convezioni di fido relative ai predetti contratti contengono oltre alla misura della CMS anche l'indicazione analitica delle diverse misure (diverse modalità di computo per come definite dallo stesso CTU) dei tassi applicati in relazione ai diversi scaglioni di computo nell'ambito dei diversi fidi concessi: tanto avviene perchè solo nelle diverse successive ipotesi di fido concesso può concretamente prevedersi ed applicarsi un diverso e variabile scaglione di tasso di CMS” (cfr. pag. 19 delll'atto di appello).
Dal chè, in accoglimento delle sue ragioni, chiede di ritenere validamente pattuita la CMS con ogni conseguenza sull'accertamento dei saldi di conto corrente oggetto di causa.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Con riguardo ai conti correnti nn. 1248922 e 216020, in relazione alle commissioni di massimo scoperto vanno estese le medesime considerazioni esposte con riferimento alle spese e alle valute, trattandosi di rapporti con riferimento ai quali manca la prova dell'esistenza della pattuizione contrattuale di apertura del conto corrente e, di conseguenza, una pattuizione specifica riguardante le commissioni stesse.
Con riferimento, invece, al conto corrente n. 894/14, pur essendo prevista nel contratto una cifra percentuale da applicare a titolo di CMS (0,41%), manca l'indicazione della base di calcolo da prendere come riferimento per l'applicazione della commissione stessa, risultando per questo motivo indeterminata. Deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca (ex multis Cass. civ. ord. n. 19825/2022;
conf. Cass. civ. ord. n. 1373/2024).
Stesso discorso vale anche per il conto corrente n. 16081, con riguardo al quale è presente il contratto di apertura del conto corrente contente, però, una clausola sulla CMS indeterminata e, quindi, nulla per la mancata previsione della base di calcolo di riferimento.
Tale nullità non può ritenersi esclusa in ragione del fatto che all'interno di alcuni estratti conto comunicati alla cliente successivamente, sia contenuta la previsione di alcuni scaglioni di riferimento per il calcolo della CMS (120.000,
225.000, 300.000 euro). Anche in questo caso va applicato il principio già richiamato in precedenza, ovvero quello secondo cui una comunicazione unilaterale - quale quella contenuta all'interno degli estratti conto – è inidonea ad operare un effetto sanante rispetto ad una disposizione negoziale nulla per indeterminatezza. A tal fine, sarebbe servita una pattuizione contrattuale successiva volta ad appurare l'accettazione, da parte della correntista, delle nuove condizioni economiche.
Per tale motivo, quindi, anche sotto questo profilo va confermata la sentenza di primo grado.
9. Con il sesto motivo di impugnazione - rubricato “del risarcimento del danno per lucro cessante” (cfr. pag. 20 dell'atto di appello - la censura CP_2 la sentenza laddove ha riconosciuto a beneficio della società istante il risarcimento del maggiore danno ex art. 1224 comma 2 c.c a titolo di lucro cessante senza allegare e dimostrare anche attraverso prove presuntive la sussistenza di tale maggiore danno.
Conformemente invoca una riforma della sentenza.
Il motivo è fondato.
In termini generali, secondo quanto sostenuto dalla S.C. di Cassazione riguardo al maggior danno da svalutazione monetaria di cui all'art. 1224 co. 2
c.c., “Il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità
di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell'impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute, poiché il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall'attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest'ultimo domandi per il titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio e, in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare di avere fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite, attraverso la produzione dei relativi bilanci, restando a carico del debitore la prova contraria” (Cass. civ. n. 22512/2021; conf. Cass. civ. sent. n.
3029/2015).
Come riconosciuto dallo stesso Giudice di primo grado in sentenza, la aveva allegato “genericamente Controparte_3
in citazione, un danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità delle somme”, senza dedurre né provare di aver fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi oppure quale fosse la produttività dell'azienda.
In mancanza della prova richiesta, il Tribunale ha errato nel riconoscere il maggior danno richiesto dalla società successivamente fallita. Pertanto, la sentenza di prime cure deve essere riformata sul punto.
10. In conclusione, stante il parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata con specifico riguardo all'accertamento del saldo contabile del conto corrente n. 894/14. In ragione delle illegittimità già accertate in primo grado (riguardanti l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'indeterminatezza delle CMS), e di quella accertate in grado di appello (riguardanti la illegittima pattuizione delle spese di tenuta conto e dei giorni valuta) il saldo finale di conto corrente va rideterminato in € 134.800,02, anziché in € 138.669,88 come accertato all'esito del primo grado di giudizio.
Va confermata, invece, la condanna della (ex Parte_1 [...]
al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_3
della somma di € 6.891,07 (quale saldo attivo del conto
[...]
corrente n. 216020), oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, con esclusione quindi del maggior danno di cui all'art. 1224 co. 2 c.c. per i motivi sopra indicati.
11. Quanto al governo delle spese processuali, il parziale accoglimento dell'appello e la parziale riforma della gravata sentenza impongono al giudice del gravame di procedere ad una rinnovata liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ergo, considerando da un lato il parziale accoglimento del gravame proposto e, dall'altro, la sostanziale soccombenza della appellante, appare CP_2
ragionevole disporre tra le parti la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di 1/5, ponendo i restanti 4/5 delle spese sostenute dalla correntista a carico della appellante. CP_2
Dette spese vanno liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa (scaglione da € 52.000,1 ad € 260.000,0 tenuto conto del credito azionato).
Le spese delle due consulenze espletate in primo e in secondo grado vanno poste a carico integralmente della Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti del Parte_1
(già Controparte_9 [...]
, in persona del curatore pro tempore, avverso la sentenza n. Controparte_4 2592/2017, pubblicata il 3 marzo 2017 del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, così provvede:
A) accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, accerta che alla data del 3 settembre 2012 il saldo del conto corrente n. 894/14 va rideterminato in € 134.800,02 in favore della
Controparte_3
B) condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento, in favore del
[...]
, in persona del curatore pro tempore, Controparte_9
della somma di € 6.891,07 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
C) condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento, in favore del
[...]
, in persona del curatore pro tempore – Controparte_9
con attribuzione all'avv. Raffale Chianese- di 1/5 delle spese sostenute per entrambi gradi, che liquida in tale proporzione, per il primo grado di giudizio, in € 11.283,00, per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, e per il secondo grado, in € 7.993,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, con compensazione dei residui 4/5 delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
D) pone le spese di CTU del primo e del secondo grado in capo alla
[...]
Parte_1
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio