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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2636/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BENI MICHELE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BENI MICHELE
c.f: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, matrimonio contratto il 15/06/2013 e trascritto al n. 10, Parte 2, Serie A, Uff.
[...]
1, Anno 2013, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE alle seguenti condizioni:
1) i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza con ciascun genitore così disciplinati, salvo diverso accordo:
- col padre: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18.00 al mattino se-guente (con accompagnamento a scuola o ai centri estivi o a casa della madre a seconda dei periodi),
nelle settimane in cui il fine settimana successivo sta-ranno con la mamma;
- il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.00 al mattino successivo (con accompagnamento a scuola o ai centri estivi o a casa della madre a seconda dei pe-riodi), nelle settimane in cui il fine settimana successivo staranno col papà;
- il restante tempo della settimana i bambini staranno con la madre;
- a fine settimana alternati col padre e con la madre, con la precisazione che il fine settimana trascorso col padre, di regola impegnato per lavoro anche il sabato mattina,
2 avrà inizio al sabato pomeriggio alle ore 14.00 e terminerà la domenica sera alle ore
19.00;
- nel periodo estivo di chiusura delle scuole i figli potranno trascorrere due settimane non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del mese di aprile (la decisione, in caso di mancato accordo, spetterà a ciascun coniuge ad anni alterni, con priorità di scelta attribuita alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari);
- nel periodo natalizio verrà mantenuto il calendario ordinario, precisando che il giorno di
Natale i bambini faranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, in alternanza di anno in anno. Altrettanto avverrà per la sera della Vigilia. Gli altri giorni festivi (Santo
Stefano, Capodanno ed Epifania) saranno trascorsi in via alternata, anche di anno in anno, coi genitori;
- il giorno di Pasqua i bambini faranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro,
mentre il giorno di Pasquetta sarà trascorso in alternanza di anno in anno coi genitori.
Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro genitore è garantito almeno un contatto telefonico giornaliero.
In deroga al calendario ordinario, potranno essere trascorsi con la madre il giorno del compleanno (23 gennaio) e la Festa della Mamma e con il padre il giorno del compleanno
(20 aprile) e la Festa del Papà.
In caso di impedimento di un genitore, verrà interpellato l'altro prima di ricorrere all'aiuto di terze persone.
In caso di malattia i bambini staranno con la madre e, se la malattia ha inizio nei giorni di spettanza del padre, verranno portati da lei per il periodo della malattia. I genitori si accorderanno per eventuale recupero dei giorni di permanenza col padre non fruiti a causa della malattia dei figli.
Il regime condiviso dai genitori fa salvi diversi accordi, anche in considerazione di eventi
3 e cerimonie che coinvolgono i figli e/o i genitori;
si precisa che e si Per_1 Per_2
recheranno e resteranno insieme nei periodi di permanenza con ciascun genitore;
2) i figli abiteranno prevalentemente con la madre nella casa sita a Conscio di Casale sul
Sile in via Capitello n. 6 nella quale la RA si trasferirà indicativamente entro il Pt_1
mese di giugno 2025 (o prima se possibile); i ricorrenti concordano fin d'ora che la residenza anagrafica dei bambini sarà trasferita nella nuova abitazione, unitamente a quella della madre, impegnandosi il SI a dare il proprio consenso al Parte_2
trasferimento avanti l'ufficio anagrafe;
3) il SI contribuirà al mantenimento dei figli con la somma mensile Parte_2
di € 300,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi sul conto della RA entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese in cui la Pt_1
RA si trasferisce nella nuova abitazione;
4) le spese straordinarie, come individuate nel protocollo adottato da questo tribunale saranno suddivise al 60% a carico del SI e per il restante 40% a carico Parte_2
della RA . Il rimborso a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà entro Pt_1
il giorno dieci del mese successivo alla spesa;
5) Si dà atto che l'assegno unico universale, attualmente percepito nella misura minima prevista dalla legge, verrà percepito interamente dalla madre;
6) si dà atto che nel contesto di una definizione transattiva dei rapporti economici conseguenti alla separazione ed al solo fine di regolamentare le questioni patrimoniali da essa scaturenti, la RA si impegna a cedere (al corrispettivo di seguito Parte_1
indicato al punto 8 che segue) al SI , che si impegna ad accettare Parte_2
ed acquistare, le unità immobiliari ad uso abitativo così identificate al N.C.E.U. - Comune
di Casale sul Sile - sezione A foglio 2:
abitazione posta ai piani terra e primo con annessi magazzini posti al piano interrato e
4 terra;
- particella 759, sub. 3, cat. A/7 cl. 1, vani 8, via Ippolito Nievo n. 12;
garage posto al piano terra:
- particella 759 sub.2, cat. C/6 cl. 2, mq. 28 via Ippolito Nievo 12
area scoperta pertinenziale per un'estensione di metri quadrati 540 catastali:
- part. 759 sub. 1, via Ippolito Nievo n. 12 ,p. T, b.c.n.c. Ai sub 2 e 3;
il tutto formante un corpo unico confinante in mappa Catasto Terreni, Foglio 2, con part. 693, 846 e 696.
Salva ogni diversa descrizione in sede di rogito notarile.
Il trasferimento viene pattuito a titolo di regolamentazione dei rapporti economico-
patrimoniali conseguenti alla separazione ed al medesimo titolo dovranno intendersi eseguiti;
per il trasferimento immobiliare si richiamano le agevolazioni di cui all'art. 19 L.
74/1987.
Le utenze della casa familiare, attualmente intestate alla RA , verranno volturate Pt_1
a favore del SI dalla data del trasferimento della moglie nel nuovo Parte_2
immobile;
7) si dà atto che la RA ET farà redigere l'A.P.E. da professionista abilitato a sue cure e spese;
l'originale dell'A.P.E. sarà allegato all'atto definitivo di cessione dei diritti immobiliari da stipularsi all'esito della presente procedura;
eventuali spese necessarie per la stipula di una polizza volta a garantire il cessionario dall'azione di riduzione, in quanto l'atto di provenienza è una donazione, verrà sostenuta dal SI;
Parte_2
8) si dà atto che a fronte della cessione di cui al punto 6) ed ancora nel contesto di una definizione transattiva dei rapporti economico-patrimoniali connessi alla separazione il
SI verserà alla RA la somma di €. 150.000,00 Parte_2 Parte_1
(centocinquantamila) al momento del rogito notarile;
5 9) si dà atto che detto trasferimento avverrà a mezzo rogito notarile da fissarsi a cura del
SI , avanti un Notaio scelto dallo stesso ed a sue spese, entro sessanta Parte_2
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
10) si dà atto che il mutuo residuo verrà suddiviso al 50% fra i coniugi dal mese di aprile
2025;
11) i coniugi si danno atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nelle condizioni della separazione, non vi sono ulteriori beni, rapporti o so-stanze da dividere.
I beni mobili contenuti all'interno della casa coniugale resteranno di esclusiva proprietà
del SI . I ricorrenti si danno altresì atto di non avere nulla a Parte_2
pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
12) si dà atto che l'autovettura tg FW055PY modello WV T Roc intestata all'azienda di cui il SI è socio, verrà restituita dalla RA all'atto dell'omologa della Parte_2 Pt_1
separazione;
13) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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