Ordinanza cautelare 27 marzo 2019
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 03/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02224/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Massafra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione,
- del decreto con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, distinta con il n. -OMISSIS- e richiesta ai sensi dell'art. 9, L. 91/1992 dal Sig. -OMISSIS-, emesso in data 08/11/2018 e notificato in data 14/12/2018
- di ogni altro atto al predetto connesso, coordinato o collegato, antecedente o consecutivo, e ogni atto anche solo presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 26 febbraio 2015.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. 8 novembre 2018 ha respinto la domanda, previa comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza a causa di una pluralità di procedimenti penali cui è risultato essere stato sottoposto l’istante, quali:
- P.P. n. -OMISSIS-;
- P.P. n. -OMISSIS-;
P.P. n. -OMISSIS-;
P.P. n. -OMISSIS-;
P.P. n. -OMISSIS-.
III. – Avverso il diniego insorge l’interessato con il presente strumento di gravame, affidato ai seguenti motivi di censura:
- Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza del provvedimento e della procedura. Violazione dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992. Difetto di motivazione (artt. 3 e 4 della L. 241/90). Eccesso di potere per difetto di presupposto e motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta. violazione degli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione. Violazione di legge in riferimento all'art. 3 comma 3 L. n. 241 del 1990. Violazione di legge in relazione all'art. 13 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per insufficienza e/o carenza di motivazione. Eccesso di potere, falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia grave e manifesta;
- Violazione dell’art. 97 della costituzione - Violazione art. 6 della legge n. 241/1990 - Violazione del principio del giusto procedimento – Difetto di istruttoria - Eccesso di potere.
IV. - Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – Approssimandosi l’udienza di trattazione del merito, le parti si sono scambiate memorie in cui, respinta ogni deduzione, eccezione e allegazione contraria, hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
VI. – All’udienza straordinaria del giorno 11 ottobre 2024, svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “ concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
III. - Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
IV. - Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere prive di pregio le censure di parte attrice, volte a confutare l’operato dell’amministrazione resistente che ha formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, sulla base del parere sfavorevole espresso dalla Questura di Roma in data 14 aprile 2016 e degli elementi istruttori raccolti, da cui è emersa la riconducibilità al richiedente di una pluralità di condotte penalmente rilevanti che hanno finito ragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico composito da tutelare, come in premesse individuato, e l’interesse vantato dal richiedente, anche se rimaste senza esito sfavorevole sul piano processuale penale.
Segnatamente, dall’esame degli atti di causa, è stato possibile stabilire che i procedimenti penali cui il richiedente è stato sottoposto sono i seguenti:
- procedimento penale a carico recante RGNR -OMISSIS- per violazioni tributarie ex art. 1 L. 83/91, archiviato in data 11.09.2000;
- procedimento penale a carico recante RGNR -OMISSIS- per violazione degli artt. 648 ( ricettazione ), 489 ( uso di atto falso ) e 477 ( falsità materiale) c.p., definito con provvedimento di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- procedimento penale recante RGNR -OMISSIS- per violazione art. 116, comma 13, Codice della strada ( guida senza patente ) vigente ratione temporis , definito in data 22.02.97 con la condanna a mesi 2 di arresto e 400,00 euro di multa; a seguito di appello emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- procedimento penale recante RGNR -OMISSIS- per violazione art. 116, comma 13, Codice della strada ( guida senza patente ) vigente ratione temporis , definito in data 15.05.99 con provvedimento di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- procedimento penale recante RGNR -OMISSIS- per violazione dell’art. 216, comma 6, Codice della strada ( Sanzione accessoria ritiro patente di guida ) vigente ratione temporis definito in data 05.02.2000 con sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Ad avviso del Collegio, le molteplici condotte addebitate all’interessato, suscettibili di ledere beni giuridici fondamentali per l’ordinamento, anche se non sfociate in sentenze di condanna (su cui si dirà meglio infra ), assumono significatività, da un lato, in quanto poste in essere in epoca diversa, a distanza di anni l’una dall’altra (circostanza che denota una costante propensione a porsi in contrasto con le norme penali e le regole di civile convivenza), dall’altro, in quanto, considerate non atomisticamente, sono risultate rivelatrici di una personalità suscettibile di mettere in concreto pericolo la pacifica convivenza dei cittadini e di una “scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 15/04/2015, n. 5554) e, nella fattispecie, ancor minore interesse per la concessione dello status civitatis ove non anche scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione ” (cfr. in tal senso Tar Lazio, sez. I ter, n. 5708/2019).
Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, il giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (TAR Lazio, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
I profili evidenziati consentono quindi di ritenere non irragionevole il giudizio di ostatività all’acquisizione del bene della vita da parte del richiedente lo status formulato dalla p.a.
L’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr. Tar Lazio, sez. II quater , n. 12568 del 2009).
Si tratta di una valutazione che rientra nel potere discrezionale della Amministrazione circa il completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale, che come detto impedisce al giudice, tenuto conto dei caratteri del sindacato, estrinseco e formale, esercitabile in subiecta materia di spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio e della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione (cfr. Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. seconda quater, 19 giugno 2012, n. 5665) nonché della logicità e ragionevolezza della stessa.
In questa prospettiva, la tesi volta a far leva sull’asserita scarsa rilevanza sul piano penale dei comportamenti addebitati (imperniato sull’assenza di esiti processuali pregiudizievoli) non tiene conto che nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo potuto vantare una condotta irreprensibile, bensì un comportamento fonte di allarme sociale quale è la ripetuta e grave violazione di norme poste a presidio della tenuta dell’ordinamento.
Peraltro, con specifico riferimento alla rilevanza della guida senza patente commessa in violazione dell’art. 116 del Codice della strada, vigente ratione temporis , è stato osservato che si tratta di una fattispecie che provoca un forte allarme sociale ed è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posta a presidio della sicurezza pubblica, per cui la sua depenalizzazione è irrilevante, perché non elide la gravità del fatto e il disvalore che esso assume nell’ottica della valutazione complessiva del comportamento del ricorrente. Inoltre, tale valutazione non può che rientrare nel potere discrezionale dell’Amministrazione circa il completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 4702/2022 sulla rilevanza, ai fini della concessione della cittadinanza, della guida senza patente, in quanto comportamento che mette a rischio l’integrità fisica; TAR Lazio, sez. V bis, n. 8006/2022: “[ p]er quanto riguarda la rilevanza delle condotte addebitate va ricordato che, nonostante la “tenuità” sotto il profilo penale della violazione di norme finalizzate ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale, la giurisprudenza ha da tempo avvertito che, a prescindere dalla natura contravvenzionale o meno, dall’eventuale intervenuta depenalizzazione, dall’entità della pena erogata e/o dall’esito del giudizio penale (estinzione/prescrizione etc.), può essere diversamente valutata ai fini della concessione della cittadinanza: in un’ottica di tutela avanzata, il potenziale rischio di lesione di beni giuridici di rilevanza costituzionale, quali la salute e l’incolumità fisica della persona dei passanti può ragionevolmente essere preso in considerazione al fine di stabilire la “gravità” della condotta in funzione della valutazione del grado di integrazione dei valori della comunità e del giudizio prognostico sull’inserimento del nuovo membro nella collettività nazionale ”; vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. v bis, n. 8046/2022, ove si precisa che “ la sua depenalizzazione è irrilevante, perché non elide la gravità del fatto, e il disvalore che esso assume nell’ottica della valutazione complessiva del comportamento del ricorrente. L’affermazione poi che “tale episodio, in ogni caso, non assume alcun rilievo in termini di pericolosità sociale”, è semplicemente falsa, perché la guida senza patente, cioè senza l’accertata perizia e competenza che il suo rilascio attesta, è fonte di gravissimo pericolo perfino per la pubblica incolumità .
Quindi, i comportamenti penalmente rilevanti nella loro dimensione fattuale, in ogni caso, si riflettono, condizionandone l’esito, sulla valutazione che compie l’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza. E nel caso di specie, il condizionamento è particolarmente avvertito, se si tiene conto della reiterazione nel tempo della medesima condotta pericolosa, nonché – a voler, in ipotesi, eccettuare il procedimento per violazioni tributarie RG n. -OMISSIS-, in quanto archiviato dal competente GIP - della sottoposizione del ricorrente ad un ulteriore procedimento per ricettazione e falso (relativo, secondo quanto riferisce lo stesso ricorrente, all’esibizione di una patente rilasciata dalla Repubblica dello -OMISSIS-, risultata falsa), che non irragionevolmente hanno fatto dubitare dell’attitudine del richiedente a rispettare i valori fondamentali della comunità di cui aspira a divenire parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica.
In altri termini, la molteplicità dei suddetti pregiudizi penali che, nonostante il carattere risalente, abbracciano un arco temporale esteso e la reiterazione della medesima condotta illecita, guida senza patente , giustificano un giudizio di non meritevolezza del rilascio dello status al richiedente, il quale, invero, non è stato trattenuto dal porre in essere nuovamente le medesime azioni illecite neanche in seguito alla sottoposizione a procedimenti penali e alla minaccia concreta di sanzioni di carattere penale da scontare, con ciò rivelando una impermeabilità ai valori che informano l’ordinamento giuridico, di cui chiede di far parte in maniera stabile.
V. – E sulla scorta dei postulati sopra enucleati, è possibile giungere a ritenere che l’assenza di esiti processuali sfavorevoli non assume carattere dirimente nell’ambito del procedimento amministrativo di naturalizzazione.
D’altro canto, se il diritto penale e il diritto processuale penale ruotano intorno al principio del favor rei , dato che si tratta di punire con la privazione della libertà personale, nel caso della concessione della cittadinanza si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris , che può compromettere la comunità intera, per cui l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di precauzione ( semel cives, semper cives ); la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
Il giudice penale, titolare di un potere punitivo, agisce con l’intento di accertare se il comportamento contestato abbia arrecato al bene giuridico protetto dall’ordinamento un livello di offesa tale da giustificare la compressione della libertà personale del soggetto agente, nel rispetto del principio dell’ habeas corpus e del principio dell’inviolabilità personale (art. 13 Cost.). L’autorità pubblica nel caso del procedimento concessorio, invece, ha un potere di ampliamento – non già di restrizione - della sfera giuridica del soggetto, un potere di costituire una posizione giuridica soggettiva ex novo , non preesistente neanche in capo alla stessa p.a., ma di cui è ad essa riservata la disponibilità, che impone di valutare se l’interesse del richiedente a far parte in maniera stabile della comunità nazionale sia conciliabile con il giustapposto interesse pubblico ad ammettere un nuovo individuo nel novero dei cittadini nel rispetto della sicurezza, della stabilità economico-sociale, dell’identità nazionale (cfr., Tar Lazio, V bis, sentenza n. 8204 del 20 giugno 2022).
Ne deriva, ponendo specifico riferimento al caso che ci occupa, che non può assumere valore dirimente il fatto che il procedimento penale si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato (che non attesta l’innocenza dell’imputato) oppure perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (su cui si rinvia alla giurisprudenza sopra richiamata), in quanto “ Le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici ” per cui il fatto storico addebitato, inquadrato nel complesso quadro di elementi istruttori raccolti (reiterazione di comportamenti illeciti), anche a prescindere dall’accertamento in sede penale, può essere ragionevolmente posto a fondamento del diniego della cittadinanza, ove assunto nel suo valore indicativo di “ tendenza a ignorare sistematicamente le leggi e le istituzioni in generale indice di una persistente inaffidabilità del medesimo e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza ” (Cons. St., sez. III, n. 2745/2023; cfr. di recente, Cons. St., sez. III, n. 8379/2023).
Orbene, conclusivamente, di contro a quanto espressamente argomentato dalla difesa attorea, si osserva che la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’Amministrazione, “ a prescindere dagli esiti processuali ” - in virtù del noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite - è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, n. 2944/2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
VI. - In tale prospettiva, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, occorre considerare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva – con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato (TAR Lazio, Sez. V, n. 2944/2022).
Da questo punto non può trovare positivo riscontro nemmeno la lamentata omessa considerazione dell’integrazione nel tessuto sociale italiano dell’interessato. Questa Sezione, peraltro, ha più volte chiarito che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
In altri termini, il fatto che l’istante sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4 co. 3 e 5 co 5 T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.
VII. – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, in ragione della quale il responsabile del procedimento può richiedere, quando necessario, integrazioni documentali ai destinatari dell’attività amministrativa,
La censura appare destituita di fondamento.
Al riguardo, il Collegio rammenta che ispirata ai medesimi principi di leale cooperazione e di completezza dell’istruttoria regolanti l’azione amministrativa è la norma speciale dettata dall’art. 2, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 362 ( Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana ), che nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, impone all'autorità procedente di invitare il richiedente ad integrarla e regolarizzarla.
Orbene, la dedotta violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, che, per quanto attiene ai procedimenti concessori avviati su istanza di parte, è da leggere in combinato disposto proprio del richiamato art. 2 del d.P.R. n. 362/1994, è da ritenere non pertinente, riguardando ipotesi di incompletezza documentale, imputabile al richiedente lo status (cui è possibile provare a porre rimedio con la richiesta di una produzione integrativa), che non si è configurata nel caso di specie.
Ad adiuvandum , ad ulteriore confutazione della doglianza attorea, il Collegio rileva, quanto alla possibilità di integrazione delle risultanze istruttorie da parte dell’interessato, che nel caso di specie è stata, in ogni caso, assicurata all’istante la possibilità di dare il proprio apporto alla corretta definizione della propria posizione, nel rispetto delle prerogative partecipative legislativamente previste, con le controdeduzioni alla comunicazione del preavviso di rigetto, puntualmente esaminate dalla p.a., come risulta dalle premesse motivazionali del decreto impugnato.
Pertanto, anche detto motivo di ricorso va respinto.
VIII. - Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta dei postulati enucleati, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione siano immuni dai vizi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio e che quindi il ricorso debba essere respinto perché infondato.
IX. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.