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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3232/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3232/2017, avente a oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”, promossa
DA in persona del legale rappresentate p.t., (P.IVA: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mazzia P.IVA_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., (C. F. e P. IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Celestina Seneca
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 03.12.2024, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 3 Febbraio 2025 e 24 Febbraio 2025 , stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 04.12.2024)
Le parti hanno depositato solo le comparse conclusionali nei termini concessi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 co. 2 n. 4
c.p.c., occorre ripercorrere sinteticamente i fatti di causa al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 13.11.2017, la Parte_1 ha convenuto in giudizio , deducendo Controparte_1 che: in data 30.12.2010 l di Cosenza ha Controparte_2 notificato l'avviso di accertamento n. TD3030603399/2010, anno di imposta 2005, con il quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) del dPR 600/1973, un
1 maggiore imponibile di € 165.424,42 e, conseguentemente, le maggiori imposte IRES pari a €.54.590,00, IRAP pari a €.6.522,00 ed IVA pari a €.88.642,00, oltre interessi e sanzioni;
in data 15.06.2011 ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di
Cosenza, accolto con sentenza n. 706/2012 del 18.05.2012, depositata il 22.10.2012, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento;
[...]
ha proposto appello comunicando, nelle more del Parte_2 giudizio, di aver disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n.
TD3030603399/2010; con sentenza di secondo grado n. 253/01/2015 del 25.02.2015, depositata il 06.03.2015, la ha Controparte_3 dichiarato, quindi, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
in data
09.02.2016, Equitalia Sud s.p.a. ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0347620160000004000 scaturente, tra l'altro, dalla cartella di pagamento n. 0342015002469368000, annualità 2005, non notificata, per un importo di €
307.702,24; la società attrice, quindi, ha depositato presso l'
[...] la sentenza n. 253/01/2015 della Parte_2 [...]
, passata in giudicato, chiedendo lo sgravio della Controparte_3 cartella di pagamento n. 03420150024269368000, in quanto scaturente dall'avviso di accertamento annullato con la medesima sentenza;
tuttavia, in data 24.03.2016,
l' ha notificato la comunicazione prot. n. 19041 del 19.03.2016 con Controparte_1 cui ha respinto la richiesta di sgravio;
avverso la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in data 13.04.2016, ha proposto opposizione e con sentenza n. 6127/2016 del
12.09.2016, depositata il 05.12.2016 e passata in giudicato il 05.06.2017, la
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato e ordinando la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, eventualmente effettuata, senza spese per la ricorrente;
ciononostante, l'ente di riscossione ha proceduto, in data 13.03.2017, all'iscrizione ipotecaria sull'immobile
“Castello Federiciano” di proprietà della società attrice sito in Roseto Capo Spulico e catastalmente individuato al foglio 26, part. 162 e part 163 sub 1 e 2; in data 29.03.2017
è stata presentata presso Equitalia s.p.a. l'istanza di cancellazione di ipoteca, successivamente sollecitata in data 14.06.2016, 21.08.2017, 22.09.2017 senza risultati;
la società attrice è stata impossibilitata a vendere l'immobile “Castello Federiciano” a causa dell'iscrizione ipotecaria gravante sullo stesso e il danno patrimoniale arrecato per la mancata vendita dell'immobile ammonta ad € 20.644.921,00 oltre interessi;
l'iscrizione ipotecaria ha negato alla società attrice la possibilità di pervenire nell'anno
2017 al risultato reddituale e alla disponibilità finanziaria pari a € 29.900.000,00, per cui sussiste un danno da perdita di chance derivante dalla remuneratività di tale somma, quantificabile alla data del 30.09.2017 ‒ a titolo esemplificativo, sulla base del tasso di rendimento dei titoli di stato CCT negoziato a marzo 2017 ‒ in € 210.758,14, da rideterminare sino alla data di erogazione delle somme;
l'iscrizione ipotecaria e la conseguente segnalazione al RI da parte , non preceduta dal preavviso hanno CP_4
2 danneggiato l'immagine e la reputazione della società attrice riducendo la capacità di attrazione di nuovi clienti e provocando danni quantificabili in € 100.000,00 nonché danni per perdita di relazioni con i clienti quantificabili anch'essi in € 100.000,00.
Tanto premesso, la società attrice ha chiesto a questo Tribunale di: « ... accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e, per l'effetto, condannare l'
[...]
(già Equitalia SUD SPA), in persona del legale Controparte_5 rappresentante, al risarcimento, in favore della , dei Parte_1 danni subiti come in atti quantificati in: a) € 20.644.921,00, oltre IVA e interessi come per legge, scaturenti dalla mancata vendita dell'immobile denominato “CASTELLO FEDERICIANO” ovvero in quella maggiore o minore somma determinata secondo giustizia da liquidarsi se nel caso in via equitativa ex art. 1226 c.c.; b) € 210.758,14, oltre interessi, dettati dalla perdita di chance ovvero in quella maggiore o minore somma determinata secondo giustizia da liquidarsi se nel caso in via equitativa ex art.
1226 c.c; c) € 100.000,00, oltre interessi, dettati dalla errata segnalazione al RI con conseguente riduzione della capacità di attrarre nuovi clienti ovvero in quella maggiore
o minore somma determinata secondo giustizia da liquidarsi se nel caso in via equitativa ex art. 1226 c.c; d) € 100.000,00, oltre interessi, dettati dalla errata segnalazione al RI con conseguente depauperamento dell'immagine e della reputazione ovvero in quella maggiore o minore somma determinata secondo giustizia da liquidarsi se nel caso in via equitativa ex art. 1226 c.c. Condannare l'
[...]
(già Equitalia SUD SPA), a provvedere all'immediata Controparte_5 cancellazione della predetta illegittima iscrizione ipotecaria a proprie cure e spese.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario».
La prima udienza è stata differita ex 168 bis, c. 5, c.p.c. al 19/07/2018
Con comparsa depositata il 27.06.2018 si è tempestivamente costituita in giudizio la chiedendo, preliminarmente, di Controparte_1 disporre la chiamata in causa dell'ente impositore Controparte_2
di Cosenza.
[...]
In particolare, la convenuta ha dedotto che: poiché l'ente impositore non ha proceduto allo sgravio della cartella, l'ente di riscossione, in data 09.02.2016, ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria la ha proposto opposizione accolta con Parte_1 sentenza n. 6127/2016, non notificata all'ente di riscossione;
in data 13.03.2017,
Equitalia, in assenza di notifica della sentenza e di comunicazione di sgravi da parte dell'ente impositore, ha richiesto l'iscrizione ipotecaria;
a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, l riscossione, ha chiesto, in data 15.02.2018, CP_6 la cancellazione dell'ipoteca in virtù del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
di non aver ricevuto i solleciti di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria dedotti dall'attrice; in data 20.06.2018 la cartella sottesa all'iscrizione ipotecaria non
3 risultava oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore;
il mancato sgravio dei ruoli necessario alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria non è imputabile all'
[...]
; dunque, la condotta della società di riscossione non è illegittima in quanto CP_7
l'ipoteca è stata iscritta in assenza di provvedimento di sgravio da parte dell'ente impositore, di notifica della sentenza della CTP n. 6127/2016 del 5.12.2016 e di azioni dirette ad eseguire detta sentenza;
i danni dedotti dall'attrice non sono provati;
l'attrice non ha allegato e non ha provato la sussistenza di pregiudizi quali occasioni di vendita sfumate o cessione del bene a prezzi inadeguati né l'effettiva sussistenza e portata delle negoziazioni in corso;
quanto al danno d'immagine la segnalazione è stata effettuata dalla stessa RI (quale banca dati privata consultata dalle banche per la verifica dell'affidabilità creditizia) acquisendo i dati dai registri immobiliari, come da visura prodotta in atti dall'attrice; non vi è prova del nesso di causalità tra il provvedimento adottato ed il danno dedotto né delle ulteriori voci di danno dedotte dall'attrice; la somma richiesta a titolo di risarcimento è eccessiva nel suo ammontare, posto che la cartella sottesa alla iscrizione ipotecaria è di importo pari a € 330.276,20.
La ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: ordinare all'attore di integrare il CP_4 contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore Agenzia delle Entrate dir. Prov.di
Cosenza; in via gradata e salvo gravame, di essere autorizzata a chiamare in causa l'indicato Ente Impositore per essere manlevato e tenuto indenne;
accertata la richiesta di cancellazione di come da documentazione Controparte_1 prodotta, dovendosi in caso contrario eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito in merito a detta cancellazione (Cass. sez. uniten.20426/2016), RIGETTARE integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, in riferimento alla richiesta di risarcimento del danno con condanna della stessa alle spese di giudizio in favore della convenuta.
Alla prima udienza del 19.07.2018 la parte convenuta ha rinunciato alla chiamata in causa del terzo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le richieste di prova orale articolate da parte attrice nella memoria istruttoria ex articolo 183, comma 6, 2 termine, la causa dopo alcuni rinvii per carico del ruolo è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 03.12.2024, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 3 Febbraio 2025 e 24 Febbraio 2025 , stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 04.12.2024)
Le parti hanno depositato solo le comparse conclusionali nei termini concessi.
In via preliminare si conferma in tale sede l'ordinanza del 16.01.2020 con cui sono state rigettate le richieste di prova orale articolate da parte attrice nella memoria istruttoria ex articolo 183, comma 6, 2 termine, dovendosi integrare la stessa dichiarandosi, altresì, inammissibile il deferito interrogatorio formale in quanto vertente su circostanze non
4 tese alla confessione.
Sempre in via preliminare si deve rilevare la inammissibilità della documentazione depositata da parte attrice solo in allegato alle note scritte del 23/06/2023, in quanto del tutto tardiva.
Tanto premesso, va evidenziato che la società attrice si duole dei danni derivanti dall'iscrizione ipotecaria, disposta sull'immobile “Castello Federiciano”, nonostante la sentenza n. 6127/2016 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza, depositata il 05.12.2016 e passata in giudicato (con cui è stata annullata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201600000004000) la sentenza della CTP di Cosenza n. 18/05/2012 (con la quale è stata annullata la cartella di pagamento n. 03420150024269368000) e la sentenza della CTR di Catanzaro n.
253/01/2015 (con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto del provvedimento di autotutela parziale emesso dall'ente impositore). Con la suddetta sentenza n. 6127/2016 la CTP di Cosenza ha, altresì, ordinato la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eventualmente effettuata.
Va, innanzitutto, chiarito che la domanda proposta nei confronti del concessionario, avente a oggetto il comportamento asseritamente illecito ‒ prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso ‒ tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione.
Difatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: «Sul punto queste
Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che: "Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione
Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario,
è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie;
infatti, anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario ‒ al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato ‒ accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo»
(Cass., SS. UU., sent. n. 14506/2013).
Ciò posto, premesso che l'azione esercitata nel presente giudizio rientra nel genus delle azioni di risarcimento derivanti da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e prescindendo dal giudizio sulla legittimità o meno della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
5 e degli atti impositivi ad essa presupposti ‒ già oggetto di altri provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie munite di giurisdizione ‒ la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, manca in atti ogni prova della proprietà dell'immobile denominato
“Castello Federiciano” in capo alla società attrice. Già tale elemento sarebbe dirimente ai fini del rigetto, ma, ad ogni modo, la domanda di risarcimento si palesa del tutto non provata.
Sul punto, valgano i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al danno derivante da iscrizione ipotecaria effettuata in difetto dei suoi presupposti legittimanti, secondo cui «in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea
a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli. (Cass., Sez. III, ord. n. 12123/2020).
Quanto all'onere della prova sussistente ai sensi del combinato disposto tra l'art. 2697 c.c. e l'art. 2043 c.c., è necessario che l'attore provi il danno ingiusto subìto, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso a un fatto colposo o doloso altrui.
Nella specie, la società attrice ha dedotto di aver subìto, a causa dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile di sua proprietà le seguenti poste di danno: un danno patrimoniale, a titolo di lucro cessante, per la mancata vendita dell'immobile pari a €
20.644.921,00 oltre interessi;
un danno da perdita della chance derivante dalla remuneratività della disponibilità finanziaria, nell'anno 2017, pari ad € 210.758,14; un danno all'immagine e alla reputazione della società attrice, conseguente alla segnalazione alla RI da parte dell' , per la ridotta la capacità di attrazione di CP_4 nuovi clienti quantificabile in € 100.000,00 e un danno da perdita di relazioni con i clienti e quantificabile anch'esso in €.100.000,00.
Ebbene, assume valore assorbente, nella fattispecie in esame, la mancata prova da parte dell'attrice del nesso causale e dei danni dedotti.
In merito al nesso causale tra i danni dedotti e la condotta dell'ente convenuto, la società attrice si è limitata a rappresentare l'impossibilità di vendere l'immobile a causa dell'iscrizione ipotecaria gravante sullo stesso che avrebbe fatto «naufragare operazioni di compravendita ben avviate» (cfr. p. 6 atto di citazione), senza, tuttavia, offrire la prova di concrete offerte di compravendita dell'immobile venute meno nel periodo circoscritto e in concomitanza con l'iscrizione dell'ipoteca, quali specifiche occasioni di alienare l'immobile oppure di venderlo a condizioni più favorevoli.
A nulla rileva, in tal senso, la produzione da parte dell'attrice dell'atto con il quale la in data 20.03.2014, incaricava la Parte_1 Controparte_8
6
[...] MA Vip di procurare alla prima un acquirente per l'immobile in oggetto, non rappresentando detto incarico di per sé la prova della perdita di specifiche occasioni di alienare il cespite causalmente derivante dall'iscrizione ipotecaria in esame. Al contrario, per come emergente dallo stesso atto, l'incarico di mediazione veniva concesso a partire dalla data di stipula dell'incarico (20.03.2014), ossia in epoca di molto precedente a quella dell'iscrizione ipotecaria (13.03.2017): ne deriva che è da escludere che la mancata vendita dell'immobile sia addebitabile all'iscrizione ipotecaria e non ad altra, preesistente, ragione.
È, altresì, irrilevante la dichiarazione sottoscritta dal titolare della Controparte_8 riportante la sussistenza di «molteplici soggetti interessati all'acquisto dell'immobile e alla visione dello stesso» (cfr. doc. sub 11 fascicolo attoreo), in mancanza della prova di concrete trattative e di offerte di acquisto, quindi, di specifiche occasioni di commercializzare il bene soggettivamente e temporalmente circoscritte.
A tal proposito, non risulta prodotta in atti ‒ e neppure indicata nel foliario del fascicolo di parte ‒ la corrispondenza e-mail dedotta nell'atto di citazione con tale arch. Per_1
(vedi pag. 6 citazione)
Non essendo stata dimostrata la sussistenza di concrete trattative e di offerte di acquisto dell'immobile in oggetto ne discende la mancanza di prova, nella specie, oltre che del nesso causale tra la condotta della convenuta e i danni dedotti, della stessa sussistenza di questi ultimi.
Or dunque, non è stata fornita, da parte dell'odierna ricorrente, alcuna prova che la formazione del vincolo ipotecario le abbia cagionato specifici danni quale la perdita di occasioni di vendita favorevoli in un determinato momento e, di conseguenza, la perdita della chance derivante dalla remuneratività della disponibilità finanziaria derivante dalla vendita immobiliare.
Manca, altresì, la prova della riconducibilità causale all'ente di riscossione convenuto dell'iscrizione ‒ ancor prima di un eventuale danno da essa derivante ‒ della società attrice al sistema di informazioni creditizie gestito dalla Centrale Rischi
d'Intermediazione Finanziaria (RI). A tal riguardo, è da rilevarsi che, a fronte delle deduzioni dell'attrice, l' ha negato CP_4 di aver proceduto alla segnalazione presso la banca dati RI in quanto non autorizzata, premettendo la natura privata della stessa e la riconducibilità di dette segnalazioni soltanto a banche e a società finanziarie.
Pertanto, posta la natura dei circuiti informativi interbancari e in assenza di prova sulla riconducibilità soggettiva della segnalazione ‒ né, in particolare, sulla imputabilità di detta segnalazione all' ‒ nessuna responsabilità è individuabile a carico della CP_4 convenuta circa la segnalazione dell'attrice presso il sistema di informazioni creditizie e, di conseguenza, circa l'eventuale danno all'immagine commerciale della
[...]
e l'eventuale perdita di relazioni con i clienti. Parte_1
Ad ogni modo, parte attrice ha mancato di provare la stessa sussistenza dei suddetti
7 danni, i quali sono stati allegati in modo assolutamente generico.
Sul punto è da premettere che in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche e, in genere, degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione ‒ compatibile con l'assenza di fisicità del titolare ‒ di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale di una società.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «si tratta, più precisamente, del pregiudizio non patrimoniale che corrisponde, in termini di affari o relazioni commerciali non conclusi ovvero ostacolati in conseguenza dell'altrui condotta illecita
(Cass. n. 19551 del 2023), alla diminuzione della considerazione della società quale operatore economico serio ed affidabile da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la stessa di norma interagisca», con la precisazione che
«il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste, d'altra parte, in re ipsa, dovendo pur sempre essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, così come la sua liquidazione dev'essere compiuta dal giudice in ragione del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato in giudizio (Cass. n. 31537 del 2018; Cass. n. 7594 del 2018; Cass. n. 25420 del 2017; Cass. n. 8861 del 2021). Neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo è, infatti, configurabile una risarcibilità quale mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 15350 del 2015), la quale esclude in ogni caso la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, anche nel caso, come quello in esame, in cui lo stesso derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti. La sussistenza del pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale di una società, dev'essere, pertanto, oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza» (Cass., Sez. I, ord. n.
20871/2024).
Nella specie, al di là della assorbente mancanza di prova sulla imputabilità e correttezza o meno della segnalazione presso la banca dati RI, già a livello di allegazione, parte attrice ha comunque omesso di indicare gli elementi costitutivi e le circostanze specifiche di fatto da cui desumere, sebbene in via presuntiva, l'esistenza del danno lamentato.
Con riferimento all'ultima domanda attorea di cui alle conclusioni rassegnate giova ribadire che «il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, e si forma, su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico,
8 il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum» (ex multis, Cass., Sez. I, sent. n.
212/2020).
Dunque, in merito alla domanda attorea di condanna della convenuta alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, nulla si dispone valendo per essa il titolo giudiziario rappresentato dalla sentenza n. 6127/2016 pronunciata il 12.09.2016 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza, depositata il 05.12.2016 e passata in giudicato, con la quale è già stata ordinata la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eventualmente effettuata.
Quanto alle spese di lite, l'effettiva iscrizione dell'ipoteca sull'immobile della parte attrice nonostante la sentenza n. 6127/2016 della Commissione Tributaria di Cosenza e la complessità dell'accertamento fattuale, il quale rendeva non preventivabile a priori l'esito della lite, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.
3. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, 06.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Provvedimento redatto con la collaborazione dell' Dott. Stefano Lombardo. CP_9
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria
Assunta Pacelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3232/2017, avente a oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”, promossa
DA in persona del legale rappresentate p.t., (P.IVA: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mazzia P.IVA_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., (C. F. e P. IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Celestina Seneca
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 03.12.2024, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 3 Febbraio 2025 e 24 Febbraio 2025 , stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 04.12.2024)
Le parti hanno depositato solo le comparse conclusionali nei termini concessi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 co. 2 n. 4
c.p.c., occorre ripercorrere sinteticamente i fatti di causa al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 13.11.2017, la Parte_1 ha convenuto in giudizio , deducendo Controparte_1 che: in data 30.12.2010 l di Cosenza ha Controparte_2 notificato l'avviso di accertamento n. TD3030603399/2010, anno di imposta 2005, con il quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) del dPR 600/1973, un
1 maggiore imponibile di € 165.424,42 e, conseguentemente, le maggiori imposte IRES pari a €.54.590,00, IRAP pari a €.6.522,00 ed IVA pari a €.88.642,00, oltre interessi e sanzioni;
in data 15.06.2011 ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di
Cosenza, accolto con sentenza n. 706/2012 del 18.05.2012, depositata il 22.10.2012, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento;
[...]
ha proposto appello comunicando, nelle more del Parte_2 giudizio, di aver disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n.
TD3030603399/2010; con sentenza di secondo grado n. 253/01/2015 del 25.02.2015, depositata il 06.03.2015, la ha Controparte_3 dichiarato, quindi, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
in data
09.02.2016, Equitalia Sud s.p.a. ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0347620160000004000 scaturente, tra l'altro, dalla cartella di pagamento n. 0342015002469368000, annualità 2005, non notificata, per un importo di €
307.702,24; la società attrice, quindi, ha depositato presso l'
[...] la sentenza n. 253/01/2015 della Parte_2 [...]
, passata in giudicato, chiedendo lo sgravio della Controparte_3 cartella di pagamento n. 03420150024269368000, in quanto scaturente dall'avviso di accertamento annullato con la medesima sentenza;
tuttavia, in data 24.03.2016,
l' ha notificato la comunicazione prot. n. 19041 del 19.03.2016 con Controparte_1 cui ha respinto la richiesta di sgravio;
avverso la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in data 13.04.2016, ha proposto opposizione e con sentenza n. 6127/2016 del
12.09.2016, depositata il 05.12.2016 e passata in giudicato il 05.06.2017, la
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato e ordinando la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, eventualmente effettuata, senza spese per la ricorrente;
ciononostante, l'ente di riscossione ha proceduto, in data 13.03.2017, all'iscrizione ipotecaria sull'immobile
“Castello Federiciano” di proprietà della società attrice sito in Roseto Capo Spulico e catastalmente individuato al foglio 26, part. 162 e part 163 sub 1 e 2; in data 29.03.2017
è stata presentata presso Equitalia s.p.a. l'istanza di cancellazione di ipoteca, successivamente sollecitata in data 14.06.2016, 21.08.2017, 22.09.2017 senza risultati;
la società attrice è stata impossibilitata a vendere l'immobile “Castello Federiciano” a causa dell'iscrizione ipotecaria gravante sullo stesso e il danno patrimoniale arrecato per la mancata vendita dell'immobile ammonta ad € 20.644.921,00 oltre interessi;
l'iscrizione ipotecaria ha negato alla società attrice la possibilità di pervenire nell'anno
2017 al risultato reddituale e alla disponibilità finanziaria pari a € 29.900.000,00, per cui sussiste un danno da perdita di chance derivante dalla remuneratività di tale somma, quantificabile alla data del 30.09.2017 ‒ a titolo esemplificativo, sulla base del tasso di rendimento dei titoli di stato CCT negoziato a marzo 2017 ‒ in € 210.758,14, da rideterminare sino alla data di erogazione delle somme;
l'iscrizione ipotecaria e la conseguente segnalazione al RI da parte , non preceduta dal preavviso hanno CP_4
2 danneggiato l'immagine e la reputazione della società attrice riducendo la capacità di attrazione di nuovi clienti e provocando danni quantificabili in € 100.000,00 nonché danni per perdita di relazioni con i clienti quantificabili anch'essi in € 100.000,00.
Tanto premesso, la società attrice ha chiesto a questo Tribunale di: « ... accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e, per l'effetto, condannare l'
[...]
(già Equitalia SUD SPA), in persona del legale Controparte_5 rappresentante, al risarcimento, in favore della , dei Parte_1 danni subiti come in atti quantificati in: a) € 20.644.921,00, oltre IVA e interessi come per legge, scaturenti dalla mancata vendita dell'immobile denominato “CASTELLO FEDERICIANO” ovvero in quella maggiore o minore somma determinata secondo giustizia da liquidarsi se nel caso in via equitativa ex art. 1226 c.c.; b) € 210.758,14, oltre interessi, dettati dalla perdita di chance ovvero in quella maggiore o minore somma determinata secondo giustizia da liquidarsi se nel caso in via equitativa ex art.
1226 c.c; c) € 100.000,00, oltre interessi, dettati dalla errata segnalazione al RI con conseguente riduzione della capacità di attrarre nuovi clienti ovvero in quella maggiore
o minore somma determinata secondo giustizia da liquidarsi se nel caso in via equitativa ex art. 1226 c.c; d) € 100.000,00, oltre interessi, dettati dalla errata segnalazione al RI con conseguente depauperamento dell'immagine e della reputazione ovvero in quella maggiore o minore somma determinata secondo giustizia da liquidarsi se nel caso in via equitativa ex art. 1226 c.c. Condannare l'
[...]
(già Equitalia SUD SPA), a provvedere all'immediata Controparte_5 cancellazione della predetta illegittima iscrizione ipotecaria a proprie cure e spese.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario».
La prima udienza è stata differita ex 168 bis, c. 5, c.p.c. al 19/07/2018
Con comparsa depositata il 27.06.2018 si è tempestivamente costituita in giudizio la chiedendo, preliminarmente, di Controparte_1 disporre la chiamata in causa dell'ente impositore Controparte_2
di Cosenza.
[...]
In particolare, la convenuta ha dedotto che: poiché l'ente impositore non ha proceduto allo sgravio della cartella, l'ente di riscossione, in data 09.02.2016, ha notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria la ha proposto opposizione accolta con Parte_1 sentenza n. 6127/2016, non notificata all'ente di riscossione;
in data 13.03.2017,
Equitalia, in assenza di notifica della sentenza e di comunicazione di sgravi da parte dell'ente impositore, ha richiesto l'iscrizione ipotecaria;
a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, l riscossione, ha chiesto, in data 15.02.2018, CP_6 la cancellazione dell'ipoteca in virtù del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
di non aver ricevuto i solleciti di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria dedotti dall'attrice; in data 20.06.2018 la cartella sottesa all'iscrizione ipotecaria non
3 risultava oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore;
il mancato sgravio dei ruoli necessario alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria non è imputabile all'
[...]
; dunque, la condotta della società di riscossione non è illegittima in quanto CP_7
l'ipoteca è stata iscritta in assenza di provvedimento di sgravio da parte dell'ente impositore, di notifica della sentenza della CTP n. 6127/2016 del 5.12.2016 e di azioni dirette ad eseguire detta sentenza;
i danni dedotti dall'attrice non sono provati;
l'attrice non ha allegato e non ha provato la sussistenza di pregiudizi quali occasioni di vendita sfumate o cessione del bene a prezzi inadeguati né l'effettiva sussistenza e portata delle negoziazioni in corso;
quanto al danno d'immagine la segnalazione è stata effettuata dalla stessa RI (quale banca dati privata consultata dalle banche per la verifica dell'affidabilità creditizia) acquisendo i dati dai registri immobiliari, come da visura prodotta in atti dall'attrice; non vi è prova del nesso di causalità tra il provvedimento adottato ed il danno dedotto né delle ulteriori voci di danno dedotte dall'attrice; la somma richiesta a titolo di risarcimento è eccessiva nel suo ammontare, posto che la cartella sottesa alla iscrizione ipotecaria è di importo pari a € 330.276,20.
La ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: ordinare all'attore di integrare il CP_4 contraddittorio nei confronti dell'Ente Impositore Agenzia delle Entrate dir. Prov.di
Cosenza; in via gradata e salvo gravame, di essere autorizzata a chiamare in causa l'indicato Ente Impositore per essere manlevato e tenuto indenne;
accertata la richiesta di cancellazione di come da documentazione Controparte_1 prodotta, dovendosi in caso contrario eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito in merito a detta cancellazione (Cass. sez. uniten.20426/2016), RIGETTARE integralmente la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, in riferimento alla richiesta di risarcimento del danno con condanna della stessa alle spese di giudizio in favore della convenuta.
Alla prima udienza del 19.07.2018 la parte convenuta ha rinunciato alla chiamata in causa del terzo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le richieste di prova orale articolate da parte attrice nella memoria istruttoria ex articolo 183, comma 6, 2 termine, la causa dopo alcuni rinvii per carico del ruolo è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 03.12.2024, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 3 Febbraio 2025 e 24 Febbraio 2025 , stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 04.12.2024)
Le parti hanno depositato solo le comparse conclusionali nei termini concessi.
In via preliminare si conferma in tale sede l'ordinanza del 16.01.2020 con cui sono state rigettate le richieste di prova orale articolate da parte attrice nella memoria istruttoria ex articolo 183, comma 6, 2 termine, dovendosi integrare la stessa dichiarandosi, altresì, inammissibile il deferito interrogatorio formale in quanto vertente su circostanze non
4 tese alla confessione.
Sempre in via preliminare si deve rilevare la inammissibilità della documentazione depositata da parte attrice solo in allegato alle note scritte del 23/06/2023, in quanto del tutto tardiva.
Tanto premesso, va evidenziato che la società attrice si duole dei danni derivanti dall'iscrizione ipotecaria, disposta sull'immobile “Castello Federiciano”, nonostante la sentenza n. 6127/2016 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza, depositata il 05.12.2016 e passata in giudicato (con cui è stata annullata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201600000004000) la sentenza della CTP di Cosenza n. 18/05/2012 (con la quale è stata annullata la cartella di pagamento n. 03420150024269368000) e la sentenza della CTR di Catanzaro n.
253/01/2015 (con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto del provvedimento di autotutela parziale emesso dall'ente impositore). Con la suddetta sentenza n. 6127/2016 la CTP di Cosenza ha, altresì, ordinato la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eventualmente effettuata.
Va, innanzitutto, chiarito che la domanda proposta nei confronti del concessionario, avente a oggetto il comportamento asseritamente illecito ‒ prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso ‒ tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione.
Difatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: «Sul punto queste
Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che: "Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione
Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario,
è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie;
infatti, anche nel campo tributario, l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario ‒ al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato ‒ accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo»
(Cass., SS. UU., sent. n. 14506/2013).
Ciò posto, premesso che l'azione esercitata nel presente giudizio rientra nel genus delle azioni di risarcimento derivanti da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e prescindendo dal giudizio sulla legittimità o meno della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
5 e degli atti impositivi ad essa presupposti ‒ già oggetto di altri provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie munite di giurisdizione ‒ la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, manca in atti ogni prova della proprietà dell'immobile denominato
“Castello Federiciano” in capo alla società attrice. Già tale elemento sarebbe dirimente ai fini del rigetto, ma, ad ogni modo, la domanda di risarcimento si palesa del tutto non provata.
Sul punto, valgano i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al danno derivante da iscrizione ipotecaria effettuata in difetto dei suoi presupposti legittimanti, secondo cui «in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea
a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli. (Cass., Sez. III, ord. n. 12123/2020).
Quanto all'onere della prova sussistente ai sensi del combinato disposto tra l'art. 2697 c.c. e l'art. 2043 c.c., è necessario che l'attore provi il danno ingiusto subìto, patrimoniale o non patrimoniale, e la causale riconducibilità dello stesso a un fatto colposo o doloso altrui.
Nella specie, la società attrice ha dedotto di aver subìto, a causa dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile di sua proprietà le seguenti poste di danno: un danno patrimoniale, a titolo di lucro cessante, per la mancata vendita dell'immobile pari a €
20.644.921,00 oltre interessi;
un danno da perdita della chance derivante dalla remuneratività della disponibilità finanziaria, nell'anno 2017, pari ad € 210.758,14; un danno all'immagine e alla reputazione della società attrice, conseguente alla segnalazione alla RI da parte dell' , per la ridotta la capacità di attrazione di CP_4 nuovi clienti quantificabile in € 100.000,00 e un danno da perdita di relazioni con i clienti e quantificabile anch'esso in €.100.000,00.
Ebbene, assume valore assorbente, nella fattispecie in esame, la mancata prova da parte dell'attrice del nesso causale e dei danni dedotti.
In merito al nesso causale tra i danni dedotti e la condotta dell'ente convenuto, la società attrice si è limitata a rappresentare l'impossibilità di vendere l'immobile a causa dell'iscrizione ipotecaria gravante sullo stesso che avrebbe fatto «naufragare operazioni di compravendita ben avviate» (cfr. p. 6 atto di citazione), senza, tuttavia, offrire la prova di concrete offerte di compravendita dell'immobile venute meno nel periodo circoscritto e in concomitanza con l'iscrizione dell'ipoteca, quali specifiche occasioni di alienare l'immobile oppure di venderlo a condizioni più favorevoli.
A nulla rileva, in tal senso, la produzione da parte dell'attrice dell'atto con il quale la in data 20.03.2014, incaricava la Parte_1 Controparte_8
6
[...] MA Vip di procurare alla prima un acquirente per l'immobile in oggetto, non rappresentando detto incarico di per sé la prova della perdita di specifiche occasioni di alienare il cespite causalmente derivante dall'iscrizione ipotecaria in esame. Al contrario, per come emergente dallo stesso atto, l'incarico di mediazione veniva concesso a partire dalla data di stipula dell'incarico (20.03.2014), ossia in epoca di molto precedente a quella dell'iscrizione ipotecaria (13.03.2017): ne deriva che è da escludere che la mancata vendita dell'immobile sia addebitabile all'iscrizione ipotecaria e non ad altra, preesistente, ragione.
È, altresì, irrilevante la dichiarazione sottoscritta dal titolare della Controparte_8 riportante la sussistenza di «molteplici soggetti interessati all'acquisto dell'immobile e alla visione dello stesso» (cfr. doc. sub 11 fascicolo attoreo), in mancanza della prova di concrete trattative e di offerte di acquisto, quindi, di specifiche occasioni di commercializzare il bene soggettivamente e temporalmente circoscritte.
A tal proposito, non risulta prodotta in atti ‒ e neppure indicata nel foliario del fascicolo di parte ‒ la corrispondenza e-mail dedotta nell'atto di citazione con tale arch. Per_1
(vedi pag. 6 citazione)
Non essendo stata dimostrata la sussistenza di concrete trattative e di offerte di acquisto dell'immobile in oggetto ne discende la mancanza di prova, nella specie, oltre che del nesso causale tra la condotta della convenuta e i danni dedotti, della stessa sussistenza di questi ultimi.
Or dunque, non è stata fornita, da parte dell'odierna ricorrente, alcuna prova che la formazione del vincolo ipotecario le abbia cagionato specifici danni quale la perdita di occasioni di vendita favorevoli in un determinato momento e, di conseguenza, la perdita della chance derivante dalla remuneratività della disponibilità finanziaria derivante dalla vendita immobiliare.
Manca, altresì, la prova della riconducibilità causale all'ente di riscossione convenuto dell'iscrizione ‒ ancor prima di un eventuale danno da essa derivante ‒ della società attrice al sistema di informazioni creditizie gestito dalla Centrale Rischi
d'Intermediazione Finanziaria (RI). A tal riguardo, è da rilevarsi che, a fronte delle deduzioni dell'attrice, l' ha negato CP_4 di aver proceduto alla segnalazione presso la banca dati RI in quanto non autorizzata, premettendo la natura privata della stessa e la riconducibilità di dette segnalazioni soltanto a banche e a società finanziarie.
Pertanto, posta la natura dei circuiti informativi interbancari e in assenza di prova sulla riconducibilità soggettiva della segnalazione ‒ né, in particolare, sulla imputabilità di detta segnalazione all' ‒ nessuna responsabilità è individuabile a carico della CP_4 convenuta circa la segnalazione dell'attrice presso il sistema di informazioni creditizie e, di conseguenza, circa l'eventuale danno all'immagine commerciale della
[...]
e l'eventuale perdita di relazioni con i clienti. Parte_1
Ad ogni modo, parte attrice ha mancato di provare la stessa sussistenza dei suddetti
7 danni, i quali sono stati allegati in modo assolutamente generico.
Sul punto è da premettere che in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche e, in genere, degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione ‒ compatibile con l'assenza di fisicità del titolare ‒ di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale di una società.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «si tratta, più precisamente, del pregiudizio non patrimoniale che corrisponde, in termini di affari o relazioni commerciali non conclusi ovvero ostacolati in conseguenza dell'altrui condotta illecita
(Cass. n. 19551 del 2023), alla diminuzione della considerazione della società quale operatore economico serio ed affidabile da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la stessa di norma interagisca», con la precisazione che
«il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste, d'altra parte, in re ipsa, dovendo pur sempre essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, così come la sua liquidazione dev'essere compiuta dal giudice in ragione del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato in giudizio (Cass. n. 31537 del 2018; Cass. n. 7594 del 2018; Cass. n. 25420 del 2017; Cass. n. 8861 del 2021). Neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo è, infatti, configurabile una risarcibilità quale mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 15350 del 2015), la quale esclude in ogni caso la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, anche nel caso, come quello in esame, in cui lo stesso derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti. La sussistenza del pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale di una società, dev'essere, pertanto, oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza» (Cass., Sez. I, ord. n.
20871/2024).
Nella specie, al di là della assorbente mancanza di prova sulla imputabilità e correttezza o meno della segnalazione presso la banca dati RI, già a livello di allegazione, parte attrice ha comunque omesso di indicare gli elementi costitutivi e le circostanze specifiche di fatto da cui desumere, sebbene in via presuntiva, l'esistenza del danno lamentato.
Con riferimento all'ultima domanda attorea di cui alle conclusioni rassegnate giova ribadire che «il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, e si forma, su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico,
8 il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum» (ex multis, Cass., Sez. I, sent. n.
212/2020).
Dunque, in merito alla domanda attorea di condanna della convenuta alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, nulla si dispone valendo per essa il titolo giudiziario rappresentato dalla sentenza n. 6127/2016 pronunciata il 12.09.2016 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza, depositata il 05.12.2016 e passata in giudicato, con la quale è già stata ordinata la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eventualmente effettuata.
Quanto alle spese di lite, l'effettiva iscrizione dell'ipoteca sull'immobile della parte attrice nonostante la sentenza n. 6127/2016 della Commissione Tributaria di Cosenza e la complessità dell'accertamento fattuale, il quale rendeva non preventivabile a priori l'esito della lite, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.
3. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, 06.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Provvedimento redatto con la collaborazione dell' Dott. Stefano Lombardo. CP_9
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