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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCAFI PAOLO, Presidente e Relatore BUSSANI ALBERTO, Giudice GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Società 1_ Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sondrio - Piazza Campello N. 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3007714 IMU 2019
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 26/07/2025 proposto da
Società 2_ - P.IVA_2
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sondrio - Piazza Campello N. 1 23100 Sondrio SO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3007713 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi separatamente proposti e successivamente riuniti le ricorrenti richiedevano l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU loro notificato per l'anno 2019 invocando tra l'altro l'esenzione applicabile in favore degli immobili detenuti da enti dello Stato e finalizzati allo svolgimento di attività istituzionali, di cui al D.L. 351/2001, in quanto gli immobili oggetto di avviso siti in Sondrio ospitano la sede dell'Agenzia delle Entrate, la sede dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia Territoriale e, da ultimo, il Convitto Nazionale e sono oltremodo destinati – da parte dei soggetti pubblici che li occupano – allo svolgimento di finalità pubbliche ed istituzionali. Nel richiedere l'annullamento dell'atto di accertamento loro notificato le due società si sono richiamate alle indicazioni della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4138/2021) secondo le quali :
“ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 351/2001, sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria i soggetti che hanno in uso i beni di cui all'art. 4, comma 2 ter, del d.l. n. 351 del 2001 e che li ricevono in assegnazione dall'Agenzia del Demanio” escludendo la GR (o società veicolo) dal novero dei “gestori” individuati ai sensi del comma 1, lettera d) dell'Art. 3 del DL 351.” Il Comune di Sondrio, in sede di costituzione giudizio, ha richiesto il rigetto dei ricorsi richiamando la giurisprudenza di merito non ritiene applicabile in materia di IMU la norma di esenzione dell'art. 2, comma 6, dl 351/2001 in tema di ICI per gli immobili cartolarizzati e la giurisprudenza di legittimità secondo la quale i beni acquisiti/acquistati nell'interesse di un fondo comune di investimento immobiliare debbano essere considerati intestati ai fini fiscali alla società che lo gestisce – GR (cfr. Cassazione, ordinanza 29888/2020 e sentenza 16421/2025). Secondo il resistente l'IMU, seppure essa ricalca l'impianto dell'ICI, “se ne differenzia in forza di una disciplina sua propria e di per sé autosufficiente, il che significa, mutatis mutandis, che l'IMU non è una copia identica dell'ICI e infatti, laddove il legislatore IMU ha voluto riprendere e replicare certe norme valevoli per l'ICI, lo ha fatto espressamente (d. lgs. 23/2011 e art. 13, d.l. 201/2011), secondo il brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.”:conseguentemente poiché la disciplina dettata per l'ICI dall'art. 2, comma 6, d.l. 351/2001, in tema di cartolarizzazione, non figura in ambito IMU non potrebbe essere applicata al caso che occupa Il legislatore, nel definire la disciplina dell'IMU, avrebbe tracciato compiutamente il quadro normativo di riferimento applicabile alla nuova imposta, delineato e circoscritto in maniera espressa dalle disposizioni recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dall'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e del D. L. n. 16 del 2012, richiamando specificatamente solo alcune delle agevolazioni già previste per l'ICI. Di conseguenza le agevolazioni stabilite in materia di ICI non sarebbero più applicabili all'IMU, a meno che non siano state espressamente richiamate dalle disposizioni di agevolazione appena citate, coerentemente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012, ha precisato che “le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un'interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste…” .
All'esito dell'udienza celebrata a distanza il 15 dicembre 2025 la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio all'esito della camera ti consiglio ha ritenuto dirimente la questione, sopra richiamata nei suoi termini essenziali, dell'applicabilità al caso che occupa dell'esenzione a suo tempo introdotta ai fini per gli immobili oggetto di cartolarizzazione in uso ad enti pubblici e da questi destinati a finalità istituzionali. In tale contesto il riferimento di questo giudice di prima istanza non può che essere alle pronunce adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia nell'ambito di procedimenti proposti tra i medesimi soggetti riguardo a seguito di accertamento IMU del Comune di Sondrio relativo al precedente anno 2017, le cui condivisibili considerazioni tra l'altro in materia di applicabilità all'IMU della specifica disciplina introdotta con riferimento all'ICI si richiamano di seguito. “…reputa la Corte che debba nella fattispecie farsi elettivo riferimento al più recente, e in via di netto consolidamento (cfr. Cass. ord. n. 37269 del 20 dicembre 2022), orientamento della Corte di legittimità che, dopo non poche oscillazioni, è giunta a dirimere le questioni di diritto qui dalle parti ancora una volta poste al riesame del giudice di merito;
- va, allora, in primo luogo affrontata la disamina della preliminare eccezione mossa da GR già in primo grado e in questa sede riproposta, quanto a dire quella afferente la dedotta sua carenza di legittimazione passiva in tema di I.M.U., e ciò per l'evidente suo carattere potenzialmente assorbente;
- soccorrono al riguardo, con valenza risolutiva, le ordinanze Cass. n. 17124/2021 (pubblicata il 16.06.2021) e n. 30081/2022 (quest'ultima pubblicata il 13.10.2022) che, richiamandosi all'anteriore Cass. n. 4138 del 17 febbraio 2021, hanno ribadito che 'ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 351 del 2001, sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria i soggetti che hanno in uso i beni di cui all'art. 4, comma 2 ter, del D.L. n. 351 del 2001 e che li ricevono in assegnazione dall'Agenzia del Demanio', da ciò derivando che le società di gestione del risparmio, come Società_1 S.p.A., non possono essere individuate quali soggetti passivi del tributo in parola, dovendo il relativo pagamento essere demandato ai soggetti che hanno in uso i beni medesimi;
- e, invero, a mente di tali pronunce soggetti passivi non sono né le società di gestione, quanto a dire le mere società veicolo costituite in base al disposto di cui all'art. 2, comma 1, D.L. citato, né i Fondi pubblici alle medesime collegati né infine l'Agenzia del Demanio che, provvedendo all'assegnazione degli immobili a favore di soggetti terzi qualificati, non è titolare del relativo uso;
- diretto corollario di tale enunciato principio è che, ai fini della controversa questione inerente all'applicazione dell'esenzione prevista in tema di I.M.U., così come in precedenza con riguardo all'I.C.I. a mente delle rispettive disposizioni, ogni valutazione non potrà che essere effettuata in relazione ai soggetti che hanno in uso gli immobili e all'utilizzo cui gli stessi li hanno destinati;
- reputa questa Corte di fare proprie le descritte conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di legittimità, non avendo gli stessi omesso di rilevare in dettaglio come l'interpretazione dell'art. 2, comma 6, D.L. n. 351 del 2001, che esclude la società veicolo dal novero dei gestori individuati ai sensi del comma 1, lett. d), si ponga in perfetta coerenza anche con le previsioni in forza delle quali gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo pubblico all'Agenzia del demanio e il relativo contratto di locazione ne prevede l'assegnazione da parte di quest'ultima ai soggetti che li avevano in uso prima del trasferimento al Fondo per essere utilizzati conformemente all'uso cui erano in precedenza destinati, sì che gli assegnatari ricevono in utilizzo i cespiti nella stessa situazione di fatto e di diritto del periodo anteriore;
- nessuna perplessità si è avuta, inoltre, per l'applicazione dell'art. 2, comma 6, D.L. n. 351 del 2001 alla tipologia di operazioni analoghe a quella in esame, in conseguenza del richiamo contenuto nell'articolo 4, comma 2, decreto citato per il quale 'Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1';
- poiché, allora, l'art. 2, comma 6, ha introdotto una deroga ai comuni criteri di selezione dei soggetti passivi ICI che non sono i titolari di diritti reali sugli immobili, la Corte di legittimità non ha avuto esitazioni nell'affermare che la normativa IMU prevede un sistema di esenzioni dal tributo pienamente sovrapponibile a quello stabilito per l'anteriore ICI, atteso che secondo l'art. 8, comma 1, D.lgs. n. 23 del 2011 'L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili', sicché l'IMU si pone in ideale linea di piena continuità con l'ICI;
- alla stregua di quanto sin qui osservato deve trovare accoglimento l'eccezione di carattere preliminare in questa fase riproposta dall'appellante, erroneamente disattesa dall'anteriore Collegio sulla base di argomentazioni che, alla luce del formatosi orientamento della Corte di legittimità, non possono alla data attuale essere più condivise”.
In presenza di così puntuali considerazioni da parte del giudice di secondo grado territorialmente competente il collegio ha ritenuto non decisive le argomentazioni di parte resistente, formulate con riferimento ad arresti giurisprudenziali di merito superati quando non a considerazioni di opportunità riguardo la disciplina introdotta con la legge 351/2001 in materia di cartolarizzazione.
La incertezza della disciplina normativa applicabile e la presenza di arresti giurisprudenziali contrastanti giustifica comunque la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte a scioglimento della riserva accoglie i riuniti. Spese compensate.
Sondrio, 29 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Paolo Scafi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCAFI PAOLO, Presidente e Relatore BUSSANI ALBERTO, Giudice GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Società 1_ Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sondrio - Piazza Campello N. 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3007714 IMU 2019
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 26/07/2025 proposto da
Società 2_ - P.IVA_2
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sondrio - Piazza Campello N. 1 23100 Sondrio SO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3007713 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi separatamente proposti e successivamente riuniti le ricorrenti richiedevano l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU loro notificato per l'anno 2019 invocando tra l'altro l'esenzione applicabile in favore degli immobili detenuti da enti dello Stato e finalizzati allo svolgimento di attività istituzionali, di cui al D.L. 351/2001, in quanto gli immobili oggetto di avviso siti in Sondrio ospitano la sede dell'Agenzia delle Entrate, la sede dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia Territoriale e, da ultimo, il Convitto Nazionale e sono oltremodo destinati – da parte dei soggetti pubblici che li occupano – allo svolgimento di finalità pubbliche ed istituzionali. Nel richiedere l'annullamento dell'atto di accertamento loro notificato le due società si sono richiamate alle indicazioni della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4138/2021) secondo le quali :
“ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 351/2001, sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria i soggetti che hanno in uso i beni di cui all'art. 4, comma 2 ter, del d.l. n. 351 del 2001 e che li ricevono in assegnazione dall'Agenzia del Demanio” escludendo la GR (o società veicolo) dal novero dei “gestori” individuati ai sensi del comma 1, lettera d) dell'Art. 3 del DL 351.” Il Comune di Sondrio, in sede di costituzione giudizio, ha richiesto il rigetto dei ricorsi richiamando la giurisprudenza di merito non ritiene applicabile in materia di IMU la norma di esenzione dell'art. 2, comma 6, dl 351/2001 in tema di ICI per gli immobili cartolarizzati e la giurisprudenza di legittimità secondo la quale i beni acquisiti/acquistati nell'interesse di un fondo comune di investimento immobiliare debbano essere considerati intestati ai fini fiscali alla società che lo gestisce – GR (cfr. Cassazione, ordinanza 29888/2020 e sentenza 16421/2025). Secondo il resistente l'IMU, seppure essa ricalca l'impianto dell'ICI, “se ne differenzia in forza di una disciplina sua propria e di per sé autosufficiente, il che significa, mutatis mutandis, che l'IMU non è una copia identica dell'ICI e infatti, laddove il legislatore IMU ha voluto riprendere e replicare certe norme valevoli per l'ICI, lo ha fatto espressamente (d. lgs. 23/2011 e art. 13, d.l. 201/2011), secondo il brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.”:conseguentemente poiché la disciplina dettata per l'ICI dall'art. 2, comma 6, d.l. 351/2001, in tema di cartolarizzazione, non figura in ambito IMU non potrebbe essere applicata al caso che occupa Il legislatore, nel definire la disciplina dell'IMU, avrebbe tracciato compiutamente il quadro normativo di riferimento applicabile alla nuova imposta, delineato e circoscritto in maniera espressa dalle disposizioni recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dall'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e del D. L. n. 16 del 2012, richiamando specificatamente solo alcune delle agevolazioni già previste per l'ICI. Di conseguenza le agevolazioni stabilite in materia di ICI non sarebbero più applicabili all'IMU, a meno che non siano state espressamente richiamate dalle disposizioni di agevolazione appena citate, coerentemente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012, ha precisato che “le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un'interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste…” .
All'esito dell'udienza celebrata a distanza il 15 dicembre 2025 la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio all'esito della camera ti consiglio ha ritenuto dirimente la questione, sopra richiamata nei suoi termini essenziali, dell'applicabilità al caso che occupa dell'esenzione a suo tempo introdotta ai fini per gli immobili oggetto di cartolarizzazione in uso ad enti pubblici e da questi destinati a finalità istituzionali. In tale contesto il riferimento di questo giudice di prima istanza non può che essere alle pronunce adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia nell'ambito di procedimenti proposti tra i medesimi soggetti riguardo a seguito di accertamento IMU del Comune di Sondrio relativo al precedente anno 2017, le cui condivisibili considerazioni tra l'altro in materia di applicabilità all'IMU della specifica disciplina introdotta con riferimento all'ICI si richiamano di seguito. “…reputa la Corte che debba nella fattispecie farsi elettivo riferimento al più recente, e in via di netto consolidamento (cfr. Cass. ord. n. 37269 del 20 dicembre 2022), orientamento della Corte di legittimità che, dopo non poche oscillazioni, è giunta a dirimere le questioni di diritto qui dalle parti ancora una volta poste al riesame del giudice di merito;
- va, allora, in primo luogo affrontata la disamina della preliminare eccezione mossa da GR già in primo grado e in questa sede riproposta, quanto a dire quella afferente la dedotta sua carenza di legittimazione passiva in tema di I.M.U., e ciò per l'evidente suo carattere potenzialmente assorbente;
- soccorrono al riguardo, con valenza risolutiva, le ordinanze Cass. n. 17124/2021 (pubblicata il 16.06.2021) e n. 30081/2022 (quest'ultima pubblicata il 13.10.2022) che, richiamandosi all'anteriore Cass. n. 4138 del 17 febbraio 2021, hanno ribadito che 'ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 351 del 2001, sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria i soggetti che hanno in uso i beni di cui all'art. 4, comma 2 ter, del D.L. n. 351 del 2001 e che li ricevono in assegnazione dall'Agenzia del Demanio', da ciò derivando che le società di gestione del risparmio, come Società_1 S.p.A., non possono essere individuate quali soggetti passivi del tributo in parola, dovendo il relativo pagamento essere demandato ai soggetti che hanno in uso i beni medesimi;
- e, invero, a mente di tali pronunce soggetti passivi non sono né le società di gestione, quanto a dire le mere società veicolo costituite in base al disposto di cui all'art. 2, comma 1, D.L. citato, né i Fondi pubblici alle medesime collegati né infine l'Agenzia del Demanio che, provvedendo all'assegnazione degli immobili a favore di soggetti terzi qualificati, non è titolare del relativo uso;
- diretto corollario di tale enunciato principio è che, ai fini della controversa questione inerente all'applicazione dell'esenzione prevista in tema di I.M.U., così come in precedenza con riguardo all'I.C.I. a mente delle rispettive disposizioni, ogni valutazione non potrà che essere effettuata in relazione ai soggetti che hanno in uso gli immobili e all'utilizzo cui gli stessi li hanno destinati;
- reputa questa Corte di fare proprie le descritte conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di legittimità, non avendo gli stessi omesso di rilevare in dettaglio come l'interpretazione dell'art. 2, comma 6, D.L. n. 351 del 2001, che esclude la società veicolo dal novero dei gestori individuati ai sensi del comma 1, lett. d), si ponga in perfetta coerenza anche con le previsioni in forza delle quali gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo pubblico all'Agenzia del demanio e il relativo contratto di locazione ne prevede l'assegnazione da parte di quest'ultima ai soggetti che li avevano in uso prima del trasferimento al Fondo per essere utilizzati conformemente all'uso cui erano in precedenza destinati, sì che gli assegnatari ricevono in utilizzo i cespiti nella stessa situazione di fatto e di diritto del periodo anteriore;
- nessuna perplessità si è avuta, inoltre, per l'applicazione dell'art. 2, comma 6, D.L. n. 351 del 2001 alla tipologia di operazioni analoghe a quella in esame, in conseguenza del richiamo contenuto nell'articolo 4, comma 2, decreto citato per il quale 'Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1';
- poiché, allora, l'art. 2, comma 6, ha introdotto una deroga ai comuni criteri di selezione dei soggetti passivi ICI che non sono i titolari di diritti reali sugli immobili, la Corte di legittimità non ha avuto esitazioni nell'affermare che la normativa IMU prevede un sistema di esenzioni dal tributo pienamente sovrapponibile a quello stabilito per l'anteriore ICI, atteso che secondo l'art. 8, comma 1, D.lgs. n. 23 del 2011 'L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili', sicché l'IMU si pone in ideale linea di piena continuità con l'ICI;
- alla stregua di quanto sin qui osservato deve trovare accoglimento l'eccezione di carattere preliminare in questa fase riproposta dall'appellante, erroneamente disattesa dall'anteriore Collegio sulla base di argomentazioni che, alla luce del formatosi orientamento della Corte di legittimità, non possono alla data attuale essere più condivise”.
In presenza di così puntuali considerazioni da parte del giudice di secondo grado territorialmente competente il collegio ha ritenuto non decisive le argomentazioni di parte resistente, formulate con riferimento ad arresti giurisprudenziali di merito superati quando non a considerazioni di opportunità riguardo la disciplina introdotta con la legge 351/2001 in materia di cartolarizzazione.
La incertezza della disciplina normativa applicabile e la presenza di arresti giurisprudenziali contrastanti giustifica comunque la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte a scioglimento della riserva accoglie i riuniti. Spese compensate.
Sondrio, 29 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Paolo Scafi