TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/07/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1742/2024
Oggi 11/07/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Cristina di Vezza in sostituzione dell'avv. Naso per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Lo Guarro chiede un termine per meglio articolare le difese e chiede che vengano scomputati sia i giorni di sospensione dell'attività in corso di anno scolastico sia i giorni di sospensione al termine delle attività del periodo scolastico, oltre a quelli di cui risulta la fruizione.
L'avv. Di Vezza sulla richiesta di rinvio si oppone e nel resto si riporta a quanto già argomentato in ricorso.
Il giudice, visto che è già stato appositamente concesso ad entrambe le parti un termine per note prima della odierna udienza e che non si apprezzano motivi per ulteriori dilazioni, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 11/07/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1742 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 09/08/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NASO DOMENICO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2
C.F. ), Controparte_3
C.F. ), Controparte_4
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI
DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce contro le amministrazioni scolastiche indicate in epigrafe esponendo di essere docente e di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2016/17, 2018/19 e
2019/2020; di avere maturato nei diversi anni scolastici un totale di 34.58 giorni di ferie;
di non avere goduto delle ferie e delle festività soppresse maturate, di non averle richieste, di non essere stata informata del diritto di potere fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e comunque di non essere stata invitata dai dirigenti scolastici a goderne;
di non essere stata avvisata del fatto che la
1 mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse. La parte ricorrente richiama la disciplina speciale dettata per il comparto scuola dall'art. 1, comma 54-56 della legge
228/2012, la quale deve essere coordinata e interpretata alla luce dei principi fissati dalle fonti europee in tema di ferie annuali retribuite. La ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea secondo la quale la dir. 2003/88 non è ostativa ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie, purché però il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare tale diritto. Tale principio è stato applicato dalla Corte di Cassazione (ord. 14268/2022).
La S.C. ha anche chiarito che i docenti devono comunque considerarsi a disposizione anche durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. Ciò premesso, la parte ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non iscriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Con
, della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2016/17
– 2018/19 e 2019/20, per complessivi € 1.934,40 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto l'integrale rigetto delle Controparte_1 domande di parte ricorrente eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale e sostenendo che alla luce della normativa in vigore, per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie non fruite nel corso dell'anno scolastico deve essere calcolata detraendo dal computo i giorni di sospensione delle lezioni, durante i quali avrebbe potuto godere delle ferie, avuto riguardo all'astratta possibilità di fruirne. Ha in subordine formulato propri conteggi sull'eventuale ammontare delle somme spettanti.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale ha rinviato per la discussione all'odierna udienza nella quale ha invitato le parti alla discussione - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza.
* * *
2 1 Va condiviso l'orientamento già espresso nelle recenti pronunce dell'intestato Tribunale e che fa applicazione dei principi giurisprudenziali posti e recentemente ribaditi dalla suprema Corte.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14268/2022 ha disatteso la tesi sostenuta dal stabilendo che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie CP_1 durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di la sulla base di recente ma ormai costante orientamento. Tale orientamento ha trovato conferma nelle successive conformi pronunce della S.C. n. 13440/2024, 16715/2024 28587/2024.
2. Il principio fissato dalla Cassazione, e ribadito anche nelle recentissime pronunce in materia
(Cass. 11968/25 dep. Il 7.5.25) in quanto fondato su attenta analisi della normativa nazionale alla luce delle fonti comunitarie e della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, merita integrale condivisione.
3. L'amministrazione convenuta non ha dimostrato di avere invitato la docente ricorrente a godere delle ferie nel periodo di sospensione, con avvertenza circa la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. La ricorrente pertanto ha diritto all'indennità sostitutiva per le giornate di ferie ed ex festività non godute nel corso degli anni scolastici indicati.
4. Quanto alla eccepita prescrizione, il ha eccepito la prescrizione del credito maturato CP_1 anteriormente al quinquennio che precede il deposito del ricorso.
Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 3021/2020) che, a fronte della natura mista sia risarcitoria, sia retributiva dell'indennità per ferie non fruite, ritiene “prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” a cui deve essere “assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale”, appare corretto attribuire durata decennale al termine di prescrizione del diritto in questione con conseguente rigetto dell'eccezione.
5. L'amministrazione convenuta ha correttamente evidenziato come nell'a.s. 2016/17 in base ai cedolini allegati, fossero stati effettivamente pagati alla ricorrente 11 giorni di ferie, così dovendosi decurtare dette giornate dal complessivo indicato in 34,58, con residui giorni di ferie non fruiti pari a
24,58.
3 6. Il conteggio proposto da parte ricorrente, con la superiore precisazione dei giorni di ferie già retribuiti, non è stato contestato dalla parte resistente.
In base all'ammontare della retribuzione tabellare e all'orario di servizio, il numero delle giornate di ferie maturate e non godute e la relativa indennità: stante l'importo giornaliero lordo indicato dalla parte ricorrente (€ 55,94) il conteggio di 24,58 gg. di ferie comporta il riconoscimento nella seguente misura: € 55,94 * 24,58 = € 1.375,00 lordi.
7. Il difensore di parte resistente non ha specificamente contestato i conteggi e l'Amministrazione convenuta, ad onta del termine per note espressamente concesso, e deve essere pertanto condannata a pagare alla ricorrente l'indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle ferie e delle festività soppresse, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del di maturazione del credito sino al saldo. L'importo dovuto ammonta nel complesso alla somma indicata al punto che precede.
8. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata (esclusa la fase istruttoria), seguono la soccombenza delle
Amministrazioni convenute, venendo compensate nella misura di un terzo a fronte della notevole riduzione dei giorni e della somma riconosciuta rispetto a quella oggetto di domanda, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa o rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente alla indennità sostitutiva corrispondente alle ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2016/17 – 2018/19 e
2019/20, e condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 1.375,00 lordi, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data maturazione del credito sino al saldo;
2) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite - liquidate nel loro intero ammontare in euro 1.030,00 per compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. forf. 15% - e condanna le parti resistenti a rifondere alla parte ricorrente la quota residua di due terzi, oltre accessori indicati ed oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 11 luglio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1742/2024
Oggi 11/07/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Cristina di Vezza in sostituzione dell'avv. Naso per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Lo Guarro chiede un termine per meglio articolare le difese e chiede che vengano scomputati sia i giorni di sospensione dell'attività in corso di anno scolastico sia i giorni di sospensione al termine delle attività del periodo scolastico, oltre a quelli di cui risulta la fruizione.
L'avv. Di Vezza sulla richiesta di rinvio si oppone e nel resto si riporta a quanto già argomentato in ricorso.
Il giudice, visto che è già stato appositamente concesso ad entrambe le parti un termine per note prima della odierna udienza e che non si apprezzano motivi per ulteriori dilazioni, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 11/07/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1742 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 09/08/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NASO DOMENICO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2
C.F. ), Controparte_3
C.F. ), Controparte_4
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI
DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce contro le amministrazioni scolastiche indicate in epigrafe esponendo di essere docente e di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2016/17, 2018/19 e
2019/2020; di avere maturato nei diversi anni scolastici un totale di 34.58 giorni di ferie;
di non avere goduto delle ferie e delle festività soppresse maturate, di non averle richieste, di non essere stata informata del diritto di potere fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e comunque di non essere stata invitata dai dirigenti scolastici a goderne;
di non essere stata avvisata del fatto che la
1 mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse. La parte ricorrente richiama la disciplina speciale dettata per il comparto scuola dall'art. 1, comma 54-56 della legge
228/2012, la quale deve essere coordinata e interpretata alla luce dei principi fissati dalle fonti europee in tema di ferie annuali retribuite. La ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea secondo la quale la dir. 2003/88 non è ostativa ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie, purché però il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare tale diritto. Tale principio è stato applicato dalla Corte di Cassazione (ord. 14268/2022).
La S.C. ha anche chiarito che i docenti devono comunque considerarsi a disposizione anche durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. Ciò premesso, la parte ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non iscriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Con
, della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2016/17
– 2018/19 e 2019/20, per complessivi € 1.934,40 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto l'integrale rigetto delle Controparte_1 domande di parte ricorrente eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale e sostenendo che alla luce della normativa in vigore, per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie non fruite nel corso dell'anno scolastico deve essere calcolata detraendo dal computo i giorni di sospensione delle lezioni, durante i quali avrebbe potuto godere delle ferie, avuto riguardo all'astratta possibilità di fruirne. Ha in subordine formulato propri conteggi sull'eventuale ammontare delle somme spettanti.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale ha rinviato per la discussione all'odierna udienza nella quale ha invitato le parti alla discussione - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza.
* * *
2 1 Va condiviso l'orientamento già espresso nelle recenti pronunce dell'intestato Tribunale e che fa applicazione dei principi giurisprudenziali posti e recentemente ribaditi dalla suprema Corte.
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14268/2022 ha disatteso la tesi sostenuta dal stabilendo che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie CP_1 durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di la sulla base di recente ma ormai costante orientamento. Tale orientamento ha trovato conferma nelle successive conformi pronunce della S.C. n. 13440/2024, 16715/2024 28587/2024.
2. Il principio fissato dalla Cassazione, e ribadito anche nelle recentissime pronunce in materia
(Cass. 11968/25 dep. Il 7.5.25) in quanto fondato su attenta analisi della normativa nazionale alla luce delle fonti comunitarie e della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, merita integrale condivisione.
3. L'amministrazione convenuta non ha dimostrato di avere invitato la docente ricorrente a godere delle ferie nel periodo di sospensione, con avvertenza circa la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. La ricorrente pertanto ha diritto all'indennità sostitutiva per le giornate di ferie ed ex festività non godute nel corso degli anni scolastici indicati.
4. Quanto alla eccepita prescrizione, il ha eccepito la prescrizione del credito maturato CP_1 anteriormente al quinquennio che precede il deposito del ricorso.
Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 3021/2020) che, a fronte della natura mista sia risarcitoria, sia retributiva dell'indennità per ferie non fruite, ritiene “prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” a cui deve essere “assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale”, appare corretto attribuire durata decennale al termine di prescrizione del diritto in questione con conseguente rigetto dell'eccezione.
5. L'amministrazione convenuta ha correttamente evidenziato come nell'a.s. 2016/17 in base ai cedolini allegati, fossero stati effettivamente pagati alla ricorrente 11 giorni di ferie, così dovendosi decurtare dette giornate dal complessivo indicato in 34,58, con residui giorni di ferie non fruiti pari a
24,58.
3 6. Il conteggio proposto da parte ricorrente, con la superiore precisazione dei giorni di ferie già retribuiti, non è stato contestato dalla parte resistente.
In base all'ammontare della retribuzione tabellare e all'orario di servizio, il numero delle giornate di ferie maturate e non godute e la relativa indennità: stante l'importo giornaliero lordo indicato dalla parte ricorrente (€ 55,94) il conteggio di 24,58 gg. di ferie comporta il riconoscimento nella seguente misura: € 55,94 * 24,58 = € 1.375,00 lordi.
7. Il difensore di parte resistente non ha specificamente contestato i conteggi e l'Amministrazione convenuta, ad onta del termine per note espressamente concesso, e deve essere pertanto condannata a pagare alla ricorrente l'indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle ferie e delle festività soppresse, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del di maturazione del credito sino al saldo. L'importo dovuto ammonta nel complesso alla somma indicata al punto che precede.
8. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata (esclusa la fase istruttoria), seguono la soccombenza delle
Amministrazioni convenute, venendo compensate nella misura di un terzo a fronte della notevole riduzione dei giorni e della somma riconosciuta rispetto a quella oggetto di domanda, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa o rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente alla indennità sostitutiva corrispondente alle ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2016/17 – 2018/19 e
2019/20, e condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 1.375,00 lordi, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data maturazione del credito sino al saldo;
2) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite - liquidate nel loro intero ammontare in euro 1.030,00 per compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. forf. 15% - e condanna le parti resistenti a rifondere alla parte ricorrente la quota residua di due terzi, oltre accessori indicati ed oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 11 luglio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
4