CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6013 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Enrico Colognesi consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 51803/2024 R.G., introdotto da
CO UR (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio C.F._1
Pompili per delega in atti
OGGETTO: reclamo avverso provvedimento di inammissibilità del ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata dei beni di CO UR
Conclusioni: “propone RECLAMO ex art. 50 CCII all'intestata Corte d'Appello avverso il Decreto emesso all'esito della Camera di Consiglio del 25.10.2024 dal Tribunale di Latina nel contesto del procedimento avente R.G. 109/2024, e chiede che, previa revoca di detto decreto, la medesima Corte d'Appello voglia dichiarare aperta la liquidazione controllata del Dott. CO UR, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per ogni conseguente provvedimento”.
***
CO UR ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Latina in data 25 ottobre
2024, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, sul presupposto dell'assenza di causa concreta della proposta di liquidazione, considerata l'irrisorietà dell'attivo.
Il reclamante ha addotto l'erroneità del provvedimento rilevando: i)che alla luce delle disposizioni del codice della crisi d'impresa era da escludere che si potesse dichiarare l'inammissibilità della domanda in ragione dell'entità dell'attivo disponibile, potendo tale conclusione essere affermata solo qualora non fosse possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ii) che in ogni caso il soddisfacimento dei creditori che si sarebbe potuto ottenere in sede di liquidazione controllata non poteva ritenersi meramente simbolico, considerato che avrebbe consentito il pagamento dei creditori privilegiati in percentuale di oltre il 50%;
iii) che infine erano del tutto ultronee le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla
(postulata) esorbitanza delle somme indicate quali necessarie al sostentamento del ricorrente,
e come tali escluse dalla liquidazione, considerato che la determinazione della quota di reddito da sottrarre al soddisfacimento dei creditori spettava al Tribunale, che ben avrebbe potuto modificare l'importo indicato dal ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni il UR ha concluso per la revoca dell'impugnato provvedimento e l'apertura della liquidazione controllata dei suoi beni, con rimessione degli atti al Tribunale di Latina per i provvedimenti conseguenti.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Non si condivide l'assunto che la proposta in oggetto sia priva di causa concreta e come tale debba ritenersi inammissibile.
Premesso che, effettivamente, l'istituto in oggetto non impone una soddisfazione minima dei creditori in termini percentuali, l'assenza di causa concreta dell'istituto in oggetto può ad avviso di questa Corte essere postulata nelle ipotesi in cui l'attivo posto dal ricorrente a disposizione dei creditori non garantisca alcuna loro effettiva soddisfazione, in quanto ad esempio idoneo a coprire i soli costi di procedura.
Una simile evenienza non ricorre nel caso di specie, posto che la quota parte dei redditi futuri del UR messi a disposizione dei suoi creditori consentirebbe di soddisfare, oltre ai crediti prededucibili, il 52% dei crediti privilegiati.
Tali crediti, seppure nettamente inferiori rispetto alla preponderante esposizione debitoria di natura chirografaria, sarebbero dunque soddisfatti in termini apprezzabili.
Ne consegue l'ammissibilità della proposta in oggetto. Del resto, diversamente opinando, si avrebbe il paradossale effetto che l'odierno reclamante, in quanto titolare di un reddito superiore a quello di cui all'art. 283, comma 2, ccii, non potrebbe accedere alla cd. esdebitazione dell'incapiente prevista da tale disposizione e nel contempo, essendogli precluso l'accesso alla liquidazione controllata dei suoi beni (qui, come detto, integrati dalla sola quota dei redditi futuri), sarebbe impossibilitato ad ottenere l'esdebitazione ordinaria, ai sensi dell'art. 282 ccii.
Ad escludere la possibilità di dare corso all'apertura della procedura di liquidazione controllata non soccorrono poi le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine all'eccessività della somma indicata dal ricorrente quale necessaria per il proprio fabbisogno personale.
La determinazione della quota di redditi necessaria per il sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare, come tale sottratta alla liquidazione, è infatti rimessa al giudice delegato, che a norma dell'art. 268, quarto comma, lett. b), ccii potrà dunque se del caso ridurre l'importo indicato dal UR.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ricorrendo i presupposti di ammissibilità della proposta di cui agli artt. 268 e 269 ccii, in accoglimento del reclamo deve essere dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CO UR.
Per l'effetto, gli atti vanno rimessi al Tribunale di Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 ccii.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
51803/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CO UR;
2) rimette gli atti al Tribunale di Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 ccii.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Enrico Colognesi consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 51803/2024 R.G., introdotto da
CO UR (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio C.F._1
Pompili per delega in atti
OGGETTO: reclamo avverso provvedimento di inammissibilità del ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata dei beni di CO UR
Conclusioni: “propone RECLAMO ex art. 50 CCII all'intestata Corte d'Appello avverso il Decreto emesso all'esito della Camera di Consiglio del 25.10.2024 dal Tribunale di Latina nel contesto del procedimento avente R.G. 109/2024, e chiede che, previa revoca di detto decreto, la medesima Corte d'Appello voglia dichiarare aperta la liquidazione controllata del Dott. CO UR, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per ogni conseguente provvedimento”.
***
CO UR ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Latina in data 25 ottobre
2024, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, sul presupposto dell'assenza di causa concreta della proposta di liquidazione, considerata l'irrisorietà dell'attivo.
Il reclamante ha addotto l'erroneità del provvedimento rilevando: i)che alla luce delle disposizioni del codice della crisi d'impresa era da escludere che si potesse dichiarare l'inammissibilità della domanda in ragione dell'entità dell'attivo disponibile, potendo tale conclusione essere affermata solo qualora non fosse possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ii) che in ogni caso il soddisfacimento dei creditori che si sarebbe potuto ottenere in sede di liquidazione controllata non poteva ritenersi meramente simbolico, considerato che avrebbe consentito il pagamento dei creditori privilegiati in percentuale di oltre il 50%;
iii) che infine erano del tutto ultronee le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla
(postulata) esorbitanza delle somme indicate quali necessarie al sostentamento del ricorrente,
e come tali escluse dalla liquidazione, considerato che la determinazione della quota di reddito da sottrarre al soddisfacimento dei creditori spettava al Tribunale, che ben avrebbe potuto modificare l'importo indicato dal ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni il UR ha concluso per la revoca dell'impugnato provvedimento e l'apertura della liquidazione controllata dei suoi beni, con rimessione degli atti al Tribunale di Latina per i provvedimenti conseguenti.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Non si condivide l'assunto che la proposta in oggetto sia priva di causa concreta e come tale debba ritenersi inammissibile.
Premesso che, effettivamente, l'istituto in oggetto non impone una soddisfazione minima dei creditori in termini percentuali, l'assenza di causa concreta dell'istituto in oggetto può ad avviso di questa Corte essere postulata nelle ipotesi in cui l'attivo posto dal ricorrente a disposizione dei creditori non garantisca alcuna loro effettiva soddisfazione, in quanto ad esempio idoneo a coprire i soli costi di procedura.
Una simile evenienza non ricorre nel caso di specie, posto che la quota parte dei redditi futuri del UR messi a disposizione dei suoi creditori consentirebbe di soddisfare, oltre ai crediti prededucibili, il 52% dei crediti privilegiati.
Tali crediti, seppure nettamente inferiori rispetto alla preponderante esposizione debitoria di natura chirografaria, sarebbero dunque soddisfatti in termini apprezzabili.
Ne consegue l'ammissibilità della proposta in oggetto. Del resto, diversamente opinando, si avrebbe il paradossale effetto che l'odierno reclamante, in quanto titolare di un reddito superiore a quello di cui all'art. 283, comma 2, ccii, non potrebbe accedere alla cd. esdebitazione dell'incapiente prevista da tale disposizione e nel contempo, essendogli precluso l'accesso alla liquidazione controllata dei suoi beni (qui, come detto, integrati dalla sola quota dei redditi futuri), sarebbe impossibilitato ad ottenere l'esdebitazione ordinaria, ai sensi dell'art. 282 ccii.
Ad escludere la possibilità di dare corso all'apertura della procedura di liquidazione controllata non soccorrono poi le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine all'eccessività della somma indicata dal ricorrente quale necessaria per il proprio fabbisogno personale.
La determinazione della quota di redditi necessaria per il sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare, come tale sottratta alla liquidazione, è infatti rimessa al giudice delegato, che a norma dell'art. 268, quarto comma, lett. b), ccii potrà dunque se del caso ridurre l'importo indicato dal UR.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ricorrendo i presupposti di ammissibilità della proposta di cui agli artt. 268 e 269 ccii, in accoglimento del reclamo deve essere dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CO UR.
Per l'effetto, gli atti vanno rimessi al Tribunale di Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 ccii.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
51803/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CO UR;
2) rimette gli atti al Tribunale di Latina per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 ccii.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino