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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 3484/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento per prestazione contrattuale, riservata per la decisione all' udienza del 30/9/25 ex art. 189 cpc, vertente tra:
in persona dell' amministratore in carica pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso in giudizio dall' avv. Armando Amendolito per mandato in atti
ATTORE OPPONENTE
, rappresentato e difeso in giudizio dall' avv. Anna Maria Franchini per mandato in CP_1 atti
CONVENUTO OPPOSTO
Le parti precisavano le conclusioni come da memoria ex art. 189 cpc, n. 1
FATTO
Con atto ritualmente notificato, il , opponeva il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 717/24, reso in data 6/4/24 dal Tribunale di sede, dell' importo di € 12789,50, oltre accessori e spese, sostenendone l' illegittimita' per difetto dei requisiti documentali di cui all' art. 634 cpc, eccependo anche la prescrizione triennale del credito, nonche' la mancata indicazione del compenso all' atto di nomina (art. 1129, comma 14), sostenuto quale elemento indefettibile del contratto di amministrazione, ed ancora per difetto dei requisiti di esigibilita'/liquidita' per mancata approvazione del bilancio che avrebbe contenuto il compenso stesso, sollevando anche eccezione di inadempimento per mancata osservanza delle obbligazioni professionali gravanti sull' amministratore, riguardanti l' irregolare tenuta delle scritture condominiali, che, peraltro, avrebbe causato un danno patromoniale al condominio.
Su tali basi, domandava revocarsi il provvedimento monitorio per i motivi esposti, spiengando riconvenzionale per il risarcimento danni subito a causa dell' inadempimento/mala gestio dell' amministratore, vinte le spese. La pretesa veniva avversata da parte convenuta, che, in primis, rivendicava il proprio diritto al compenso richiesto in via monitoria, fondato sulle delibere assembleari di conferma dell' incarico e liquidazione del relativo compenso.
Negata la fondatezza dell' eccezione di prescrizione triennale (sostenuta come incompatibile con le difese svolte, in particolare con la presa di posizione di non debenza), e cosi', parimenti, all' eccezione di nullita' della nomina, affermando che, in ogni caso, gli importi sarebbero dovuti a titolo di indebito arricchimento del , mentre la mancata approvazione della proroga della nomina non Parte_1 sarebbe imputabile all' amministratore, atteso che, quantunque regolarmente messa all' ordine del giorno la questione, la stessa non sarebbe mai stata approvata per inerzia degli stessi condomini.
Esclusa ogni ipotesi di inadempimento, contestando nel dettaglio tutte le assunte mancanze professionali ascritte, esclusi i presupposti della pretesa risarcitoria avanzata in riconvenzionale, concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell' infondata opposizione, vinte le spese.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, ai sensi dell' art. 189 cpc.
MOTIVI
In limine va condivisa la tesi dell' opposto in ordine all' inconferenza del lamentato difetto dei requisiti di cui all' art. 634 cpc ai fini dell' emissione del decreto ingiuntivo.
Noto, in effetti, che il procedimento monitorio si caratterizza per la sua struttura bifasica, di cui la prima a struttura sommaria (necessaria), funzionale all' accoglimento (o al rigetto) della domanda di pagamento contenuta nell' originario ricorso, sulla scorta della produzione documentale offerta dall' istante, esaminata “inaudita altera parte”, e di una seconda, eventuale, in quanto esperibile solo su iniziativa dell' ingiunto - che assume la veste di convenuto in senso sostanziale, pur formalmente attore, mentre la parte convenuta, ovvero la pretendente creditrice, conserva il ruolo di attrice in senso sostanziale -.
In tale veste, l' opposto, quale pretendente creditore, e' tenuto a provare i fondamenti costitutivi del credito avanzato, non piu' su basi sommarie, quanto secondo le regole a cognizione piena, in cui rilevano, in via impeditiva o modificativa, le contestazioni mosse dall' avversante in sede oppositiva, in un contesto dialettico che forma il “thema decidendum” su cui il giudice e' chiamato a pronunciarsi.
Nel processo ex art. 645 cpc non si discute piu', quindi, di rituale emissione del decreto ingiuntivo, bensi' di fondatezza o meno della domanda di pagamento, rimanendo ogni questione sull' eccepita irritualita' irrimediabilmente assorbita dagli sviluppi processuali, dovendo il giudice, comunque, anche se abbia accertato essere stata emessa l' ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste ex artt.
633 segg. cpc, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass. 7020/19), senza che egli incorra in vizio di ultra petizione ex art. 112 cpc, non configurando l' opposizione un' impugnazione del decreto stesso (Cass. 20613/11), ed anche se, giova precisare, il decrero sia stato emesso al di fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio ( ex pluribus, Cass. 13001/06).
Dovendosi, quindi, delibare la domanda di pagamento, la questione che si pone e', dunque, proprio quella di accertare l' effettiva sussistenza del credito preteso dall' opposto e la sua esatta quantita' sulla base dell' azione, proposta con l' originario ricorso monitorio, qualificabile, nel caso, quale domanda di pagamento di onorari professionali, incombente sul mandante quale obbligo Parte_1 del corrispettivo dovuto nella tipica convenzione di prestazione d' opera o mandato oneroso che sia
(spettando in ogni caso il diritto al compenso).
La domanda di pagamento, verificata nella sua astratta ammissibilita', va, dunque, esaminata nel merito, avuto riguardo agli esiti istruttori, da cui emerge una quadro composito, ma, tuttavia, sufficiente al fine di fare chiarezza sulla vicenda.
Salva ogni considerazione sull' ammissibilita' della domande avanzate dall' opponente in sede di precisazione (meglio esaminabili infra), censurate dall' opposto in quanto integranti “mutatio” non consentita, rimane fermo che l' eccezione di prescrizione triennale, pur tempestivamente sollevata, non pare condivisibile, come avvedutamente sostenuto dalla difesa opposta, che, a ragion veduta, la assume come incompatibile con le difese avversative mirata a negare la debenza del pagamento, tesi fondata in punto di diritto ove si consideri che la prescrizione presuntiva non opera in funzione estintiva per il decorso del tempo indicato, quanto quale fattispecie di inversione degli oneri probatori, per cui spetta a chi pretenda il pagamento dimostrare che il credito non sia stato soddisfatto, chiara deroga degli oneri ripartitori ordinari.
Nel caso, il mancato pagamento pare fatto acquisito proprio in virtu' del contengo difensivo dell' opponente, esattamente nella parte in cui assume di nulla dovere in ragione delle eccezioni impeditive interposte, che, pare oltremodo evidente, contengono l' implicita ammissione di nulla aver pagato
(vedasi in merito Cass. 7793/23), ne', e cio' pare concludente, il condominio ha dichiarato di aver pagato l' (asseritamente) dovuto.
Infondata si palesa, del pari, l' eccezione di nullita' della nomina alla carica di amministratore per assunta mancata specificazione analitica dell' importo dovuto a titolo di compenso al momento del conferimento dell' incarico.
Diversamente da quanto affermato, pare documentalmente dimostrato che, all' atto di nomina, venisse allegato al relativo verbale di assemblea il preventivo redatto dal nominando, che contiene, a parere del relatore gli elementi necessari per rendere edotti i condomini degli oneri corrispettivi dovuti all' incaricato, non essendo necessario, allo scopo, che vi sia la specificazione per quanto dovuto per ogni singola prestazione, essendo lecito convenire il corrispettivo globalmente per tutte le attribuzioni senza indulgere all' analisi di ognuna di esse (Cass. S.U. 14428/25), come avvenuto nel caso di specie.
Ne' regge la tesi sulla necessita' di specificare il compenso in occasione di ogni rinnovazione.
Premesso che, secondo il comma n.10 dell' art. 1129 c.c. l' incarico si intende rinnovato per un anno, salvo revoca o dimissioni, secondo il parere della Suprema Corte - Cass. 2242/16 - deve intendersi rinnovata tacitamente la carica anche per gli anni successivi, e, sebbene l' art. comma 14 prevede esplicitamente che la dichiarazione della entita' del compenso debba essere reiterata per ogni rinnovo, si sanziona di nullita' solo la nomina (e non l' atto di rinnovo) per il caso di omissione, essendo la ratio della norma chiaramente orientata in senso conservativo, sicche', l' onere di specificazione deve ritenersi soddisfatto, salvo mutamenti, con riferimento implicito a quella originariamente esplicitata.
In tal senso induce la circostanza che tale aspetto non venisse mai messo all' ordine del giorno per le annualita' successive, segno evidente che vi fosse acquiescenza della volonta' assembleare sul punto specifico.
L' eccezione di assenza dei requisiti di certezza ed esigibilita' per mancata approvazione dei consuntivi periodici, sebbene astrattamente fondata, non rileva, in chiave definitoria, quale aspetto impeditivo all' accoglimento delle ragioni di pagamento. Pur condividendosi, per quanto rilevi, la tesi per cui il credito per compenso dell' amministratore possa considerarsi esigibile all' avvnuta approvazione del consuntivo che lo contenga, purtuttavia, come anticipato, l' approvazione consacrata nel verbale assembleare rileva ai soli fini della prova scritta ai sensi degli artt. 633 segg. cpc, sebbene la sua eventuale mancanza non possa comportare l' esclusione del diritto dell' amministratore al corrispettivo (come pare pretendere l' opponente), il quale, in effetti, insorge ope legis a seguito del conferimento dell' incarico e del suo ordinario espletamento, in una tipica configurazione causale da do ut facias, che vede il mandante onerato della relativa prestazione.
Occorre quindi, verificare se tale diritto, a prescindere dalla tipologia del presidio processuale intentato, sia effettivamente sussistente, dovendosi a tale scopo delibare le eccezioni impeditive che ne hanno escluso la sussistenza, come sollevate dall' opponente, secondo aspetto gia' argomentato ove si e' soffermata l' attenzione sulla natura del processo oppositivo ex art. 645 cpc, quale vero giudizio di cognizione mirato ad accertare il diritto avanzato in un processo a cognizione piena, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di concessione del monitorio.
Tanto opportunamente ribadito, l' eccezione di inadempimento sollevata in via alternativa dall' opponente, pur ammissibile ed astrattamente idonea ad escludere il diritto dell' amministratore al pagamento della prestazione pattuita, non pare ragionevolmente fondata, o, quanto meno, dimostrata, secondo quanto qui di seguito argomentato.
In merito va evidenziato, secondo il protocollo dimostrativo che caratterizza la materia dell' inadempimento contrattuale ed obbligatorio in generale, che spetta alla parte che assume l' altrui inadempimento l' allegazione della fonte obbligazionaria ed i fatti costituivi dell' inadempimento, mentre e' onere di chi resiste dimostrare di essere esente da colpe, salvo che egli intenda escludere l' inadempimento stesso, reintegrandosi nel qual caso l' onere dimostrativo in capo a chi alleghi la circostanza.
La mancata approvazione dei consuntivi non appare rilevare per se' stessa quale evento impeditivo, non essendo tale attivita' compito dell' amministratore, quanto del consesso assembleare, sicche'
l'evenienza rimane, di per se', aspetto neutro in chiave definitoria, salvo, come pare aver rappresentato l' opponente nella prospettiva impeditiva sposata, che l' omissione fosse imputabile proprio all' amministratore, assunto come “reo” di aver commesso gravi irregolarita' di gestione del condominio, risultando in tal modo inadempiente relativamente alla prestazione dovuta.
L' eccezione, che rientra nell' ambito operativo impeditivo di cui all' art.1460 c.c. (eccezione di inadempimento) pur astrattamente idonea ad interdire il diritto al compenso, non puo' essere condivisa.
Si e' opinato in tema come spetti al convenuto per il pagamento dei compensi dell' Parte_1 amministratore di allegare e provare i fatti impeditivi, secondo il paradigma che caratterizza le regole ripartitorie degli oneri probatori, non potendo esso limitarsi a lamentare che si siano verificate delle irregolarita' di gestione.
Ora, esaminandone nel dettaglio, par di capire che l' amministratore avrebbe predisposto rendiconti, oltre che parziali, “confusi e non veritieri”, come risultante dall' analisi di alcuni rapporti specifici con i singoli condomini in relazione a incongruenze contabili che avrebbero determinato la mancata approvazione dei rendiconti (integrate esattamente da erronea contabilizzazione delle somme da questi corrisposte, quali quote dovute pro capite per lavori commissionati a terzi), cui, tuttavia, parte opposta ha inteso dare ampia giustificazione (vedasi comparsa di risposta sub capo n. 5 della narrativa), rimasta non confutata nelle successive difese opponenti, che si sono limitate a ribadire l' iniziale posizione difensiva.
A fronte di tali precise controdeduzioni, l' eccezione rimane priva di ogni elemento validamente utilizzabile, rilevato che la fattispecie ex art. 1460 c.c. richieda, oltre l' inadempimento, la proporzionalita' tra i due inadempimenti, nel senso che la prestazione puo' ritenersi legittimamente rifiutata solo a fronte di un inadempimento non solo rilevante, ma anche simmetrico, verificabile, secondo il principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. in senso oggettivo, mirato a constatare che la condotta inadempiente, avuto riguardo alla funzione economico sociale del contratto, abbia influito sull' equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all' interesse perseguito dalle parti e percio' abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione della prestazione dell' altra (in tal senso Cass. 2720/2009, ex pluribus), aspetto qui nemmeno esplorato dalla difesa opponente, che, in effetti, nulla ha inteso rappresentare sulla giustificabilita' de rifiuto in rapporto di proprozionalita' con l' assunto inadempimento.
Per quanto attiene alle asseritamente nuove domande formulate con la memoria di precisazione delle conclusioni, ex n. 1 dell' art. 189 cpc, va condivisa l' eccezione di novita' inammissibile avanzata dall' opposto, integrando tale capo petitorio una richiesta di accertamento peritale mirata ad indagare su aspetti avulsi dal thema decidendum iniziale;
lo stesso dicasi per la domanda esplicitata sub lett. b) del capo III, in effetti vertente su una pretesa restitutoria di importi eventualmente percepiti dall' amministratore, del tutto nuova e parimenti mai prospettata nei termini consentiti.
Inammissibile il capo petitorio precisato sub n. 2 delle medesime memorie, integrante domanda di revoca del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti fiscali per l' ottenimento del decreto, in effetti questione ultronea in quanto assorbita dalle superiori argomentazioni motive vertenti sulla esatta natura del presidio oppositivo ex art. 645 cpc.
Va, pertanto, condivisa la lamentata mutatio eccepita dalla difesa opposta.
Stante il rigetto delle pretese presupposte all' illecito contegno asseritamente serbato dall' amministratore, rimane assorbita la spiegata riconvenzionale, in effetti dipendente dal positivo riscontro del lamentato inadempimento, qui non accertato.
In definitiva, disattese tutte le eccezioni impeditive interposte a diniego della pretesa di adempimento avanzata dall' opposto con l' originario ricorso monitorio, rimasta incontestata l' entita' monetaria dovuto da ogni singolo condomino (oltre che documentalmente rilevabile, pari a €. 4 per “porta”), cosi' come il numero di annualita' che si assumono non pagate, rimanendo provata la domanda, dunque, anche nel quantum debeatur, l' opposizione va disattesa, con integrale conferma del decreto opposto, mentre le spese, stante la complessita' e novita' applicativa degli istituti esaminati, in un panorama interpretativo non certo uniforme, possono essere compensate per il 50% con rifusione del solo residuo in favore del convenuto.
PQM
Il Tribunale, come costituito, definitivamente pronunciando sull' opposizione qui in oggetto, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, disattende le ragioni avversative interposte dall' opponente , dichiarandole inammissibili in parte qua per accertata “mutatio libelli”, Parte_1 assorbita la riconvenzionale per risarcimento danni, confermando in toto il provvedimento monitorio opposto;
. condanna parte opponente al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell' opposto, che si liquidano, gia' ridotte in frazione, in € 2000,00, oltre 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Cosi' deciso, Taranto, 26/10/25 IL GO A. TAURINO