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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dott. Augusto Sabatini Presidente
2) dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 615/2020 R.G. assunta in decisione all'udienza del
26 febbraio 2025 vertente tra con sede in DR (CT) via Della Vite n. 19, P.IVA Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed Amministratore unico sig. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Biancavilla via F. Crispi n. 6, presso lo studio dell'avv. Parte_2
PP Furnari (C.F. ) del Foro di Catania che la rappresenta e difende per C.F._1 procura a margine dell'atto introduttivo;
dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax
095/984344 ovvero all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato il [...] a [...] (C.F.: ), nella Controparte_1 CodiceFiscale_2
qualità di erede di - nato il [...] a [...] S. Giorgio (C.F.: ON [...]
) e deceduto a Messina il 21/07/2009, titolare dell'omonima ditta individuale (P. Iva: C.F._3
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Catalano, presso lo P.IVA_2
studio del quale, in Messina, Via Ghibellina n. 75 è elettivamente domiciliato;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1080/2020, emessa dal Tribunale di Messina, Prima Sezione
Civile, in data 13.07.2020, notificata il 17.07.2020, a definizione del giudizio iscritto al n. 2673/2011
R.G. _________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina adita, in accoglimento dei superiori motivi di appello e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire con sentenza esecutiva come per legge: 1) annullare, revocare e, comunque, riformare la sentenza b. 1080/2020 emessa dal Tribunale di Messina -
Prima Sezione Civile – previa preliminare sospensione della sua efficacia esecutiva;
2) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea;
3) in subordine, ridurre la somma riconosciuta dal primo giudice;
4) condannare parte appellata alle spese del primo grado di giudizio ed, in subordine, compensare le spese di lite del primo grado e porre le spese della c.t.u.in ragione del 50% a ciascuna parte
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare e processuale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza degli specifici motivi previsti dall'art. 342 c.p.c., in virtù delle ragioni tutte esposte in narrativa;
Nel merito, in via principale: - respingere, per tutti i motivi indicati, l'appello promosso dalla società
in persona del l.r.p.t., , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1080/2020 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata in data 13.07.2020, per l'effetto confermare integralmente la stessa;
- rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed infondate per tutti i motivi di cui in narrativa;
in subordine, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte D'appello adita ritenga di non accogliere le conclusioni in via preliminare e ritenga accogliibili le avversarie istanze istruttorie: - si reiterano le istanze di prova richieste nel corso del giudizio di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.04.2011, nella qualità di Controparte_1
erede di conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la società ON
( di seguito breviter solo , in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, e, premesso che la ditta dante causa dell'attore, ON aveva eseguito, nell'anno 2007, per conto della convenuta lavori edili vari (( “trasporto a discarica”,
“sbancamento in cantiere”, “spianamento terra”, “rottura muro e spianamento”, “scavo muro”,
“viaggio di stabilizzato”, “movimento terra”, “lavori in cantiere”) presso il cimitero di San Filippo a
Messina, per un importo complessivo di € 69.320,00, lamentava che, a seguito della morte del padre
(avvenuta in data 21.7.2009), titolare dell'omonima ditta, la società convenuta era rimasta debitrice della somma di € 3.320,00, quale residuo dell'importo di cui alla fattura n. 49A del 23.11.2007, nonché della residua somma di € 38.000,00, non fatturata.
Aggiungeva di avere richiesto , quale erede del padre ed esecutore dei lavori per conto del medesimo, una parte dell'importo dovuto, emettendo la fattura n. 19 del 6.4.2010 per un importo pari a €
24.000,00, che, però, non era stata saldata. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore, quale erede del padre, della somma di € 41.320,00, dovuta per i lavori eseguiti dal padre, oltre interessi e rivalutazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società P.A.V.A. s.r.l., confermando che, in quanto aggiudicataria dell' appalto avente ad oggetto i lavori di ampliamento del cimitero di San Filippo, aveva affidato ” i lavori descritti in citazione “alla ditta individuale SO PP, dante causa di parte attrice” , tenendo presente il prezziario regionale.
Assumeva che, pertanto, l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti era pari ad € 28.358,40 e non alla somma pretesa dal Per_1
Deduceva che, avendo ammesso parte attrice di aver ricevuto la somma di € 28.000,00… “il credito semmai spettante a parte attrice nella qualità di erede del padre ammonterebbe ON alla più modesta somma di € 358,40” somma che la società convenuta dichiarava sin dalla comparsa di costituzione “di offrire banco iudicis a totale soddisfacimento delle pretese avanzate nella qualità di legittimo erede del fu . ON
Contestava, da ultimo, nell'an e nel quantum la somma residua pretesa di € 41.320,00, disconosceva ogni documentazione contabile e fiscale proveniente dalla ditta rilevando di non Controparte_1
aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la stessa.
La causa veniva istruita tramite c.t.u al solo fine di accertare “sulla base della documentazione prodotta da parte attrice (e non contestata né in ordine all'attività né alle quantità …) … sulla base del prezziario regionale vigente e richiamato dal contratto di appalto, quale fosse il compenso spettante a chiarendo se in tale prezzo debba considerarsi compreso l'uso del ON mezzo”.
In sede di comparsa conclusionale, la eccepiva il difetto di legittimazione attiva Parte_1 dell'attore e/o mancata dimostrazione della sua qualità di erede di Controparte_1 Per_1
e di subentro nella posizione giuridica della ditta
[...] ON
Il Tribunale con la sentenza n.1080/2020 dichiarava “che la società convenuta è debitrice dell'attore quale erede di e per i lavori edili da quest'ultimo eseguiti su commissione di detta ON società, come qui accertati e quantificati in sede di CTU, della residua complessiva somma di €.
14.347,84; 2) condanna, pertanto, la società convenuta a pagare all' attore, per conto della comunione ereditaria di tale somma di €. 14.347,84, nonché gli interessi ON
compensativi su di essa, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dalla domanda giudiziale;
3) condanna, altresì, la a rifondere all'attore le spese ed i Parte_1 compensi del giudizio liquidati complessivi €. 5.354,08, di cui €. 1.354,08 per spese (comprese quelle anticipate di CTU al netto degli accessori di legge) ed €. 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
La P.A.V.A.s.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva con comparsa depositata il 28.1.2021 eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. e , nel merito, contestandone la fondatezza.
Con ordinanza riservata del 3 marzo 2021, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c., la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2023.
Disposta la sostituzione dell'udienza, come sopra fissata, con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.lgs. 149/22, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, con ordinanza del
28.02.2023, la Corte rinviava per i medesimi incombenti alla data dell'11.12.2023 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Disposto congelamento del ruolo del giudice relatore , nelle more designato, con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025 veniva la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione ed il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto
Consigliere relatore.
Con ordinanza del 3 marzo 2025, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte assumeva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata dal Per_1
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012 , ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(Cass. SS.UU. n. 36481/2022; Cass.n. 2143/2015). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che lo stesso appellato è stato in grado di predisporre una congrua difesa.
Può, dunque, procedersi all'esame di merito.
2.- Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
, sollevata da essa convenuta in seno alla comparsa conclusionale in conseguenza della
[...]
mancata dimostrazione della qualità di erede in capo al predetto attore.
Nel lamentare l'erroneità di tale valutazione, deduce che la questione introdotta, non integrando un'eccezione in senso stretto, poteva anche essere esaminata d'ufficio dal giudice
Rappresenta di aver contestato già in sede stragiudiziale la pretesa creditizia avanzata da CP_1
disconoscendo ogni documentazione contabile e fiscale e rilevando l'estraneità del predetto
[...]
al contratto di subappalto.
Aggiunge che, comunque, la qualità di erede andava provata a prescindere da qualsivoglia contestazione, laddove, nel caso di specie, l'attore aveva agito limitandosi ad affermare la propria qualità di erede del padre, senza, tuttavia, fornire alcuna prova a sostegno del fatto costitutivo del diritto ad agire.
§
Il motivo è infondato.
Giova premettere, in punto di fatto, che sin dalla propria costituzione, la P.A . ha CP_2 riconosciuto la qualità di erede di , qualificando come suo “ dante causa” il titolare Controparte_1 della ditta subappaltatrice, e pure offrendo “banco iudicis “ all'attore , “nella ON qualità di erede del padre l'importo di € 358,40. ON
Solo in comparsa conclusionale, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione del Per_1
Ciò puntualizzato, è corretto l'assunto dell'appellante secondo cui colui il quale si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti ha l'onere di provare detta qualità.
Invero, secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione, "In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c." ( ex ultimis Cass. n. 10519/2024;
Cass. n. 15991/2023).
Nondimeno, come correttamente affermato dal primo decidente, “il mancato adempimento di tale onere, ove nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, o nei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass.
2356/1985, riferita proprio alla contestazione della qualità di erede proposta tardivamente in conclusionale;
5640/1990; 5576/1997; 3112/1999; 4381/2009; 25341/2010, anch'essa concernente la contestazione della qualità di erede proposta tardivamente in conclusionale)”(Cass.n.
9693/2023;Cass. n. 15031/2016; Cass. n. 25341/2010)
La Corte di Cassazione , inoltre, pur ribadendo il principio secondo cui colui che assume di essere erede deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, ha precisato che tale onere viene meno nel caso di “riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione”
(Cass.n.25860/2024).
Nella specie, la mancata contestazione ad opera della società convenuta- ed, anzi, il riconoscimento esplicito - della qualità di erede di e lo svolgimento di difese incompatibili con la Controparte_1
contestazione della qualità esoneravano il predetto dall'onere probatorio su lui gravante e precludevano alla convenuta la formulazione dell'eccezione in comparsa conclusionale.
Sebbene le argomentazioni sopra esposte siano sufficienti a dimostrare l'infondatezza della doglianza in esame, ragioni di completezza inducono ad evidenziare che l'allora attore, a comprova della sua legittimazione, ha depositato l'atto di “stato di famiglia integrale” all'udienza dell'8 febbraio 2012
(v. verbale di causa in atti).
In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare
e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”(Cass. n. 18294/2024; Cass. n. 16814/2018)
Ragioni di opportunità logica impongono, infine, un'ultima osservazione a confutazione di un ulteriore profilo di doglianza concernente la medesima questione (legittimazione attiva dell'allora attore), che parte appellante ha, in maniera disorganica, illustrato nell'ambito del secondo motivo di gravame, concernente il merito della pretesa creditizia.
In particolare, secondo l'assunto della P.A.V.A. s.r.l., il non avrebbe dimostrato la propria Per_1
legittimazione attiva e la qualità di erede, nè chiarito se si trattasse di eredità legittima o testamentaria, se fosse o meno erede universale, se concorresse con altri coeredi, se l'eredità fosse stata accettata, o meno, con beneficio di inventario .
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e
757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti” (Cass. n. 10585/2024;
Cass. n. 24449/2015).
Del tutto irrilevante deve ritenersi, infine, la mancata allegazione da parte del della propria Per_1
designazione testamentaria o di eventuale devoluzione dell' eredità secondo le regole della successione legittima.
Invero, la mancata contestazione del rapporto di discendenza dal de cuius e la produzione dell'atto dello stato civile, attestante la filiazione, era sufficiente a dimostrare che, comunque, CP_1 era stato chiamato all'eredità, mentre l'esercizio dell'azione costituiva circostanza sufficiente
[...]
a dimostrare la tacita accettazione dell'eredità.
3. Con il secondo motivo di gravame, diversamente articolato, l'appellante denuncia l'infondatezza della domanda attorea , rimasta priva di supporto probatorio.
Rileva, in dettaglio:
- che le istanze istruttorie avanzate dall'attore erano state rigettate;
- che la c.t.u., disposta autonomamente dal primo giudice, non aveva fornito elementi di chiarezza né accertato la fondatezza della pretesa al pagamento dell'iperbolica somma di € 69.320,00.
Aggiunge che, a fronte delle contestazioni sollevate da essa convenuta sulla base di dati contrattuali, il al fine di giustificare la propria pretesa creditizia, aveva sostenuto di avere eseguito , Per_1 oltre ai lavori di scavo, di sbancamento e di trasporto materiali, anche attività di noleggio di mezzi meccanici con operatore ed evidenzia che, però, tale assunto non aveva trovato conferma nei documenti prodotti ed, in particolare, nei buoni di consegna.
Peraltro, il c.t.u. aveva accertato che in base al prezziario regionale vigente all'epoca (2002), l'uso dei mezzi per effettuare le varie lavorazioni ed il trasporto dei materiali era compreso nel prezzo unitario per le voci di cui ai capitoli .( scavo di sbancamento) e 1.2.5.2.( trasporto di materiali Tes_1
provenienti da scavi e demolizioni).
In proposito, aggiunge che il prezzo indicato dal ( € 10,00/mc) era diverso rispetto a quello Per_1
concordato con la ditta nonché da quello che poteva essere richiesto in base al ON
prezziario regionale.
Nè era condivisibile – a dire dell'appellante – l'assunto del primo decidente circa l'autonomia del subappalto rispetto all'appalto, posto che l'appaltante non poteva procedere al subappalto per importi superiori al ribasso d'asta praticato in sede di gara.
L'appellante critica, inoltre, l'adesione del giudice di prime cure alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., ritenute esenti da vizi logici e di calcolo.
Deduce, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'impossibilità per l'imprenditore di concludere un accordo per l'affidamento di una commessa ad un prezzo superiore di quasi un quarto rispetto a quanto corrisposto dall'Amministrazione appaltante.
Richiama, all'uopo, il disposto dell'art. 14, legge 10 dicembre 1981, n. 741 e s.m.i., in forza del quale
è irrinunciabile per l'imprenditore considerare una percentuale relativa alle spese generali ed all'utile d'impresa, specificate anche nello stesso Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche del 2002 nella misura del 23%, laddove, secondo il ragionamento del c.t.u., essa società avrebbe concluso una trattativa con perdita netta.
Rileva che il ragionamento dell'ausiliario – che aveva fatto riferimento alla necessità dell'appaltatrice di ridurre i tempi di realizzazione delle opere per evitare penali, sostenendo costi maggiori a quelli previsti dal prezziario regionale - era frutto di mere congetture.
Sostiene che, pertanto, il prezzo unitario applicabile per ogni singola lavorazione non poteva essere altro che quello di base costituito dal prezziario regionale, ridotto dal ribasso d'asta del 24,46% e di un ulteriore 23% per spese generali ed utile d'impresa, per come disposto dell'art. 14, legge 10 dicembre 1981, n. 741 e s.m.i. e specificato anche nello stesso Prezzario Regionale per le Opere
Pubbliche del 2002, applicato dal CTU su chiara indicazione da parte del giudice.
Conseguentemente l'importo totale delle lavorazioni eseguite dalla ditta ON ammontava ad € 22.305,33 oltre iva, dovuta in misura del 20%, per un totale complessivo a pari ad
€ 26.766,39. E poiché a suo tempo essa società aveva corrisposto alla ditta SO l'importo dì € 28.000,00, dovevano ritenersi palesemente le pretese attoree.
§
Preliminare all'esame della doglianza è la valutazione della sua ammissibilità, che l'appellato contesta, evidenziando che , nel giudizio di primo grado, a fronte della richiesta di richiamo del c.t.u., formulata da esso attore, la aveva chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle Parte_1
conclusioni, così rinunciando alla possibilità di muovere rilievi alla consulenza.
Tale condotta processuale – secondo l'assunto del precluderebbe alla controparte la Per_1
possibilità di formulare in questa sede osservazioni critiche avverso le conclusioni rassegnate dal consulente.
L'eccezione è del tutto infondata, scontrandosi con giurisprudenziali ormai consolidati.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 66403302), nel risolvere un contrasto di giurisprudenza , hanno affermato che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Occorre, infatti, distinguere tra le censure alla consulenza tecnica d'ufficio che attengono a violazioni procedurali e quelle che, invece, attengono al merito e, cioè, a contestazioni valutative delle indagini del consulente.
Solo le prime, in quanto nullità relative, sono soggette al regime preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c., mentre non lo sono i vizi di contenuto, attinenti a questioni scientifiche o, comunque, valutative e, quindi, connesse al tema della ricerca di una giusta soluzione della controversia.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, riconosciuto, in favore delle parti, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, anche per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (e, quindi, anche in appello), poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione, sempre che si tratti di censure relative a contestazioni “valutative” e/o
“di merito” Hanno pure precisato che qualora, però, contestazioni e i rilievi critici, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 1, u.p., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite" (S.U. Cass. Civ. n.5624 del 2022).
Muovendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, anche le più recenti pronunce della Corte di legittimità (Cass. 32965/2024) hanno ribadito il principio di cui sopra, cui non vi sono ragioni per discostarsi.
§
Il motivo di gravame, benchè ammissibile, è, però, infondato in relazione a tutti i profili in cui esso si articola.
Giova premettere che il c.t.u., al quale era stato conferito l'incarico di accertare “sulla base della documentazione prodotta da parte attrice ( e non contestata né in ordine all'attività né alle quantità trasportate da parte convenuta)” il compenso spettante alla ditta SO PP sulla base del parametro oggettivo, costituito dal prezziario regionale per le Opere Pubbliche del 2002 (v. ordinanza del 22.03.2013) ha quantificato detto importo in € 38.347,84 oltre iva.
Esso è stato ottenuto secondo il seguente calcolo: quanto ai lavori di scavo: moltiplicando il volume di scavo pari a 6.544 /mc - in relazione alla cui quantificazione il c.t.u. ha data atto della mancanza di contestazioni tra le parti - per il prezzo unitario di € 2,53 m3 ricavato della voce 1.1.1.1 del prezziario regionale e così pervenendo all'importo di €
16.556,32 + IVA;
-quanto, invece, al trasporto in discarica , posta a distanza di km 9 dal sito di scavo, prendendo in considerazione la voce 1.2.5.2. del prezziario regionale e moltiplicando il volume di scavo per il prezzo di € 3,33 € /m3 ( concernente discarica distante 9 km dal sito di scavo) e così ottenendo l'importo di € 21.791,52 + IVA.
Recependo tali calcoli – effettuati, come già detto, sulla base di dati desunti dalla documentazione non contestata e dal Prezziario Regionale - il primo decidente ha quantificato in € 38.347,84+IVA il compenso dovuto.
Sommando l'ulteriore importo di € 4.000,00 – a suo dire riconosciuta dalla che Parte_1
neanche in questo grado ha sollevato in proposito alcuna contestazione – e tenuto conto della somma già pagata, pari a € 28.000,00, ha, in definitiva, riconosciuto in favore dell'attore la somma complessiva di € 14.347,84, oltre interessi.
Tali conclusioni resistono alle censure dell'appellante.
In primo luogo, va osservato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex ultimis Cass. n. 33742/2022).
Priva di pregio è, pertanto, la doglianza dell'appellante nella parte in cui critica l'adesione del primo decidente alle conclusioni rassegnate dal c,t,u, che (v. relazione in atti) si era già fatto carico di esaminare i rilievi formulati dalla convenuta, disattendendoli con motivazione adeguata e condivisibile.
Tale percorso argomentativo neanche è stato specificamente contestato dall'appellante, che in questa sede si è limitato a censurare il recepimento da parte del Tribunale delle conclusioni del c.t.u.
Neanche coglie nel segno l'ulteriore doglianza della , secondo cui il avrebbe Parte_1 Per_1
posto a sostegno della pretesa creditizia anche attività di noleggio di mezzi meccanici con operatore.
Trattasi, infatti, di voce alla quale il c.t.u. non ha riconosciuta autonoma rilevanza, evidenziando che i prezzi unitari desunti dal Prezziario Regionale erano comprensivi dell'utilizzo dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
Parimenti infondato è il profilo di doglianza che fa leva sulla pretesa indicazione da parte dell'attore di prezzi maggiori rispetto a quelli indicati nel Prezziario Reginale, dato che a questi ultimi ha fatto riferimento il c.t.u. nella quantificazione del compenso.
Quanto, infine, agli ultimi profili di doglianza, concernenti la mancata applicazione da parte del primo decidente tanto del ribasso d'asta del 24,46% quanto di un ulteriore 23% per spese generali ed utile d'impresa, giova osservare che , come correttamente affermato dal primo decidente, il subappalto conserva la propria autonomia rispetto al contratto principale.
Secondo il granitico orientamento della Suprema Corte "il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che, nel contratto base, trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici" (Cass. 9684/2000).
E' stato pure affermato che "il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche" (Cass. 7401/2020, 19296/2018, 8384/2000, 9791/2000,
5237/1999), sicché - si è anche detto -"l'assenso al subappalto del committente non implica
l'automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto (…) essendo l'autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell'interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore" (Cass.
15786/2018, 648/201; Cass. civile 7323/2024).
Pertanto, l'eventuale applicazione del ribasso d'asta , nella misura stabilita in sede di appalto, doveva essere espressamente prevista in seno al subappalto, tramite l'esplicito richiamo delle disposizioni pubblicistiche di riferimento.
Tuttavia, tale circostanza neanche è stata allegata dalla P.A.V.A. s.r.l.
Correttamente, pertanto, il c.t.u., prima, ed il Tribunale , dopo, in assenza accordo scritto, non hanno tenuto conto del ribasso d'asta, limitandosi ad applicare i prezzi unitari desunti dal Prezziario applicabile ratione temporis.
Peraltro, come condivisibilmente osservato dal c.t.u. a confutazione del rilievo critico della convenuta, molteplici possono essere le ragioni per cui l'appaltatore proceda al subappalto a prezzi non convenienti, potendo tale eventualità trovare giustificazione nell'esigenza di rispettare i tempi contrattuali.
Inoltre, l'elenco dei prezzi dell'appalto era costituito da 110 voci , mentre l'importo dei lavori, oggetto di subappalto, era pari al 4% del totale .
In tale contesto, l'eventuale perdita subita dall'appaltatore sarebbe stata recuperabile con riferimento alle altre voci, così mantenendo la convenienza economica dell'affare.
3.-Con il terzo motivo di gravame la chiede, in via del tutto subordinata, la Parte_1
compensazione delle spese di lite, rilevando che la domanda attorea era stata accolta solo parzialmente.
Chiede, altresì, che le spese di CTU, già anticipate dal vengano poste a carico delle parti in Per_1
ragione del 50% ciascuna . La doglianza è infondata, risultando la regolamentazione delle spese correttamente basata sul criterio di soccombenza.
Né a giustificare la chiesta compensazione soccorre una soccombenza reciproca delle parti, configurabile non già nell'ipotesi di ridimensionamento quantitativo della domanda, ma esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024; Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Merita, invece, accoglimento la doglianza concernente le spese di c.t.u.
Va, in proposito, osservato che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio.
Le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92
c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
(Cass. 1168/2020).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dispone la compensazione delle spese di c.t.u.
La – limitatissima - riforma della sentenza di primo grado non comporta però la necessità di rivedere anche la regolamentazione delle spese di lite, non modificando in termini rilevanti l'integrale soccombenza dell'allora convenuta, a cui carico esse sono state poste.
Quanto, invece, alle spese di questo grado, il limitato accoglimento dell'appello ne comporta la compensazione nella misura di 1/5 con condanna dell'a P.A.V.A pagamento della residua CP_3
quota.
Essa va liquidata secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. sull'appello proposto da in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed Parte_1
Amministratore unico avverso la n.1080/2020, emessa dal Tribunale di Messina, Prima Sezione
Civile, in data 13.07.2020, notificata il 17.07.2020, a definizione del giudizio iscritto al n. 2673/2011
R.G. , in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma ne resto, così provvede:
1) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della c.t.u. espletata in primo grado, come già liquidate dal primo decidente;
2) rigetta, per il resto, l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) dichiara compensate nella misura di 1/5 le spese del presente grado e, per l'effetto, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Parte_1
pagamento in favore di della residua quota, spese di questo grado che Controparte_1
liquida in complessivi euro 3.516,00 (di cui euro 907,00 per la fase di studio;
euro 740,00 per quella introduttiva;
euro 740,00 per quella di trattazione ed euro 1.529,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr. Augusto Sabatini)
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dott. Augusto Sabatini Presidente
2) dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 615/2020 R.G. assunta in decisione all'udienza del
26 febbraio 2025 vertente tra con sede in DR (CT) via Della Vite n. 19, P.IVA Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed Amministratore unico sig. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Biancavilla via F. Crispi n. 6, presso lo studio dell'avv. Parte_2
PP Furnari (C.F. ) del Foro di Catania che la rappresenta e difende per C.F._1 procura a margine dell'atto introduttivo;
dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax
095/984344 ovvero all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato il [...] a [...] (C.F.: ), nella Controparte_1 CodiceFiscale_2
qualità di erede di - nato il [...] a [...] S. Giorgio (C.F.: ON [...]
) e deceduto a Messina il 21/07/2009, titolare dell'omonima ditta individuale (P. Iva: C.F._3
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Catalano, presso lo P.IVA_2
studio del quale, in Messina, Via Ghibellina n. 75 è elettivamente domiciliato;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1080/2020, emessa dal Tribunale di Messina, Prima Sezione
Civile, in data 13.07.2020, notificata il 17.07.2020, a definizione del giudizio iscritto al n. 2673/2011
R.G. _________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina adita, in accoglimento dei superiori motivi di appello e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire con sentenza esecutiva come per legge: 1) annullare, revocare e, comunque, riformare la sentenza b. 1080/2020 emessa dal Tribunale di Messina -
Prima Sezione Civile – previa preliminare sospensione della sua efficacia esecutiva;
2) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea;
3) in subordine, ridurre la somma riconosciuta dal primo giudice;
4) condannare parte appellata alle spese del primo grado di giudizio ed, in subordine, compensare le spese di lite del primo grado e porre le spese della c.t.u.in ragione del 50% a ciascuna parte
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare e processuale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza degli specifici motivi previsti dall'art. 342 c.p.c., in virtù delle ragioni tutte esposte in narrativa;
Nel merito, in via principale: - respingere, per tutti i motivi indicati, l'appello promosso dalla società
in persona del l.r.p.t., , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1080/2020 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata in data 13.07.2020, per l'effetto confermare integralmente la stessa;
- rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed infondate per tutti i motivi di cui in narrativa;
in subordine, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte D'appello adita ritenga di non accogliere le conclusioni in via preliminare e ritenga accogliibili le avversarie istanze istruttorie: - si reiterano le istanze di prova richieste nel corso del giudizio di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.04.2011, nella qualità di Controparte_1
erede di conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la società ON
( di seguito breviter solo , in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, e, premesso che la ditta dante causa dell'attore, ON aveva eseguito, nell'anno 2007, per conto della convenuta lavori edili vari (( “trasporto a discarica”,
“sbancamento in cantiere”, “spianamento terra”, “rottura muro e spianamento”, “scavo muro”,
“viaggio di stabilizzato”, “movimento terra”, “lavori in cantiere”) presso il cimitero di San Filippo a
Messina, per un importo complessivo di € 69.320,00, lamentava che, a seguito della morte del padre
(avvenuta in data 21.7.2009), titolare dell'omonima ditta, la società convenuta era rimasta debitrice della somma di € 3.320,00, quale residuo dell'importo di cui alla fattura n. 49A del 23.11.2007, nonché della residua somma di € 38.000,00, non fatturata.
Aggiungeva di avere richiesto , quale erede del padre ed esecutore dei lavori per conto del medesimo, una parte dell'importo dovuto, emettendo la fattura n. 19 del 6.4.2010 per un importo pari a €
24.000,00, che, però, non era stata saldata. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore, quale erede del padre, della somma di € 41.320,00, dovuta per i lavori eseguiti dal padre, oltre interessi e rivalutazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società P.A.V.A. s.r.l., confermando che, in quanto aggiudicataria dell' appalto avente ad oggetto i lavori di ampliamento del cimitero di San Filippo, aveva affidato ” i lavori descritti in citazione “alla ditta individuale SO PP, dante causa di parte attrice” , tenendo presente il prezziario regionale.
Assumeva che, pertanto, l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti era pari ad € 28.358,40 e non alla somma pretesa dal Per_1
Deduceva che, avendo ammesso parte attrice di aver ricevuto la somma di € 28.000,00… “il credito semmai spettante a parte attrice nella qualità di erede del padre ammonterebbe ON alla più modesta somma di € 358,40” somma che la società convenuta dichiarava sin dalla comparsa di costituzione “di offrire banco iudicis a totale soddisfacimento delle pretese avanzate nella qualità di legittimo erede del fu . ON
Contestava, da ultimo, nell'an e nel quantum la somma residua pretesa di € 41.320,00, disconosceva ogni documentazione contabile e fiscale proveniente dalla ditta rilevando di non Controparte_1
aver intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la stessa.
La causa veniva istruita tramite c.t.u al solo fine di accertare “sulla base della documentazione prodotta da parte attrice (e non contestata né in ordine all'attività né alle quantità …) … sulla base del prezziario regionale vigente e richiamato dal contratto di appalto, quale fosse il compenso spettante a chiarendo se in tale prezzo debba considerarsi compreso l'uso del ON mezzo”.
In sede di comparsa conclusionale, la eccepiva il difetto di legittimazione attiva Parte_1 dell'attore e/o mancata dimostrazione della sua qualità di erede di Controparte_1 Per_1
e di subentro nella posizione giuridica della ditta
[...] ON
Il Tribunale con la sentenza n.1080/2020 dichiarava “che la società convenuta è debitrice dell'attore quale erede di e per i lavori edili da quest'ultimo eseguiti su commissione di detta ON società, come qui accertati e quantificati in sede di CTU, della residua complessiva somma di €.
14.347,84; 2) condanna, pertanto, la società convenuta a pagare all' attore, per conto della comunione ereditaria di tale somma di €. 14.347,84, nonché gli interessi ON
compensativi su di essa, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dalla domanda giudiziale;
3) condanna, altresì, la a rifondere all'attore le spese ed i Parte_1 compensi del giudizio liquidati complessivi €. 5.354,08, di cui €. 1.354,08 per spese (comprese quelle anticipate di CTU al netto degli accessori di legge) ed €. 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
La P.A.V.A.s.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva con comparsa depositata il 28.1.2021 eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. e , nel merito, contestandone la fondatezza.
Con ordinanza riservata del 3 marzo 2021, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c., la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2023.
Disposta la sostituzione dell'udienza, come sopra fissata, con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.lgs. 149/22, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, con ordinanza del
28.02.2023, la Corte rinviava per i medesimi incombenti alla data dell'11.12.2023 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Disposto congelamento del ruolo del giudice relatore , nelle more designato, con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025 veniva la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione ed il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto
Consigliere relatore.
Con ordinanza del 3 marzo 2025, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte assumeva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata dal Per_1
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012 , ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(Cass. SS.UU. n. 36481/2022; Cass.n. 2143/2015). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che lo stesso appellato è stato in grado di predisporre una congrua difesa.
Può, dunque, procedersi all'esame di merito.
2.- Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1
, sollevata da essa convenuta in seno alla comparsa conclusionale in conseguenza della
[...]
mancata dimostrazione della qualità di erede in capo al predetto attore.
Nel lamentare l'erroneità di tale valutazione, deduce che la questione introdotta, non integrando un'eccezione in senso stretto, poteva anche essere esaminata d'ufficio dal giudice
Rappresenta di aver contestato già in sede stragiudiziale la pretesa creditizia avanzata da CP_1
disconoscendo ogni documentazione contabile e fiscale e rilevando l'estraneità del predetto
[...]
al contratto di subappalto.
Aggiunge che, comunque, la qualità di erede andava provata a prescindere da qualsivoglia contestazione, laddove, nel caso di specie, l'attore aveva agito limitandosi ad affermare la propria qualità di erede del padre, senza, tuttavia, fornire alcuna prova a sostegno del fatto costitutivo del diritto ad agire.
§
Il motivo è infondato.
Giova premettere, in punto di fatto, che sin dalla propria costituzione, la P.A . ha CP_2 riconosciuto la qualità di erede di , qualificando come suo “ dante causa” il titolare Controparte_1 della ditta subappaltatrice, e pure offrendo “banco iudicis “ all'attore , “nella ON qualità di erede del padre l'importo di € 358,40. ON
Solo in comparsa conclusionale, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione del Per_1
Ciò puntualizzato, è corretto l'assunto dell'appellante secondo cui colui il quale si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti ha l'onere di provare detta qualità.
Invero, secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione, "In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c." ( ex ultimis Cass. n. 10519/2024;
Cass. n. 15991/2023).
Nondimeno, come correttamente affermato dal primo decidente, “il mancato adempimento di tale onere, ove nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, o nei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass.
2356/1985, riferita proprio alla contestazione della qualità di erede proposta tardivamente in conclusionale;
5640/1990; 5576/1997; 3112/1999; 4381/2009; 25341/2010, anch'essa concernente la contestazione della qualità di erede proposta tardivamente in conclusionale)”(Cass.n.
9693/2023;Cass. n. 15031/2016; Cass. n. 25341/2010)
La Corte di Cassazione , inoltre, pur ribadendo il principio secondo cui colui che assume di essere erede deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, ha precisato che tale onere viene meno nel caso di “riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione”
(Cass.n.25860/2024).
Nella specie, la mancata contestazione ad opera della società convenuta- ed, anzi, il riconoscimento esplicito - della qualità di erede di e lo svolgimento di difese incompatibili con la Controparte_1
contestazione della qualità esoneravano il predetto dall'onere probatorio su lui gravante e precludevano alla convenuta la formulazione dell'eccezione in comparsa conclusionale.
Sebbene le argomentazioni sopra esposte siano sufficienti a dimostrare l'infondatezza della doglianza in esame, ragioni di completezza inducono ad evidenziare che l'allora attore, a comprova della sua legittimazione, ha depositato l'atto di “stato di famiglia integrale” all'udienza dell'8 febbraio 2012
(v. verbale di causa in atti).
In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare
e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”(Cass. n. 18294/2024; Cass. n. 16814/2018)
Ragioni di opportunità logica impongono, infine, un'ultima osservazione a confutazione di un ulteriore profilo di doglianza concernente la medesima questione (legittimazione attiva dell'allora attore), che parte appellante ha, in maniera disorganica, illustrato nell'ambito del secondo motivo di gravame, concernente il merito della pretesa creditizia.
In particolare, secondo l'assunto della P.A.V.A. s.r.l., il non avrebbe dimostrato la propria Per_1
legittimazione attiva e la qualità di erede, nè chiarito se si trattasse di eredità legittima o testamentaria, se fosse o meno erede universale, se concorresse con altri coeredi, se l'eredità fosse stata accettata, o meno, con beneficio di inventario .
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e
757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti” (Cass. n. 10585/2024;
Cass. n. 24449/2015).
Del tutto irrilevante deve ritenersi, infine, la mancata allegazione da parte del della propria Per_1
designazione testamentaria o di eventuale devoluzione dell' eredità secondo le regole della successione legittima.
Invero, la mancata contestazione del rapporto di discendenza dal de cuius e la produzione dell'atto dello stato civile, attestante la filiazione, era sufficiente a dimostrare che, comunque, CP_1 era stato chiamato all'eredità, mentre l'esercizio dell'azione costituiva circostanza sufficiente
[...]
a dimostrare la tacita accettazione dell'eredità.
3. Con il secondo motivo di gravame, diversamente articolato, l'appellante denuncia l'infondatezza della domanda attorea , rimasta priva di supporto probatorio.
Rileva, in dettaglio:
- che le istanze istruttorie avanzate dall'attore erano state rigettate;
- che la c.t.u., disposta autonomamente dal primo giudice, non aveva fornito elementi di chiarezza né accertato la fondatezza della pretesa al pagamento dell'iperbolica somma di € 69.320,00.
Aggiunge che, a fronte delle contestazioni sollevate da essa convenuta sulla base di dati contrattuali, il al fine di giustificare la propria pretesa creditizia, aveva sostenuto di avere eseguito , Per_1 oltre ai lavori di scavo, di sbancamento e di trasporto materiali, anche attività di noleggio di mezzi meccanici con operatore ed evidenzia che, però, tale assunto non aveva trovato conferma nei documenti prodotti ed, in particolare, nei buoni di consegna.
Peraltro, il c.t.u. aveva accertato che in base al prezziario regionale vigente all'epoca (2002), l'uso dei mezzi per effettuare le varie lavorazioni ed il trasporto dei materiali era compreso nel prezzo unitario per le voci di cui ai capitoli .( scavo di sbancamento) e 1.2.5.2.( trasporto di materiali Tes_1
provenienti da scavi e demolizioni).
In proposito, aggiunge che il prezzo indicato dal ( € 10,00/mc) era diverso rispetto a quello Per_1
concordato con la ditta nonché da quello che poteva essere richiesto in base al ON
prezziario regionale.
Nè era condivisibile – a dire dell'appellante – l'assunto del primo decidente circa l'autonomia del subappalto rispetto all'appalto, posto che l'appaltante non poteva procedere al subappalto per importi superiori al ribasso d'asta praticato in sede di gara.
L'appellante critica, inoltre, l'adesione del giudice di prime cure alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., ritenute esenti da vizi logici e di calcolo.
Deduce, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'impossibilità per l'imprenditore di concludere un accordo per l'affidamento di una commessa ad un prezzo superiore di quasi un quarto rispetto a quanto corrisposto dall'Amministrazione appaltante.
Richiama, all'uopo, il disposto dell'art. 14, legge 10 dicembre 1981, n. 741 e s.m.i., in forza del quale
è irrinunciabile per l'imprenditore considerare una percentuale relativa alle spese generali ed all'utile d'impresa, specificate anche nello stesso Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche del 2002 nella misura del 23%, laddove, secondo il ragionamento del c.t.u., essa società avrebbe concluso una trattativa con perdita netta.
Rileva che il ragionamento dell'ausiliario – che aveva fatto riferimento alla necessità dell'appaltatrice di ridurre i tempi di realizzazione delle opere per evitare penali, sostenendo costi maggiori a quelli previsti dal prezziario regionale - era frutto di mere congetture.
Sostiene che, pertanto, il prezzo unitario applicabile per ogni singola lavorazione non poteva essere altro che quello di base costituito dal prezziario regionale, ridotto dal ribasso d'asta del 24,46% e di un ulteriore 23% per spese generali ed utile d'impresa, per come disposto dell'art. 14, legge 10 dicembre 1981, n. 741 e s.m.i. e specificato anche nello stesso Prezzario Regionale per le Opere
Pubbliche del 2002, applicato dal CTU su chiara indicazione da parte del giudice.
Conseguentemente l'importo totale delle lavorazioni eseguite dalla ditta ON ammontava ad € 22.305,33 oltre iva, dovuta in misura del 20%, per un totale complessivo a pari ad
€ 26.766,39. E poiché a suo tempo essa società aveva corrisposto alla ditta SO l'importo dì € 28.000,00, dovevano ritenersi palesemente le pretese attoree.
§
Preliminare all'esame della doglianza è la valutazione della sua ammissibilità, che l'appellato contesta, evidenziando che , nel giudizio di primo grado, a fronte della richiesta di richiamo del c.t.u., formulata da esso attore, la aveva chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle Parte_1
conclusioni, così rinunciando alla possibilità di muovere rilievi alla consulenza.
Tale condotta processuale – secondo l'assunto del precluderebbe alla controparte la Per_1
possibilità di formulare in questa sede osservazioni critiche avverso le conclusioni rassegnate dal consulente.
L'eccezione è del tutto infondata, scontrandosi con giurisprudenziali ormai consolidati.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n. 5624 del 21/02/2022 (Rv. 66403302), nel risolvere un contrasto di giurisprudenza , hanno affermato che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Occorre, infatti, distinguere tra le censure alla consulenza tecnica d'ufficio che attengono a violazioni procedurali e quelle che, invece, attengono al merito e, cioè, a contestazioni valutative delle indagini del consulente.
Solo le prime, in quanto nullità relative, sono soggette al regime preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c., mentre non lo sono i vizi di contenuto, attinenti a questioni scientifiche o, comunque, valutative e, quindi, connesse al tema della ricerca di una giusta soluzione della controversia.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, riconosciuto, in favore delle parti, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, anche per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (e, quindi, anche in appello), poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione, sempre che si tratti di censure relative a contestazioni “valutative” e/o
“di merito” Hanno pure precisato che qualora, però, contestazioni e i rilievi critici, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 1, u.p., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite" (S.U. Cass. Civ. n.5624 del 2022).
Muovendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, anche le più recenti pronunce della Corte di legittimità (Cass. 32965/2024) hanno ribadito il principio di cui sopra, cui non vi sono ragioni per discostarsi.
§
Il motivo di gravame, benchè ammissibile, è, però, infondato in relazione a tutti i profili in cui esso si articola.
Giova premettere che il c.t.u., al quale era stato conferito l'incarico di accertare “sulla base della documentazione prodotta da parte attrice ( e non contestata né in ordine all'attività né alle quantità trasportate da parte convenuta)” il compenso spettante alla ditta SO PP sulla base del parametro oggettivo, costituito dal prezziario regionale per le Opere Pubbliche del 2002 (v. ordinanza del 22.03.2013) ha quantificato detto importo in € 38.347,84 oltre iva.
Esso è stato ottenuto secondo il seguente calcolo: quanto ai lavori di scavo: moltiplicando il volume di scavo pari a 6.544 /mc - in relazione alla cui quantificazione il c.t.u. ha data atto della mancanza di contestazioni tra le parti - per il prezzo unitario di € 2,53 m3 ricavato della voce 1.1.1.1 del prezziario regionale e così pervenendo all'importo di €
16.556,32 + IVA;
-quanto, invece, al trasporto in discarica , posta a distanza di km 9 dal sito di scavo, prendendo in considerazione la voce 1.2.5.2. del prezziario regionale e moltiplicando il volume di scavo per il prezzo di € 3,33 € /m3 ( concernente discarica distante 9 km dal sito di scavo) e così ottenendo l'importo di € 21.791,52 + IVA.
Recependo tali calcoli – effettuati, come già detto, sulla base di dati desunti dalla documentazione non contestata e dal Prezziario Regionale - il primo decidente ha quantificato in € 38.347,84+IVA il compenso dovuto.
Sommando l'ulteriore importo di € 4.000,00 – a suo dire riconosciuta dalla che Parte_1
neanche in questo grado ha sollevato in proposito alcuna contestazione – e tenuto conto della somma già pagata, pari a € 28.000,00, ha, in definitiva, riconosciuto in favore dell'attore la somma complessiva di € 14.347,84, oltre interessi.
Tali conclusioni resistono alle censure dell'appellante.
In primo luogo, va osservato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex ultimis Cass. n. 33742/2022).
Priva di pregio è, pertanto, la doglianza dell'appellante nella parte in cui critica l'adesione del primo decidente alle conclusioni rassegnate dal c,t,u, che (v. relazione in atti) si era già fatto carico di esaminare i rilievi formulati dalla convenuta, disattendendoli con motivazione adeguata e condivisibile.
Tale percorso argomentativo neanche è stato specificamente contestato dall'appellante, che in questa sede si è limitato a censurare il recepimento da parte del Tribunale delle conclusioni del c.t.u.
Neanche coglie nel segno l'ulteriore doglianza della , secondo cui il avrebbe Parte_1 Per_1
posto a sostegno della pretesa creditizia anche attività di noleggio di mezzi meccanici con operatore.
Trattasi, infatti, di voce alla quale il c.t.u. non ha riconosciuta autonoma rilevanza, evidenziando che i prezzi unitari desunti dal Prezziario Regionale erano comprensivi dell'utilizzo dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
Parimenti infondato è il profilo di doglianza che fa leva sulla pretesa indicazione da parte dell'attore di prezzi maggiori rispetto a quelli indicati nel Prezziario Reginale, dato che a questi ultimi ha fatto riferimento il c.t.u. nella quantificazione del compenso.
Quanto, infine, agli ultimi profili di doglianza, concernenti la mancata applicazione da parte del primo decidente tanto del ribasso d'asta del 24,46% quanto di un ulteriore 23% per spese generali ed utile d'impresa, giova osservare che , come correttamente affermato dal primo decidente, il subappalto conserva la propria autonomia rispetto al contratto principale.
Secondo il granitico orientamento della Suprema Corte "il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che, nel contratto base, trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici" (Cass. 9684/2000).
E' stato pure affermato che "il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche" (Cass. 7401/2020, 19296/2018, 8384/2000, 9791/2000,
5237/1999), sicché - si è anche detto -"l'assenso al subappalto del committente non implica
l'automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto (…) essendo l'autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell'interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore" (Cass.
15786/2018, 648/201; Cass. civile 7323/2024).
Pertanto, l'eventuale applicazione del ribasso d'asta , nella misura stabilita in sede di appalto, doveva essere espressamente prevista in seno al subappalto, tramite l'esplicito richiamo delle disposizioni pubblicistiche di riferimento.
Tuttavia, tale circostanza neanche è stata allegata dalla P.A.V.A. s.r.l.
Correttamente, pertanto, il c.t.u., prima, ed il Tribunale , dopo, in assenza accordo scritto, non hanno tenuto conto del ribasso d'asta, limitandosi ad applicare i prezzi unitari desunti dal Prezziario applicabile ratione temporis.
Peraltro, come condivisibilmente osservato dal c.t.u. a confutazione del rilievo critico della convenuta, molteplici possono essere le ragioni per cui l'appaltatore proceda al subappalto a prezzi non convenienti, potendo tale eventualità trovare giustificazione nell'esigenza di rispettare i tempi contrattuali.
Inoltre, l'elenco dei prezzi dell'appalto era costituito da 110 voci , mentre l'importo dei lavori, oggetto di subappalto, era pari al 4% del totale .
In tale contesto, l'eventuale perdita subita dall'appaltatore sarebbe stata recuperabile con riferimento alle altre voci, così mantenendo la convenienza economica dell'affare.
3.-Con il terzo motivo di gravame la chiede, in via del tutto subordinata, la Parte_1
compensazione delle spese di lite, rilevando che la domanda attorea era stata accolta solo parzialmente.
Chiede, altresì, che le spese di CTU, già anticipate dal vengano poste a carico delle parti in Per_1
ragione del 50% ciascuna . La doglianza è infondata, risultando la regolamentazione delle spese correttamente basata sul criterio di soccombenza.
Né a giustificare la chiesta compensazione soccorre una soccombenza reciproca delle parti, configurabile non già nell'ipotesi di ridimensionamento quantitativo della domanda, ma esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024; Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Merita, invece, accoglimento la doglianza concernente le spese di c.t.u.
Va, in proposito, osservato che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio.
Le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92
c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
(Cass. 1168/2020).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dispone la compensazione delle spese di c.t.u.
La – limitatissima - riforma della sentenza di primo grado non comporta però la necessità di rivedere anche la regolamentazione delle spese di lite, non modificando in termini rilevanti l'integrale soccombenza dell'allora convenuta, a cui carico esse sono state poste.
Quanto, invece, alle spese di questo grado, il limitato accoglimento dell'appello ne comporta la compensazione nella misura di 1/5 con condanna dell'a P.A.V.A pagamento della residua CP_3
quota.
Essa va liquidata secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. sull'appello proposto da in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed Parte_1
Amministratore unico avverso la n.1080/2020, emessa dal Tribunale di Messina, Prima Sezione
Civile, in data 13.07.2020, notificata il 17.07.2020, a definizione del giudizio iscritto al n. 2673/2011
R.G. , in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma ne resto, così provvede:
1) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della c.t.u. espletata in primo grado, come già liquidate dal primo decidente;
2) rigetta, per il resto, l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) dichiara compensate nella misura di 1/5 le spese del presente grado e, per l'effetto, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Parte_1
pagamento in favore di della residua quota, spese di questo grado che Controparte_1
liquida in complessivi euro 3.516,00 (di cui euro 907,00 per la fase di studio;
euro 740,00 per quella introduttiva;
euro 740,00 per quella di trattazione ed euro 1.529,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr. Augusto Sabatini)