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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 909/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 909/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DOMENICO NASO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DOMENICO NASO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO
[...] P.IVA_2
IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 2.9.2024, agisce nei Parte_1 confronti del e di esponendo che con Controparte_3 CP_2
sentenza n. 95/2022, il Tribunale di Arezzo ha accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera all'atto del passaggio di ruolo nella scuola secondaria avvenuto in data 1.9.2010, con riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pregresso espletato nella scuola primaria sia come precaria che come docente di ruolo;
che venivano illegittimamente eseguite dal trattenute Controparte_3
previdenziali ad oggi ancora non recuperate dalla ricorrente pari a €1.829,17 di cui chiede la restituzione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_3
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. In particolare, eccepisce la formazione del giudicato esterno implicito, contenuto nella sentenza n. 95/2022 del 3.5.2022 dal Tribunale di Arezzo nel proc. n. 100/2022, in quanto la ricorrente non aveva formulato una specifica domanda di scorporo dell'importo di € 1.829,17 dal totale dovuto a titolo di stipendio e trattenute previdenziali e la carenza di interesse ad agire.
Si costituisce ritualmente l' chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_2
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. In particolare, eccepisce che in base alle risultanze presenti nella banca dati dei flussi Uniemens, la regolarizzazione da sentenza non è avvenuta tempestivamente;
che la tempestiva trasmissione del flusso di regolarizzazione da sentenza e il tempestivo versamento della contribuzione si riverberano sul regime di calcolo delle sanzioni.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene discussa – e contestualmente decisa – all'udienza odierna.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dal resistente. CP_3
Sul punto si è recentemente espressa la Corte d'Appello di Roma con sentenza 2096/2024, ove afferma: “A ben vedere, nei precedenti giudizi, il
Tribunale capitolino aveva affrontato soltanto la questione se i docenti, che avevano insegnato all'estero, avessero o meno diritto ad ottenere il trattamento stipendiale “pieno”, senza decidere, in particolare, se il datore di lavoro avesse
2 o meno diritto di trattenere la contribuzione a carico del lavoratore sulle differenze retributive dovute a tale titolo, in quanto non oggetto del contendere tra le parti. Quindi, una volta eseguito il relativo pagamento, da parte del
, in forza delle suddette sentenze ma ritenuto non satisfattivo dalle CP_3
docenti, queste ultime altro non avrebbero potuto fare – come nella specie - che instaurare un nuovo giudizio di cognizione, volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro nei rispettivi cedolini paga. Stando così le cose - contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure - si ritiene che le domande delle docenti siano ammissibili, in quanto non coperte da giudicato interno.”
Orbene, la legge n. 218/52 (Cfr. doc. n. 6 ricorso) relativa al
“Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti” prevede all'art. 23 che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire
100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo. Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta salvo che il fatto costituisca reato più grave. Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od completi, sono puniti con l'ammenda 1.000 a lire 10.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca reato,
3 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni”.
In base a tale norma, il datore di lavoro inadempiente è tenuto al versamento non solo della quota contributiva a proprio carico, ma anche di quella a carico del lavoratore.
In caso di somme riconosciute al lavoratore in forza di sentenza, è doveroso richiamare la circolare n. 6 del 16.1.2014 che, sulla base del CP_2 consolidato orientamento della Cassazione, ha riconosciuto come “Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per
l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento” (Cass. civ., sez. lav., 26-06-
2008, n. 17507).
In base a tale normativa, solo nel caso in cui il datore di lavoro rispetta questa scadenza ha diritto di rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi previdenziali e fiscali a carico di quest'ultimo.
In caso contrario, come avvalorato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della Corte dei conti, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro omette il pagamento dei contributi o vi adempie tardivamente, questi è tenuto al pagamento dei contributi non versati sia per la quota a proprio carico sia per la quota a carico del lavoratore.
Il mancato versamento nei termini previsti dalla legge dei contributi previdenziali su retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti comporta l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro, che non ha la possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Pertanto, alla luce dei suesposti principi generali, essendo pacifico che, nel caso di specie, effettivamente parte datoriale sia stato chiamato ad adempiere all'obbligazione di pagamento solo dietro ordine del giudice, a seguito della
4 emissione della sentenza, e quindi ben oltre la scadenza del termine contrattualmente previsto, l'odierna opposta non avrebbe potuto detrarre dal complessivo importo dovuto la somma prevista a titolo di contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le somme di cui alle buste paga.
Sul punto, in conformità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8017/2019 (Cfr. doc. n.
16 ricorso) ha sancito “il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €1.829,17, e per l'effetto
2. CONDANNA il resistente alla restituzione in favore della CP_3 ricorrente di €1.829,17 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi;
3. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore di parte CP_3
ricorrente e di – delle spese di lite, che liquida in € 900,00 ciascuna per CP_2
5 compensi, oltre spese generali 15% nonché contributo unificato se dovuto, IVA e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 909/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DOMENICO NASO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DOMENICO NASO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO
[...] P.IVA_2
IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 2.9.2024, agisce nei Parte_1 confronti del e di esponendo che con Controparte_3 CP_2
sentenza n. 95/2022, il Tribunale di Arezzo ha accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera all'atto del passaggio di ruolo nella scuola secondaria avvenuto in data 1.9.2010, con riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pregresso espletato nella scuola primaria sia come precaria che come docente di ruolo;
che venivano illegittimamente eseguite dal trattenute Controparte_3
previdenziali ad oggi ancora non recuperate dalla ricorrente pari a €1.829,17 di cui chiede la restituzione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_3
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. In particolare, eccepisce la formazione del giudicato esterno implicito, contenuto nella sentenza n. 95/2022 del 3.5.2022 dal Tribunale di Arezzo nel proc. n. 100/2022, in quanto la ricorrente non aveva formulato una specifica domanda di scorporo dell'importo di € 1.829,17 dal totale dovuto a titolo di stipendio e trattenute previdenziali e la carenza di interesse ad agire.
Si costituisce ritualmente l' chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_2
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. In particolare, eccepisce che in base alle risultanze presenti nella banca dati dei flussi Uniemens, la regolarizzazione da sentenza non è avvenuta tempestivamente;
che la tempestiva trasmissione del flusso di regolarizzazione da sentenza e il tempestivo versamento della contribuzione si riverberano sul regime di calcolo delle sanzioni.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene discussa – e contestualmente decisa – all'udienza odierna.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dal resistente. CP_3
Sul punto si è recentemente espressa la Corte d'Appello di Roma con sentenza 2096/2024, ove afferma: “A ben vedere, nei precedenti giudizi, il
Tribunale capitolino aveva affrontato soltanto la questione se i docenti, che avevano insegnato all'estero, avessero o meno diritto ad ottenere il trattamento stipendiale “pieno”, senza decidere, in particolare, se il datore di lavoro avesse
2 o meno diritto di trattenere la contribuzione a carico del lavoratore sulle differenze retributive dovute a tale titolo, in quanto non oggetto del contendere tra le parti. Quindi, una volta eseguito il relativo pagamento, da parte del
, in forza delle suddette sentenze ma ritenuto non satisfattivo dalle CP_3
docenti, queste ultime altro non avrebbero potuto fare – come nella specie - che instaurare un nuovo giudizio di cognizione, volto ad ottenere l'accertamento della illegittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro nei rispettivi cedolini paga. Stando così le cose - contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure - si ritiene che le domande delle docenti siano ammissibili, in quanto non coperte da giudicato interno.”
Orbene, la legge n. 218/52 (Cfr. doc. n. 6 ricorso) relativa al
“Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti” prevede all'art. 23 che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire
100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo. Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta salvo che il fatto costituisca reato più grave. Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini di funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od completi, sono puniti con l'ammenda 1.000 a lire 10.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca reato,
3 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni”.
In base a tale norma, il datore di lavoro inadempiente è tenuto al versamento non solo della quota contributiva a proprio carico, ma anche di quella a carico del lavoratore.
In caso di somme riconosciute al lavoratore in forza di sentenza, è doveroso richiamare la circolare n. 6 del 16.1.2014 che, sulla base del CP_2 consolidato orientamento della Cassazione, ha riconosciuto come “Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per
l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento” (Cass. civ., sez. lav., 26-06-
2008, n. 17507).
In base a tale normativa, solo nel caso in cui il datore di lavoro rispetta questa scadenza ha diritto di rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi previdenziali e fiscali a carico di quest'ultimo.
In caso contrario, come avvalorato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della Corte dei conti, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro omette il pagamento dei contributi o vi adempie tardivamente, questi è tenuto al pagamento dei contributi non versati sia per la quota a proprio carico sia per la quota a carico del lavoratore.
Il mancato versamento nei termini previsti dalla legge dei contributi previdenziali su retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti comporta l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro, che non ha la possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Pertanto, alla luce dei suesposti principi generali, essendo pacifico che, nel caso di specie, effettivamente parte datoriale sia stato chiamato ad adempiere all'obbligazione di pagamento solo dietro ordine del giudice, a seguito della
4 emissione della sentenza, e quindi ben oltre la scadenza del termine contrattualmente previsto, l'odierna opposta non avrebbe potuto detrarre dal complessivo importo dovuto la somma prevista a titolo di contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le somme di cui alle buste paga.
Sul punto, in conformità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8017/2019 (Cfr. doc. n.
16 ricorso) ha sancito “il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €1.829,17, e per l'effetto
2. CONDANNA il resistente alla restituzione in favore della CP_3 ricorrente di €1.829,17 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi;
3. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore di parte CP_3
ricorrente e di – delle spese di lite, che liquida in € 900,00 ciascuna per CP_2
5 compensi, oltre spese generali 15% nonché contributo unificato se dovuto, IVA e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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