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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. TA TE Presidente
Dott. RI SA NA Consigliere rel. ed. est.
Dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 682/2025 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via G. Spontini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Christian Gervasoni (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso come in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. – P. IVA nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, piazza Grandi n. 19, elettivamente domiciliata in Brescia, via F.lli
Porcellaga n. 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Malagutti (C.F. ), dalla C.F._3 quale è rappresentata e difesa come in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis Parte_1 reiectis,
- in via preliminare e cautelare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata del 28 gennaio 2025 resa dal Tribunale di Milano, sezione IV civile, nell'ambito del procedimento n. R.G. 26519/2021, notificata in data 29 gennaio 2025 e per l'effetto sospendere con effetto immediato l'efficacia esecutiva della suddetta Sentenza, con particolare riguardo all'ordine di trasferimento emesso dal
Giudice di Primo Grado nella sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, per tutti i motivi siccome esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la Sentenza del 28 gennaio 2025 resa dal Tribunale di Milano, sezione IV civile, nell'ambito del procedimento n. R.G.
26519/2021, notificata in data 29 gennaio 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “__” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
e, in particolare, dichiarare lo scioglimento di qualsiasi vincolo contrattuale rescindendo il contratto concluso in stato di pericolo o di bisogno, e che nulla sia dovuto a parte appellata;
- in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Voglia l'Ill.ma Controparte_1
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile ex art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa. Con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO:
- Rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Pt_1
761/2025 pubblicata il 28.01.2025 [repert.n.786/2025-n.cronol. 507/2025], e per l'effetto confermare la sentenza impugnata con condanna alla parte appellante alla rifusione delle spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 2 di 11 - Respingersi le richieste istruttorie avversarie siccome inammissibili perché generiche, valutative imprecisate soggettivamente e temporalmente, formulate in senso negativo, tendenti a dimostrare per testimoni accordi contrattuali in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. e irrilevanti e comunque perché tardive o relative ad eccezioni prescritte e decadute;
- in denegato e non creduto caso di ammissione anche parziale delle deduzioni istruttorie avversarie ammettersi a prova contraria con i seguenti testi: Controparte_1
- 1) domiciliato in Rudiano Via Roma 16, su tutti i capitoli;
Testimone_1
- 2) , domiciliato in Rudiano via Breda 12/A, su tutti i capitoli;
Tes_2
- 3) domiciliato presso Class S.r.l. in Rho Corso Europa 190, su tutti i capitoli;
Testimone_3
- 4) domiciliato presso in Milano via Gran Sasso 31, su tutti i Tes_4 Controparte_2 capitoli;
in ogni caso:
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del signor Parte_1
per aver resistito in giudizio con lite temeraria svolgendo azioni e eccezioni del tutto
[...] infondate, inammissibili e comunque prescritte nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie contestazioni, e, in ogni caso, e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore de da quantificarsi e liquidarsi in corso di causa e, se del caso, in via Controparte_1 equitativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali e liquidazione del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
in qualità di promissaria acquirente, con atto di citazione del 10.06.2021 conveniva Controparte_1 in giudizio in qualità di promittente alienante, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, domandando:
- in via principale, l'accertamento dell'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data 29.10.2019, così come integrato dalla scrittura privata del 30.11.2020, avente ad oggetto l'unità immobiliare consistente in una porzione di villino bifamiliare sita in Settala (MI), via Don Bosco n. 13;
- l'accertamento, altresì, dell'integrale pagamento da parte dell'attrice del prezzo pattuito di €
288.000,00, in parte corrisposto al momento della stipula del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria (€ 187.212,01), e per la parte residua compensato con il controcredito che pagina 3 di 11 la stessa vantava nei confronti del convenuto, a titolo di rifusione di spese e compensi per l'estinzione della procedura esecutiva individuale nella quale l'immobile oggetto del preliminare era stato pignorato a causa di debiti pregressi del (controcredito per un Pt_1 importo pari ad € 100.787,99, già oggetto di riconoscimento da parte di quest'ultimo nella citata scrittura integrativa del 30.11.2020, a totale compensazione delle reciproche poste);
- ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'emanazione di pronuncia costitutiva di trasferimento della proprietà dell'immobile in capo alla promissaria acquirente, con ordine di rilascio dello stesso e condanna del convenuto al risarcimento del danno;
- in via subordinata, la condanna del convenuto a titolo risarcitorio, o ex art. 2041 c.c. al pagamento di un importo pari ad € 288.000,00;
- In ogni caso, la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite, nonché, al risarcimento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , il quale eccepiva l'invalidità del contratto preliminare Pt_1
e della scrittura integrativa, e domandava in via riconvenzionale di dichiararne la rescissione ex artt.
1447 o 1448 c.c. Sosteneva, infatti, di essersi rivolto, in un periodo di grande difficoltà finanziaria e per far fronte a una procedura esecutiva in corso, alla società Rendimento Etico s.r.l., la quale si era proposta di estinguere i debiti oggetto della procedura in cambio della promessa di vendere a
[...]
(società ad essa collegata) l'immobile sottoposto a pignoramento. Una volta estinta la Controparte_1 procedura grazie all'intervento della citata società, non riuscendo ad alienare l'immobile a un prezzo superiore mediante trattative private cui l'attrice aveva acconsentito, il convenuto era stato spinto da pressioni indebite a firmare la scrittura integrativa, acconsentendo a una ulteriore diminuzione del prezzo, (ritenuto sproporzionato al ribasso rispetto quanto l'immobile era stato valutato in sede esecutiva, ossia € 456.000,00), in quanto costretto dallo stato di bisogno in cui si trovava, di cui la controparte si era approfittata.
Istruita la causa solo documentalmente, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 761/2025, ha parzialmente accolto le domande attoree, ritenendo infondata l'eccezione di rescissione e di conseguenza valido ed efficace il contratto preliminare stipulato dalle parti.
Il primo giudice ha, infatti, ritenuto insussistente lo stato di pericolo di cui all'art. 1447 c.c., avendo il convenuto allegato solo genericamente la propria situazione di debitore esecutato, non sufficiente di per sé a integrare il pericolo attuale di danno grave alla persona richiesto dalla norma citata. Parimenti, ha ritenuto non sussiste lo squilibrio tra le prestazioni, condizione necessaria per l'azione generale di rescissione per lesione di cui all'art. 1448 c.c., posto che: – la differenza tra il prezzo indicato nel preliminare (€ 288.000,00) e quello stimato nel corso della procedura esecutiva (€ 456.000,00) non era pagina 4 di 11 tale da integrare una lesione ultra dimidium; – il promittente venditore, inoltre, aveva potuto godere dell'immobile anche dopo la conclusione del contratto e perfino oltre la scadenza del termine pattuito per la stipulazione del definitivo;
– la procedura esecutiva era già stata estinta, con pagamento integrale dei creditori, sollevando il debitore dal rischio connesso alla pendenza della stessa.
Ciò premesso, il Tribunale ha accertato l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con il Pt_1 contratto preliminare e, verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per il trasferimento di proprietà (la titolarità del diritto di proprietà in capo al e la conformità catastale e urbanistica), Pt_1 ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., dando atto dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo, sulla base della documentazione prodotta da parte dell'attrice e non contestata dal convenuto (in particolare non è stata in alcun modo contestata la scrittura integrativa del
30.11.2020 con cui egli riconosceva di essere debitore della somma equivalente al residuo del prezzo da pagare a suo favore, per una serie di importi ivi indicati posti a controcredito) e ordinando a quest'ultimo il rilascio dell'immobile. Essendo il prezzo stato già interamente corrisposto, detto trasferimento della proprietà non veniva sospensivamente condizionato al pagamento dello stesso.
La domanda di risarcimento del danno è stata, invece, accolta solo parzialmente, con riguardo alle spese notarili sostenute a causa dell'inadempimento del convenuto, per un importo pari a € 1.246,37, rimanendo escluse le altre voci richieste dall'attrice (ossia: – spese legate all'acquisto dell'immobile già ricomprese in modo omnicomprensivo nella scrittura integrativa del 30.11.2020; – spese legate alla mancata vendita dell'immobile in favore dei Sig.ri e frutto di una scelta autonoma CP_3 Per_1 della promissaria acquirente e non riconducibile al;
– danno da occupazione abusiva Pt_1 dell'immobile, non riconosciuto in ragione dell'ampia disponibilità data dalla attrice nel consentire al convenuto di occupare l'immobile fin dalla conclusione del preliminare).
È stata, infine, rigettata la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essendosi il convenuto limitato a resistere alle domande, sulla base di una difesa non esorbitante e non avendo l'attrice dimostrato danni ulteriori rispetto alle spese processuali, che sono state dunque liquidate in base alla soccombenza.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, il impugnava la predetta sentenza sulla base di due motivi di Pt_1 censura che saranno di seguito esaminati, domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, nel merito, in integrale riforma,
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
pagina 5 di 11 quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nel merito contestava in fatto e diritto le deduzioni dell'appellante e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 2.10.2025, dopo aver la difesa dell'appellante dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensiva, il consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, secondo periodo,
c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e, visto l'art. 350bis c.p.c., rinviava per la discussione orale davanti al collegio all'udienza del 11.12.2025, con termine fino al 5.12.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano oralmente e la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 17.12.2025
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello, intitolato “Sulla rescissione ex art. 1447 c.c.”, l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti richiesti per la rescissione del contratto, e in particolare lo stato di pericolo. La sua posizione di debitore esecutato si inquadrerebbe, infatti, in una più ampia condizione di pericolo, dovuto al rischio di perdere la propria abitazione e i mezzi per far fronte alle indispensabili esigenze di vita proprie e della propria famiglia a causa della procedura esecutiva e del pignoramento subito nel 2017 (R.G.E. n. 213/2017 Tribunale di
Milano). Rivoltosi alla società Rendimento Etico s.r.l. perché si facesse carico dei suoi debiti in cambio della promessa di vendere l'immobile pignorato, e convocato in data 29.10.2019 da questa per la stipulazione del relativo preliminare, alla presenza dei suoi creditori, che venivano integralmente pagati, l'appellante, “umiliato e messo alle strette” si sarebbe trovato costretto a firmare il contratto, sotto la “pressione psicologica” di evitare l'imminente vendita ai pubblici incanti dell'immobile.
Anche dopo l'estinzione della procedura esecutiva, mentre il GN tentava invano di vendere l'immobile a un prezzo superiore a quello pattuito e da lui considerato in linea con il mercato (pari circa € 450.000,00), sarebbe continuata una “incessante attività di coercizione psicologica” da parte della per la stipula prima della scrittura integrativa del Parte_2
30.11.2020 (sottoscritta via e-mail) e poi del definitivo, con conseguente rilascio dell'immobile in tempi molto ristretti. In particolare, nel giugno 2020 faceva visitare l'immobile a due potenziali acquirenti, venendo informato solo mesi dopo che questi avevano firmato una proposta di vendita, e convocato per il definitivo prima al 15.12.2020, poi di nuovo al 29.12.2020 e da ultimo al 13.05.2021.
Nemmeno in quest'ultima data si presentava però dal notaio, sentendosi raggirato e manipolato e ritenendo di aver firmato i precedenti contratti a condizioni inique.
Alla luce di quanto dedotto, secondo l'appellante sussisterebbe senz'altro il requisito della necessità di salvare se stessi o altri dal pericolo di un grave danno alla persona, così come gli altri requisiti previsti pagina 6 di 11 dall'art. 1447 c.c. (l'attualità del pericolo in re ipsa nella pendenza della procedura esecutiva;
l'indubbia consapevolezza dello stato di pericolo da parte de la sproporzione tra le Controparte_1 prestazioni derivante dalla differenza tra il valore pattuito di € 288.000,00 e quello stimato in sede esecutiva di € 456.000,00).
Con il secondo motivo di appello, intitolato “Sulla rescissione ex art. 1448 c.c.”, l'appellante contesta la sentenza per aver il primo giudice erroneamente negato, altresì, la sussistenza dei presupposti per la rescissione per stato di bisogno di cui all'art. 1448 c.c. Lo stato di bisogno si integrerebbe, infatt,i con la pressione derivante dalla pendenza della procedura esecutiva e dalle difficoltà economiche del
, che sarebbe stata tale da impedire la libera formazione della sua volontà contrattuale, Pt_1 costringendolo ad accettare le condizioni volute da (in particolare quelle Controparte_1 economiche) pur di ottenere la liberazione della propria posizione debitoria e di evitare l'espropriazione dell'immobile.
Opinione della Corte
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi sollevata dalla difesa della appellata poiché nell'atto di citazione sono state Controparte_1 specificatamente individuate le censure sollevate avverso la sentenza impugnata e sono state trattate le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda il gravame proposto, in conformità con l'art. 342 c.p.c.
Nel merito, tuttavia, l'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto ai fatti di causa, è pacifico che il , sottoposto a procedura esecutiva nel 2017 Pt_1 nell'ambito della quale veniva pignorato il bene immobile oggetto della presente causa (R.G.E. n.
213/2017 Tribunale di Milano), si rivolgeva alla società Rendimento Etico s.r.l., promettendo, con contratto preliminare sottoscritto in data 29.10.2019, di alienare il citato bene al prezzo di € 288.000,00
a in cambio della liberazione della sua esposizione debitoria (ammontante a circa € Controparte_1
188.000,00), salvo poi rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo una volta estintasi la procedura esecutiva. Raggiunto dalla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla promissaria acquirente,
l'appellante eccepiva di aver concluso il contratto (e la successiva scrittura integrativa del Pt_1
30.11.2020) in stato di pericolo e/o di bisogno, domandandone in via riconvenzionale la rescissione ex artt. 1447 o 1448 c.c. Sul rigetto di tale domanda si concentrano le censure contenute nei due motivi di appello.
Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio - in accordo con il primo giudice- che non sussistano i presupposti per la rescissione del contratto preliminare, né per stato di pericolo né per lesione.
pagina 7 di 11 Com'è noto, infatti, il Codice civile prevede la rescindibilità del contratto quale istituto a tutela della parte la quale, a causa di una particolare condizione di svantaggio (di pericolo o bisogno), abbia accettato di stipulare un contratto sinallagmatico c.d. iniquo. In quanto posta a rimedio di un vizio genetico, ossia lo squilibrio oggettivo tra le prestazioni pattuite dalle parti, secondo l'interpretazione maggioritaria in giurisprudenza e in dottrina la rescissione viene ricompresa tra le forme di invalidità del contratto, per quanto presenti alcuni aspetti di disciplina peculiari agli artt. 1449-1452 c.c. Le due ipotesi in cui l'azione di rescissione è ammessa – una più specifica, per il contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.), l'altra più generale, nel caso di lesione, intesa come sproporzione ultra dimidium tra le prestazioni (art. 1448 c.c.) – prevedono requisiti di fondo diversi, e per questo è preferibile affrontare separatamente i due motivi di appello.
Per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 1447 c.c., essa richiede che la parte che invoca la rescissione abbia concluso il contratto “a condizioni inique” a causa della “necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”, necessità che costituisce lo stato di pericolo e che è stata correttamente esclusa dal Tribunale nel caso di specie. Secondo
l'interpretazione tradizionale, infatti, lo stato di pericolo qui rilevante, analogamente allo stato di necessità di cui agli artt. 54 c.p. e 2045 c.c., consiste nel pericolo, derivante da eventi naturali o da fatti umani, di un danno grave alla persona, inteso quale potenziale lesione ai diritti della vita, dell'integrità fisica ma anche della personalità, purché appunto riguardino la persona e non cose o in generale interessi patrimoniali (tutelati se mai dall'ipotesi generale di rescissione per lesione di cui all'articolo successivo). È poi richiesto che il pericolo sia attuale al momento della conclusione del contratto, ma non anche che non sia stato volontariamente causato né che non fosse evitabile altrimenti, pur dovendo comunque essere stato causale rispetto alla stipulazione del contratto.
In accordo con il Tribunale, quanto è stato allegato dall'appellante non è sufficiente a dimostrare sul piano probatorio la sussistenza di uno stringente stato di pericolo così interpretato, essendosi il limitato a dedurre genericamente la propria posizione di debitore esecutato, la pendenza della Pt_1 procedura esecutiva e il rischio di perdere l'abitazione oggetto di pignoramento. Non si ritiene infatti, a differenza di quanto sostiene l'appellante, che il c.d. diritto all'abitazione cui egli fa riferimento, pur se annoverato in termini generali tra i diritti della persona, possa fondare, in assenza di altri elementi fattuali più specifici, il pericolo di un danno grave alla persona, tanto che, come rilevato dal primo giudice, con la stipula del preliminare il e la sua famiglia hanno potuto continuare a occupare Pt_1
l'immobile, avendo tutto il tempo a disposizione per far fronte alle proprie esigenze abitative di lungo periodo in altro modo, ad esempio cercando un'altra sistemazione a titolo di locazione.
pagina 8 di 11 Non si può nemmeno affermare, come si approfondirà a breve, che il contratto preliminare contenesse condizioni inique, posto che il prezzo pattuito di € 288.000,00 risultava ragionevole rispetto ai parametri di mercato del momento di conclusione del negozio. Sull'insussistenza dei requisiti per la rescissione per stato di pericolo, la sentenza di primo grado deve essere dunque confermata.
Allo stesso modo, ancora in accordo con il giudice di primo grado, difettano i presupposti dell'altra ipotesi di rescissione, oggetto del secondo motivo di appello. Secondo la giurisprudenza consolidata, invero, l'azione generale di rescissione per lesione di cui all'art. 1448 c.c., a tutela dell'equilibrio oggettivo tra le obbligazioni assunte dalle parti con il contratto, richiede la simultanea presenza di tre requisiti: la sproporzione ultra dimidium fra le reciproche prestazioni, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro (Cass. Sez. II, 29.07.2024 n. 21130, Cass.
Sez. II, 12.6.2018 n. 15338).
Quanto al requisito della sproporzione tra le prestazioni, che ai sensi dell'art. 1448 co. 2 c.c., a pena di inammissibilità dell'azione, deve eccedere la metà del valore della prestazione promessa o eseguita dalla parte danneggiata – limite quantitativo al di sotto del quale la valutazione del giudice si spingerebbe nel merito della convenienza economica dell'affare, ingerendosi eccessivamente nell'autonomia negoziale delle parti – rileva il valore effettivo che le prestazioni avevano al momento della stipulazione, facendo riferimento a parametri di mercato. In particolare, in caso di compravendita immobiliare, vanno considerate tutte le pattuizioni riguardanti il prezzo, comprese quelle accessorie che determinino una maggiore fruttuosità del bene (Cass. civ. Sez. II, 8.03.2024 n. 6311; Cass. Sez. II,
17.07.2023 n. 20449; Cass. Sez. III, 2.08.2016 n. 16042), come ad esempio l'immediata detenzione dello stesso pattuita nel contratto preliminare.
Quanto, invece, agli altri requisiti della fattispecie, si ritiene che per l'accertamento dello stato di bisogno non sia necessaria una condizione di indigenza assoluta, potendo rilevare anche una contingente carenza di mezzi finanziari o di difficoltà economica, purché questa abbia causalmente determinato la stipulazione del contratto, inducendo il soggetto ad accettare la sproporzione delle prestazioni (Cass. Sez. II, 12.06.2018 n. 15338;), e sia stata consapevolmente sfruttata a proprio vantaggio dalla controparte (anche senza l'impiego di specifici mezzi di pressione psicologica, Cass.
Sez. II, 6.03.2007 n. 5133).
Trattandosi di presupposti tutti ugualmente necessari, è sufficiente l'insussistenza di uno per rigettare la domanda di rescissione (Cass. Sez. II, 29.07.2024 n. 21130; Cass. Sez. II, 19.08.2003 n. 12116).
Alla luce di questi principi, risulta corretta e senz'altro condivisibile la valutazione del primo giudice, in particolare sull'equilibrio tra le prestazioni assunte dal e dalla controparte, considerando Pt_1 anche il fatto che il primo ha potuto detenere l'immobile per molto tempo dopo la conclusione del pagina 9 di 11 preliminare e perfino dopo la scadenza del termine per la stipula del definitivo, e che nel frattempo la procedura esecutiva era stata estinta. Inoltre, l'appellante ha sempre sostenuto che il valore effettivo dell'immobile di sua proprietà fosse pari a € 456.000,00, secondo la stima fatta nel corso della procedura esecutiva (risalente agli anni 2017-2018, v. doc. 6 fascicolo di primo grado parte convenuta): tale valore non è superiore al doppio di quanto avrebbe dovuto pagare in virtù del Controparte_1 preliminare, ossia € 288.000,00 (somma poi effettivamente pagata). È evidente, quindi, come manchi il presupposto base di ammissibilità dell'azione di rescissione per lesione, posto che, in ogni caso, il prezzo pattuito nel contratto appare congruo e non eccessivamente ribassato, sulla base della documentazione prodotta dalla promissaria acquirente (doc. 53, 54, 54 fascicolo di primo grado parte attrice, riportanti i listini ricavabili dai più comuni canali di compravendita immobiliare
(immobiliare.it) e le quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per il Comune di Settala nell'anno 2019, indicanti valori minimi pari rispettivamente a € 1246-1300/mq e valori massimi pari a
€ 1559-1500/mq, alla luce dei quali, per le caratteristiche dell'immobile, il prezzo di € 288.000,00 non poteva considerarsi al di sotto dei prezzi di mercato, tanto che, a conferma, nessun offerente si era proposto quando il GN aveva tentato di vendere l'immobile ad un prezzo molto superiore).
Ebbene, l'assenza di squilibrio tra le prestazioni è sicuramente sufficiente al rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto, così come deciso dal giudice di primo grado, e di conseguenza la sentenza impugnata non può che essere confermata anche su questo punto.
In aggiunta, ritiene la Corte che nemmeno lo stato di bisogno sia stato idoneamente provato dall'appellante, posto che, di nuovo, non può considerarsi a tal fine sufficiente la mera allegazione della pendenza all'epoca della procedura esecutiva, senza ulteriori elementi da cui poter dedurre l'impossibilità di far fronte alle primarie esigenze di vita. Come affermato anche dall'appellata nella sua comparsa di costituzione in appello, infatti, il solo fatto di essere sottoposti a una procedura esecutiva non può integrare in re ipsa uno stato di bisogno né di pericolo, risultando altrimenti frustrata la tutela accordata ai creditori mediante la procedura di esecuzione.
L'appello per le ragioni tutte sopra esposte non può, dunque, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 260.000,01 e € 520.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Segue, sempre a carico dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 761/2025 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al rimborso delle spese di lite del grado, a favore di Parte_1 [...] che liquida per onorario, in complessivi € 14.239,00 oltre iva (se dovuta), cpa e Controparte_1 spese forfetarie al 15%;
3. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.12.2025 la cons. rel.ed est. La presidente
RI SA NA TA TE
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Francesca Biondaro
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. TA TE Presidente
Dott. RI SA NA Consigliere rel. ed. est.
Dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 682/2025 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via G. Spontini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Christian Gervasoni (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso come in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. – P. IVA nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, piazza Grandi n. 19, elettivamente domiciliata in Brescia, via F.lli
Porcellaga n. 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Malagutti (C.F. ), dalla C.F._3 quale è rappresentata e difesa come in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis Parte_1 reiectis,
- in via preliminare e cautelare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata del 28 gennaio 2025 resa dal Tribunale di Milano, sezione IV civile, nell'ambito del procedimento n. R.G. 26519/2021, notificata in data 29 gennaio 2025 e per l'effetto sospendere con effetto immediato l'efficacia esecutiva della suddetta Sentenza, con particolare riguardo all'ordine di trasferimento emesso dal
Giudice di Primo Grado nella sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, per tutti i motivi siccome esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti, la Sentenza del 28 gennaio 2025 resa dal Tribunale di Milano, sezione IV civile, nell'ambito del procedimento n. R.G.
26519/2021, notificata in data 29 gennaio 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “__” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
e, in particolare, dichiarare lo scioglimento di qualsiasi vincolo contrattuale rescindendo il contratto concluso in stato di pericolo o di bisogno, e che nulla sia dovuto a parte appellata;
- in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Voglia l'Ill.ma Controparte_1
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile ex art. 342 c.p.c. per le ragioni di cui alla narrativa. Con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO:
- Rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Pt_1
761/2025 pubblicata il 28.01.2025 [repert.n.786/2025-n.cronol. 507/2025], e per l'effetto confermare la sentenza impugnata con condanna alla parte appellante alla rifusione delle spese.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 2 di 11 - Respingersi le richieste istruttorie avversarie siccome inammissibili perché generiche, valutative imprecisate soggettivamente e temporalmente, formulate in senso negativo, tendenti a dimostrare per testimoni accordi contrattuali in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. e irrilevanti e comunque perché tardive o relative ad eccezioni prescritte e decadute;
- in denegato e non creduto caso di ammissione anche parziale delle deduzioni istruttorie avversarie ammettersi a prova contraria con i seguenti testi: Controparte_1
- 1) domiciliato in Rudiano Via Roma 16, su tutti i capitoli;
Testimone_1
- 2) , domiciliato in Rudiano via Breda 12/A, su tutti i capitoli;
Tes_2
- 3) domiciliato presso Class S.r.l. in Rho Corso Europa 190, su tutti i capitoli;
Testimone_3
- 4) domiciliato presso in Milano via Gran Sasso 31, su tutti i Tes_4 Controparte_2 capitoli;
in ogni caso:
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del signor Parte_1
per aver resistito in giudizio con lite temeraria svolgendo azioni e eccezioni del tutto
[...] infondate, inammissibili e comunque prescritte nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie contestazioni, e, in ogni caso, e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore de da quantificarsi e liquidarsi in corso di causa e, se del caso, in via Controparte_1 equitativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali e liquidazione del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
in qualità di promissaria acquirente, con atto di citazione del 10.06.2021 conveniva Controparte_1 in giudizio in qualità di promittente alienante, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, domandando:
- in via principale, l'accertamento dell'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data 29.10.2019, così come integrato dalla scrittura privata del 30.11.2020, avente ad oggetto l'unità immobiliare consistente in una porzione di villino bifamiliare sita in Settala (MI), via Don Bosco n. 13;
- l'accertamento, altresì, dell'integrale pagamento da parte dell'attrice del prezzo pattuito di €
288.000,00, in parte corrisposto al momento della stipula del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria (€ 187.212,01), e per la parte residua compensato con il controcredito che pagina 3 di 11 la stessa vantava nei confronti del convenuto, a titolo di rifusione di spese e compensi per l'estinzione della procedura esecutiva individuale nella quale l'immobile oggetto del preliminare era stato pignorato a causa di debiti pregressi del (controcredito per un Pt_1 importo pari ad € 100.787,99, già oggetto di riconoscimento da parte di quest'ultimo nella citata scrittura integrativa del 30.11.2020, a totale compensazione delle reciproche poste);
- ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'emanazione di pronuncia costitutiva di trasferimento della proprietà dell'immobile in capo alla promissaria acquirente, con ordine di rilascio dello stesso e condanna del convenuto al risarcimento del danno;
- in via subordinata, la condanna del convenuto a titolo risarcitorio, o ex art. 2041 c.c. al pagamento di un importo pari ad € 288.000,00;
- In ogni caso, la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite, nonché, al risarcimento a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , il quale eccepiva l'invalidità del contratto preliminare Pt_1
e della scrittura integrativa, e domandava in via riconvenzionale di dichiararne la rescissione ex artt.
1447 o 1448 c.c. Sosteneva, infatti, di essersi rivolto, in un periodo di grande difficoltà finanziaria e per far fronte a una procedura esecutiva in corso, alla società Rendimento Etico s.r.l., la quale si era proposta di estinguere i debiti oggetto della procedura in cambio della promessa di vendere a
[...]
(società ad essa collegata) l'immobile sottoposto a pignoramento. Una volta estinta la Controparte_1 procedura grazie all'intervento della citata società, non riuscendo ad alienare l'immobile a un prezzo superiore mediante trattative private cui l'attrice aveva acconsentito, il convenuto era stato spinto da pressioni indebite a firmare la scrittura integrativa, acconsentendo a una ulteriore diminuzione del prezzo, (ritenuto sproporzionato al ribasso rispetto quanto l'immobile era stato valutato in sede esecutiva, ossia € 456.000,00), in quanto costretto dallo stato di bisogno in cui si trovava, di cui la controparte si era approfittata.
Istruita la causa solo documentalmente, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 761/2025, ha parzialmente accolto le domande attoree, ritenendo infondata l'eccezione di rescissione e di conseguenza valido ed efficace il contratto preliminare stipulato dalle parti.
Il primo giudice ha, infatti, ritenuto insussistente lo stato di pericolo di cui all'art. 1447 c.c., avendo il convenuto allegato solo genericamente la propria situazione di debitore esecutato, non sufficiente di per sé a integrare il pericolo attuale di danno grave alla persona richiesto dalla norma citata. Parimenti, ha ritenuto non sussiste lo squilibrio tra le prestazioni, condizione necessaria per l'azione generale di rescissione per lesione di cui all'art. 1448 c.c., posto che: – la differenza tra il prezzo indicato nel preliminare (€ 288.000,00) e quello stimato nel corso della procedura esecutiva (€ 456.000,00) non era pagina 4 di 11 tale da integrare una lesione ultra dimidium; – il promittente venditore, inoltre, aveva potuto godere dell'immobile anche dopo la conclusione del contratto e perfino oltre la scadenza del termine pattuito per la stipulazione del definitivo;
– la procedura esecutiva era già stata estinta, con pagamento integrale dei creditori, sollevando il debitore dal rischio connesso alla pendenza della stessa.
Ciò premesso, il Tribunale ha accertato l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con il Pt_1 contratto preliminare e, verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per il trasferimento di proprietà (la titolarità del diritto di proprietà in capo al e la conformità catastale e urbanistica), Pt_1 ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., dando atto dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo, sulla base della documentazione prodotta da parte dell'attrice e non contestata dal convenuto (in particolare non è stata in alcun modo contestata la scrittura integrativa del
30.11.2020 con cui egli riconosceva di essere debitore della somma equivalente al residuo del prezzo da pagare a suo favore, per una serie di importi ivi indicati posti a controcredito) e ordinando a quest'ultimo il rilascio dell'immobile. Essendo il prezzo stato già interamente corrisposto, detto trasferimento della proprietà non veniva sospensivamente condizionato al pagamento dello stesso.
La domanda di risarcimento del danno è stata, invece, accolta solo parzialmente, con riguardo alle spese notarili sostenute a causa dell'inadempimento del convenuto, per un importo pari a € 1.246,37, rimanendo escluse le altre voci richieste dall'attrice (ossia: – spese legate all'acquisto dell'immobile già ricomprese in modo omnicomprensivo nella scrittura integrativa del 30.11.2020; – spese legate alla mancata vendita dell'immobile in favore dei Sig.ri e frutto di una scelta autonoma CP_3 Per_1 della promissaria acquirente e non riconducibile al;
– danno da occupazione abusiva Pt_1 dell'immobile, non riconosciuto in ragione dell'ampia disponibilità data dalla attrice nel consentire al convenuto di occupare l'immobile fin dalla conclusione del preliminare).
È stata, infine, rigettata la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essendosi il convenuto limitato a resistere alle domande, sulla base di una difesa non esorbitante e non avendo l'attrice dimostrato danni ulteriori rispetto alle spese processuali, che sono state dunque liquidate in base alla soccombenza.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, il impugnava la predetta sentenza sulla base di due motivi di Pt_1 censura che saranno di seguito esaminati, domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, nel merito, in integrale riforma,
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
pagina 5 di 11 quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nel merito contestava in fatto e diritto le deduzioni dell'appellante e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 2.10.2025, dopo aver la difesa dell'appellante dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensiva, il consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, secondo periodo,
c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e, visto l'art. 350bis c.p.c., rinviava per la discussione orale davanti al collegio all'udienza del 11.12.2025, con termine fino al 5.12.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano oralmente e la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 17.12.2025
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello, intitolato “Sulla rescissione ex art. 1447 c.c.”, l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti richiesti per la rescissione del contratto, e in particolare lo stato di pericolo. La sua posizione di debitore esecutato si inquadrerebbe, infatti, in una più ampia condizione di pericolo, dovuto al rischio di perdere la propria abitazione e i mezzi per far fronte alle indispensabili esigenze di vita proprie e della propria famiglia a causa della procedura esecutiva e del pignoramento subito nel 2017 (R.G.E. n. 213/2017 Tribunale di
Milano). Rivoltosi alla società Rendimento Etico s.r.l. perché si facesse carico dei suoi debiti in cambio della promessa di vendere l'immobile pignorato, e convocato in data 29.10.2019 da questa per la stipulazione del relativo preliminare, alla presenza dei suoi creditori, che venivano integralmente pagati, l'appellante, “umiliato e messo alle strette” si sarebbe trovato costretto a firmare il contratto, sotto la “pressione psicologica” di evitare l'imminente vendita ai pubblici incanti dell'immobile.
Anche dopo l'estinzione della procedura esecutiva, mentre il GN tentava invano di vendere l'immobile a un prezzo superiore a quello pattuito e da lui considerato in linea con il mercato (pari circa € 450.000,00), sarebbe continuata una “incessante attività di coercizione psicologica” da parte della per la stipula prima della scrittura integrativa del Parte_2
30.11.2020 (sottoscritta via e-mail) e poi del definitivo, con conseguente rilascio dell'immobile in tempi molto ristretti. In particolare, nel giugno 2020 faceva visitare l'immobile a due potenziali acquirenti, venendo informato solo mesi dopo che questi avevano firmato una proposta di vendita, e convocato per il definitivo prima al 15.12.2020, poi di nuovo al 29.12.2020 e da ultimo al 13.05.2021.
Nemmeno in quest'ultima data si presentava però dal notaio, sentendosi raggirato e manipolato e ritenendo di aver firmato i precedenti contratti a condizioni inique.
Alla luce di quanto dedotto, secondo l'appellante sussisterebbe senz'altro il requisito della necessità di salvare se stessi o altri dal pericolo di un grave danno alla persona, così come gli altri requisiti previsti pagina 6 di 11 dall'art. 1447 c.c. (l'attualità del pericolo in re ipsa nella pendenza della procedura esecutiva;
l'indubbia consapevolezza dello stato di pericolo da parte de la sproporzione tra le Controparte_1 prestazioni derivante dalla differenza tra il valore pattuito di € 288.000,00 e quello stimato in sede esecutiva di € 456.000,00).
Con il secondo motivo di appello, intitolato “Sulla rescissione ex art. 1448 c.c.”, l'appellante contesta la sentenza per aver il primo giudice erroneamente negato, altresì, la sussistenza dei presupposti per la rescissione per stato di bisogno di cui all'art. 1448 c.c. Lo stato di bisogno si integrerebbe, infatt,i con la pressione derivante dalla pendenza della procedura esecutiva e dalle difficoltà economiche del
, che sarebbe stata tale da impedire la libera formazione della sua volontà contrattuale, Pt_1 costringendolo ad accettare le condizioni volute da (in particolare quelle Controparte_1 economiche) pur di ottenere la liberazione della propria posizione debitoria e di evitare l'espropriazione dell'immobile.
Opinione della Corte
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi sollevata dalla difesa della appellata poiché nell'atto di citazione sono state Controparte_1 specificatamente individuate le censure sollevate avverso la sentenza impugnata e sono state trattate le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda il gravame proposto, in conformità con l'art. 342 c.p.c.
Nel merito, tuttavia, l'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto ai fatti di causa, è pacifico che il , sottoposto a procedura esecutiva nel 2017 Pt_1 nell'ambito della quale veniva pignorato il bene immobile oggetto della presente causa (R.G.E. n.
213/2017 Tribunale di Milano), si rivolgeva alla società Rendimento Etico s.r.l., promettendo, con contratto preliminare sottoscritto in data 29.10.2019, di alienare il citato bene al prezzo di € 288.000,00
a in cambio della liberazione della sua esposizione debitoria (ammontante a circa € Controparte_1
188.000,00), salvo poi rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo una volta estintasi la procedura esecutiva. Raggiunto dalla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla promissaria acquirente,
l'appellante eccepiva di aver concluso il contratto (e la successiva scrittura integrativa del Pt_1
30.11.2020) in stato di pericolo e/o di bisogno, domandandone in via riconvenzionale la rescissione ex artt. 1447 o 1448 c.c. Sul rigetto di tale domanda si concentrano le censure contenute nei due motivi di appello.
Quanto al primo motivo, ritiene il Collegio - in accordo con il primo giudice- che non sussistano i presupposti per la rescissione del contratto preliminare, né per stato di pericolo né per lesione.
pagina 7 di 11 Com'è noto, infatti, il Codice civile prevede la rescindibilità del contratto quale istituto a tutela della parte la quale, a causa di una particolare condizione di svantaggio (di pericolo o bisogno), abbia accettato di stipulare un contratto sinallagmatico c.d. iniquo. In quanto posta a rimedio di un vizio genetico, ossia lo squilibrio oggettivo tra le prestazioni pattuite dalle parti, secondo l'interpretazione maggioritaria in giurisprudenza e in dottrina la rescissione viene ricompresa tra le forme di invalidità del contratto, per quanto presenti alcuni aspetti di disciplina peculiari agli artt. 1449-1452 c.c. Le due ipotesi in cui l'azione di rescissione è ammessa – una più specifica, per il contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.), l'altra più generale, nel caso di lesione, intesa come sproporzione ultra dimidium tra le prestazioni (art. 1448 c.c.) – prevedono requisiti di fondo diversi, e per questo è preferibile affrontare separatamente i due motivi di appello.
Per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 1447 c.c., essa richiede che la parte che invoca la rescissione abbia concluso il contratto “a condizioni inique” a causa della “necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”, necessità che costituisce lo stato di pericolo e che è stata correttamente esclusa dal Tribunale nel caso di specie. Secondo
l'interpretazione tradizionale, infatti, lo stato di pericolo qui rilevante, analogamente allo stato di necessità di cui agli artt. 54 c.p. e 2045 c.c., consiste nel pericolo, derivante da eventi naturali o da fatti umani, di un danno grave alla persona, inteso quale potenziale lesione ai diritti della vita, dell'integrità fisica ma anche della personalità, purché appunto riguardino la persona e non cose o in generale interessi patrimoniali (tutelati se mai dall'ipotesi generale di rescissione per lesione di cui all'articolo successivo). È poi richiesto che il pericolo sia attuale al momento della conclusione del contratto, ma non anche che non sia stato volontariamente causato né che non fosse evitabile altrimenti, pur dovendo comunque essere stato causale rispetto alla stipulazione del contratto.
In accordo con il Tribunale, quanto è stato allegato dall'appellante non è sufficiente a dimostrare sul piano probatorio la sussistenza di uno stringente stato di pericolo così interpretato, essendosi il limitato a dedurre genericamente la propria posizione di debitore esecutato, la pendenza della Pt_1 procedura esecutiva e il rischio di perdere l'abitazione oggetto di pignoramento. Non si ritiene infatti, a differenza di quanto sostiene l'appellante, che il c.d. diritto all'abitazione cui egli fa riferimento, pur se annoverato in termini generali tra i diritti della persona, possa fondare, in assenza di altri elementi fattuali più specifici, il pericolo di un danno grave alla persona, tanto che, come rilevato dal primo giudice, con la stipula del preliminare il e la sua famiglia hanno potuto continuare a occupare Pt_1
l'immobile, avendo tutto il tempo a disposizione per far fronte alle proprie esigenze abitative di lungo periodo in altro modo, ad esempio cercando un'altra sistemazione a titolo di locazione.
pagina 8 di 11 Non si può nemmeno affermare, come si approfondirà a breve, che il contratto preliminare contenesse condizioni inique, posto che il prezzo pattuito di € 288.000,00 risultava ragionevole rispetto ai parametri di mercato del momento di conclusione del negozio. Sull'insussistenza dei requisiti per la rescissione per stato di pericolo, la sentenza di primo grado deve essere dunque confermata.
Allo stesso modo, ancora in accordo con il giudice di primo grado, difettano i presupposti dell'altra ipotesi di rescissione, oggetto del secondo motivo di appello. Secondo la giurisprudenza consolidata, invero, l'azione generale di rescissione per lesione di cui all'art. 1448 c.c., a tutela dell'equilibrio oggettivo tra le obbligazioni assunte dalle parti con il contratto, richiede la simultanea presenza di tre requisiti: la sproporzione ultra dimidium fra le reciproche prestazioni, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro (Cass. Sez. II, 29.07.2024 n. 21130, Cass.
Sez. II, 12.6.2018 n. 15338).
Quanto al requisito della sproporzione tra le prestazioni, che ai sensi dell'art. 1448 co. 2 c.c., a pena di inammissibilità dell'azione, deve eccedere la metà del valore della prestazione promessa o eseguita dalla parte danneggiata – limite quantitativo al di sotto del quale la valutazione del giudice si spingerebbe nel merito della convenienza economica dell'affare, ingerendosi eccessivamente nell'autonomia negoziale delle parti – rileva il valore effettivo che le prestazioni avevano al momento della stipulazione, facendo riferimento a parametri di mercato. In particolare, in caso di compravendita immobiliare, vanno considerate tutte le pattuizioni riguardanti il prezzo, comprese quelle accessorie che determinino una maggiore fruttuosità del bene (Cass. civ. Sez. II, 8.03.2024 n. 6311; Cass. Sez. II,
17.07.2023 n. 20449; Cass. Sez. III, 2.08.2016 n. 16042), come ad esempio l'immediata detenzione dello stesso pattuita nel contratto preliminare.
Quanto, invece, agli altri requisiti della fattispecie, si ritiene che per l'accertamento dello stato di bisogno non sia necessaria una condizione di indigenza assoluta, potendo rilevare anche una contingente carenza di mezzi finanziari o di difficoltà economica, purché questa abbia causalmente determinato la stipulazione del contratto, inducendo il soggetto ad accettare la sproporzione delle prestazioni (Cass. Sez. II, 12.06.2018 n. 15338;), e sia stata consapevolmente sfruttata a proprio vantaggio dalla controparte (anche senza l'impiego di specifici mezzi di pressione psicologica, Cass.
Sez. II, 6.03.2007 n. 5133).
Trattandosi di presupposti tutti ugualmente necessari, è sufficiente l'insussistenza di uno per rigettare la domanda di rescissione (Cass. Sez. II, 29.07.2024 n. 21130; Cass. Sez. II, 19.08.2003 n. 12116).
Alla luce di questi principi, risulta corretta e senz'altro condivisibile la valutazione del primo giudice, in particolare sull'equilibrio tra le prestazioni assunte dal e dalla controparte, considerando Pt_1 anche il fatto che il primo ha potuto detenere l'immobile per molto tempo dopo la conclusione del pagina 9 di 11 preliminare e perfino dopo la scadenza del termine per la stipula del definitivo, e che nel frattempo la procedura esecutiva era stata estinta. Inoltre, l'appellante ha sempre sostenuto che il valore effettivo dell'immobile di sua proprietà fosse pari a € 456.000,00, secondo la stima fatta nel corso della procedura esecutiva (risalente agli anni 2017-2018, v. doc. 6 fascicolo di primo grado parte convenuta): tale valore non è superiore al doppio di quanto avrebbe dovuto pagare in virtù del Controparte_1 preliminare, ossia € 288.000,00 (somma poi effettivamente pagata). È evidente, quindi, come manchi il presupposto base di ammissibilità dell'azione di rescissione per lesione, posto che, in ogni caso, il prezzo pattuito nel contratto appare congruo e non eccessivamente ribassato, sulla base della documentazione prodotta dalla promissaria acquirente (doc. 53, 54, 54 fascicolo di primo grado parte attrice, riportanti i listini ricavabili dai più comuni canali di compravendita immobiliare
(immobiliare.it) e le quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per il Comune di Settala nell'anno 2019, indicanti valori minimi pari rispettivamente a € 1246-1300/mq e valori massimi pari a
€ 1559-1500/mq, alla luce dei quali, per le caratteristiche dell'immobile, il prezzo di € 288.000,00 non poteva considerarsi al di sotto dei prezzi di mercato, tanto che, a conferma, nessun offerente si era proposto quando il GN aveva tentato di vendere l'immobile ad un prezzo molto superiore).
Ebbene, l'assenza di squilibrio tra le prestazioni è sicuramente sufficiente al rigetto della domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto, così come deciso dal giudice di primo grado, e di conseguenza la sentenza impugnata non può che essere confermata anche su questo punto.
In aggiunta, ritiene la Corte che nemmeno lo stato di bisogno sia stato idoneamente provato dall'appellante, posto che, di nuovo, non può considerarsi a tal fine sufficiente la mera allegazione della pendenza all'epoca della procedura esecutiva, senza ulteriori elementi da cui poter dedurre l'impossibilità di far fronte alle primarie esigenze di vita. Come affermato anche dall'appellata nella sua comparsa di costituzione in appello, infatti, il solo fatto di essere sottoposti a una procedura esecutiva non può integrare in re ipsa uno stato di bisogno né di pericolo, risultando altrimenti frustrata la tutela accordata ai creditori mediante la procedura di esecuzione.
L'appello per le ragioni tutte sopra esposte non può, dunque, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 260.000,01 e € 520.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Segue, sempre a carico dell'appellante, il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 761/2025 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al rimborso delle spese di lite del grado, a favore di Parte_1 [...] che liquida per onorario, in complessivi € 14.239,00 oltre iva (se dovuta), cpa e Controparte_1 spese forfetarie al 15%;
3. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.12.2025 la cons. rel.ed est. La presidente
RI SA NA TA TE
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Francesca Biondaro
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