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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere ausiliario- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 451 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 2145/2020(RG 5272/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rendita da morte e assegno una tantum, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M. DEL VECCHIO
- Appellante - contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore,
rappr.e difeso dall'avv. E. APRILE
-Appellata-
OGGETTO: “Rendita per morte e assegno una tantum”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 21/11/2020 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di concessione di rendita per morte ex art 85 T.U. n. 1124/65 proposta a seguito del decesso del marito
, avvenuto in data 14/1/2018. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza Persona_1
impugnata, avendo il giudice escluso che la bronco pneumopatia cronica ostruttiva, le placche pleuriche e la fibrosi polmonare da cui egli era affetto, concausate dall'esposizione ad amianto e polveri per l'intera vita lavorativa presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, possano avere anche concausato il decesso del NT. Quest'ultimo, infatti, è deceduto per insufficienza cardiaca, ma sicuramente tale insufficienza è stata aggravata dalla patologia polmonare.
Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda proposta in I grado. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Leggendo attentamente la ctu svolta in primo grado, è evidente che il ctu ha riconosciuto anche la fibrosi polmonare idiopativa, oltre alla bronco pneumopatia e alle placche pleuriche, come malattia di origine professionale. Pur conscio, infatti, che esistono delle cause della patologia ancora oggi sconosciute, ha ritenuto che la prolungata esposizione ad amianto e polveri, documentata dalla vedova del NT, sia da ritenersi, alla luce di recenti studi sull'argomento, come valida concausa della grave patologia polmonare che affliggeva il de cuius. Dopo avere concluso in tal senso, il consulente ha esaminato le cause del decesso del NT, chiarendo che egli fosse affetto da insufficienza cardiaca con fibrillazione atriale cronica, che negli ultimi mesi era degenerata in cachessia cardiaca, con conseguente generale scompenso metabolico. Il ctu ha concluso perciò ritenendo che la “reale causa ultima del decesso”fosse da ascriversi alla insufficienza cardiaca.
Non ha approfondito invece la relazione tra la grave patologia polmonare e la funzionalità del cuore, né l'incidenza che un mal funzionamento dei polmoni avesse determinato sul cuore, a prescindere dal fatto che il decesso fosse stato causato all'ultimo da un arresto cardiaco.
Sul punto si è soffermato il ct di parte appellante, con considerazioni meritevoli di condivisione.
Questi ha infatti fatto rilevare che la fibrosi polmonare, che è un irrigidimento del tessuto polmonare, porta ad una grave insufficienza respiratoria, che difatti è stata riscontrata nei certificati di ricovero ricevuti negli ultimi mesi prima del decesso ed è in grado di compromettere anche la regolare funzionalità del cuore, oltreché la salute generale dell'individuo.
In particolare nel certificato rilasciato dalla Cittadella della Carità di Taranto in data 3/10/2017 si legge “insufficienza respiratoria di tipo restrittivo di grado medio”; nel referto di visita pneumologica del 17/10/2017 si certificavano scadenti condizioni generali con forte decondizionamento muscolare e paziente quasi del tutto allettato, anche se ancora non bisognevole di ossigenoterapia;
nella copia di dimissione del 8/1/2018 della S.c. di medicina interna dell'ospedale di Martina Franca, si attestava una: “insufficienza respiratoria in paziente con BPCO.
Cardiopatia ischemica rivascolarizzata. Stato cachettico. Piaghe da decubito”. Nello stesso senso la cartella clinica del ricovero dal 13/1/2018 al 14/1/2018 diagnostica una “insufficienza respiratoria acuta in paziente con fibrosi polmonare, insufficienza ventricolare, sindrome da allettamento con piaghe da decubito”. Infine il certificato di morte del 14/1/2018 indicava le patologie che hanno causato il decesso individuando:“fibrosi polmonare disfunzione ventricolare sinistra, insufficienza respiratoria acuta, insufficienza ventricolare sinistra, adinamia cordis, piaghe da decubito, diabete”.
Insomma il paziente era allettato da molto tempo, non riuscendo, a causa della grave insufficienza respiratoria ed anche cardiaca, più a muoversi, con tutte le conseguenze ben note in tema di debolezza e piaghe da decubito. La grave insufficienza respiratoria ha sicuramente contribuito alla compromissione della funzionalità cardiaca, concorrendo al decesso, così come anche scritto nel certificato di morte, non trattandosi di due patologie a carico di distretti indipendenti tra loro, ma strettamente correlati. Si condivide infatti la considerazione del ctp secondo cui la grave insufficienza respiratoria ha senz'altro aggravato la patologia cardiaca di cui pure il NT soffriva, senz'altro concorrendo a determinare il decesso.
Si sostiene in giurisprudenza che “In caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone
l'anticipazione”1.
Si ritiene, pertanto, molto probabile che la grave insufficienza respiratoria di origine professionale abbia contribuito alla causazione del decesso, avendo inciso direttamente sulla funzionalità del cuore già malato e sulla efficacia delle terapie .
La domanda deve essere accolta e deve essere dichiarato il diritto della vedova a percepire la rendita ai superstiti dalla data del decesso, oltre accessori come per legge.
La estrema particolarità della vicenda e la difficoltà oggettiva incontrata dai consulenti di stabilire nel caso di specie le cause della morte giustificano la compensazione integrale delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a Parte_1 percepire la rendita ai superstiti e l'assegno una tantum ex art 85 D.P.R. n. 1124/65 dalla data del decesso di;
per l'effetto condanna l' a corrispondere i relativi ratei, oltre Persona_1 CP_2
accessori come per legge. Spese compensate del doppio grado
Taranto, 26/3/2025
Il Relatore Il Presidente Dott.ssa R.Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L, Sentenza n. 1570 del 26/01/2010