TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 6281
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Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
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Decreto presidenziale 20 febbraio 2026
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Sentenza 7 aprile 2026

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    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della direttiva 2000/31/CE e dei principi del paese d’origine e del mutuo riconoscimento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Direttiva 2000/31/CE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis e dell’art. 28 bis della direttiva 2010/13. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2024/1083. Violazione della libertà di prestazione dei servizi e degli articoli 53, 62 e 114 TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, par. 4, TUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 1, TFUE. Violazione del principio del primato dell’Unione Europea. Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990.

    Il giudice ha ritenuto che la misura, pur avendo un carattere generale, sia ammissibile in quanto l'Autorità ha previsto un meccanismo di individuazione puntuale dei prestatori interessati tramite liste specifiche. Tuttavia, ha accolto il ricorso per il mancato rispetto delle condizioni procedurali di cui all'art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE, in quanto l'Autorità non ha previamente invitato lo Stato membro di origine ad adottare i provvedimenti necessari né ha notificato alla Commissione europea e allo Stato membro di origine la propria intenzione di adottare misure restrittive.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2022/2065. Violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 57 del Regolamento (UE) 2022/2065. Violazione e falsa applicazione dell’art. 288 TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 1, Cost.. Violazione del principio del primato dell’Unione Europea. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990.

    Il giudice ha respinto tale doglianza, ritenendo che l'armonizzazione del DSA non sia ancora piena e che, in assenza di una soluzione europea uniforme per la verifica dell'età, siano ammesse soluzioni transitorie nazionali purché conformi al diritto dell'Unione e alla direttiva 2000/31/CE. Ha inoltre evidenziato che la delibera prevede un meccanismo di adeguamento alla normativa europea sopravvenuta.

  • Rigettato
    Violazione del dovere di motivazione rafforzata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990 e dell’art. 5(2) della Direttiva 2015/1535/UE.

    Il giudice ha respinto tale doglianza, ritenendo che l'Autorità abbia adeguatamente motivato le ragioni che l'hanno condotta a superare le osservazioni della Commissione, in particolare attraverso l'inserimento della previsione di cui all'art. 4 comma 3 della delibera 96/25/CONS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 6281
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6281
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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