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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13367/2023 R.G.
TRA
CO LL,
elettivamente domiciliata in San Cipriano D'Aversa, al corso Umberto I n. 136, presso lo studio legale dell'avv. Ulderico Tornincasa, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo “1) dichiarare l'istante sig.ra LL TA inabile civile al 100% ex lege 118/71-222/84
e succ. mod. sin da MAGGIO/2022, in via meramente subordinata, dal riconoscimento giudiziale;
2)condannare l'inps al pagamento dei trattamenti di famiglia cosi come previsto dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153 a far data da MAGGIO/2022; 3) per effetto delle conclusioni del CTU – anche in considerazione dell'assenza di eventuali contestazioni e della congruità della relazione peritale – sentenziare, il relativo requisito sanitario;
4) condannare l'INPS al pagamento delle spese e degli onorari di lite, in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art.93 cpc al sottoscritto difensore antistatario, da liquidarsi, in ogni caso , nel rispetto dei minimi inderogabili, calcolati nell'allegata notula, previsti dal tariffario forense, così come approvato dal D.M.55/2014 nonché dell'art..2233 comma 2 C.C.”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di essere titolare di pensione ai superstiti dal maggio 2022;
b) Di aver presentato domanda per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare;
c) Che l'INPS non ha provveduto a convocarla a visita medica;
d) Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso a fronte del riconoscimento della prestazione a partire dal mese di ottobre 2022.
Espletata la consulenza tecnica ammessa, a fronte della domanda di parte ricorrente di ottenere la prestazione da data antecedente al riconoscimento operato dall'ente previdenziale, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Parte ricorrente chiede la liquidazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare.
In tal senso, infatti, l'art. 2 co.8 d.l. 69/88 prevede “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” ed
è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che tale assegno spetta anche al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti che abbia inabilità tali da non consentire l'attività lavorativa (sul punto cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/08/1996, n.7668 secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro).
Ebbene, parte ricorrente ha dato prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Ed infatti, è presente in atti documentazione attestante la titolarità della pensione di reversibilità, come allegato dalla ricorrente;
è presente in atti documentazione attestante lo stato reddituale della ricorrente, ed è stata effettuata in giudizio consulenza tecnica da cui è risultato che
“Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere un parere di soggetto che si trova nella condizione di assoluta e permanente inabilità (100%) a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Tale condizione è da riconoscere dal mese di maggio 2022, data dalla quale risulta essere vedova”.
Rispetto al presente giudizio, poi, deve osservarsi che l'ente previdenziale già in via amministrativa ha riconosciuto il diritto della ricorrente di beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare a partire dal mese di ottobre 2022, di modo che – successivamente all'instaurazione del giudizio – l'oggetto può dirsi limitato alla data di corresponsione della prestazione richiesta.
Nel caso di specie, dunque, è provato che la ricorrente già fosse in possesso di tutti gli elementi richiesti dalla legge sin dal maggio 2022, con la conseguenza che non essendo stata liquidata autonomamente dall'INPS la prestazione, a fronte della domanda presentata dalla parte, la liquidazione deve avvenire a partire dalla presentazione della domanda, così come richiesto.
Per le ragioni evidenziate, quindi, il ricorso deve essere accolto.
L'INPS deve quindi essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della prestazione a partire dalla domanda amministrativa, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte soccombente e si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare sin dal mese di maggio 2022;
- Condanna l'INPS al pagamento dei ratei non corrisposti a partire dalla domanda amministrativa, oltre interessi;
- Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
- Liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13367/2023 R.G.
TRA
CO LL,
elettivamente domiciliata in San Cipriano D'Aversa, al corso Umberto I n. 136, presso lo studio legale dell'avv. Ulderico Tornincasa, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo “1) dichiarare l'istante sig.ra LL TA inabile civile al 100% ex lege 118/71-222/84
e succ. mod. sin da MAGGIO/2022, in via meramente subordinata, dal riconoscimento giudiziale;
2)condannare l'inps al pagamento dei trattamenti di famiglia cosi come previsto dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153 a far data da MAGGIO/2022; 3) per effetto delle conclusioni del CTU – anche in considerazione dell'assenza di eventuali contestazioni e della congruità della relazione peritale – sentenziare, il relativo requisito sanitario;
4) condannare l'INPS al pagamento delle spese e degli onorari di lite, in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art.93 cpc al sottoscritto difensore antistatario, da liquidarsi, in ogni caso , nel rispetto dei minimi inderogabili, calcolati nell'allegata notula, previsti dal tariffario forense, così come approvato dal D.M.55/2014 nonché dell'art..2233 comma 2 C.C.”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di essere titolare di pensione ai superstiti dal maggio 2022;
b) Di aver presentato domanda per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare;
c) Che l'INPS non ha provveduto a convocarla a visita medica;
d) Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso a fronte del riconoscimento della prestazione a partire dal mese di ottobre 2022.
Espletata la consulenza tecnica ammessa, a fronte della domanda di parte ricorrente di ottenere la prestazione da data antecedente al riconoscimento operato dall'ente previdenziale, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Parte ricorrente chiede la liquidazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare.
In tal senso, infatti, l'art. 2 co.8 d.l. 69/88 prevede “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” ed
è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che tale assegno spetta anche al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti che abbia inabilità tali da non consentire l'attività lavorativa (sul punto cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/08/1996, n.7668 secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro).
Ebbene, parte ricorrente ha dato prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Ed infatti, è presente in atti documentazione attestante la titolarità della pensione di reversibilità, come allegato dalla ricorrente;
è presente in atti documentazione attestante lo stato reddituale della ricorrente, ed è stata effettuata in giudizio consulenza tecnica da cui è risultato che
“Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere un parere di soggetto che si trova nella condizione di assoluta e permanente inabilità (100%) a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Tale condizione è da riconoscere dal mese di maggio 2022, data dalla quale risulta essere vedova”.
Rispetto al presente giudizio, poi, deve osservarsi che l'ente previdenziale già in via amministrativa ha riconosciuto il diritto della ricorrente di beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare a partire dal mese di ottobre 2022, di modo che – successivamente all'instaurazione del giudizio – l'oggetto può dirsi limitato alla data di corresponsione della prestazione richiesta.
Nel caso di specie, dunque, è provato che la ricorrente già fosse in possesso di tutti gli elementi richiesti dalla legge sin dal maggio 2022, con la conseguenza che non essendo stata liquidata autonomamente dall'INPS la prestazione, a fronte della domanda presentata dalla parte, la liquidazione deve avvenire a partire dalla presentazione della domanda, così come richiesto.
Per le ragioni evidenziate, quindi, il ricorso deve essere accolto.
L'INPS deve quindi essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della prestazione a partire dalla domanda amministrativa, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico di parte soccombente e si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare sin dal mese di maggio 2022;
- Condanna l'INPS al pagamento dei ratei non corrisposti a partire dalla domanda amministrativa, oltre interessi;
- Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
- Liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo