Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO TO Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1783 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Pt_1
Avv. GALLO GIUSEPPE e
RA ON Avv. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 17846 del 2019 con cui il Parte Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “ (di seguito ) Pt_1 ha agito in via monitoria nei confronti di RA ON (di seguito AD) al fine sentirla condannare al pagamento in proprio favore dell'importo di €. 9.634,64 oltre interessi legali dalla scadenza sino all'effettivo saldo per la fornitura di gas presso il locali siti in Roma, via Antonio Pietrangeli, 14 in virtù di estratto conto notarile allegato al ricorso monitorio. In data 14 maggio 2014 il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Mauro Lambertucci, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 113231/2014 con Parte cui ha ingiunto a AF il pagamento in favore di dell'importo di
€. 9.634,64 oltre interessi come richiesti e spese di procedura. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione AF che ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo contestando in particolare
€. 5.634,64 oltre interessi dalla scadenza al saldo. In particolare ha sostenuto di aver provveduto ad interrompere la prescrizione e di aver contabilizzato correttamente i consumi indicati nelle fatture. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed i termini istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. La causa veniva assegnata alla scrivente che la rimetteva sul ruolo ed ammetteva la C.T.U nominando a tal fine l'Ing. A Persona_1 seguito del deposito della relazione peritale veniva disposta la riconvocazione del C.T.U. per chiarimenti e, successivamente, veniva fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni nonché per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Orbene, considerato che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011). Infatti configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
pag. 2/8 La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). Invero, condividendo le conclusione della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n . 9685 del 2000). Per quanto sopra esposto la domanda proposta dalla parte opponente è fondata e va accolta. Deve rilevarsi che la qualificazione negoziale dei rapporti tra il convenuto e l'utente rispetto alla fornitura di gas ha natura privatistica poiché si verte in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato regolato dagli artt. 1559 c.c. e seguenti, il cui corrispettivo ai sensi dell'art. 1562 c.c. è pagato secondo le scadenze d'uso. Il carattere privatistico del rapporto connota la posizione giuridica del privato come diritto soggettivo e non già come interesse legittimo. La tariffa del servizio di somministrazione del gas si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova pag. 3/8 fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì in un contratto di utenza. Tra il cliente e il venditore di energia si inserisce un soggetto, terzo tra le parti eppure fondamentale, nell'esecuzione della prestazione: il distributore che cura gli allacci della fornitura, la manutenzione e, soprattutto, la lettura del misuratore ai fini della fatturazione. Tutto quanto essenziale all'esecuzione della prestazione ed alla sua quantificazione economica, secondo le tariffe fissate dall'Autorità (nel mercato tutelato) ovvero dal venditore (nel mercato libero) è affidato ad un terzo i cui obblighi rispetto al cliente sono fissati da delibere amministrative dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i sistemi idrici. L'inestricabile connessione delle suddetti componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione del gas, sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione (Cass. sent n. 382 del 11.01.2005; Giudice di pace di Potenza sent. n.610 del 16.10.2013). Nel caso che ci occupa AF ha contestato la debenza dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo ritenuto esorbitante in relazione alle esigenze ordinarie del nucleo familiare a cui l'utenza era destinata. Orbene l'utente che contesta la bolletta,…….non può essere penalizzato in giudizio in fase di distribuzione dell'onere probatorio. Spetta, infatti, sempre al gestore e fornitore del gas metano che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale (Cass. N. 10313/2004). Corre l'obbligo di precisare che il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione. Parte si è limitata a depositare copia delle fatture da essa emesse nei confronti dell'opponente ma non ha provato che i consumi in essa riportati siano quelli effettivamente quelli rilevati dal contatore centrale, con la conseguenza che non avendo adempiuto all'onere della prova ad essa parte opposta incombente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13595/2013 deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Né la perizia depositata dal C.T.U. dott. ha supportato lo scrivente Per_1 Parte giudicante ad interpretare al i dati indicati nelle fatture allegate da atteso che lo stesso C.T.U. si è limitato a far proprie le deduzioni di parte pag. 4/8 opposta riportandone pedissequamente alcuni passi della comparsa di Parte costituzione di nella relazione peritale a sua firma senza appurare e verificare alcun dato.
pag. 5/8 Di talchè il decreto ingiuntivo n. 11231/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 14.05.2014 deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 11231/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 14.05.2014;
b) Condanna a rifondere a AF TO le spese di lite Parte_1 che liquida in €. 118,50, €. 3.800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
c) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte soccombente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.” La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Il Tribunale, sul presupposto che l'opponente avesse contestato la correttezza dei consumi addebitatele con le fatture, ha ritenuto fondata Parte_ l'opposizione poiché l' on ha fornito la prova dei consumi stessi. Parte_ L censura la sentenza poiché la contestazione della controparte è del tutto generica e, pertanto, esonera l'attore dalla prova dei fatti non contestati. Il motivo è fondato. Effettivamente, l'odierna appellata nel suo atto di opposizione, quanto ai consumi, si è limitata a dedurre che sono “del tutto spropositati rispetto alle esigenze ordinarie del nucleo familiare della signora AF”, senza specificare alcunchè. Nulla dice in ordine a quali sarebbero stati i suoi consumi ordinari né quali sarebbero le esigenze del nucleo familiare. Nessun raffronto, nessun termine di paragone viene neppure indicato. Il che, ai sensi del combinato Parte_ disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., esonera l' dalla prova dei consumi in discorso, tenuto conto che le fatture prodotte contengono pag. 6/8 quanto serve per essere contestate in modo specifico (costo unitario, costi accessori, periodo di utenza considerato, etc.). D'altro canto, in tema di ripartizione dell'onere della prova, va fatta applicazione del principio che segue: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.” (Cass. 28984 del 2023). Dal che discende, nel caso di specie, che in difetto di contestazione in ordine al funzionamento del contatore, l'onere di dimostrare l'eccessività dei consumi grava sulla AF che non l'ha assolto. L'appellata ha ribadito in questa sede le due eccezioni sollevate con riferimento all'applicazione dell'IVA ed alla prescrizione. Parte_ In ordine alla prima eccezione, ne ha dimostrato l'infondatezza mediante il deposito delle fatture in questione e sulla base del quadro di dettaglio delineato in comparsa, avuto riguardo alle sezioni di riepilogo IVA presenti a pag. 5 della fattura n. 20110711 e pag. 8 della fattura n. 20100111. Parte_ In particolare, risulta che on ha mai applicato agli importi l'aliquota del 40 %, bensì del 20 e del 10 %, a seconda del periodo di consumo. Come si evince dalla sezione riepilogo Iva presente nella fattura n. 20110711, sull'importo di euro 3.279,31 è stata applicata un'aliquota ordinaria del 20%, mentre sull'importo di euro 691,36 è stata applicata un'aliquota agevolata del 10% per un totale di imposta pari ad euro 725,00. E così per la fattura n. 20100111 dalla quale emerge che sull'importo di euro185,04 è stata applicata l'aliquota ordinaria del 20%, mentre sull'importo di euro 4,34 un'aliquota agevolata del 10%, per un totale di imposta pari ad euro 37,44. D'altro canto lo stesso CTU del primo grado nella sua relazione ha accertato che l'IVA è stata correttamente applicata. In ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata soltanto in relazione alla Parte_ fattura n. 20081011 per l'importo di euro 83,68, l' ha documentato di averla interrotta con le due lettere di diffida (docc. 23 e 24 allegati alla pag. 7/8 comparsa di costituzione e risposta in primo grado), il che dimostra l'infondatezza della predetta eccezione. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellata e così quelle della CTU.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello; respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 113231/2014 emesso dal Tribunale di Roma, proposta da RA ON;
condanna RA ON alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura che liquida in euro 3.000,00, quanto al Pt_1 primo grado ed euro 3.200,00, quanto al secondo grado, oltre il C.U., spese generali ed oneri di legge. Pone le spese della CTU a carico della RA. Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 8/8