Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01945/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura, TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di-OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
contro
Comune di Ascea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariangela Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. della determinazione conclusiva della conferenza di servizi SUAP -OMISSIS- del 18/09/2024 e R.G. N. -OMISSIS- del 18/09/2024, notificata con pec del 18/09/2024, acquisita al prot. SABAP.SA n. -OMISSIS- (All. 1);
2. della nota N-OMISSIS- del 23/05/2024 con cui il Comune di Ascea ha indetto la conferenza di servizi del procedimento de quo (All. 2);
3. ove e per quanto possa occorrere, della nota N. -OMISSIS- del 30/09/21 con la quale il Responsabile S.U.E. del Comune di Ascea ha indetto una prima conferenza di servizi;
4. ove e per quanto possa occorrere, della nota dello stesso responsabile SUE del Comune di Ascea N. -OMISSIS- del 21/10/21 (All. 12), con la quale fu disposta la sospensione della conferenza di servizi per il termine di giorni 60 e l’archiviazione della stessa in caso di mancata ripresa entro siffatto termine;
5. ove e per quanto possa occorrere, della nota N. -OMISSIS- del 09/11/22, con cui il Responsabile dell’Unità Paesaggistico – Ambientale del Comune di Ascea (SA) ha trasmesso gli atti istruttori comunali relativi alla “Conferenza di Servizi a procedimento semplificato di cui all’art. 14 della L.R. n. 241/90”, per l’esame dello stesso progetto;
6. ove e per quanto possa occorrere, della nota N. -OMISSIS-del 23/06/22, con cui il Responsabile S.U.E. ha chiesto all’Unità Paesaggistico – ambientale di voler provvedere al rilascio del parere di propria competenza sull’intervento in oggetto e ciò al fine di riattivare la conferenza di servizi per il rilascio del richiesto titolo;
7. ove e per quanto possa occorrere, del Verbale N. -OMISSIS- della Commissione Locale per il Paesaggio, relativo alla Seduta del 03/11/22;
8. ove e per quanto possa occorrere, del Verbale N. -OMISSIS- della Commissione Locale per il Paesaggio, relativo alla Seduta del 12/7/22;
9. ove e per quanto possa occorrere, dei verbali della 1°, 2° e 3° seduta della Conferenza di servizi, trasmessi dal SUE del Comune di Ascea (All. 7-9-11);
10. di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascea, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 16 novembre 2024 e depositato il successivo 28 novembre il Ministero della Cultura e la TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di-OMISSIS- hanno impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi Suap -OMISSIS- del 18 settembre 2024, con cui il Comune di Ascea ha assentito, su istanza dei sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- l’intervento di adeguamento e ristrutturazione dell’immobile destinato all’attività di ristorazione denominata il “-OMISSIS-”.
Le amministrazioni ricorrenti hanno articolato a sostegno del gravame, a mezzo di due motivi, censure di violazione di legge (artt. 2, 3, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 17 bis l. 241/1990; art. 146, comma 4 d.lgs. n. 42/04; violazione del giusto procedimento; errata attribuzione dei pesi ponderati; artt. 327 c.p.c. e 2909 c.c.; violazione del giudicato, omessa considerazione della sentenza -OMISSIS--OMISSIS-/2021 del TAR Campania, Salerno) e di eccesso di potere (difetto del presupposto, carenza istruttoria, arbitrarietà, contraddittorietà, sviamento, perplessità, difetto di motivazione, motivazione apparente).
2. Si sono costituiti il Comune di Ascea e i controinteressati -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS-, che hanno contestato la fondatezza dell’avverso gravame.
3. Previo deposito di memoria di replica, all’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata spedita in decisione.
4. A mezzo del gravame parte ricorrente lamenta:
a) la violazione dei termini di conclusione del procedimento stabiliti all’art. 14 ter, comma 2, l. n. 241/90, in quanto, come espressamente indicato nella nota di indizione (n. -OMISSIS- del 23 maggio 2024) la conferenza rappresenta la riapertura del precedente modulo procedimentale indetto con nota prot. n. -OMISSIS- del 30 settembre 2021, da ritenersi ormai archiviato per improcedibilità con nota a firma del Responsabile S.U.E. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2021 (prima parte del primo motivo);
b) l’illegittimità del criterio di attribuzione dei pesi ponderati (pari a 1,5 per i Comune e la TE e a 1 per l’ente Parco) che ha condotto al superamento del dissenso espresso dalla TE, immotivato nonché irragionevole considerato che, nel caso di specie, la TE ha competenza sull’area non solo in punto di tutela paesaggistica ma anche, ed in via esclusiva, rispetto allo straordinario regime di tutela recato dalla L.R. n. 5/2005 (seconda parte del primo motivo);
c) l’illegittimità e l’incongruità della motivazione con cui il dissenso della TE è stato ritenuto subvalente rispetto a quello delle altre amministrazioni partecipanti alla conferenza, considerato che: il provvedimento impugnato prevede di consolidare e rendere permanente una tettoia realizzata abusivamente, la cui istanza di sanatoria è stata respinta con provvedimento di diniego (n. -OMISSIS- del 05.05.2021, reso su parere negativo della TE n.-OMISSIS- del 29 marzo 2021) divenuto irrevocabile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza breve di questo TAR -OMISSIS--OMISSIS- del 9 giugno 2021, che ha rigettato il ricorso proposto dagli interessati ritenendo legittimo il diniego paesistico; la conferenza in esame è fondata sul falso presupposto della liceità (anche paesaggistica) della tettoia, assentita a carattere stagionale e solo per il 2012, pertanto da ritenersi, in quanto non rimossa alla scadenza del periodo autorizzato, a tutti gli effetti una nuova costruzione avente carattere completamente abusivo; gli asseriti presunti ripristini parziali, oltre a non essere stati affatto accertati con un’apposita verifica di ottemperanza, risultano del tutto apparenti poiché allo stato attuale sono stati rimossi soltanto gli infissi mentre i telai sono ancora presenti in loco e risultano ancorati a muretti perimetrali anch’essi abusivi; le determinazioni assunte risultano pertanto illegittime in quanto finalizzate ad autorizzare ulteriori opere relative ad un immobile abusivo, in aperto contrasto con il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 146, comma 4, d. lgs. n. 42 del 2004; la richiesta di rendere permanente la tettoia non è nemmeno astrattamente ammissibile, stante il vincolo di inedificabilità temporanea imposto con la L.R. n. 5/2005 (c.d. Legge IE) nell’ambito della cui perimetrazione l’area di intervento si colloca; tale vincolo non è superabile sulla base della D.C.C. -OMISSIS- del 25 ottobre 2019 (con la quale il Comune ha elencato una tantum e in forma generica le opere di prevalente interesse pubblico che legittimano la deroga al vincolo) la quale – oltre a poter al più operare per le opere di nuova realizzazione ma non certo per sanare opere già realizzate - rappresenta in ogni caso condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della deroga al vincolo di inedificabilità occorrendo pur sempre l’acquisizione del parere della distinta Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, tenuta a verificare che l’opera progettata, ancorché di pubblico interesse, possa inserirsi armonicamente nel contesto circostante (secondo motivo, erroneamente rubricato come terzo).
5. Non sono suscettibili di positiva delibazione le doglianze di ordine procedimentale formulate con la prima parte del primo motivo (di cui al precedente punto a).
5.1. In punto di fatto va condivisa la ricostruzione dell’amministrazione statale secondo la quale la conferenza di servizi a suo tempo indetta dal Responsabile S.U.E. con nota n. -OMISSIS- del 30 settembre 2021 (finalizzata al rilascio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione del progetto di adeguamento e ristrutturazione del ristorante “-OMISSIS-”, giusta istanza prot.-OMISSIS- del 28 settembre 2021) deve intendersi archiviata per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato con la nota n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2021, a mezzo della quale la conferenza è stata sospesa per sessanta giorni con la precisazione che “ decorso inutilmente il termine di cui sopra, senza che siano cessate le cause della sospensione, la pratica sarà archiviata per improcedibilità senza nuova comunicazione ”.
Dall’intervenuta “archiviazione per improcedibilità” della precedente conferenza non discende tuttavia alcuna preclusione alla riattivazione del procedimento (avvenuta con nota prot. n. -OMISSIS- del 13 maggio 2024) né, conseguentemente, alcuna violazione di ordine procedimentale.
Va infatti considerato che l'archiviazione, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, consiste “ in una formula con la quale le Amministrazioni chiudono in modo definitivo un procedimento iniziato su domanda di parte, senza entrare nel merito, e quindi lasciando aperta la porta all'eventuale riapertura del procedimento, anche in forma di autotutela d'ufficio, laddove gli elementi idonei a valutare la richiesta nel merito sopraggiungano in un secondo momento ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 26 agosto 2020, n. 3652).
La natura meramente formale dell’atto di archiviazione – con cui l'amministrazione si limita a verificare che non sussistono le ragioni per procedere all'adozione del provvedimento finale oppure che tali ragioni pur presenti siano comunque venute meno, lasciando l'interessato nella posizione in cui si trovava prima dell'avvio del procedimento, senza eliminare né estinguere l’interesse pretensivo del privato - è deducibile, a contrario , anche da pronunce del giudice amministrativo che escludono posizioni di legittimo affidamento in capo al privato che sia stato destinatario di un procedimento di archiviazione (per lui favorevole) e che chiariscono che “ l’atto di archiviazione di un procedimento amministrativo non si risolve in un giudicato procedimentale capace di attribuire all'interessato una posizione di vantaggio, non rendendo quest'ultimo immune da un nuovo procedimento di revoca fondato su presupposti diversi da quelli precedentemente presi in considerazione oppure sugli stessi presupposti, ma in concreto diversamente valutati” (T.A.R. Lazio, sez. II, 28 aprile 2020, n. -OMISSIS-35).
6. Procedendo nello scrutinio del gravame, il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente, stante l’intrinseca connessione, le censure formulate con la seconda parte del primo motivo (diretto a contestare i criteri di attribuzione preventiva dei valori ponderali spettanti a ciascuna amministrazione coinvolta) e con il secondo motivo (incentrato sull’illegittimità e sull’incongruità della motivazione con cui il dissenso della TE è stato ritenuto subvalente rispetto a quello delle altre amministrazioni partecipanti).
6.1. Le censure sono infondate per quanto appresso si dirà.
6.2. Giova premettere che l’istituto della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss., della legge n. 241 del 7 agosto 1990 rappresenta un modulo di semplificazione procedimentale che ha subito nel tempo una significativa evoluzione nella direzione del superamento della regola dell’unanimità della decisione, e dell’affermazione della diversa regola secondo la quale la decisione si forma " sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti " (art. 14 ter, comma 7, l. n. 241/1990).
Come evidenziato dalla giurisprudenza la disciplina della conferenza di servizi (così come riformata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, -OMISSIS-27) segna l’epilogo di un’evoluzione normativa che ha progressivamente fluidificato i tratti dell’azione amministrativa, introducendo un criterio decisorio maggiormente flessibile, con la specifica finalità di neutralizzare gli effetti negativi e paralizzanti del silenzio amministrativo nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.
Sul piano teleologico la riforma dell’istituto ha inteso, pertanto, rimediare alle disfunzioni registrate nella prassi, prevedendo vari meccanismi di semplificazione in un’ottica di trasformazione del ruolo della conferenza stessa, la quale, come osservato anche in dottrina, oggi costituisce non solo un valido strumento di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa, dal momento che pareri ed atti di assenso comunque denominati confluiscono in un unico contesto procedimentale, ma anche un efficace meccanismo decisionale in grado di ottimizzare e ponderare al meglio le decisioni amministrative attraverso il confronto aperto e costruttivo di tutti gli interessi pubblici variamente rappresentati dalle amministrazioni che vi prendono parte (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 settembre 2025, n. 7566).
La regola operativa della determinazione motivata di conclusione della conferenza si fonda dunque non su un criterio maggioritario rigido che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni coinvolte, bensì su un modulo flessibile il quale, rispetto alla rigidità del metodo di carattere meramente quantitativo, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l'importanza dell'apporto della singola autorità e la tipologia del suo eventuale dissenso (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 866) nell’intento, tipico del modulo decisorio de quo incentrato sulla valutazione contestuale e condivisa degli interessi pubblici coinvolti, di superare un metodo di gestione "solitaria" e "frammentaria" del procedimento (o dei procedimenti connessi o collegati) e degli interessi pubblici sottesi, sulla scorta di un apprezzamento congiunto degli stessi, indipendentemente dalla relativa imputazione soggettiva, la cui sintesi viene demandata, sulla base appunto delle "posizioni prevalenti" emerse in seno alla conferenza, al responsabile del procedimento.
La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che il concetto di “prevalenza” delle posizioni non si traduce in una maggioranza numerico-quantitativa (pena il ritorno al meccanismo maggioritario, superato dalla disciplina più recente), ma in una misura “ qualitativa-sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato ” in ragione della rilevanza sostanziale dell'apporto valutativo-decisorio del singolo ente coinvolto, misura che l’amministrazione procedente deve determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2021, -OMISSIS-191).
Dal punto di vista dell’amministrazione procedente, cui è affidata la valutazione ponderale, l’effetto della disciplina è dunque quello di accentuare il delicato e importante ruolo decisionale ad essa ascritto (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. -OMISSIS-74, laddove afferma che “ l’amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza "; in termini, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2127).
L’autorità procedente, dunque, è chiamata a bilanciare i vari interessi coinvolti, ponderando le posizioni espresse avendo riguardo non alla loro mera astratta provenienza, bensì accordando la prevalenza a quelle posizioni che hanno un peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto.
In questo contesto, riveste particolare rilevanza l'obbligo generale dell'Amministrazione di indicare, nella motivazione, le ragioni che l'hanno indotta ad assumere la determinazione finale (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3479) venendo in rilievo, come evidente, una valutazione estremamente complessa e delicata, che va calibrata in modo elastico sul caso concreto e che, in quanto espressione di discrezionalità propriamente amministrativa, è, sulla base dei consueti canoni, sindacabile ove inficiata da sintomi di irragionevolezza o di illogicità.
Sul piano operativo, poi, merita di rilevare che, come evidenziato dalla giurisprudenza, il complesso meccanismo sotteso alla modalità decisionale propria della conferenza, incentrata sulle posizioni prevalenti “ può incontrare un corretto modello di sincronia nella previsione di una fase preliminare, iniziale rispetto ai lavori della conferenza” relativa al “peso ponderale da attribuire alla espressione valutativa sul “progetto” che verrà espressa da ciascuno degli enti presenti ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2021, -OMISSIS-947); in tal senso è stato affermato che “ il Responsabile Unico del Procedimento dell’Amministrazione procedente, infatti, dovrà, sin dall’indizione della conferenza (in modo da renderli contestabili), correttamente individuare i criteri di ponderazione delle posizioni delle Amministrazioni interpellate in ragione della rilevanza degli interessi pubblici dalle medesime tutelati, onde attribuire un peso specifico alle determinazioni espresse in seno alla Conferenza di Servizi che sia proporzionato alla rilevanza degli interessi coinvolti…il criterio delle “posizioni prevalenti” sulla base del metodo del “voto ponderato” è indicativo quindi di un giudizio di sintesi degli interessi pubblici coinvolti… poiché si traduce in una valutazione complessiva contraddistinta da un bilanciamento orientato dalla predefinita (in virtù del predeterminato riconoscimento di un differente peso specifico) preminente rilevanza di taluni interessi su altri ” (C.G.A.R.S., Sez. giur. 4 marzo 2024, -OMISSIS-71).
6.3. Tanto premesso, quanto ai criteri per la ponderazione delle relative posizioni e degli interessi pubblici coinvolti in sede conferenziale, si osserva che nella prima riunione della conferenza del 24 giugno 2024 (alla quale, come risulta dal verbale -OMISSIS-, “ la TE non è presente e non ha fatto pervenire nessuna comunicazione ”) sono stati attribuiti i pesi ponderati a ciascuna amministrazione, pari a 1,5, per la TE e per il Comune e a 1 per l’Ente Parco. Successivamente, a seguito del parere contrario della TE, recante un’esplicita contestazione dei pesi ponderali (stante la propria competenza “ non solo in merito alla tutela paesaggistica ma anche, ed in via esclusiva, rispetto alla L.R. N. 5/2005 in merito alla quale è evidente l’incompatibilità della tettoia quale opera stabile e permanente ”) in sede di determinazione conclusiva l’autorità procedente ha rimarcato la ritenuta legittimità dei criteri così come preliminarmente definiti considerato che “ l’Ente locale esprime sia l’interesse correlato alla corretta gestione urbanistico-edilizia del territorio che quello alla corretta co-gestione del vincolo paesaggistico. Ne deriva l’assoluta correttezza e legittimità dei pesi attribuiti (cfr. in analogo caso Tar Salerno sez. II n. 312/2023) ”.
Orbene, ad avviso del Collegio il meccanismo di attribuzione dei pesi ponderali si sottrae ai vizi di illegittimità ex adverso dedotti atteso che la motivazione ad esso sottesa, per come esplicitata in sede procedimentale, non risulta illogica né irragionevole, tenendo adeguatamente conto del ruolo e delle competenze delle amministrazioni coinvolte, e segnatamente (in disparte la posizione differenziata dell’Ente Parco, chiamato a rendere l’assenso di competenza in veste di autorità tutoria dei beni naturalistico-ambientali), del Comune di Ascea, in veste di autorità locale preposta sia al governo del territorio sia, in cogestione con quella statale, alla salvaguardia dei beni paesaggistici e della TE, in veste di autorità preposta alla salvaguardia dei beni paesaggistici e del vincolo ex lege IE (L.R. Campania n. 5/2005).
6.4. Quanto poi alla valutazione in ordine alle posizioni prevalenti, che ha condotto alla conclusione positiva dei lavori della conferenza, ritiene il Collegio che l’autorità procedente abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di valutazione ponderale, insindacabile da questo adito giudice amministrativo in assenza di macroscopici vizi di erroneità, illogicità o arbitrarietà, avendo adeguatamente argomentato il divisato superamento dell’opposizione manifestata dall’organo periferico ministeriale al progetto esaminato in conferenza di servizi.
Come evidente dalla lettura della motivazione della determinazione conclusiva, infatti, il giudizio di prevalenza non è scaturito sic et simpliciter dalla meccanicistica applicazione dei pesi ponderati ex ante assegnati, avendo l’autorità procedente:
a) da un lato evidenziato che “ dalle complessive risultanze dell’istruttoria, non si evince alcuno svilimento del contesto paesaggistico e archeologico di riferimento, ove si consideri che la tutela del valore del paesaggio non coincide con la sua statica salvaguardia, ma ammette iniziative improntate al rispetto dei valori estetici e naturalistici nel bene paesaggio, tenuto quindi conto dell'effettiva e documentata realtà dei luoghi…sia la locale commissione per il paesaggio che l’Ente Parco NCVDA hanno ritenuto l’intervento all’esame compatibile con la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente circostante…meritevole di assenso è la sistemazione delle aree e degli spazi esterni che, così come proposta, interessa anche le tettoie (allo stato temporanee) in un discorso unitario e coerente di riqualificazione…l’ipotesi progettuale è in linea con opere simili già esistenti ed autorizzate nelle immediate vicinanze. Ed invero, le tettoie in questione, per dimensioni, caratteristiche costruttive e destinazione d’uso appaiono assolutamente omogenee al contesto. E’ solo il caso di considerare che “-OMISSIS-” sorge in una vasta proprietà, ricadente in zona agricola del vigente strumento urbanistico nella quale sono presenti analoghe strutture (ed attività) ”;
b) dall’altro, chiarito le ragioni della ritenuta non condivisibilità del dissenso manifestato dalla TE (incentrato sulla ritenuta illiceità paesaggistica dell’immobile, con precipuo riferimento alla tettoia, nonché sull’astratta inammissibilità della richiesta di rendere stabile la tettoia in virtù del vincolo di inedificabilità ex LRC n. 5/2005) con argomentazioni che, ad avviso del Collegio, resistono alle censure di parte ricorrente.
6.5. In particolare, quanto alla contestata illegittimità, sotto il profilo paesistico, dello stato di fatto preesistente, secondo la prospettazione della TE risulterebbe falso il presupposto della liceità (anche paesaggistica) della tettoia, assentita a carattere stagionale e solo per il 2012 e pertanto da ritenersi, in quanto non rimossa alla scadenza del periodo autorizzato, a tutti gli effetti una nuova costruzione avente carattere completamente abusivo, la cui istanza di sanatoria è stata respinta con provvedimento di diniego (n. -OMISSIS- del 05.05.2021, reso su parere negativo della TE n.-OMISSIS- del 29 marzo 2021, successivamente all’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-) divenuto irrevocabile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza breve di questo TAR -OMISSIS--OMISSIS- del 9 giugno 2021, che ha rigettato il ricorso proposto dagli interessati ritenendo legittimo il diniego paesistico; l’intervento risulterebbe pertanto inammissibile in quanto finalizzato ad autorizzare ulteriori opere relative ad un immobile abusivo, in aperto contrasto con il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 146, comma 4, d. lgs. n. 42 del 2004.
Secondo invece la ricostruzione fornita nella determinazione impugnata (e ribadita in sede processuale dai controinteressati e dal Comune di Ascea) l’intervento non avrebbe ad oggetto la tettoia abusiva la cui istanza di sanatoria è stata respinta con provvedimento divenuto irretrattabile a seguito della mancata impugnazione della sentenza di questo T.A.R. -OMISSIS--OMISSIS-/2021, bensì uno stato di fatto legittimo, in virtù dell’avvenuto ripristino degli abusi precedentemente in contestazione, come comprovato dai pregressi titoli ottenuti nonché da quanto emerge sia dalla sentenza di questo TAR -OMISSIS-256/2022 (passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-) sia dal provvedimento di dissequestro del Tribunale di Vallo della Lucania (cfr. in tal senso quanto riportato alle pagg. 6 e 7 della determinazione conclusiva, ove si legge che “ la contestata illiceità è smentita: a) dai pregressi titoli ottenuti: parte della tettoia esistente di una estensione pari a mg 87,20 è stata legittimamente ristrutturata con autorizzazione edilizia prot. -OMISSIS--OMISSIS- del 14 maggio 1987 del Comune di Ascea; parte della tettoia esistente di una estensione pari a mq 147,5, è stata autorizzata con SCIA prot. n. -OMISSIS-del 16 aprile 2012. Tale intervento (oltre che dalla C.L.P. - verbale n. -OMISSIS- del 17.04.2012 e dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Alburni - nota prot. -OMISSIS- del 14.06.2012) è stato positivamente vagliato anche dalla TE ABAP, la quale, con nota prot. n. -OMISSIS-del 09.07.2012, ha confermato il proprio assenso al progetto di sistemazione delle tettoie, seppur con la prescrizione della amovibilità e della temporaneità, e dunque con l'obbligo della rimozione alla fine del periodo estivo (entro e non oltre il 30 settembre 2012);Parte della tettoia corrispondente alla copertura più risalente del vetusto forno e braceria esterni, è stata assentita con permesso di costruire in sanatoria (l. 47/85) prot. n. -OMISSIS- del 4 febbraio 2020, registro permessi -OMISSIS-/2020 m 6,15 X4,30; all’attualità, quindi, tutta la tettoia del ristorante deve ritenersi assistita da idoneo titolo autorizzativo, anche paesaggistico, rilasciato per la riapposizione stagionale dell’opera e per la relativa permanenza fino al mese di settembre compreso…b) da quanto emerge dalla sentenza del TAR SALERNO -OMISSIS-256/2022, passata in cosa giudicata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione della tettoia n.-OMISSIS-; c) da quanto emerge dal provvedimento di dissequestro del Tribunale di Vallo della Lucania (proc. N. -OMISSIS- RGNR – proc. N. -OMISSIS- RG Dib.) con il quale è stata ordinata agli aventi diritto la restituzione di beni ”).
6.5.1. Al fine della disamina della questione giova premettere una ricognizione dello stato dei luoghi e dell’intervento come rappresentati nell’istanza prot.-OMISSIS- del 28 settembre 2021, oggetto della conferenza de qua agitur .
In particolare, dalla citata istanza e dall’acclusa relazione tecnica emerge che, oltre al primo e più antico corpo di fabbrica dell’edificio (individuato col n. 02 nella planimetria ivi riportata e che si compone di due preesistenti sale interne ed una terza esterna): a) “ nel successivo 1987 fu poi autorizzato il ripristino di una delle tettoie esterne al ristorante (Autorizzazione edilizia prot. 1-OMISSIS- del 14.05.1987)...identificabile in planimetria col n. 06 ”; b) “ con successivo condono edilizio ex – Legge 724/1994 n. -OMISSIS- del 04.04.2020 relativo alla pratica -OMISSIS- del 01.03.1995, sono stati autorizzati in sanatoria taluni lavori di miglioramento funzionale effettuati sul lato est del fabbricato in data anteriore al 31.12.1993. Tali lavori hanno riguardato l’ampliamento della zona cucina nonché la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un vetusto forno a legna ubicato sul lato esterno in continuità della stessa; questo, a servizio della tettoia all’aperto ad uso stagionale, è identificato col n. 03 nella planimetria di seguito riportata ”; c) “ parte della tettoia realizzata ed esistente, individuata nella planimetria con il n. 07, è stata autorizzata con SCIA prot. n. -OMISSIS-del 16 aprile 2012. Tale intervento (oltre che dalla C.L.P. - verbale n. -OMISSIS- del 17.04.2012 e dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Alburni - nota prot. -OMISSIS- del 14.06.2012) è stato positivamente vagliato anche dalla TE ABAP, la quale, con nota prot. n. -OMISSIS-del 09.07.2012, ha confermato il proprio assenso al progetto di sistemazione delle tettoie, seppur con la prescrizione della amovibilità e della temporaneità, e dunque con l’obbligo della rimozione alla fine del periodo estivo (entro e non oltre il 30 settembre 2012) ”; d) “ infine, per quanto concerne il locale individuato nella planimetria di progetto con il numero 05, si evidenzia che lo stesso è in corso di demolizione e che la stessa sarà completata prima del 30.09.2021 ”.
Su tali basi, la relazione individua l’obiettivo dell’intervento nel “ miglioramento architettonico, strutturale e funzionale del complesso edificato mediante la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre la ricostruzione delle parti di fabbricato individuate nella planimetria con i n. (05) – in corso di demolizione e n. (07) – realizzata a seguito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA protocollo -OMISSIS-del 16.04.2012, con le condizioni di temporaneità ”.
6.5.2. Così delimitato l’oggetto dell’intervento contestato, il Collegio reputa necessario procedere ad una ricostruzione diacronica, nei suoi snodi fondamentali, delle vicende che hanno attinto le porzioni di immobile interessate.
Con S.C.I.A. n. -OMISSIS-del 16 aprile 2012 è stata chiesta l’autorizzazione a realizzare “ due coperture a servizio dell'attività di ristorazione ” ubicate nel piazzale di pertinenza localizzato sul lato sud est del fabbricato, rappresentate da: a) una “ piccola copertura in legno a protezione di un vecchio forno recuperato ” di 16,28 mq (“ grandezza in pianta pari a m. 4,00 x 4, 70, copertura a doppia falda con h. alla gronda pari a m. 2,30 ed h al colmo pari a m.3,054,70 ml x 4,00 ml ”); b) una “ copertura a servizio dell’attività di ristorazione ”, a doppia falda, di mq 147,5 mq (“ dimensioni in pianta pari a m. 10,50 x 14,05… verrà realizzata in adiacenza all'altra di minori dimensioni ed avrà una h. alla gronda pari a m. 2,30 ed una h. al colmo pari a m.3,35 ”), per complessivi 163,78 mq di nuove superfici destinate a tettoie.
Con nota prot. -OMISSIS- del 12 giugno 2012 la TE ha comunicato i motivi ostativi alle nuove coperture proposte “ perché trattasi di realizzazione di tettoie che non rientrano nella categoria di intervento della manutenzione straordinaria pertanto in contrasto con le norme di attuazione della L.R. N.5/2005 ”; con successiva nota prot. -OMISSIS-del 9 luglio 2012 la TE, ritenuto che le osservazioni della ditta al preavviso di diniego (con cui le coperture, oltre che rimodulate nelle dimensioni, erano state proposte come a carattere temporaneo e stagionale) consentissero il superamento dei motivi ostativi, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: “ le tettoie dovranno essere amovibili e a carattere temporaneo, da rimuovere alla fine del periodo estivo, entro e non oltre il 30 settembre 2012 ”.
Successivamente il Comune di Ascea, all’esito di un sopralluogo effettuato in data 30 luglio 2019, ha emesso l’ordinanza n. -OMISSIS- del 22 novembre 2019, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere realizzate, rappresentate da “ chiusura di un portico di circa 90 mq - chiusura di un’ampia zona di circa mq 400 e circa 1100 mc adibita a sala ristorante con tettoie in legno ed infissi in legno e vetro ”, in quanto realizzate “ in difformità al titolo abilitativo ed in assenza di dell’autorizzazione paesaggistica ”. L’immobile è stato altresì sottoposto a sequestro il 28 novembre 2019.
Sia gli attuali controinteressati che il gestore del ristorante hanno impugnato l’ingiunzione demolitoria innanzi a questo TAR, con ricorsi incardinati con i nn. 82/2020 e 83/2020 RG.
Contestualmente, i sig.ri -OMISSIS- hanno presentato al Comune di Ascea istanza di accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica (prot. n. 3159 del 4 maggio 2020) per “ difformi lavori di ampliamento della tettoia ”.
Con nota prot. n.-OMISSIS- del 29 marzo 2021 la TE ha espresso parere contrario sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il conseguente diniego (provvedimento del Comune n. -OMISSIS- del 05.05.2021) è stato impugnato innanzi a questo TAR con ricorso incardinato con n.R.G. 705/2021, respinto con sentenza -OMISSIS--OMISSIS- del 10 giugno 2021 con la seguente motivazione: “ Occorre premettere che, tramite SCIA n. -OMISSIS-del 16.04.2012 e conseguente parere favorevole con prescrizioni della TE n. -OMISSIS-del 09.07.2012, è stato assentito al ricorrente l’ampliamento di una tettoia sovrastante una corte adibita a zona di ristoro, mediante l’aggiunta di una struttura lignea, da rimuovere alla fine del periodo estivo . L’intera copertura avrebbe dovuto constare di una superficie totale pari a mq. 87,20, come esposto nella CTP depositata il 03.06.2021. Senonché, in fase esecutiva, è stata complessivamente realizzata una ben più grande struttura permanente a due falde; sono state altresì realizzate delle chiusure laterali abusive, oggetto di ordine di demolizione e successivamente rimosse. E’ dunque evidente che la maggiore copertura abusiva ha permesso la (proporzionale) maggiore fruizione della sottostante zona di ristoro, con conseguente creazione di nuova superficie utile, ostativa alla compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 42 del 2004 ”.
A seguito della sentenza i controinteressati hanno provveduto ad un intervento di demolizione, rappresentando la circostanza anche nei ricorsi all’epoca ancora pendenti avverso l’ingiunzione demolitoria (cfr. parte in fatto della sentenza di questo TAR -OMISSIS-256 del 16 maggio 2022, su cui vedi funditus infra , ove si riferisce che “ In data 28 marzo 2022, il signor MO ha depositato memoria deducendo di aver provveduto a rimuovere le chiusure laterali del portico e delle tettoie e la parte di tettoia non autorizzata dai titoli edilizi (in particolare di aver provveduto allo smontaggio dei vetri, alla rimozione di ogni chiusura del portico e alla rimozione di parte della esistente tettoia non legittimata dai titoli autorizzativi), sostenendo pertanto che le opere residue risultano regolarmente assentite ”).
Previa riunione, i ricorsi proposti avverso l’ordinanza di demolizione sono stati dichiarati in parte improcedibili e in parte fondati (e pertanto accolti) con sentenza di questo TAR -OMISSIS-256 del 16 maggio 2022, recante la seguente motivazione: “ risulta dalla relazione di consulenza tecnica asseverata depositata in giudizio che: “per quanto riguarda il locale individuato nella planimetria con il numero 05 [tettoia non legittimata dai titoli autorizzativi] si evidenzia che lo stesso è stato demolito . Infine tutte le chiusure opache realizzate con la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA del 23.10.2018 protocollo n. -OMISSIS-, inviata tramite SUAP; relativa alla installazione di paratie frangivento, poste perianalmente alla tettoia di cui all’autorizzazione della citata tettoia, che creavano una nuova volumetria sono state tutte eliminate da parte del committente”. L’avvenuta demolizione della tettoia non autorizzata e la rimozione degli infissi in legno e vetro rendono i ricorsi in parte qua improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla copertura in tegole della tettoia residua, essa risulta assentita in base ai titoli edilizi depositati in atti e richiamati nella citata relazione di consulenza tecnica asseverata. I ricorsi vanno quindi, in parte qua, accolti ”.
6.6.3. Orbene, alla luce di quanto sin qui riepilogato, il Collegio osserva che – in disparte ogni altra considerazione - il tenore della sentenza da ultimo richiamata non conforta in alcun modo la deduzione dell’amministrazione statale secondo la quale “ la permanenza degli illeciti edilizi e paesistici non risulta affatto intaccata dall’intervenuta sentenza del T.A.R. Salerno N. 1256/2022, in quanto la stessa ha ritenuto in parte improcedibili ed in parte fondati i ricorsi degli interessati avverso la succitata ordinanza di demolizione comunale N.-OMISSIS-, limitatamente alla parte in cui ingiunge la demolizione della zona adibita a sala ristorante, dalla quale sono state rimosse le sole pannellature perimetrali in vetro, per cui la tettoia resta comunque abusiva e, quindi, tuttora soggetta all’adozione di una nuova ordinanza di demolizione comunale” (cfr. parere contrario nonché, negli stessi termini, il ricorso introduttivo).
Viceversa, la sentenza in questione fa espressamente riferimento alla “ copertura in tegole della tettoia residua ” ritenendola “ assentita in base ai titoli edilizi depositati in atti e richiamati nella citata relazione di consulenza tecnica asseverata ” e facendone conseguire l’annullamento dell’ordinanza di demolizione.
Le articolate ricostruzioni fornite in ricorso dalla TE (anche in ordine all’asserita intervenuta demolizione della tettoia alla data di presentazione della SCIA del 2012) risultano pertanto contraddette, come evidenziato nella determinazione conclusiva, dalle statuizioni di una sentenza passata in giudicato ed emessa - successivamente alla sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS- del 10 giugno 2021 e tenendo conto delle demolizioni medio tempore intervenute - in un giudizio che ha visto come parte resistente la medesima TE (oltre che dal provvedimento di revoca del sequestro preventivo, ove si legge che “ dalla documentazione riversata in atti appare chiaro che gli abusi sono stati eliminati, che è avvenuta la demolizione della tettoia non autorizzata e la rimozione degli infissi in legno e in vetro ” richiamando altresì la sentenza di questo TAR -OMISSIS-256/2022, che “ ha ritenuto la regolarità amministrativa della copertura in tegole della tettoia residua ”).
6.6. Quanto poi alla ravvisata confliggenza dell’intervento con la l. r. Campania n. 5/2005 (“ Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all’antica città di Velia ”) e, segnatamente, con il divieto di edificazione ex art. 2, comma 1 (a mente del quale « 1. Entro l'ambito della zona di cui all'articolo 1 è fatto divieto, fino all’approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione, di apportare ogni modifica dell’assetto del territorio o realizzare qualsiasi opera edilizia, con esclusione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. 2. Restano esclusi da tale divieto le opere pubbliche e di interesse pubblico, a condizione che i progetti siano approvati anche dalle competenti soprintendenze, in conformità agli obiettivi del redigendo piano particolareggiato di cui al comma 1 ») la determinazione conclusiva ha evidenziato che “ sussiste apposita DCC n. -OMISSIS- del 25.10.2019, con cui il Comune di Ascea ha elencato una tantum le opere di prevalente interesse pubblico che legittimano la deroga al vincolo posto dalla cd. Legge IE ”.
Diversamente da quanto ritenuto dalla TE, l’argomentazione spesa dall’autorità procedente risulta efficace al fine di sterilizzare il divieto; ed invero, sull’adeguatezza della citata DCC n. -OMISSIS- del 25.10.2019 a definire l’interesse pubblico giustificativo della deroga ex art. 2, comma 2, della l. r. Campania n. 5/2005 (declinato nella citata DCC con riferimento alle « opere ed interventi destinati alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento e riattivazione di strutture e impianti funzionali allo svolgimento delle attività turistiche ») si è già espresso questo TAR (sez. II, 6 febbraio 2023, n. 312) che ha ritenuto, con considerazioni che in questa sede si condividono, che << siffatta dichiarazione di interesse pubblico non è da reputarsi generica, ma sufficientemente circostanziata, avuto riguardo sia alla tipologia di opere sia ai siti di relativo insediamento, le strutture turistico-ricettive potendo, all’evidenza, beneficiare della cennata deroga al vincolo di inedificabilità temporanea, solo se localizzate entro i comparti a tanto deputati in base allo zoning operato dallo strumento urbanistico generale >> evidenziando altresì che << dacché promanata dall’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" dell'ente locale e non contemplata fra le attribuzioni tipizzate ed a quest'ultimo riservate dall'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, essa non avrebbe potuto attingere quel maggiore livello di dettaglio, che, in rapporto al concreto atteggiarsi della fattispecie, legittimamente è stato assicurato, nell'esercizio delle funzioni attuativo-collaborative di cui all'art. 48, comma 2, dalla Giunta comunale, giusta delibera n. -OMISSIS- del 22 novembre 2021 (adottata previo parere favorevole del Responsabile del SUE prot. -OMISSIS-2292 del 19 novembre 2021) >>, come avvenuto nel caso di specie con DGC n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2021 (adottata previo parere favorevole del Responsabile del SUE prot. -OMISSIS-2786 del 2 dicembre 2021).
In limine si segnala che, come correttamente dedotto dai controinteressati, il precedente giurisprudenziale richiamato dall’amministrazione ricorrente (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 15 settembre 2022, n. 2370) risulta inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di odierno esame, che ha visto la TE esprimere il proprio parere nell’ambito del modulo della conferenza di servizi.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Stante la complessità delle questioni trattate, il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti coinvolti nel presente giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA ME, Presidente
AN RI, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | VA ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.