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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/11/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2430/2022 R.G. in data 4/11/2022, promossa d a
- (C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]24, difesa e rappresentata dall'Avv. Silvia Querini
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nato a [...] al Reghena (Pn) il 17.6.1940 Parte_2 CodiceFiscale_2
e ( ) nata a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3 entrambi residenti in 33170 Pordenone, v.le Martelli n. 31 ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Durat
r e s i s t e n t i
avente per oggetto: titoli di credito trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 6/6/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
parte ricorrente:
“reietta ogni avversa domanda ed eccezione,
Nel merito:
1 = Per le causali dedotte, condannarsi i Signori e in via Parte_2 Parte_3 solidale tra loro o diversamente ciascuno per quanto di specifica competenza a versare alla
Signora la complessiva somma di Euro 90 mila siccome originariamente Parte_1 mutuata o la diversa minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.-
= Compenso e spese di lite interamente rifusi, oltre oneri.”. per parti resistenti:
““nel merito in via principale: - rigettarsi le domande ex adverso formulate dall'attrice
[...]
nei confronti dei sig.ri e siccome infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 Parte_3 diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
nel merito in subordine: - rigettarsi comunque le domande formulate dall'attrice Parte_1 nei confronti della sig.ra siccome infondate in fatto e diritto;
Parte_3
Spese di lite rifuse o quantomeno compensate. in via istruttoria: - come da comparsa di costituzione e risposta e II^ memoria ex art. 183 c.p.c..”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha convenuto in giudizio il cugino e la moglie Parte_1 Parte_2 di questi per ottenerne la condanna alla restituzione della somma complessiva di Parte_3
90.000,00 euro, oltre accessori, somma che ha allegato di aver mutuato ai resistenti in data
18/2/2008 e in data 21/3/2012, in due tranches rispettivamente da 50.000,00 euro e da 40.000,00 euro, essendo ampiamente decorso il termine decennale concesso per la restituzione del prestito e non avendo i mutuatari ottemperato alle sue richieste e alle diffide formali.
Si sono costituite le parti resistenti, ammettendo di aver ricevuto i due versamenti, ma contestando la domanda proposta nei loro confronti. Più precisamente, con riferimento alla prima elargizione, hanno contestato il titolo dedotto dalla ricorrente, sostenendo essersi trattato di donazione e non di mutuo. Conseguentemente, avendo ricevuto la prima diffida scritta da parte della ricorrente nel luglio dell'anno 2018, hanno eccepito la prescrizione sia del diritto alla ripetizione dell'indebito eventualmente conseguente alla nullità della donazione per difetto della forma di atto pubblico, sia, nella subordinata ipotesi di qualificazione del rapporto negoziale quale mutuo, del diritto della mutuante alla restituzione, non essendo stato pattuito alcun termine e dunque avendo cominciato a decorrere immediatamente la prescrizione decennale (quod sine
2 die debetur statim debetur). Quanto al secondo versamento, hanno confermato essersi trattato di un prestito a favore del solo , ma hanno allegato che le parti si erano accordate per Pt_2 una datio in solutum, avendo concordato non la restituzione del denaro, ma la cessione alla mutuante di un appartamento di proprietà del figlio del mutuatario, con conguaglio della differenza.
Dopo una serie di rinvii richiesti per addivenire a una conciliazione che poi non si è perfezionata, le parti hanno concordemente richiesto il mutamento del rito, disposto il quale la causa, trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali richieste dalla parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6/6/2025, sostituita con il deposito di note scritte, in esito alla quale sono stati assegnati i termini di legge per gli scritti conclusivi.
2. I due versamenti eseguiti dalla ricorrente sono stati documentati e sono incontestati.
Sono invece controversi la qualificazione e gli elementi soggettivi dei negozi in esecuzione dei quali sono avvenute le consegne del denaro. La ricorrente ha dedotto l'esistenza di un unico contratto di mutuo stipulato verbalmente con entrambi i resistenti. Questi ultimi, invece, hanno sostenuto essersi trattato di due distinti negozi, con differente natura e stipulati tra parti diverse: il primo sarebbe stato una donazione a favore di e il secondo un Parte_3 mutuo contratto dal solo Parte_2
Va preso atto, invece, che non è più in contestazione la novazione oggettiva del
(secondo) mutuo dedotta dai resistenti, i quali, preso atto di non aver fornito la prova dell'accordo con il quale sarebbe stata convenuta la cessione di un immobile in luogo della restituzione del denaro mutuato, hanno riconosciuto la fondatezza della domanda di controparte, peraltro nei soli confronti dell'asserito unico mutuatario . Pt_2
3. Le questioni controverse vanno risolte tenendo conto degli esiti dell'istruttoria svolta.
La prova testimoniale dei contratti è stata ammessa sia perché è stato fornito un principio di prova dell'esistenza dei titoli a monte, essendo stati accertati i versamenti di denaro esecutivi degli accordi negoziali, sia perché si è ritenuto verosimile che le parti, per i non contestati legami parentali, potessero aver regolato i loro rapporti mediante accordi solo verbali.
Le due testimoni introdotte dalla parte ricorrente hanno riferito circostanze apprese direttamente e de relato.
3 amica della ricorrente, ha innanzitutto testimoniato di aver più volte sentito Testimone_1
parlando in sua presenza con riconoscere l'esistenza Parte_2 Parte_1 di un debito nei confronti di quest'ultima. Quindi, ha aggiunto che l'amica gli aveva spiegato i dettagli del mutuo e in particolare l'ammontare mutuato e il termine decennale concordato per la restituzione. La teste ha affermato che per due volte, prima del marzo 2012, aveva sentito impegnarsi con la mutuante alla restituzione del prestito. Pt_2
Analogamente, anche ha dichiarato di aver sentito , anche alla CP_1 Pt_2 presenza della moglie ammettere il prestito ricevuto e garantirne la restituzione, Parte_3 sia prima sia dopo la morte della sorella della mutuante, quindi anche prima del secondo prestito, avvenuto il giorno prima del decesso.
Le due testimonianze, che si rafforzano reciprocamente, sono state precise e univoche e hanno fornito la prova di cui la ricorrente era onerata.
Sulla scorta delle deposizioni, infatti, possono considerarsi pienamente accertate le circostanze dedotte dalla ricorrente.
La prima è il perfezionamento del primo contratto di mutuo. Se la somma fosse stata donata,
non si sarebbe impegnato alla restituzione, impegno confermato, alla presenza della Pt_2 moglie e dei testimoni terzi, anche prima della seconda dazione. Elementi presuntivi rafforzano la fondatezza della conclusione assunta in esito alla prova testimoniale. Se veramente Parte_1 avesse voluto fare una donazione di importo così significativo, avendo le competenze professionali per valutare la forma necessaria dell'atto (gli stessi resistenti hanno riferito che aveva “... lavorato per una vita in banca con funzioni apicali ed essendo proprietaria, oltre che della casa
d'abitazione in Pordenone, anche di alcune altre unità ...”), avrebbe consapevolmente posto in essere un atto nullo, il che è scarsamente verosimile. Al contrario, contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, non pare in contraddizione con l'esistenza di un primo mutuo la successiva e pacifica erogazione del secondo prestito, perché non è inverosimile che, dietro le ripetute rassicurazioni circa l'impegno alla restituzione, cui hanno fatto inequivoco riferimento le testimoni, la mutuante potesse essersi convinta di concedere un ulteriore prestito, anche senza la previa restituzione del primo.
La seconda circostanza di fatto, strettamente connessa alla prima, riguarda l'individuazione dei mutuatari. Il fatto che gli assegni siano stati intestati, il primo alla e il secondo a Parte_3
non pare decisivo, essendo l'indicazione del beneficiario un adempimento Parte_2
4 necessario alla corretta emissione dei titoli di credito, dal quale però non possono trarsi argomenti decisivi per risalire alle parti dei contratti di cui tali versamenti hanno costituito semplici atti solutori. Le testimoni hanno chiaramente spiegato che i coniugi odierni resistenti si erano presentati sempre assieme e che , alla presenza della moglie, aveva reso le riferite Pt_2 dichiarazioni ricognitive dell'iniziale debito di 50.000,00 euro, anche prima che fosse fatto il secondo versamento di 40.000,00 euro, comportamento che non si spiegherebbe se fosse stato estraneo al contratto di mutuo. Altre circostanze di fatto pacificamente emerse confermano il coinvolgimento di entrambi i coniugi. Gli stessi resistenti, infatti, hanno confermato che l'elargizione della somma di denaro ricevuta era dipesa dall'essersi trovati entrambi esposti con il sistema bancario per un'operazione immobiliare. Ma, se le disavventure finanziarie avevano accumunato tutti e due, la mutuante non avrebbe avuto ragioni per concedere il mutuo solo a uno di loro, tra l'altro in tal modo rinunciando alla solidarietà passiva.
Infine, le testimonianze hanno consentito di accertare una terza e decisiva circostanza di fatto, rivelando l'interruzione della prescrizione conseguente ai riconoscimenti di debito fatti dal mutuatario . A tal proposito, parte ricorrente ha correttamente richiamato Pt_2
l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento”
(Cass. 13897/2020).
4. In conclusione, la domanda di restituzione deve essere accolta, per l'intero ammontare richiesto.
Sull'importo da restituire sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale. Non essendo stata fornita la prova certa della durata del mutuo e quindi di una scadenza contrattuale da cui farli decorrere (le testimoni, sul punto hanno potuto solo riferire quanto appreso de relato dalla parte ricorrente), gli interessi al tasso legale sono dovuti dalla costituzione in mora, cioè dal
1/8/2018, termine concesso con la diffida del 20/7/2018. La misura del saggio legale, dalla data della domanda, è quella previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c..
5 5. L'integrale accoglimento della domanda comporta la soccombenza delle parti resistenti e la loro conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite, secondo la quantificazione di cui al dispositivo, che risulta dai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, i quali, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta in sede processuale, vanno applicati secondo gli importi minimi previsti per tutte le fasi e per lo scaglione corrispondente al valore della causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2430/2022 R.G., così decide:
- in accoglimento della domanda, condanna le parti resistenti e Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di euro
[...] Parte_1
90.000,00, oltre a interessi moratori al saggio legale dal 1/8/2024 al saldo;
- condanna le parti resistenti e in solido tra loro, a rifondere Parte_2 Parte_3 alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.052,00 a titolo di Parte_1 compenso avvocato e in euro 786,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie del
15% e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2430/2022 R.G. in data 4/11/2022, promossa d a
- (C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]24, difesa e rappresentata dall'Avv. Silvia Querini
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nato a [...] al Reghena (Pn) il 17.6.1940 Parte_2 CodiceFiscale_2
e ( ) nata a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3 entrambi residenti in 33170 Pordenone, v.le Martelli n. 31 ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Durat
r e s i s t e n t i
avente per oggetto: titoli di credito trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 6/6/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
parte ricorrente:
“reietta ogni avversa domanda ed eccezione,
Nel merito:
1 = Per le causali dedotte, condannarsi i Signori e in via Parte_2 Parte_3 solidale tra loro o diversamente ciascuno per quanto di specifica competenza a versare alla
Signora la complessiva somma di Euro 90 mila siccome originariamente Parte_1 mutuata o la diversa minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.-
= Compenso e spese di lite interamente rifusi, oltre oneri.”. per parti resistenti:
““nel merito in via principale: - rigettarsi le domande ex adverso formulate dall'attrice
[...]
nei confronti dei sig.ri e siccome infondate in fatto e Parte_1 Parte_2 Parte_3 diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
nel merito in subordine: - rigettarsi comunque le domande formulate dall'attrice Parte_1 nei confronti della sig.ra siccome infondate in fatto e diritto;
Parte_3
Spese di lite rifuse o quantomeno compensate. in via istruttoria: - come da comparsa di costituzione e risposta e II^ memoria ex art. 183 c.p.c..”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha convenuto in giudizio il cugino e la moglie Parte_1 Parte_2 di questi per ottenerne la condanna alla restituzione della somma complessiva di Parte_3
90.000,00 euro, oltre accessori, somma che ha allegato di aver mutuato ai resistenti in data
18/2/2008 e in data 21/3/2012, in due tranches rispettivamente da 50.000,00 euro e da 40.000,00 euro, essendo ampiamente decorso il termine decennale concesso per la restituzione del prestito e non avendo i mutuatari ottemperato alle sue richieste e alle diffide formali.
Si sono costituite le parti resistenti, ammettendo di aver ricevuto i due versamenti, ma contestando la domanda proposta nei loro confronti. Più precisamente, con riferimento alla prima elargizione, hanno contestato il titolo dedotto dalla ricorrente, sostenendo essersi trattato di donazione e non di mutuo. Conseguentemente, avendo ricevuto la prima diffida scritta da parte della ricorrente nel luglio dell'anno 2018, hanno eccepito la prescrizione sia del diritto alla ripetizione dell'indebito eventualmente conseguente alla nullità della donazione per difetto della forma di atto pubblico, sia, nella subordinata ipotesi di qualificazione del rapporto negoziale quale mutuo, del diritto della mutuante alla restituzione, non essendo stato pattuito alcun termine e dunque avendo cominciato a decorrere immediatamente la prescrizione decennale (quod sine
2 die debetur statim debetur). Quanto al secondo versamento, hanno confermato essersi trattato di un prestito a favore del solo , ma hanno allegato che le parti si erano accordate per Pt_2 una datio in solutum, avendo concordato non la restituzione del denaro, ma la cessione alla mutuante di un appartamento di proprietà del figlio del mutuatario, con conguaglio della differenza.
Dopo una serie di rinvii richiesti per addivenire a una conciliazione che poi non si è perfezionata, le parti hanno concordemente richiesto il mutamento del rito, disposto il quale la causa, trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali richieste dalla parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 6/6/2025, sostituita con il deposito di note scritte, in esito alla quale sono stati assegnati i termini di legge per gli scritti conclusivi.
2. I due versamenti eseguiti dalla ricorrente sono stati documentati e sono incontestati.
Sono invece controversi la qualificazione e gli elementi soggettivi dei negozi in esecuzione dei quali sono avvenute le consegne del denaro. La ricorrente ha dedotto l'esistenza di un unico contratto di mutuo stipulato verbalmente con entrambi i resistenti. Questi ultimi, invece, hanno sostenuto essersi trattato di due distinti negozi, con differente natura e stipulati tra parti diverse: il primo sarebbe stato una donazione a favore di e il secondo un Parte_3 mutuo contratto dal solo Parte_2
Va preso atto, invece, che non è più in contestazione la novazione oggettiva del
(secondo) mutuo dedotta dai resistenti, i quali, preso atto di non aver fornito la prova dell'accordo con il quale sarebbe stata convenuta la cessione di un immobile in luogo della restituzione del denaro mutuato, hanno riconosciuto la fondatezza della domanda di controparte, peraltro nei soli confronti dell'asserito unico mutuatario . Pt_2
3. Le questioni controverse vanno risolte tenendo conto degli esiti dell'istruttoria svolta.
La prova testimoniale dei contratti è stata ammessa sia perché è stato fornito un principio di prova dell'esistenza dei titoli a monte, essendo stati accertati i versamenti di denaro esecutivi degli accordi negoziali, sia perché si è ritenuto verosimile che le parti, per i non contestati legami parentali, potessero aver regolato i loro rapporti mediante accordi solo verbali.
Le due testimoni introdotte dalla parte ricorrente hanno riferito circostanze apprese direttamente e de relato.
3 amica della ricorrente, ha innanzitutto testimoniato di aver più volte sentito Testimone_1
parlando in sua presenza con riconoscere l'esistenza Parte_2 Parte_1 di un debito nei confronti di quest'ultima. Quindi, ha aggiunto che l'amica gli aveva spiegato i dettagli del mutuo e in particolare l'ammontare mutuato e il termine decennale concordato per la restituzione. La teste ha affermato che per due volte, prima del marzo 2012, aveva sentito impegnarsi con la mutuante alla restituzione del prestito. Pt_2
Analogamente, anche ha dichiarato di aver sentito , anche alla CP_1 Pt_2 presenza della moglie ammettere il prestito ricevuto e garantirne la restituzione, Parte_3 sia prima sia dopo la morte della sorella della mutuante, quindi anche prima del secondo prestito, avvenuto il giorno prima del decesso.
Le due testimonianze, che si rafforzano reciprocamente, sono state precise e univoche e hanno fornito la prova di cui la ricorrente era onerata.
Sulla scorta delle deposizioni, infatti, possono considerarsi pienamente accertate le circostanze dedotte dalla ricorrente.
La prima è il perfezionamento del primo contratto di mutuo. Se la somma fosse stata donata,
non si sarebbe impegnato alla restituzione, impegno confermato, alla presenza della Pt_2 moglie e dei testimoni terzi, anche prima della seconda dazione. Elementi presuntivi rafforzano la fondatezza della conclusione assunta in esito alla prova testimoniale. Se veramente Parte_1 avesse voluto fare una donazione di importo così significativo, avendo le competenze professionali per valutare la forma necessaria dell'atto (gli stessi resistenti hanno riferito che aveva “... lavorato per una vita in banca con funzioni apicali ed essendo proprietaria, oltre che della casa
d'abitazione in Pordenone, anche di alcune altre unità ...”), avrebbe consapevolmente posto in essere un atto nullo, il che è scarsamente verosimile. Al contrario, contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, non pare in contraddizione con l'esistenza di un primo mutuo la successiva e pacifica erogazione del secondo prestito, perché non è inverosimile che, dietro le ripetute rassicurazioni circa l'impegno alla restituzione, cui hanno fatto inequivoco riferimento le testimoni, la mutuante potesse essersi convinta di concedere un ulteriore prestito, anche senza la previa restituzione del primo.
La seconda circostanza di fatto, strettamente connessa alla prima, riguarda l'individuazione dei mutuatari. Il fatto che gli assegni siano stati intestati, il primo alla e il secondo a Parte_3
non pare decisivo, essendo l'indicazione del beneficiario un adempimento Parte_2
4 necessario alla corretta emissione dei titoli di credito, dal quale però non possono trarsi argomenti decisivi per risalire alle parti dei contratti di cui tali versamenti hanno costituito semplici atti solutori. Le testimoni hanno chiaramente spiegato che i coniugi odierni resistenti si erano presentati sempre assieme e che , alla presenza della moglie, aveva reso le riferite Pt_2 dichiarazioni ricognitive dell'iniziale debito di 50.000,00 euro, anche prima che fosse fatto il secondo versamento di 40.000,00 euro, comportamento che non si spiegherebbe se fosse stato estraneo al contratto di mutuo. Altre circostanze di fatto pacificamente emerse confermano il coinvolgimento di entrambi i coniugi. Gli stessi resistenti, infatti, hanno confermato che l'elargizione della somma di denaro ricevuta era dipesa dall'essersi trovati entrambi esposti con il sistema bancario per un'operazione immobiliare. Ma, se le disavventure finanziarie avevano accumunato tutti e due, la mutuante non avrebbe avuto ragioni per concedere il mutuo solo a uno di loro, tra l'altro in tal modo rinunciando alla solidarietà passiva.
Infine, le testimonianze hanno consentito di accertare una terza e decisiva circostanza di fatto, rivelando l'interruzione della prescrizione conseguente ai riconoscimenti di debito fatti dal mutuatario . A tal proposito, parte ricorrente ha correttamente richiamato Pt_2
l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento”
(Cass. 13897/2020).
4. In conclusione, la domanda di restituzione deve essere accolta, per l'intero ammontare richiesto.
Sull'importo da restituire sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale. Non essendo stata fornita la prova certa della durata del mutuo e quindi di una scadenza contrattuale da cui farli decorrere (le testimoni, sul punto hanno potuto solo riferire quanto appreso de relato dalla parte ricorrente), gli interessi al tasso legale sono dovuti dalla costituzione in mora, cioè dal
1/8/2018, termine concesso con la diffida del 20/7/2018. La misura del saggio legale, dalla data della domanda, è quella previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c..
5 5. L'integrale accoglimento della domanda comporta la soccombenza delle parti resistenti e la loro conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite, secondo la quantificazione di cui al dispositivo, che risulta dai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, i quali, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta in sede processuale, vanno applicati secondo gli importi minimi previsti per tutte le fasi e per lo scaglione corrispondente al valore della causa.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2430/2022 R.G., così decide:
- in accoglimento della domanda, condanna le parti resistenti e Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di euro
[...] Parte_1
90.000,00, oltre a interessi moratori al saggio legale dal 1/8/2024 al saldo;
- condanna le parti resistenti e in solido tra loro, a rifondere Parte_2 Parte_3 alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.052,00 a titolo di Parte_1 compenso avvocato e in euro 786,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie del
15% e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, il 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
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