Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 12958/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 08/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12958 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il giorno 08/08/1996 in Ghana, C.F. Parte_1
, C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. MAURO PIGINO, C.F._1 C.F._2 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i
- 1 -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 03/10/2023, ha chiesto al Questore della Provincia di VE il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante Div. P.A.S. prot. n. 055/2024 Imm., reso in data 13/05/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 20/06/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 13/05/2024, prot. nr. 0090821, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 16/07/2024 e depositato il giorno 19/07/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg.
6-7 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 29/07/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 18/11/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con provvedimento reso dal G.D. in data 20/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza collegiale di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 08/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura della Provincia di VE ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto «di esprimere parere negativo … non ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1, c. 1.1, d.lgs. 286/1998, in quanto sebbene il richiedente risieda in Italia ormai da diversi anni, non sono state menzionate relazioni significative in Italia, ha
- 2 - prodotto documentazione lavorativa relativa esclusivamente ad alcuni mesi del 2023 e risulta in contatto con il proprio Paese di origine». Il ricorrente – richiamato il disposto normativo di cui all'art. 5, co. 6, T.U.I. anche alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2023 – ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla insicurezza che caratterizza la sua regione di provenienza (pagg.
3-4 del ricorso); b) al percorso di inclusione sociale e lavorativo intrapreso in Italia (pagg.
4-5 del ricorso). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa nonché documentazione afferente al percorso di integrazione culturale avviato sul T.N., ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
- 3 - 3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Procedendo con ordine, si dà atto, in primo luogo, della circostanza, pacificamente ammessa dallo stesso ricorrente, che ha presentato istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale successivamente alla entrata in vigore dell'art. 7, co. 1, d.l. 10/03/2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI. Cionondimeno, in ossequio ai principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 28162/2023, data pubblicazione 06/10/2023), ritiene il Collegio che “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel 'catalogo aperto' dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. Peraltro, per orientamento giurisprudenziale granitico, alcuna distinzione va operata tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU (si rimanda, sul punto, ai precedenti richiamati da Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 28162/2023, data pubblicazione 06/10/2023). Conseguentemente, ad esempio, lo svolgimento di attività lavorativa è da sempre considerato indice forte di integrazione sociale, al punto che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente valorizzato la titolarità anche solo di un contratto di lavoro e pur se a tempo determinato ai fini del riconoscimento prima della protezione c.d. umanitaria e poi di quella c.d. speciale (v. per tutte Cass. Sez. I, ord. n. 16369/2022, poi ribadita da Cass. Sez. I, ord. 26089 del 2022). Orbene, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta sia meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia. Egli, invero, ha svolto attività lavorativa negli anni 2023 e 2024; dal giorno 01/10/2024, lavora in virtù di contratto a tempo indeterminato (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 4-6, unitamente al ricorso nonché allegati nn.
7-8 depositati in data 18/11/2024). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare, sul punto, che la p.a. ha scelto di non costituirsi in giudizio e che, dunque, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta.
- 4 - Dall'esame delle CU2024 e delle buste paga, emerge, inoltre, che Parte_1
ha percepito redditi per importi superiori ai limiti per godere del beneficio
[...] del patrocinio a spese dello Stato, di cui, peraltro, non ha beneficiato. Si rimanda, invece, quanto al percorso di formazione intrapreso dal ricorrente, all'allegato depositato, sub n. 9, in data 18/11/2024. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra, merita, dunque, accoglimento la domanda di protezione complementare proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Va ribadito, infatti, che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
4. Nulla si dispone in ordine alle spese per non aver il intimato svolto difese;
si CP_1 dà atto, in ogni caso, della circostanza che il Tribunale ha aderito ad orientamenti giurisprudenziali che si sono pronunciati su modifiche normative di recente introduzione e del fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione complementare solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da , nato il giorno Parte_1
08/08/1996 in Ghana, C.F. , C.U.I. 05ASEVU, volta al C.F._1 riconoscimento di una forma di protezione complementare ai sensi dell'art. 5, co. 6, TUI, e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. nulla dispone in ordine alle spese.
- 5 - Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 13/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 6 -