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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2435/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2435/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: non occupata reddito: euro 5.454,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Giulia Buratto presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]1 professione: operaio reddito: euro 25.462,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Claudio Sartori presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a CA (VE) il 2-5-2009 (anno 2009, Numero 6, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 Per_ e dalla cui unione è nato il figlio il 12-5-2011.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nessun provvedimento relativo all'abitazione familiare, essendo la stessa stata venduta di comune accordo, e il ricavato equamente diviso tra le parti, detratta la somma del debito residuo, pari ad € 20.000= (ventimila), utilizzata dal signor per chiudere la posizione. Pt_2 Per_
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato presso il padre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegnano a cooperare per un'equilibrata crescita psico-fisica del ragazzo, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La signora potrà vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con le Pt_1 sue esigenze lavorative e gli impegni scolastici dello stesso. Potrà tenere con sé il figlio un fine settimana al mese, 7 giorni durante le festività Natalizie (il giorno di Natale e quello di Capodanno ad anni alterni), 4 giorni a Pasqua (il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni) e 4 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo. Le suddette tempistiche potranno variare, previo accordo, in considerazione dell'età del ragazzo e dei suoi impegni scolastici. Per_
5. Il minore potrà essere ospitato a casa dei nonni materni ogni volta che lo desidera, sia nei periodi di vacanza, sia durante l'anno, per essere agevolato nella gestione degli impegni scolastici.
6. Il signor si occuperà interamente del mantenimento del figlio e usufruirà Pt_2 nella misura del 100% dell'assegno unico familiare.
7. La signora verserà al marito, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Pt_1 Per_ contributo per il mantenimento del figlio , la somma di € 150,00= mensili, non appena reperirà nuova occupazione, con regolare contratto di lavoro, anche a tempo determinato. Per_
8. Le spese straordinarie in favore del figlio saranno interamente a carico del padre, finché la madre non reperirà una nuova occupazione, con regolare contratto di lavoro, anche a tempo determinato, e verranno poi suddivise tra i genitori nella misura del 50%, per tali da intendersi: 1) SPESE MEDICHE: A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci prescritti dal medico curante;
c) occhiali da vista o da sole e lenti a contatto per uso non cosmetico;
d) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
e) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) ticket sanitari;
2 B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di
€ 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale.
2) SPESE SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dall'Istituto scolastico per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dall'Istituto scolastico;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria.
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, nonché trasferte della squadra, iscrizioni a gare e tornei;
b) tempo prolungato;
c) spese per il conseguimento della patente di guida;
d) centro ricreativo estivo, grest, oratorio;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Un genitore invierà richiesta scritta all'altro, e quest'ultimo dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le detrazioni fiscali relativamente alle succitate spese straordinarie spetteranno al 100% al sig. finché dette spese saranno interamente a suo carico, poi le Pt_2 detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
9. L'automobile Peugeot 208 tg. FM590ZN rimane definitivamente di esclusiva proprietà del signor . Pt_2
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità e del passaporto del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
11. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Per_ regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2435/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a CA (VE) il Parte_2
2-5-2009, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (VE), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
LA Di ES
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2435/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: non occupata reddito: euro 5.454,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Giulia Buratto presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...]1 professione: operaio reddito: euro 25.462,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Claudio Sartori presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a CA (VE) il 2-5-2009 (anno 2009, Numero 6, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 Per_ e dalla cui unione è nato il figlio il 12-5-2011.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nessun provvedimento relativo all'abitazione familiare, essendo la stessa stata venduta di comune accordo, e il ricavato equamente diviso tra le parti, detratta la somma del debito residuo, pari ad € 20.000= (ventimila), utilizzata dal signor per chiudere la posizione. Pt_2 Per_
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato presso il padre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegnano a cooperare per un'equilibrata crescita psico-fisica del ragazzo, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La signora potrà vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con le Pt_1 sue esigenze lavorative e gli impegni scolastici dello stesso. Potrà tenere con sé il figlio un fine settimana al mese, 7 giorni durante le festività Natalizie (il giorno di Natale e quello di Capodanno ad anni alterni), 4 giorni a Pasqua (il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni) e 4 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo. Le suddette tempistiche potranno variare, previo accordo, in considerazione dell'età del ragazzo e dei suoi impegni scolastici. Per_
5. Il minore potrà essere ospitato a casa dei nonni materni ogni volta che lo desidera, sia nei periodi di vacanza, sia durante l'anno, per essere agevolato nella gestione degli impegni scolastici.
6. Il signor si occuperà interamente del mantenimento del figlio e usufruirà Pt_2 nella misura del 100% dell'assegno unico familiare.
7. La signora verserà al marito, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Pt_1 Per_ contributo per il mantenimento del figlio , la somma di € 150,00= mensili, non appena reperirà nuova occupazione, con regolare contratto di lavoro, anche a tempo determinato. Per_
8. Le spese straordinarie in favore del figlio saranno interamente a carico del padre, finché la madre non reperirà una nuova occupazione, con regolare contratto di lavoro, anche a tempo determinato, e verranno poi suddivise tra i genitori nella misura del 50%, per tali da intendersi: 1) SPESE MEDICHE: A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci prescritti dal medico curante;
c) occhiali da vista o da sole e lenti a contatto per uso non cosmetico;
d) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
e) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) ticket sanitari;
2 B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di
€ 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale.
2) SPESE SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dall'Istituto scolastico per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dall'Istituto scolastico;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria.
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, nonché trasferte della squadra, iscrizioni a gare e tornei;
b) tempo prolungato;
c) spese per il conseguimento della patente di guida;
d) centro ricreativo estivo, grest, oratorio;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Un genitore invierà richiesta scritta all'altro, e quest'ultimo dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le detrazioni fiscali relativamente alle succitate spese straordinarie spetteranno al 100% al sig. finché dette spese saranno interamente a suo carico, poi le Pt_2 detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%.
9. L'automobile Peugeot 208 tg. FM590ZN rimane definitivamente di esclusiva proprietà del signor . Pt_2
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità e del passaporto del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
11. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Per_ regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 2435/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a CA (VE) il Parte_2
2-5-2009, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (VE), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore
LA Di ES
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