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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/10/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 400/2024, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(C.F. , elett.te domiciliato a Rocca di Neto Parte_1 CodiceFiscale_1
(KR), c.so Umberto I n. 164; rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Gallo, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, elett.te domiciliata a La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornato, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, celebrata all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
-1- delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 14.03.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18/24, emesso in data 16.01.2024 e notificato il successivo 06.02.2024, con cui il Tribunale di Crotone gli aveva ingiunto di pagare in favore della in persona del relativo l.r.p.t., l'importo pari ad € Controparte_1
16.332,46, quale saldo passivo maturato in forza del contratto di mutuo originariamente stipulato con AG TO s.p.a., oltre accessori e spese di lite.
Ha in particolare dedotto e/o eccepito:
i) l'illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti all'uopo richiesti dagli artt. 633-634 c.p.c.;
ii) il difetto di prova della titolarità attiva del credito in capo alla società opposta;
iii) l'omessa iscrizione della predetta società all'albo di cui all'art. 106 TUB;
iv) il disconoscimento della firma apposta sulla ricevuta di consegna della raccomandata informativa con cui quest'ultima lo avrebbe notiziato dell'intervenuta cessione del credito;
v) il difetto di conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio;
vi) l'indeterminatezza della somma ingiunta soprattutto in punto di quantificazione degli interessi di mora e delle spese sostenute dalla ricorrente;
vii) nonché - con un unico motivo di opposizione - l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, la decadenza ex art. 1957 c.c., la mancata dimostrazione della legittimità degli interessi pattuiti e l'omessa indicazione dell Pt_2
Per le esposte ragioni ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva della Controparte_1
e per l'effetto disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto;
[...]
2) accertare e dichiarare il difetto insanabile di capacità processuale ex art. 106 T.B.U.;
3) accertare e dichiarare la nullità annullabilità e/o inesistenza del contratto di finanziamento, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo N.18/2024 del 16/01/2024 RG n.
1356/2023 Dott.ssa
AN GA emesso dal Tribunale Civile di Crotone nei confronti del sig. ; Parte_1
4) in via subordinata, accertare e dichiarare, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633
c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 D. Lgs 1.09.1993 n. 385 e succ. modifiche ed
-2- integrazioni e ciò per i motivi di cui sopra e pertanto la somma richiesta è in quanto infondata, ingiusta ed illegittima pertanto meritevole di essere rigettata;
5) accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito della Controparte_1 nei confronti del sig. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
6) in via ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito si chiede di ridurlo;
7) il tutto con rifusione di spese, diritti ed onorari da distrarre al sottoscritto procuratore anticipatario».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica della citazione, si è costituita in giudizio la la quale ha contestato la fondatezza delle doglianze Controparte_1 avversarie.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
18/2024, R.G. n. 1356/2024, del 16/01/2024 emesso dal Tribunale di Crotone, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;
2) in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 18/2024, R.G. n. 1356/2024, del 16/01/2024 emesso dal Tribunale di Crotone;
3) in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende».
3. - Preso atto della sopravvenuta rinuncia da parte della società opposta alla richiesta di cui all'art. 648 c.p.c., applicato dunque l'art. 5 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 28/2010 e preso atto della successiva integrazione della condizione di procedibilità, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.., all'udienza del 24.09.2025 la causa è stata introitata per la decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria,
-3- con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”; cfr. Trib. Catania, sez. IV, 17.09.2019 n. 3706: «E' principio consolidato in giurisprudenza (ed oggi codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata»).
-4- In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Orbene, poste le superiori premesse (di per sé idonee a giustificare il rigetto del primo motivo di opposizione), per quanto attiene alle ulteriori censure formulate da parte opponente deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Va anzitutto rigettato il secondo motivo di opposizione, relativo al difetto di
“legittimazione sostanziale” (rectius, di titolarità attiva del rapporto creditorio) in capo alla società ricorrente in sede monitoria.
Sul punto, infatti, deve ribadirsi che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche mediante testimonianze o presunzioni semplici [cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, ord. 22.06.2023 n. 17944: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni»; Cass. Civ., sez. III, 06.02.2024 n. 3405: «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente»].
A tal riguardo, inoltre, ribadito che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui l'attuale disponibilità dell'originario titolo contrattuale, valutata unitariamente a tutti gli ulteriori documenti inizialmente emessi e/o detenuti dalla cedente, costituiscono elementi istruttori idonei a comprovare il trasferimento del credito in capo alla cessionaria (cfr.
Cass. Civ., sez. III, n. 10200 del 2021 nonché Cass., Sez. Un., 04.05.2017 n. 10790: «La dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello»).
Ebbene, nelle specie, parte opposta si è fatta carico di produrre (così dimostrandone la disponibilità materiale), non soltanto il mero estratto della G.U. n. 42 dell'08.04.2023, ma
-5- anche:
a) l'originario contratto di mutuo stipulato da con AG TO s.p.a. Parte_1 in data 03.12.2019, avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento di importo pari ad
€ 12.900,00, da restituire in 60 ratei mensili di importo pari ad € 284,00 a far data dal
01.01.2020 al 01.12.2024 (cfr. doc. 6 prodotto nel fascicolo monitorio);
b) l'estratto conto attestante, oltre all'effettivo pagamento di taluni ratei di mutuo da parte dell'odierno opponente, il mancato versamento delle restanti rate per una somma pari ad € 13.596,37, con conseguente decadenza dal beneficio del termine a far data dall'8.06.2021 (cfr. doc. 7 prodotto nel fascicolo monitorio);
c) la comunicazione – avente natura stragiudiziale – di decadenza dal beneficio del termine inviata da AG TO s.p.a. presso la residenza del debitore in data 08.06.2021 e perfezionatasi per compiuta giacenza il 24.06.2021 (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo opposizione);
d) il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato da AG TO s.p.a. con in data 23.03.2023 (cfr. doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio); Controparte_1
e) la notifica di intervenuta cessione del credito, anch'essa perfezionatasi presso la residenza del debitore (sita a Rocca di Neto viale Aldo Moro: cfr. anche atto di citazione pag. 1) per compiuta giacenza in data 30.06.2023 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio)
3.2. - Ciò posto, risulta altresì infondato il terzo motivo di opposizione.
Sul punto, infatti, in disparte la documentazione pure prodotta da parte opposta (cfr. doc. 5), è sufficiente richiamare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui «il combinato disposto degli artt. 2 comma 6 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e 106
T.U.B. non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene alla sola regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia), con il corollario applicativo in virtù del quale non è comunque ravvisabile alcuna nullità virtuale dell'atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza alla mandataria» (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 18.03.2024 n. 7243).
3.3. - Inammissibile, oltre che inconferente ed in ogni caso infondato, è il quarto motivo di opposizione.
Invero, premesso che il contratto di cessione ha struttura bilaterale, rimanendo ad esso estraneo il consenso del debitore ceduto, va anzitutto rilevato che «Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato
-6- da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile».
In ogni caso, il disconoscimento della firma sulla relata di notifica della comunicazione individuale pure eseguita dalla cessionaria, oltre ad essere affetto da assoluta genericità, risulta del tutto pretestuoso, essendosi la notifica perfezionata per compiuta giacenza, atteso l'omesso ritiro del plico da parte del destinatario.
3.4. - Con riguardo, poi, al quinto motivo di opposizione, anch'esso risulta privo di pregio.
In proposito va infatti assicurata continuità al condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui «La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (cfr. Cass., sez. VI-5, ord. 13.12.2017 n. 29993).
D'altronde, oltre a non essere positivamente superato tale preliminare vaglio di ammissibilità della contestazione, deve altresì rammentarsi che, anche ove la parte contesti adeguatamente la conformità delle copie agli originali, il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, dovendo solo valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi istruttori disponibili (cfr. Cass., sez. VI-3 ord. 11.10.2017 n. 23902; Cass., sez. VI, 15.11.2018 n. 29485; Cass., sez. V,
8.06.2018 n. 14950: “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”).
3.5. - Parimenti infondato è il sesto motivo di opposizione.
Infatti, ribadito che non risulta compiutamente assolto l'onere di specifica contestazione ai fini di cui all'art. 115 c.p.c., l'entità della somma pretesa dalla società opposta nonché delle singole voci che concorrono a determinare il complessivo importo ingiunto risulta adeguatamente dettagliata sulla scorta della congiunta lettura del contratto di finanziamento (cfr., tra gli altri, art. 11 c.g.c.) e dell'estratto conto con contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio de termine (cfr. riquadro in cui è indicato il saldo a titolo di capitale, interessi, spese ed interessi di mora).
-7- 3.6. - Venendo, infine, alle ultime doglianze attoree, è sufficiente rilevare che:
a) la comunicazione della decadenza del beneficio del termine è stata eseguita con raccomandata inviata proprio presso la residenza del mutuatario (cfr. dichiarazione di residenza riportata nel contratto di finanziamento);
b) la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. può essere utilmente invocata dal fideiussore
(nella specie neppure esistente), non certo dal debitore principale (qual è l'odierno opponente);
c) il debitore, nell'eccepire la nullità delle clausole negoziali destinate a regolamentare il saggio e/o la capitalizzazione degli interessi applicati al rapporto contrattuale, incorre nell'onere di allegare dettagliatamente le clausole di cui invoca l'invalidità nonché di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica).
In particolare, occorre indicare il tasso concordato, i criteri di determinazione dello stesso, l'esatta indicazione, con conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca nonché il periodo di riferimento (cfr., da ultimo,
Trib. Roma, sez. XVII, sentenza 20.02.2019 n. 3869).
L'ingiunto non può, per converso, limitarsi ad allegazioni generiche, quali quelle per cui la Banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti ovvero in violazione del divieto di interessi anatocistici e/o usurari, atteso che ciò finirebbe con il rendere esplorativa tanto la censura formulata, quanto la connessa richiesta istruttoria di nomina di un c.t.u. ai fini della rideterminazione del rapporto di dare ed avere (Cass., sez.
VI, 22.01.2014 n. 1299).
La giurisprudenza ha infatti ritenuto che rappresenta un vizio di allegazione il fatto che la citazione consti di deduzioni del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario (cfr. Trib.
Milano 24.09.2013).
Tale onere di allegazione, nella specie, non può ritenersi di certo assolto, non essendo stata neppure allegata una consulenza di parte volta a colmare le evidenti lacune assertive presenti in citazione (come tali insuscettibili di essere sanate ex post ed ex officio mediante la nomina di un c.t.u., trattandosi di mero ausiliario del giudice che non può sopperire alle lacune assertive e probatorie della parte gravata dal relativo onere);
d) infine, l'indice sintetico di costo (ISC) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. n.
-8- 39169/2021).
4. - Sicché, alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
*********************
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 400/2024 R.G., così statuisce:
1. rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando definitivamente esecutivo nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 18/2024, emesso dal Tribunale di Parte_1
Crotone in data 16.01.2024;
2. condanna a rifondere alla in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t., le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, 16.10.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-9-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 400/2024, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(C.F. , elett.te domiciliato a Rocca di Neto Parte_1 CodiceFiscale_1
(KR), c.so Umberto I n. 164; rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Gallo, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, elett.te domiciliata a La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornato, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, celebrata all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
-1- delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 14.03.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18/24, emesso in data 16.01.2024 e notificato il successivo 06.02.2024, con cui il Tribunale di Crotone gli aveva ingiunto di pagare in favore della in persona del relativo l.r.p.t., l'importo pari ad € Controparte_1
16.332,46, quale saldo passivo maturato in forza del contratto di mutuo originariamente stipulato con AG TO s.p.a., oltre accessori e spese di lite.
Ha in particolare dedotto e/o eccepito:
i) l'illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti all'uopo richiesti dagli artt. 633-634 c.p.c.;
ii) il difetto di prova della titolarità attiva del credito in capo alla società opposta;
iii) l'omessa iscrizione della predetta società all'albo di cui all'art. 106 TUB;
iv) il disconoscimento della firma apposta sulla ricevuta di consegna della raccomandata informativa con cui quest'ultima lo avrebbe notiziato dell'intervenuta cessione del credito;
v) il difetto di conformità all'originale della copia del contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio;
vi) l'indeterminatezza della somma ingiunta soprattutto in punto di quantificazione degli interessi di mora e delle spese sostenute dalla ricorrente;
vii) nonché - con un unico motivo di opposizione - l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, la decadenza ex art. 1957 c.c., la mancata dimostrazione della legittimità degli interessi pattuiti e l'omessa indicazione dell Pt_2
Per le esposte ragioni ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva della Controparte_1
e per l'effetto disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto;
[...]
2) accertare e dichiarare il difetto insanabile di capacità processuale ex art. 106 T.B.U.;
3) accertare e dichiarare la nullità annullabilità e/o inesistenza del contratto di finanziamento, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo N.18/2024 del 16/01/2024 RG n.
1356/2023 Dott.ssa
AN GA emesso dal Tribunale Civile di Crotone nei confronti del sig. ; Parte_1
4) in via subordinata, accertare e dichiarare, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633
c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 D. Lgs 1.09.1993 n. 385 e succ. modifiche ed
-2- integrazioni e ciò per i motivi di cui sopra e pertanto la somma richiesta è in quanto infondata, ingiusta ed illegittima pertanto meritevole di essere rigettata;
5) accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito della Controparte_1 nei confronti del sig. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
6) in via ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito si chiede di ridurlo;
7) il tutto con rifusione di spese, diritti ed onorari da distrarre al sottoscritto procuratore anticipatario».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica della citazione, si è costituita in giudizio la la quale ha contestato la fondatezza delle doglianze Controparte_1 avversarie.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
18/2024, R.G. n. 1356/2024, del 16/01/2024 emesso dal Tribunale di Crotone, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;
2) in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 18/2024, R.G. n. 1356/2024, del 16/01/2024 emesso dal Tribunale di Crotone;
3) in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende».
3. - Preso atto della sopravvenuta rinuncia da parte della società opposta alla richiesta di cui all'art. 648 c.p.c., applicato dunque l'art. 5 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 28/2010 e preso atto della successiva integrazione della condizione di procedibilità, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.., all'udienza del 24.09.2025 la causa è stata introitata per la decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria,
-3- con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”; cfr. Trib. Catania, sez. IV, 17.09.2019 n. 3706: «E' principio consolidato in giurisprudenza (ed oggi codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata»).
-4- In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Orbene, poste le superiori premesse (di per sé idonee a giustificare il rigetto del primo motivo di opposizione), per quanto attiene alle ulteriori censure formulate da parte opponente deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Va anzitutto rigettato il secondo motivo di opposizione, relativo al difetto di
“legittimazione sostanziale” (rectius, di titolarità attiva del rapporto creditorio) in capo alla società ricorrente in sede monitoria.
Sul punto, infatti, deve ribadirsi che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche mediante testimonianze o presunzioni semplici [cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, ord. 22.06.2023 n. 17944: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni»; Cass. Civ., sez. III, 06.02.2024 n. 3405: «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente»].
A tal riguardo, inoltre, ribadito che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui l'attuale disponibilità dell'originario titolo contrattuale, valutata unitariamente a tutti gli ulteriori documenti inizialmente emessi e/o detenuti dalla cedente, costituiscono elementi istruttori idonei a comprovare il trasferimento del credito in capo alla cessionaria (cfr.
Cass. Civ., sez. III, n. 10200 del 2021 nonché Cass., Sez. Un., 04.05.2017 n. 10790: «La dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello»).
Ebbene, nelle specie, parte opposta si è fatta carico di produrre (così dimostrandone la disponibilità materiale), non soltanto il mero estratto della G.U. n. 42 dell'08.04.2023, ma
-5- anche:
a) l'originario contratto di mutuo stipulato da con AG TO s.p.a. Parte_1 in data 03.12.2019, avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento di importo pari ad
€ 12.900,00, da restituire in 60 ratei mensili di importo pari ad € 284,00 a far data dal
01.01.2020 al 01.12.2024 (cfr. doc. 6 prodotto nel fascicolo monitorio);
b) l'estratto conto attestante, oltre all'effettivo pagamento di taluni ratei di mutuo da parte dell'odierno opponente, il mancato versamento delle restanti rate per una somma pari ad € 13.596,37, con conseguente decadenza dal beneficio del termine a far data dall'8.06.2021 (cfr. doc. 7 prodotto nel fascicolo monitorio);
c) la comunicazione – avente natura stragiudiziale – di decadenza dal beneficio del termine inviata da AG TO s.p.a. presso la residenza del debitore in data 08.06.2021 e perfezionatasi per compiuta giacenza il 24.06.2021 (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo opposizione);
d) il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato da AG TO s.p.a. con in data 23.03.2023 (cfr. doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio); Controparte_1
e) la notifica di intervenuta cessione del credito, anch'essa perfezionatasi presso la residenza del debitore (sita a Rocca di Neto viale Aldo Moro: cfr. anche atto di citazione pag. 1) per compiuta giacenza in data 30.06.2023 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio)
3.2. - Ciò posto, risulta altresì infondato il terzo motivo di opposizione.
Sul punto, infatti, in disparte la documentazione pure prodotta da parte opposta (cfr. doc. 5), è sufficiente richiamare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui «il combinato disposto degli artt. 2 comma 6 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e 106
T.U.B. non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene alla sola regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia), con il corollario applicativo in virtù del quale non è comunque ravvisabile alcuna nullità virtuale dell'atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza alla mandataria» (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 18.03.2024 n. 7243).
3.3. - Inammissibile, oltre che inconferente ed in ogni caso infondato, è il quarto motivo di opposizione.
Invero, premesso che il contratto di cessione ha struttura bilaterale, rimanendo ad esso estraneo il consenso del debitore ceduto, va anzitutto rilevato che «Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato
-6- da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile».
In ogni caso, il disconoscimento della firma sulla relata di notifica della comunicazione individuale pure eseguita dalla cessionaria, oltre ad essere affetto da assoluta genericità, risulta del tutto pretestuoso, essendosi la notifica perfezionata per compiuta giacenza, atteso l'omesso ritiro del plico da parte del destinatario.
3.4. - Con riguardo, poi, al quinto motivo di opposizione, anch'esso risulta privo di pregio.
In proposito va infatti assicurata continuità al condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui «La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (cfr. Cass., sez. VI-5, ord. 13.12.2017 n. 29993).
D'altronde, oltre a non essere positivamente superato tale preliminare vaglio di ammissibilità della contestazione, deve altresì rammentarsi che, anche ove la parte contesti adeguatamente la conformità delle copie agli originali, il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, dovendo solo valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi istruttori disponibili (cfr. Cass., sez. VI-3 ord. 11.10.2017 n. 23902; Cass., sez. VI, 15.11.2018 n. 29485; Cass., sez. V,
8.06.2018 n. 14950: “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”).
3.5. - Parimenti infondato è il sesto motivo di opposizione.
Infatti, ribadito che non risulta compiutamente assolto l'onere di specifica contestazione ai fini di cui all'art. 115 c.p.c., l'entità della somma pretesa dalla società opposta nonché delle singole voci che concorrono a determinare il complessivo importo ingiunto risulta adeguatamente dettagliata sulla scorta della congiunta lettura del contratto di finanziamento (cfr., tra gli altri, art. 11 c.g.c.) e dell'estratto conto con contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio de termine (cfr. riquadro in cui è indicato il saldo a titolo di capitale, interessi, spese ed interessi di mora).
-7- 3.6. - Venendo, infine, alle ultime doglianze attoree, è sufficiente rilevare che:
a) la comunicazione della decadenza del beneficio del termine è stata eseguita con raccomandata inviata proprio presso la residenza del mutuatario (cfr. dichiarazione di residenza riportata nel contratto di finanziamento);
b) la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. può essere utilmente invocata dal fideiussore
(nella specie neppure esistente), non certo dal debitore principale (qual è l'odierno opponente);
c) il debitore, nell'eccepire la nullità delle clausole negoziali destinate a regolamentare il saggio e/o la capitalizzazione degli interessi applicati al rapporto contrattuale, incorre nell'onere di allegare dettagliatamente le clausole di cui invoca l'invalidità nonché di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica).
In particolare, occorre indicare il tasso concordato, i criteri di determinazione dello stesso, l'esatta indicazione, con conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca nonché il periodo di riferimento (cfr., da ultimo,
Trib. Roma, sez. XVII, sentenza 20.02.2019 n. 3869).
L'ingiunto non può, per converso, limitarsi ad allegazioni generiche, quali quelle per cui la Banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti ovvero in violazione del divieto di interessi anatocistici e/o usurari, atteso che ciò finirebbe con il rendere esplorativa tanto la censura formulata, quanto la connessa richiesta istruttoria di nomina di un c.t.u. ai fini della rideterminazione del rapporto di dare ed avere (Cass., sez.
VI, 22.01.2014 n. 1299).
La giurisprudenza ha infatti ritenuto che rappresenta un vizio di allegazione il fatto che la citazione consti di deduzioni del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario (cfr. Trib.
Milano 24.09.2013).
Tale onere di allegazione, nella specie, non può ritenersi di certo assolto, non essendo stata neppure allegata una consulenza di parte volta a colmare le evidenti lacune assertive presenti in citazione (come tali insuscettibili di essere sanate ex post ed ex officio mediante la nomina di un c.t.u., trattandosi di mero ausiliario del giudice che non può sopperire alle lacune assertive e probatorie della parte gravata dal relativo onere);
d) infine, l'indice sintetico di costo (ISC) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. n.
-8- 39169/2021).
4. - Sicché, alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 400/2024 R.G., così statuisce:
1. rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando definitivamente esecutivo nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 18/2024, emesso dal Tribunale di Parte_1
Crotone in data 16.01.2024;
2. condanna a rifondere alla in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t., le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, 16.10.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-9-