Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
La notifica dell'atto di riassunzione di un giudizio di primo grado in luogo non rispettoso dei criteri indicati dall'art. 139 cod.proc.civ. è nulla, e se il destinatario non si costituisce, e altresì nullo il relativo grado di giudizio, sì che il giudice di appello, e, in mancanza, la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ., deve rimettere le parti dinanzi al primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UN ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO ASELLO 11 SC 11A INT. 12, presso lo studio dell'avvocato L. UN, difesa dall'avvocato NEDO PETRUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UN AR OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato GIANLORENZO MARINUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 333/95 del Tribunale di RIETI, depositata il 2/9/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato PETRUCCI NEDO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Queste le vicende del giudizio sino alla fase del secondo grado, così come esposte testualmente nella sentenza depositata il 2.9.95 dal Tribunale di Rieti, ora impugnata con ricorso dinanzi questa Suprema Corte:
"Con atto di citazione in appello notificato il 27.3.91, LE UN conveniva avanti il Tribunale di Rieti AR UN affinché, in totale riforma della sentenza emessa dal Pretore di Rieti il 20.4 - 19.5.90, venisse dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della notifica dell'atto di riassunzione di tale giudizio e del relativo decreto e, nel merito, venissero respinte le domande spiegate dall'attrice in primo grado.
"Esponeva l'appellante che, con la sentenza impugnata, il Pretore aveva accolto la domanda, proposta dalla UN AR, di reintegra nel possesso di una superficie di terreno di sua proprietà, occupata, secondo la tesi della ricorrente, da un fabbricato realizzato da essa appellante sul terreno confinante, condannando quest'ultima ad arretrare la parete di detto edificio di 24 centimetri, e aveva accolto altresì la domanda di manutenzione relativa alla turbativa arrecata alla corte comune con l'apertura di vedute, condannando la medesima appellante a munire di rete metallica o inferriate le due aperture realizzate sul lato sud dell'edificio.
"Sosteneva che l'intero primo grado del giudizio, nel quale era restata contumace, si era svolto in carenza del necessario contraddittorio, dovendosi considerare nulla la notifica dell'atto introduttivo, eseguito dal nesso di conciliazione del comune di Posta, incompetente perché doveva essere notificato da quello del comune di Borbona sede, all'epoca della Pretura avanti alla quale "doveva svolgersi il giudizio, e, comunque, indicando in relata "essere intesa come teste nel ricorso retroscritto". Aggiungeva inoltre che, dopo l'interruzione del giudizio, questo non era stato regolarmente riassunto nei termini previsti dalla legge, essendo stato notificato il ricorso e il relativo provvedimento del giudice in Roma, anziché nel comune di Posta, ove essa appellante risultava residente, e che, comunque, la domanda non poteva trovare accoglimento nel merito, essendosi limitata essa appellante a ricostruire il proprio fabbricato nella stessa posizione e con le stesse caratteristiche di quello preesistente, ed essendo trascorso più di un anno tra l'esecuzione del presunto spoglio e il deposito del ricorso.
"L'appellata si costituiva contestando quanto sostenuto dall'appellante e chiedendo il rigetto della impugnazione". Il Tribunale di Rieti, con la citata sentenza ha ritenuto l'infondatezza tanto dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado quanto di quella del ricorso in riassunzione, perché il primo atto era stato regolarmente notificato dall'organo competente (in relazione alla residenza della resistente ) ed aveva raggiunto il suo scopo, a prescindere dal contenuto della relata, possedendo tutti i requisiti di un ricorso possessorio. Quello in riassunzione, poi, era stato ritualmente notificato "personalmente a mani dell'interessata". (v. sent. imp).
Nel merito il giudice di appello ha ritenuto corretta la motivazione data dal Pretore in prime cure.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione UN LE, articolando quattro motivi d'impugnazione, di cui tre fondati sulla irritualità delle notifiche degli atti introduttivi della lite in primo grado.
Resiste UN AR, con controricorso, nel quale eccepisce la nullità della notifica del ricorso, ex art. 330 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando preliminarmente quest'ultima eccezione, fondata sul fatto che la notifica del ricorso è stata diretta alla parte personalmente anziché nel domicilio eletto presso il suo difensore, osserva la Corte che l'eccepito vizio di notifica è stato sanato dalla rituale difesa operata dalla resistente con il deposito del controricorso, regolarmente notificato alla ricorrente (art. 160 in relaz. all'art. 156 u.c. cpc;
v. cass. Sez. III, 21.04.94 n. 3795 e, più specificamente, Cass, 92/10 259). Con il primo mezzo d'impugnazione UN LE deduce la nullità della notifica del ricorso in possessorio, introduttivo della lite, per violazione dell'art. 137 cpc, stante la mancata indicazione, da parte del messo di conciliazione notificante, della prescritta autorizzazione dell'ufficiale giudiziario;
inoltre perché la relata recava la motivazione: " per essere sentita quale teste". Osserva il Collegio che quest'ultima censura è vera in fatto ma priva delle conseguenze che le attribuisce la ricorrente. Non è la relazione di notifica deputata alla "vocatio in ius", bensì il contenuto dell'atto notificato, e questo non lasciava margine a dubbi di sorta sulla natura dell'azione con esso intentata. Ciò premesso, è a dirsi che gli altri vizi denunciati sono restati sanati dal raggiungimento dello scopo della notificazione, avendo la stessa ricorrente ammesso di essersi presentata in Pretura". Con il secondo e quarto motivo (accomunabili) la ricorrente fa questione di notificazione del ricorso in riassunzione, con pedissequo decreto pretorile di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, in violazione dell'art. 139 cpc, e tanto per essere avvenuta, detta notifica (non a mani proprie) in luogo diverso da quello della sua residenza.
Il motivo è fondato.
Dai certificati di residenza esibiti risulta che, anche all'epoca, la UN risiedeva in Posta, sicché è nulla la notifica eseguita in Roma e ricevuta dal portiere dello stabile di Via Salesiani n. 20 (v. in atti relata notifica dell'atto di riassunzione). Il Tribunale di Rieti non si è soffermato sul motivo di gravame che, più che sulla persona cui era stato consegnato l'atto, faceva leva sul luogo della notificazione (art. 139 cpc). Nessuna sanatoria si ebbe nella fase di riassunzione, non essendosi la convenuta costituita.
Il giudice di appello, pertanto, nel rilevare tale nullità, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice (art. 354 cpc;
v. Cass. sez. 1, 6/5/91, n. 4997). Questa Corte, nell'accogliere il ricorso sul punto, riscontrata la nullità del giudizio di primo grado - fase di riassunzione -, deve rimettere le parti al primo giudice, a norma dell'art. 383, ult, comma c.p.c. (cfr. Cass. sez.I, 19.04.91 n. 4227). Con tale pronuncia resta assorbito il terzo motivo, con cui la ricorrente si è doluta della acritica adesione del giudice di appello alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità (a. 385, u.c. cod. c.p.).
P.Q.M.
La Corte ACCOGLIE il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Pretore di Rieti.
Così deciso in Roma il 4 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 18/3/1999.