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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15997 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale
[...] dello Stato di Palermo, con elezione di domicilio a Palermo, via V.
Villareale n.6 attore/opponente contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista Scalia e CP_1
Stefania Mannino, con elezione di domicilio a Palermo via Vincenzo Di
Marco n. 41. convenuto/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza del 07.11.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_1
, avverso il d.i. n. 4698/2021, emesso dal Tribunale di
[...]
Palermo, in data 20.10.2021 su ricorso dell' per la somma di CP_1 euro 106.811,36, pretesa a titolo di saldo asseritamente dovuto in relazione a taluni progetti rientranti nell'Avviso 2/14 e oggetto di determinazione dei saldi con DDG nn.2269/2017; 2311/2017;
2312/2017; 2313/2017; 2352/2017, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 e le spese del procedimento.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che a favore dell'ente beneficiario dei finanziamenti non residuava alcuna somma dovuta, risultando dagli stessi decreti di chiusura dei progetti che le spese finanziate non sono state interamente sostenute, entro il prescritto termine di scadenza fissato alla data del 31 dicembre 2015. Evidenziava altresì che ancorchè onerato (come prescritto dalla Circolare n. 58509 del 9 agosto 2017, recante “disposizioni per i beneficiari per il completamento dei progetti del PO FSE non conclusi al 31 dicembre 2015”), l'Ente non aveva esibito una valida polizza fideiussoria necessaria alla erogazione dei saldi, entro il previsto termine del 31.12.2017 e non risultava in regola con il pagamento dei contributi dovuti in favore dell' Rilevava CP_2 inoltre la pendenza di un considerevole numero di procedure esecutive promosse dai creditori dell'Ente opposto e nelle quali l'Amministrazione è stata coinvolta quale terzo pignorato. Si è infine opposta in ogni caso al riconoscimento in favore degli interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002 sull'eventuale somma che dovesse risultare a credito dell'Ente opposto. Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non residuerebbe alcun credito in favore dell'Ente in relazione ai detti progetti finanziati.
Costituitosi l'Ente opposto ha rimarcato la legittimità della propria pretesa, evidenziando di avere presentato regolare polizza nell'ambito dello svolgimento dei progetti oggetto della richiesta di saldo, i quali erano stati tutti rendicontati e conclusi alla data del 31.12.2015, sicchè non rientravano nella disposizione della Circolare n. 58509/2017, invocata dall'amministrazione, riferita soltanto ai progetti non conclusi a tale data. Osservava inoltre che, sebbene avesse invocato - in relazione ad altri progetti -, il potere sostitutivo dell'amministrazione regionale, ai fini della regolarizzazione del DURC, questa non vi aveva provveduto né aveva pagato le somme dovute. le somme relative ai progetti oggetto del presente procedimento. Infine, contestava che le somme oggetto della pretesa potessero essere state oggetto di pignoramento da parte di terzi creditori atteso che tali somme in quanto relative a finanziamenti erogati sul Fondo Sociale Europeo non sarebbero pignorabili.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
Così ricostruita brevemente la vicenda si osserva: oggetto della pretesa dell'Interefop è il saldo dei progetti riconosciuti a valere sull'Avviso
2/2014 e meglio indicati in atti per il complessivo valore di euro
106.811,36.
Ebbene, l'Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione ha riconosciuto di erogare in favore dell' , a saldo dei progetti CP_1 meglio indicati in atti, la complessiva somma di euro 106.811,36, subordinando il pagamento a determinate condizioni, tra cui la presentazione di polizza fideiussoria, entro e non oltre il 30/09/2017, termine poi prorogato al 31/12/2017, come da DDG n.8812 del
5/12/2017 (v. Avviso n.2/14 e Circolare n. 58509 del 9/08/2017 avente ad oggetto “Disposizioni per i beneficiari per il completamento dei progetti del PO FSE non conclusi al 31 dicembre 2015”). La medesima circolare appena richiamata (riferita anche ai progetti oggetto di causa), precisa poi che per “progetti non conclusi si intendono [quelli] le cui spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici e privati entro la data del 31 Dicembre 2015”, tra i quali rientrano anche i progetti oggetto della pretesa di saldo dell'Ente opposto.
Ed infatti, il DDG n. 2269 del 28/03/2017 (v. doc. All.b.1 alla Comparsa di costituzione e risposta dello stesso Ente opposto) indica tra i progetti non conclusi, per i quali è necessario l'impegno delle somme per la conclusione e chiusura dei progetti, proprio quelli in oggetto.
Consegue che non può condividersi la tesi dell'Ente opposto secondo cui la detta circolare si riferirebbe soltanto ai progetti non definiti e non rendicontati, dovendo, invece, estendersi a tutti quei progetti le cui spese, ancorchè autorizzate, non siano state interamente sostenute e/o pagate dall'Ente beneficiario, come risulta nella specie.
Ed invero, le regole che presidiano l'erogazione dei finanziamenti pubblici, specialmente di provenienza comunitaria richiedono la piena effettività della spesa finanziata secondo il progetto ammesso al finanziamento. Così, gli obblighi conseguenti alla definizione del progetto, tra cui quello di rendicontazione e di rilascio di idonea garanzia, sono assai pregnanti e costituiscono condizione per l'erogazione del saldo del finanziamento, non potendo altrimenti giustificarsi la fuoriuscita di somme di provenienza comunitaria per finalità diverse da quelle alle quali sono state destinate.
Consegue nella specie che in assenza della presentazione di idonea fideiussione non può giustificarsi il pagamento del saldo.
Del resto, l'Ente opposto non ha dimostrato di avere provveduto con proprie risorse al pagamento di tutte le spese pertinenti i progetti finanziati. Anzi, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti
(v. elenco procedure esecutive promosse da terzi creditori dell' ), è possibile affermare che l'Ente opposto versasse in una CP_1 situazione di carenza di liquidità. Ed infatti, risultano avviate da terzi creditori del detto Ente numerose procedure esecutive (v. all.4 all'atto di citazione), circostanza che dimostra la difficoltà dell'Ente di pagare i propri creditori e che induce quindi a ritenere ancor più necessario il rilascio della fideiussione ai fini del pagamento del saldo da parte della
Pt_1
Va infine evidenziato che l'erogazione del saldo è subordinata dalla normativa sopra richiamata anche all'accertamento della regolare posizione contributiva-previdenziale.
Ebbene l'Ente opposto non ha dimostrato di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti nei confronti dell' e degli altri CP_2 enti previdenziali nel periodo in cui sarebbe maturato il diritto al saldo.
Infatti, le uniche due certificazioni DURC che sono state depositate si riferiscono a periodi contributivi diversi (una datata 04/08/2021 e l'altra 30.11.2018) da quelli oggetto di esame. Di contro,
l'amministrazione regionale ha reiterato le richieste di attestazione di regolarità contributiva dell'Ente, al competente Istituto previdenziale, senza tuttavia ricevere un riscontro positivo al riguardo.
In conclusione, dunque, non ricorrono i presupposti per ritenere allo stato fondata la pretesa azionata dall' , sicchè il d.i. va revocato. CP_1
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 7.100,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 21.07.2024), vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n. 4698/2021, emesso dal Tribunale di Palermo, in data
20.10.2021. Condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 [...]
, Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro7.100,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto del
21.07.2024.
Così deciso a Palermo, il 29/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15997 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale
[...] dello Stato di Palermo, con elezione di domicilio a Palermo, via V.
Villareale n.6 attore/opponente contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista Scalia e CP_1
Stefania Mannino, con elezione di domicilio a Palermo via Vincenzo Di
Marco n. 41. convenuto/opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza del 07.11.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' Parte_1
, avverso il d.i. n. 4698/2021, emesso dal Tribunale di
[...]
Palermo, in data 20.10.2021 su ricorso dell' per la somma di CP_1 euro 106.811,36, pretesa a titolo di saldo asseritamente dovuto in relazione a taluni progetti rientranti nell'Avviso 2/14 e oggetto di determinazione dei saldi con DDG nn.2269/2017; 2311/2017;
2312/2017; 2313/2017; 2352/2017, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 e le spese del procedimento.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che a favore dell'ente beneficiario dei finanziamenti non residuava alcuna somma dovuta, risultando dagli stessi decreti di chiusura dei progetti che le spese finanziate non sono state interamente sostenute, entro il prescritto termine di scadenza fissato alla data del 31 dicembre 2015. Evidenziava altresì che ancorchè onerato (come prescritto dalla Circolare n. 58509 del 9 agosto 2017, recante “disposizioni per i beneficiari per il completamento dei progetti del PO FSE non conclusi al 31 dicembre 2015”), l'Ente non aveva esibito una valida polizza fideiussoria necessaria alla erogazione dei saldi, entro il previsto termine del 31.12.2017 e non risultava in regola con il pagamento dei contributi dovuti in favore dell' Rilevava CP_2 inoltre la pendenza di un considerevole numero di procedure esecutive promosse dai creditori dell'Ente opposto e nelle quali l'Amministrazione è stata coinvolta quale terzo pignorato. Si è infine opposta in ogni caso al riconoscimento in favore degli interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002 sull'eventuale somma che dovesse risultare a credito dell'Ente opposto. Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non residuerebbe alcun credito in favore dell'Ente in relazione ai detti progetti finanziati.
Costituitosi l'Ente opposto ha rimarcato la legittimità della propria pretesa, evidenziando di avere presentato regolare polizza nell'ambito dello svolgimento dei progetti oggetto della richiesta di saldo, i quali erano stati tutti rendicontati e conclusi alla data del 31.12.2015, sicchè non rientravano nella disposizione della Circolare n. 58509/2017, invocata dall'amministrazione, riferita soltanto ai progetti non conclusi a tale data. Osservava inoltre che, sebbene avesse invocato - in relazione ad altri progetti -, il potere sostitutivo dell'amministrazione regionale, ai fini della regolarizzazione del DURC, questa non vi aveva provveduto né aveva pagato le somme dovute. le somme relative ai progetti oggetto del presente procedimento. Infine, contestava che le somme oggetto della pretesa potessero essere state oggetto di pignoramento da parte di terzi creditori atteso che tali somme in quanto relative a finanziamenti erogati sul Fondo Sociale Europeo non sarebbero pignorabili.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
Così ricostruita brevemente la vicenda si osserva: oggetto della pretesa dell'Interefop è il saldo dei progetti riconosciuti a valere sull'Avviso
2/2014 e meglio indicati in atti per il complessivo valore di euro
106.811,36.
Ebbene, l'Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione ha riconosciuto di erogare in favore dell' , a saldo dei progetti CP_1 meglio indicati in atti, la complessiva somma di euro 106.811,36, subordinando il pagamento a determinate condizioni, tra cui la presentazione di polizza fideiussoria, entro e non oltre il 30/09/2017, termine poi prorogato al 31/12/2017, come da DDG n.8812 del
5/12/2017 (v. Avviso n.2/14 e Circolare n. 58509 del 9/08/2017 avente ad oggetto “Disposizioni per i beneficiari per il completamento dei progetti del PO FSE non conclusi al 31 dicembre 2015”). La medesima circolare appena richiamata (riferita anche ai progetti oggetto di causa), precisa poi che per “progetti non conclusi si intendono [quelli] le cui spese non sono state interamente sostenute e pagate dai soggetti beneficiari titolari, pubblici e privati entro la data del 31 Dicembre 2015”, tra i quali rientrano anche i progetti oggetto della pretesa di saldo dell'Ente opposto.
Ed infatti, il DDG n. 2269 del 28/03/2017 (v. doc. All.b.1 alla Comparsa di costituzione e risposta dello stesso Ente opposto) indica tra i progetti non conclusi, per i quali è necessario l'impegno delle somme per la conclusione e chiusura dei progetti, proprio quelli in oggetto.
Consegue che non può condividersi la tesi dell'Ente opposto secondo cui la detta circolare si riferirebbe soltanto ai progetti non definiti e non rendicontati, dovendo, invece, estendersi a tutti quei progetti le cui spese, ancorchè autorizzate, non siano state interamente sostenute e/o pagate dall'Ente beneficiario, come risulta nella specie.
Ed invero, le regole che presidiano l'erogazione dei finanziamenti pubblici, specialmente di provenienza comunitaria richiedono la piena effettività della spesa finanziata secondo il progetto ammesso al finanziamento. Così, gli obblighi conseguenti alla definizione del progetto, tra cui quello di rendicontazione e di rilascio di idonea garanzia, sono assai pregnanti e costituiscono condizione per l'erogazione del saldo del finanziamento, non potendo altrimenti giustificarsi la fuoriuscita di somme di provenienza comunitaria per finalità diverse da quelle alle quali sono state destinate.
Consegue nella specie che in assenza della presentazione di idonea fideiussione non può giustificarsi il pagamento del saldo.
Del resto, l'Ente opposto non ha dimostrato di avere provveduto con proprie risorse al pagamento di tutte le spese pertinenti i progetti finanziati. Anzi, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti
(v. elenco procedure esecutive promosse da terzi creditori dell' ), è possibile affermare che l'Ente opposto versasse in una CP_1 situazione di carenza di liquidità. Ed infatti, risultano avviate da terzi creditori del detto Ente numerose procedure esecutive (v. all.4 all'atto di citazione), circostanza che dimostra la difficoltà dell'Ente di pagare i propri creditori e che induce quindi a ritenere ancor più necessario il rilascio della fideiussione ai fini del pagamento del saldo da parte della
Pt_1
Va infine evidenziato che l'erogazione del saldo è subordinata dalla normativa sopra richiamata anche all'accertamento della regolare posizione contributiva-previdenziale.
Ebbene l'Ente opposto non ha dimostrato di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti nei confronti dell' e degli altri CP_2 enti previdenziali nel periodo in cui sarebbe maturato il diritto al saldo.
Infatti, le uniche due certificazioni DURC che sono state depositate si riferiscono a periodi contributivi diversi (una datata 04/08/2021 e l'altra 30.11.2018) da quelli oggetto di esame. Di contro,
l'amministrazione regionale ha reiterato le richieste di attestazione di regolarità contributiva dell'Ente, al competente Istituto previdenziale, senza tuttavia ricevere un riscontro positivo al riguardo.
In conclusione, dunque, non ricorrono i presupposti per ritenere allo stato fondata la pretesa azionata dall' , sicchè il d.i. va revocato. CP_1
Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 7.100,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 21.07.2024), vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n. 4698/2021, emesso dal Tribunale di Palermo, in data
20.10.2021. Condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 [...]
, Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro7.100,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto del
21.07.2024.
Così deciso a Palermo, il 29/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza