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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE
Sezione Specializzata Agraria
In composizione collegiale dott. Claudio Casarano: Presidente e relatore;
dott. Antonio Pensato: giudice;
dott. Antonio Attanasio: giudice;
perito agrario AZ Scarano: componente;
geom. : componente;
Controparte_1
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1510-2024 promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Semeraro;
Parte_1
contro quale curatore speciale dei minori Controparte_2 [...]
e , ed Persona_1 Persona_2 Persona_3
Oggetto: Altri istituti di diritto agrario;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA DELLA RICORRENTE
La signora , con ricorso del 3-04-2024, ed unito decreto, conveniva in Parte_1 giudizio i soggetti indicati in epigrafe.
Affermava che con contratto sottoscritto in data 11 marzo 2019, registrato il 12.4.2019 la signora – in proprio e quale genitrice esercente la potestà genitoriale sui Persona_3 figli minori e – le concedeva in affitto agrario, Persona_1 Persona_2 unitamente alle attrezzature e macchinari agricoli costituenti la dotazione e le scorte dei pagina 1 di 10 terreni, i seguenti fondi rustici adibiti a viti, così localizzati: a) in agro di Faggiano (TA) censiti al foglio 1 p.lle 113, 114, 434 ( di esclusiva proprietà , e foglio 102, CP_2
282, 104, 103, 967 e 969 ( di proprietà indivisa della e dei suoi due figli); b) in CP_2 agro di Taranto censiti al foglio 314 p.lla 140 ( di proprietà indivisa della e CP_2 figli); foglio 252 p.lle 65, 68, 47, 56 ( di proprietà indivisa della e figli) e 44, CP_2
53, 74 ( di proprietà esclusiva della;
foglio 363 p.lle 402, 491, 535 ( di CP_2 proprietà indivisa della e figli). CP_2
La durata del contratto era prevista in cinque anni dall'11.3.2019 all'11.3.2024 ed il canone stabilito in €. 35.000,00 annui da corrispondere in due rate semestrali di €uro
17.500,00 ciascuna, a partire dall'11.9.2019.
La ricorrente aggiungeva che con sentenza del 6.7.2020, n. 1168, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Taranto dichiarava la nullità della clausola del contratto che fissava la durata del rapporto in cinque anni e, in sua sostituzione (art. 1339 c.c.), dichiarava che la sua durata fosse di quindici anni con scadenza il 10.3.2034. L'appello proposto da avverso detta sentenza veniva dichiarato inammissibile con Persona_3 sentenza della Corte d'Appello n. 187/2021 del 21.5.2021. Lamentava la ricorrente che le ben note calamità atmosferiche verificatesi durante la decorsa annata agraria 2022/23 e la profonda crisi del mercato dell'uva, causavano una perdita del reddito netto ricavabile dai terreni al di sotto del punto di pareggio, sebbene l'affittuaria avesse curato tutti gli interventi fitosanitari necessari per una corretta conduzione dell'azienda e per limitare i danni, come peraltro poteva desumersi dalle fatture allegate alla relazione di perizia di parte.
La ricorrente precisava che, riusciti vani i tentativi di ottenere una riduzione del canone in via bonaria, era costretta ad incaricare un proprio consulente tecnico, dott. Persona_4
per descrivere lo stato dei luoghi dei terreni in relazione all'andamento della
[...] campagna viticola ricordata con vendemmia 2023.
Questi con relazione di perizia dell'8 settembre 2023 accertava in primo luogo che i vigneti avevano subito i seguenti danni per perdita di prodotto: 1)fondo f. 1 p.lle 113-
114-434 perdita pari al 20%; 2)fondo f.1 p.lla 967 perdita pari al 30%; 3) fondo f. 1 p.lle
102,103,104,282 perdita pari al 50%; 4)fondo f. 252 p.lla 65 perdita pari al 30%; 5)fondo f. 252 p.lla 47 perdita pari al 30%; 6)fondo f. 252 p.lla 44 perdita pari al 30%; 7)fondo f.
263 p.lle 491,535 perdita pari al 90%; 8)fondo f. 263 p.lla 402 perdita pari al 90%;
9)fondo f. 314 p.lla 140 perdita 10%. pagina 2 di 10 Concludeva quindi che, in conseguenza dei descritti fenomeni, si era verificata una riduzione del reddito netto al di sotto del punto di pareggio stimato in circa - €.11.540,21. riusciva la mediazione obbligatoria presso il Servizio Territoriale UPA di Taranto, Pt_2 pur proponendo una riduzione del canone per la detta annata 2023 di euro 9.000,00.
A dire dell'attrice trovava applicazione in materia l'art. 5 della legge 11 febbraio 1971 n.
11 - che ha sostituito espressamente l'art. 4 della legge 12 giugno 1962 n. 567 – secondo il quale in materia, per sopravvenute avversità atmosferiche o calamità naturali, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari operano nel seguente modo: a) quando gli eventi sopra descritti abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30% della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determinerà le percentuali di riduzione;
b) quando le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano invece causato il perimento o la mancata percezione dei frutti nella misura di almeno il 50% della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale è tenuta ad operare come segue: 1)se i danni accertati ammontano alla metà della normale produzione, la riduzione dei canoni - per espressa dizione del 2° comma dell'art.
5 - verrà determinata nella misura del 35% perentoriamente indicata dalla legge;
2) se i danni superano la metà della normale produzione l'aumento della riduzione verrà proporzionalmente determinato dalla Commissione, che questa volta agisce nell'ambito della sua discrezionalità.
Come dire, opinava la difesa ricorrente, che in materia la legge individuava un meccanismo di riequilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, del tipo di quelli contemplati da altre norme: l'eccezione di inadempimento ( art. 1460 c.c.), l'azione generale di rescissione per lesione ( art. 1448 c.c.), la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ( art. 1467 c.c.), la riduzione dell'indennità dovuta per la risoluzione della vendita con riserva di proprietà (art. 1526 c.c.), la limitazione d'ufficio della penale manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.).
L'attrice ricordava che il proprio consulente individuava i fenomeni calamitosi e dannosi nell'alta infezione da peronospora, cicalina verde delle viti, oltre che nella profonda crisi del mercato delle uve e del vino, verificatisi durante la campagna viticola dell'anno 2023: fatti notori come avrebbero potuto attestare gli esperti che compongono il Collegio del
Tribunale adito, aggiungeva.
Da qui l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: pagina 3 di 10 “1) accertare e dichiarare che i terreni vitati dell'estensione totale di ha. 13.07.54 oggetto del contratto di affitto agrario dell'11 marzo 2019 intercorso tra Per_3
( nella qualità di concedente) e (nella qualità di affittuaria) sono
[...] Parte_1 stati colpiti, durante la campagna viticola con vendemmia 2023, da una alta infezione di peronospora e di cicalina verde delle viti, e che la commercializzazione delle uve da vino
è stata interessata da una profonda crisi nazionale di mercato;
2)accertare e determinare che i su descritti fenomeni dannosi, che hanno pure colpito l'aspetto qualitativo e quantitativo delle uve, hanno provocato perimento e/o mancata percezione dei frutti in misura di gran lunga superiore al 50% della normale produzione;
ovvero, nella misura che potrà essere meglio determinata da c.t.u.; 3)accertare che per gli interventi straordinari fitosanitari (gasolio, prodotti fitosanitari, irrigazione, manodopera, ecc.), la conduttrice ha dovuto sopportare costi non inferiori a circa €. 63.339,50; 4) accertare, di conseguenza, che il reddito netto per la detta annata è stato ridotto al di sotto del punto di pareggio con una perdita di €. 11.540,21; 5) determinare la percentuale di riduzione del canone dell'annata 2023 e, per l'effetto, stabilirlo in €. 9.000,00, ovvero in quell'altra somma che il Tribunale riterrà di giustizia…”.
L'attrice chiedeva oltre alla prova testimoniale l'assunzione di informazioni presso il
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale del Servizio Territoriale di Taranto –
Commissione Tecnica Provinciale in merito ai fenomeni dannosi denunciati nell'esposizione di fatto del presente ricorso e alla conseguente percentuale di riduzione dei canoni di affitto agrario nell'annata vitivinicola 2023; quindi la Ctu tesa ad accertare la riduzione del prodotto verificatosi nell'annata agraria 2023 in conseguenza dei fenomeni dannosi qui denunciati e la percentuale di riduzione del canone di affitto.
LA DIFESA CONVENUTA
Le convenute costituendosi incentravano la loro difesa sul rilievo che, per poter ottenere l'evocata riduzione del canone, fosse imprescindibile l'intervenuta determinazione della
Commissione Tecnica Provinciale, come si desume dal dato letterale del citato articolo 5.
Non solo ma la ricorrente ometteva di denunciare gli eventi dannosi ai competenti Uffici regionali dell'agricoltura entro i termini previsti dalla legge: 3 mesi dal verificarsi dell'evento o 15 giorni prima del raccolto: non a caso non faceva menzione della circostanza nel ricorso.
Viceversa, l'attrice si limitava a fondare la propria domanda di riduzione del canone su una perizia di parte redatta dal Dott. in data 8 settembre 2023, che Persona_4
pagina 4 di 10 peraltro presentava numerosi profili di inattendibilità: “… b) Le percentuali di danno indicate per ciascun appezzamento sono assertive e arbitrarie in quanto non supportate da adeguati riscontri oggettivi;
c) La relazione del CTP è generica e si limita a richiamare fenomeni di portata nazionale senza specificare l'effettivo impatto sui terreni oggetto del contratto;
d) Non viene effettuato alcun confronto con le rese medie degli anni precedenti, elemento essenziale per valutare l'effettiva entità del danno rispetto alla
"normale produzione"; e) Il calcolo della perdita di € 11.540,21 non è suffragato da elementi oggettivi ma si basa su presunte o, meglio, potenziali produzioni ricavabili per ciascun ettaro e non su effettive dichiarazioni di raccolta uva, mentre i costi per le materie prime e per gli interventi fitosanitari sono stati determinati in € 5.000 per ettaro in ragione di una valutazione “ponderata” e non specifica;
f) Non vengono considerati eventuali fattori gestionali che possono aver inciso sulla produzione;
g) Non è dimostrato che i danni abbiano raggiunto le soglie minime previste dalla norma in argomento (30%
o 50% della normale produzione); h) La "crisi di mercato" invocata non rientra tra le cause che legittimano la riduzione del canone, essendo questa un rischio d'impresa ordinario tenuto tra l'altro conto che l'art. 5 della L. 11/1971 fa riferimento alle sole avversità atmosferiche o calamità naturali;
i) I costi sostenuti per i trattamenti fitosanitari rientrano nella normale gestione del fondo e non giustificano di per sé una riduzione del canone;
j) L'ammontare complessivo delle spese documentate nella perizia di parte attraverso produzione delle fatture per l 'acquisto di prodotti fitosanitari ammonta ad € 4.520,22 e non vi è alcuna riferibilità dell'impiego di tali prodotti alle colture praticate sui fondi di cui trattasi non essendo stato prodotto il Registro dei
Trattamenti Fitosanitari (comma 3 dell'art.42 del DPR n.290/01 ), c.d. “quaderno di campagna ”, registro obbligatorio per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie;
k) Le fatture prodotte attestano acquisti di prodotti fitosanitari ma non la loro effettiva e corretta utilizzazione evincibile, come già detto, attraverso il “quaderno di campagna”; l) Non risulta documentata l'effettuazione tempestiva dei trattamenti preventivi contro la peronospora;
m) Non è stato precisato se l
'azienda ricorrente abbia diritto, o abbia già usufruito , del beneficio dei contributi a carico del per i risarcimenti ai viticoltori colpiti da Controparte_3 peronospora per l 'anno 2023 e se la stessa abbia provveduto al deposito sul portale
SIAN della relativa documentazione, ivi comprese le anzidette dichiarazioni di produzione;
n) Non è dimostrato che siano state adottate adeguate pratiche agronomiche pagina 5 di 10 per il controllo della cicalina;
o) La documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale non è datata né georeferenziate, rendendo impossibile verificare con certezza a quale epoca risalgono e a quali appezzamenti si riferiscano , né consentono di quantificare l'effettiva perdita di produzione o di stabilire se i presunti danni siano conseguenza di cause atmosferiche anziché di carenze nella gestione agronomica.
Da qui la ferma opposizione alla ammissione della Ctu ed alla acquisizione delle informative presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale del Servizio Territoriale di Taranto – Commissione Tecnica Provinciale.
Concludeva per il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E L'ORDINANZA DEL 18-07-2025
Sanata una lacuna nella rappresentanza processuale dei minori ex art. 182 c.p.c., con ordinanza del 18-07-2025 veniva ritenuta matura la causa per la decisione, che è opportuno richiamare per esteso:
“La ricorrente nel chiedere la riduzione del canone di affitto evocava in primo luogo il seguente evento sopravvenuto: “…le ben note calamità atmosferiche verificatesi durante la decorsa annata e la profonda crisi del mercato dell'uva, hanno causato una perdita del reddito netto ricavabile dai terreni al di sotto del punto di pareggio…”. Allegava poi una perizia di parte a fondamento della sua domanda: “La conduttrice, allora, dinanzi alle resistenze di parte concedente per ottenere una riduzione del canone di affitto, ha incaricato il suo consulente di parte Dott. di descrivere lo stato dei Persona_4 luoghi dei terreni in relazione all'andamento della campagna viticola con vendemmia
2023. Detto consulente con relazione di perizia dell'8 settembre 2023 ( che si produce: doc. n. 4), dopo aver premesso che, ha accertato che i vigneti avevano subito i seguenti danni per perdita di prodotto: 1)fondo f. 1 p.lle 113-114-434 perdita pari al 20%;
2)fondo f.1 p.lla 967 perdita pari al 30%; 3) fondo f. 1 p.lle 102,103,104,282 perdita pari al 50%; 4)fondo f.252 p.lla 65 perdita pari al 30%; 5)fondo f. 252 p.lla 47 perdita pari al
30%; 6)fondo f.252 p.lla 44 perdita pari al 30%; 7)fondo f. 263 p.lle 491,535 perdita pari al 90%; 8)fondo f. 263 p.lla 402 perdita pari al 90%; 9)fondo f. 314 p.lla 140 perdita 10%. Di poi, ha concluso che, in conseguenza dei descritti fenomeni, si era verificata una riduzione del reddito netto al di sotto del punto di pareggio stimato in circa - €.11.540,21…”. Individuava poi il fondamento normativo nell' art. 5 della legge
11 febbraio 1971 n. 11 - che ha sostituito espressamente l'art. 4 della legge 12 giugno
1962 n. 567 – e che ha determinato, in materia riduzione dei canoni di affitto dei fondi pagina 6 di 10 rustici per sopravvenute avversità atmosferiche o calamità naturali, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari, nei modi seguenti: a) quando gli eventi sopra descritti abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al
30% della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determinerà le percentuali di riduzione;
b) quando le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano invece causato il perimento o la mancata percezione dei frutti nella misura di almeno il 50% della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale è tenuta ad operare come segue: 1)se i danni accertati ammontano alla metà della normale produzione, la riduzione dei canoni - per espressa dizione del 2° comma dell'art.
5- verrà determinata nella misura del 35% perentoriamente indicata dalla legge;
2)se i danni superano la metà della normale produzione l'aumento della riduzione verrà proporzionalmente determinato dalla Commissione, che questa volta agisce nell'ambito della sua discrezionalità.
Ribadiva quindi la parte ricorrente che nel caso di specie, i fenomeni calamitosi e dannosi individuati e descritti dal consulente di parte ricorrente nella sua relazione di perizia ( alta infezione della peronospora, cicalina verde delle viti, profonda crisi del mercato delle uve e del vino), verificatisi durante la campagna viticola dell'anno 2023
(eventi che, d'altronde, costituiscono fatti notori come possono attestare gli esperti che compongono il Collegio del Tribunale), hanno determinato “una forte riduzione del reddito netto al di sotto del punto di pareggio pari a circa -11.540,21 euri”. La parte ricorrente sul piano istruttorio chiedeva, fra l'altro, di assumersi informazioni presso il
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale del Servizio Territoriale di Taranto –
Commissione Tecnica Provinciale in merito ai fenomeni dannosi denunciati nell'esposizione di fatto del presente ricorso e alla conseguente percentuale di riduzione dei canoni di affitto agrario nell'annata vitivinicola 2023.
Ora non considera la difesa istante che proprio la norma di legge citata presuppone che la riduzione di canone sia stata determinata dalla Commissione provinciale;
viceversa
l'atto introduttivo presuppone che il tutto sia stato il frutto di una unilaterale determinazione del proprio consulente;
senza contare che tra le cause della riduzione della produzione venivano evocati eventi diversi da quelli contemplati dall'art. 5, identificati infatti con le sopravvenute avversità atmosferiche o calamità naturali. In altri termini la riduzione del canone in via amministrativa ex art. 5 citato doveva pagina 7 di 10 rappresentare uno specifico fatto allegato per acquisire il quale, poi, non può sopperire
l'ordine ex art. 213 c.p.c. come ha avuto occasione di puntualizzare anche la S.C. di recente ( Cassazione civile sez. III – 11/10/2024, n. 26547): La richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire
e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta. La causa quindi risulta matura per la decisione. P.T.M. Fissa per la discussione e decisione l'udienza del 3-11-2025, ore 10,30, con la concessione del termine di giorni dieci prima per il deposito di succinte note difensive conclusive.
L'udienza del 3-11-2025 veniva trattata in forma scritta ed il giorno seguente depositato il dispositivo di rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA NECESSARIA INTERMEDIAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
DEPUTATO AD ACCERTARE LA RICORRENZA DELLA CALAMITÀ
NATURALE PER L' DELLA DEL CP_4 CP_5 CP_6
CANONE ANNUALE
Come osservava la difesa convenuta, l'istituto contemplato dall'art. 5 della legge 1971 n.
11 prevede che sia la Commissione tecnica provinciale a deliberare sulla concessione di questo beneficio a favore dell'affittuario, che condivide con gli evocati rimedi causali di fonte codicistica, ben elencati dalla difesa ricorrente, il fatto di riequilibrare a favore della parte debole del rapporto il sinallagma contrattuale;
procedimento di carattere amministrativo cui deve essere dato impulso dall'interessato nei termini perentori previsti dalla legge.
E questo è pacificamente mancato, posto che nell'atto introduttivo del giudizio la circostanza non era allegata;
anzi l'essersi fondata la domanda su di una perizia di parte depone nel senso che al procedimento non ha fatto ricorso la parte.
La circostanza veniva confermata dalla stessa difesa ricorrente in sede di note difensive conclusive, depositate dieci giorni prima dell'udienza del 3-11-2025, e poi nelle successive note scritte di udienza. pagina 8 di 10 Anzi la difesa attrice, in questi ultimi scritti difensivi, faceva presente di essere venuta a conoscenza da un organo regionale che la predetta Commissione tecnica provinciale non fosse stata mai istituita nella Provincia di Taranto, e chiedeva di disporre quantomeno informative alla Regione ex art. 213 c.p.c.
Tuttavia, anche questa richiesta il Collegio adito riteneva che non fosse ammissibile, posto che anche se fosse stata vera la circostanza, non poteva ammettersi una sorta di potere sostitutivo in materia del giudice ordinario.
Al più avrebbe dovuto la parte ricorrente attivarsi comunque presso l'autorità competente, ovvero quella regionale sovraordinata, per sollecitarne magari il potere sostitutivo o suppletivo, dopo aver presentato comunque per tempo la domanda di riduzione dei canoni ex art. 5 citato.
In caso di inerzia poi si sarebbe potuto attivare, presumibilmente l'azione davanti al giudice amministrativo.
Viceversa, l'attrice esperiva un'azione direttamente davanti al giudice ordinario, dando per scontato che questa autorità avrebbe potuto addirittura sostituirsi alla Commissione tecnica nell'esercizio del potere di riduzione dei canoni, peraltro per legge anche discrezionali nella individuazione della sua misura. Potere di sostituzione della p.A. di cui invece è notorio che sia, normalmente, sprovvisto il giudice ordinario.
Viceversa, in caso di pronunzia da parte della Commissione tecnica, della tutela richiesta dalle parti interessate è investito il giudice ordinario.
IL CARATTERE ESPLORATIVO DELLA CTU RICHIESTA
Per quanto detto sopra non si dovrebbe prendere in considerazione la difesa convenuta che fa leva sul carattere esplorativo della Ctu richiesta, ma per completezza della motivazione – per il caso in cui altri dovessero ritenere comunque aperta la via giudiziaria del g.o., persino in caso di assenza della possibilità di esercizio del potere amministrativo di riduzione del canone ex art. 5 citato - va sottolineata la bontà della difesa svolta dalla difesa convenuta sotto il profilo evidenziato: laddove soprattutto si censura la domanda della ricorrente perché fondata su di una semplice perizia di parte, peraltro svolta sui luoghi della controversia ex post, e con stime delle percentuali di riduzione del prodotto astratte, sia perché non basate sulle concrete produzioni avutesi nell'annata agraria in esame sia perché prive del supporto di documenti probanti, su tutti quelli che avrebbero dovuto dimostrare la produzione delle annate precedenti.
pagina 9 di 10 Per di più le stime di riduzioni del prodotto finivano con il prendere in considerazione anche l'andamento sfavorevole del mercato dell'uva, fattore causale che invece l'art. 5 non contempla ai fini della riduzione del canone in parola.
Si spiega così insomma la decisione collegiale quale espressa dal dispositivo sul rigetto della domanda e la conseguente condanna alle spese del giudizio della parte attrice, liquidate anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dalla signora , con ricorso del Parte_1
03/04/2024, nei confronti dei signori in qualità di Controparte_2 curatore speciale dei minori e e Persona_1 Persona_2
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Persona_3
Rigetta la domanda e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sopportate dalle parti resistenti, che si liquidano in favore del loro difensore, che ne chiedeva la distrazione, in euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 06-11-2025
Il Presidente e relatore – dott. Claudio Casarano
pagina 10 di 10
Sezione Specializzata Agraria
In composizione collegiale dott. Claudio Casarano: Presidente e relatore;
dott. Antonio Pensato: giudice;
dott. Antonio Attanasio: giudice;
perito agrario AZ Scarano: componente;
geom. : componente;
Controparte_1
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1510-2024 promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Semeraro;
Parte_1
contro quale curatore speciale dei minori Controparte_2 [...]
e , ed Persona_1 Persona_2 Persona_3
Oggetto: Altri istituti di diritto agrario;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA DELLA RICORRENTE
La signora , con ricorso del 3-04-2024, ed unito decreto, conveniva in Parte_1 giudizio i soggetti indicati in epigrafe.
Affermava che con contratto sottoscritto in data 11 marzo 2019, registrato il 12.4.2019 la signora – in proprio e quale genitrice esercente la potestà genitoriale sui Persona_3 figli minori e – le concedeva in affitto agrario, Persona_1 Persona_2 unitamente alle attrezzature e macchinari agricoli costituenti la dotazione e le scorte dei pagina 1 di 10 terreni, i seguenti fondi rustici adibiti a viti, così localizzati: a) in agro di Faggiano (TA) censiti al foglio 1 p.lle 113, 114, 434 ( di esclusiva proprietà , e foglio 102, CP_2
282, 104, 103, 967 e 969 ( di proprietà indivisa della e dei suoi due figli); b) in CP_2 agro di Taranto censiti al foglio 314 p.lla 140 ( di proprietà indivisa della e CP_2 figli); foglio 252 p.lle 65, 68, 47, 56 ( di proprietà indivisa della e figli) e 44, CP_2
53, 74 ( di proprietà esclusiva della;
foglio 363 p.lle 402, 491, 535 ( di CP_2 proprietà indivisa della e figli). CP_2
La durata del contratto era prevista in cinque anni dall'11.3.2019 all'11.3.2024 ed il canone stabilito in €. 35.000,00 annui da corrispondere in due rate semestrali di €uro
17.500,00 ciascuna, a partire dall'11.9.2019.
La ricorrente aggiungeva che con sentenza del 6.7.2020, n. 1168, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Taranto dichiarava la nullità della clausola del contratto che fissava la durata del rapporto in cinque anni e, in sua sostituzione (art. 1339 c.c.), dichiarava che la sua durata fosse di quindici anni con scadenza il 10.3.2034. L'appello proposto da avverso detta sentenza veniva dichiarato inammissibile con Persona_3 sentenza della Corte d'Appello n. 187/2021 del 21.5.2021. Lamentava la ricorrente che le ben note calamità atmosferiche verificatesi durante la decorsa annata agraria 2022/23 e la profonda crisi del mercato dell'uva, causavano una perdita del reddito netto ricavabile dai terreni al di sotto del punto di pareggio, sebbene l'affittuaria avesse curato tutti gli interventi fitosanitari necessari per una corretta conduzione dell'azienda e per limitare i danni, come peraltro poteva desumersi dalle fatture allegate alla relazione di perizia di parte.
La ricorrente precisava che, riusciti vani i tentativi di ottenere una riduzione del canone in via bonaria, era costretta ad incaricare un proprio consulente tecnico, dott. Persona_4
per descrivere lo stato dei luoghi dei terreni in relazione all'andamento della
[...] campagna viticola ricordata con vendemmia 2023.
Questi con relazione di perizia dell'8 settembre 2023 accertava in primo luogo che i vigneti avevano subito i seguenti danni per perdita di prodotto: 1)fondo f. 1 p.lle 113-
114-434 perdita pari al 20%; 2)fondo f.1 p.lla 967 perdita pari al 30%; 3) fondo f. 1 p.lle
102,103,104,282 perdita pari al 50%; 4)fondo f. 252 p.lla 65 perdita pari al 30%; 5)fondo f. 252 p.lla 47 perdita pari al 30%; 6)fondo f. 252 p.lla 44 perdita pari al 30%; 7)fondo f.
263 p.lle 491,535 perdita pari al 90%; 8)fondo f. 263 p.lla 402 perdita pari al 90%;
9)fondo f. 314 p.lla 140 perdita 10%. pagina 2 di 10 Concludeva quindi che, in conseguenza dei descritti fenomeni, si era verificata una riduzione del reddito netto al di sotto del punto di pareggio stimato in circa - €.11.540,21. riusciva la mediazione obbligatoria presso il Servizio Territoriale UPA di Taranto, Pt_2 pur proponendo una riduzione del canone per la detta annata 2023 di euro 9.000,00.
A dire dell'attrice trovava applicazione in materia l'art. 5 della legge 11 febbraio 1971 n.
11 - che ha sostituito espressamente l'art. 4 della legge 12 giugno 1962 n. 567 – secondo il quale in materia, per sopravvenute avversità atmosferiche o calamità naturali, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari operano nel seguente modo: a) quando gli eventi sopra descritti abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30% della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determinerà le percentuali di riduzione;
b) quando le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano invece causato il perimento o la mancata percezione dei frutti nella misura di almeno il 50% della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale è tenuta ad operare come segue: 1)se i danni accertati ammontano alla metà della normale produzione, la riduzione dei canoni - per espressa dizione del 2° comma dell'art.
5 - verrà determinata nella misura del 35% perentoriamente indicata dalla legge;
2) se i danni superano la metà della normale produzione l'aumento della riduzione verrà proporzionalmente determinato dalla Commissione, che questa volta agisce nell'ambito della sua discrezionalità.
Come dire, opinava la difesa ricorrente, che in materia la legge individuava un meccanismo di riequilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, del tipo di quelli contemplati da altre norme: l'eccezione di inadempimento ( art. 1460 c.c.), l'azione generale di rescissione per lesione ( art. 1448 c.c.), la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ( art. 1467 c.c.), la riduzione dell'indennità dovuta per la risoluzione della vendita con riserva di proprietà (art. 1526 c.c.), la limitazione d'ufficio della penale manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.).
L'attrice ricordava che il proprio consulente individuava i fenomeni calamitosi e dannosi nell'alta infezione da peronospora, cicalina verde delle viti, oltre che nella profonda crisi del mercato delle uve e del vino, verificatisi durante la campagna viticola dell'anno 2023: fatti notori come avrebbero potuto attestare gli esperti che compongono il Collegio del
Tribunale adito, aggiungeva.
Da qui l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: pagina 3 di 10 “1) accertare e dichiarare che i terreni vitati dell'estensione totale di ha. 13.07.54 oggetto del contratto di affitto agrario dell'11 marzo 2019 intercorso tra Per_3
( nella qualità di concedente) e (nella qualità di affittuaria) sono
[...] Parte_1 stati colpiti, durante la campagna viticola con vendemmia 2023, da una alta infezione di peronospora e di cicalina verde delle viti, e che la commercializzazione delle uve da vino
è stata interessata da una profonda crisi nazionale di mercato;
2)accertare e determinare che i su descritti fenomeni dannosi, che hanno pure colpito l'aspetto qualitativo e quantitativo delle uve, hanno provocato perimento e/o mancata percezione dei frutti in misura di gran lunga superiore al 50% della normale produzione;
ovvero, nella misura che potrà essere meglio determinata da c.t.u.; 3)accertare che per gli interventi straordinari fitosanitari (gasolio, prodotti fitosanitari, irrigazione, manodopera, ecc.), la conduttrice ha dovuto sopportare costi non inferiori a circa €. 63.339,50; 4) accertare, di conseguenza, che il reddito netto per la detta annata è stato ridotto al di sotto del punto di pareggio con una perdita di €. 11.540,21; 5) determinare la percentuale di riduzione del canone dell'annata 2023 e, per l'effetto, stabilirlo in €. 9.000,00, ovvero in quell'altra somma che il Tribunale riterrà di giustizia…”.
L'attrice chiedeva oltre alla prova testimoniale l'assunzione di informazioni presso il
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale del Servizio Territoriale di Taranto –
Commissione Tecnica Provinciale in merito ai fenomeni dannosi denunciati nell'esposizione di fatto del presente ricorso e alla conseguente percentuale di riduzione dei canoni di affitto agrario nell'annata vitivinicola 2023; quindi la Ctu tesa ad accertare la riduzione del prodotto verificatosi nell'annata agraria 2023 in conseguenza dei fenomeni dannosi qui denunciati e la percentuale di riduzione del canone di affitto.
LA DIFESA CONVENUTA
Le convenute costituendosi incentravano la loro difesa sul rilievo che, per poter ottenere l'evocata riduzione del canone, fosse imprescindibile l'intervenuta determinazione della
Commissione Tecnica Provinciale, come si desume dal dato letterale del citato articolo 5.
Non solo ma la ricorrente ometteva di denunciare gli eventi dannosi ai competenti Uffici regionali dell'agricoltura entro i termini previsti dalla legge: 3 mesi dal verificarsi dell'evento o 15 giorni prima del raccolto: non a caso non faceva menzione della circostanza nel ricorso.
Viceversa, l'attrice si limitava a fondare la propria domanda di riduzione del canone su una perizia di parte redatta dal Dott. in data 8 settembre 2023, che Persona_4
pagina 4 di 10 peraltro presentava numerosi profili di inattendibilità: “… b) Le percentuali di danno indicate per ciascun appezzamento sono assertive e arbitrarie in quanto non supportate da adeguati riscontri oggettivi;
c) La relazione del CTP è generica e si limita a richiamare fenomeni di portata nazionale senza specificare l'effettivo impatto sui terreni oggetto del contratto;
d) Non viene effettuato alcun confronto con le rese medie degli anni precedenti, elemento essenziale per valutare l'effettiva entità del danno rispetto alla
"normale produzione"; e) Il calcolo della perdita di € 11.540,21 non è suffragato da elementi oggettivi ma si basa su presunte o, meglio, potenziali produzioni ricavabili per ciascun ettaro e non su effettive dichiarazioni di raccolta uva, mentre i costi per le materie prime e per gli interventi fitosanitari sono stati determinati in € 5.000 per ettaro in ragione di una valutazione “ponderata” e non specifica;
f) Non vengono considerati eventuali fattori gestionali che possono aver inciso sulla produzione;
g) Non è dimostrato che i danni abbiano raggiunto le soglie minime previste dalla norma in argomento (30%
o 50% della normale produzione); h) La "crisi di mercato" invocata non rientra tra le cause che legittimano la riduzione del canone, essendo questa un rischio d'impresa ordinario tenuto tra l'altro conto che l'art. 5 della L. 11/1971 fa riferimento alle sole avversità atmosferiche o calamità naturali;
i) I costi sostenuti per i trattamenti fitosanitari rientrano nella normale gestione del fondo e non giustificano di per sé una riduzione del canone;
j) L'ammontare complessivo delle spese documentate nella perizia di parte attraverso produzione delle fatture per l 'acquisto di prodotti fitosanitari ammonta ad € 4.520,22 e non vi è alcuna riferibilità dell'impiego di tali prodotti alle colture praticate sui fondi di cui trattasi non essendo stato prodotto il Registro dei
Trattamenti Fitosanitari (comma 3 dell'art.42 del DPR n.290/01 ), c.d. “quaderno di campagna ”, registro obbligatorio per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie;
k) Le fatture prodotte attestano acquisti di prodotti fitosanitari ma non la loro effettiva e corretta utilizzazione evincibile, come già detto, attraverso il “quaderno di campagna”; l) Non risulta documentata l'effettuazione tempestiva dei trattamenti preventivi contro la peronospora;
m) Non è stato precisato se l
'azienda ricorrente abbia diritto, o abbia già usufruito , del beneficio dei contributi a carico del per i risarcimenti ai viticoltori colpiti da Controparte_3 peronospora per l 'anno 2023 e se la stessa abbia provveduto al deposito sul portale
SIAN della relativa documentazione, ivi comprese le anzidette dichiarazioni di produzione;
n) Non è dimostrato che siano state adottate adeguate pratiche agronomiche pagina 5 di 10 per il controllo della cicalina;
o) La documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale non è datata né georeferenziate, rendendo impossibile verificare con certezza a quale epoca risalgono e a quali appezzamenti si riferiscano , né consentono di quantificare l'effettiva perdita di produzione o di stabilire se i presunti danni siano conseguenza di cause atmosferiche anziché di carenze nella gestione agronomica.
Da qui la ferma opposizione alla ammissione della Ctu ed alla acquisizione delle informative presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale del Servizio Territoriale di Taranto – Commissione Tecnica Provinciale.
Concludeva per il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E L'ORDINANZA DEL 18-07-2025
Sanata una lacuna nella rappresentanza processuale dei minori ex art. 182 c.p.c., con ordinanza del 18-07-2025 veniva ritenuta matura la causa per la decisione, che è opportuno richiamare per esteso:
“La ricorrente nel chiedere la riduzione del canone di affitto evocava in primo luogo il seguente evento sopravvenuto: “…le ben note calamità atmosferiche verificatesi durante la decorsa annata e la profonda crisi del mercato dell'uva, hanno causato una perdita del reddito netto ricavabile dai terreni al di sotto del punto di pareggio…”. Allegava poi una perizia di parte a fondamento della sua domanda: “La conduttrice, allora, dinanzi alle resistenze di parte concedente per ottenere una riduzione del canone di affitto, ha incaricato il suo consulente di parte Dott. di descrivere lo stato dei Persona_4 luoghi dei terreni in relazione all'andamento della campagna viticola con vendemmia
2023. Detto consulente con relazione di perizia dell'8 settembre 2023 ( che si produce: doc. n. 4), dopo aver premesso che, ha accertato che i vigneti avevano subito i seguenti danni per perdita di prodotto: 1)fondo f. 1 p.lle 113-114-434 perdita pari al 20%;
2)fondo f.1 p.lla 967 perdita pari al 30%; 3) fondo f. 1 p.lle 102,103,104,282 perdita pari al 50%; 4)fondo f.252 p.lla 65 perdita pari al 30%; 5)fondo f. 252 p.lla 47 perdita pari al
30%; 6)fondo f.252 p.lla 44 perdita pari al 30%; 7)fondo f. 263 p.lle 491,535 perdita pari al 90%; 8)fondo f. 263 p.lla 402 perdita pari al 90%; 9)fondo f. 314 p.lla 140 perdita 10%. Di poi, ha concluso che, in conseguenza dei descritti fenomeni, si era verificata una riduzione del reddito netto al di sotto del punto di pareggio stimato in circa - €.11.540,21…”. Individuava poi il fondamento normativo nell' art. 5 della legge
11 febbraio 1971 n. 11 - che ha sostituito espressamente l'art. 4 della legge 12 giugno
1962 n. 567 – e che ha determinato, in materia riduzione dei canoni di affitto dei fondi pagina 6 di 10 rustici per sopravvenute avversità atmosferiche o calamità naturali, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari, nei modi seguenti: a) quando gli eventi sopra descritti abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al
30% della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determinerà le percentuali di riduzione;
b) quando le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano invece causato il perimento o la mancata percezione dei frutti nella misura di almeno il 50% della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale è tenuta ad operare come segue: 1)se i danni accertati ammontano alla metà della normale produzione, la riduzione dei canoni - per espressa dizione del 2° comma dell'art.
5- verrà determinata nella misura del 35% perentoriamente indicata dalla legge;
2)se i danni superano la metà della normale produzione l'aumento della riduzione verrà proporzionalmente determinato dalla Commissione, che questa volta agisce nell'ambito della sua discrezionalità.
Ribadiva quindi la parte ricorrente che nel caso di specie, i fenomeni calamitosi e dannosi individuati e descritti dal consulente di parte ricorrente nella sua relazione di perizia ( alta infezione della peronospora, cicalina verde delle viti, profonda crisi del mercato delle uve e del vino), verificatisi durante la campagna viticola dell'anno 2023
(eventi che, d'altronde, costituiscono fatti notori come possono attestare gli esperti che compongono il Collegio del Tribunale), hanno determinato “una forte riduzione del reddito netto al di sotto del punto di pareggio pari a circa -11.540,21 euri”. La parte ricorrente sul piano istruttorio chiedeva, fra l'altro, di assumersi informazioni presso il
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale del Servizio Territoriale di Taranto –
Commissione Tecnica Provinciale in merito ai fenomeni dannosi denunciati nell'esposizione di fatto del presente ricorso e alla conseguente percentuale di riduzione dei canoni di affitto agrario nell'annata vitivinicola 2023.
Ora non considera la difesa istante che proprio la norma di legge citata presuppone che la riduzione di canone sia stata determinata dalla Commissione provinciale;
viceversa
l'atto introduttivo presuppone che il tutto sia stato il frutto di una unilaterale determinazione del proprio consulente;
senza contare che tra le cause della riduzione della produzione venivano evocati eventi diversi da quelli contemplati dall'art. 5, identificati infatti con le sopravvenute avversità atmosferiche o calamità naturali. In altri termini la riduzione del canone in via amministrativa ex art. 5 citato doveva pagina 7 di 10 rappresentare uno specifico fatto allegato per acquisire il quale, poi, non può sopperire
l'ordine ex art. 213 c.p.c. come ha avuto occasione di puntualizzare anche la S.C. di recente ( Cassazione civile sez. III – 11/10/2024, n. 26547): La richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire
e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta. La causa quindi risulta matura per la decisione. P.T.M. Fissa per la discussione e decisione l'udienza del 3-11-2025, ore 10,30, con la concessione del termine di giorni dieci prima per il deposito di succinte note difensive conclusive.
L'udienza del 3-11-2025 veniva trattata in forma scritta ed il giorno seguente depositato il dispositivo di rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA NECESSARIA INTERMEDIAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
DEPUTATO AD ACCERTARE LA RICORRENZA DELLA CALAMITÀ
NATURALE PER L' DELLA DEL CP_4 CP_5 CP_6
CANONE ANNUALE
Come osservava la difesa convenuta, l'istituto contemplato dall'art. 5 della legge 1971 n.
11 prevede che sia la Commissione tecnica provinciale a deliberare sulla concessione di questo beneficio a favore dell'affittuario, che condivide con gli evocati rimedi causali di fonte codicistica, ben elencati dalla difesa ricorrente, il fatto di riequilibrare a favore della parte debole del rapporto il sinallagma contrattuale;
procedimento di carattere amministrativo cui deve essere dato impulso dall'interessato nei termini perentori previsti dalla legge.
E questo è pacificamente mancato, posto che nell'atto introduttivo del giudizio la circostanza non era allegata;
anzi l'essersi fondata la domanda su di una perizia di parte depone nel senso che al procedimento non ha fatto ricorso la parte.
La circostanza veniva confermata dalla stessa difesa ricorrente in sede di note difensive conclusive, depositate dieci giorni prima dell'udienza del 3-11-2025, e poi nelle successive note scritte di udienza. pagina 8 di 10 Anzi la difesa attrice, in questi ultimi scritti difensivi, faceva presente di essere venuta a conoscenza da un organo regionale che la predetta Commissione tecnica provinciale non fosse stata mai istituita nella Provincia di Taranto, e chiedeva di disporre quantomeno informative alla Regione ex art. 213 c.p.c.
Tuttavia, anche questa richiesta il Collegio adito riteneva che non fosse ammissibile, posto che anche se fosse stata vera la circostanza, non poteva ammettersi una sorta di potere sostitutivo in materia del giudice ordinario.
Al più avrebbe dovuto la parte ricorrente attivarsi comunque presso l'autorità competente, ovvero quella regionale sovraordinata, per sollecitarne magari il potere sostitutivo o suppletivo, dopo aver presentato comunque per tempo la domanda di riduzione dei canoni ex art. 5 citato.
In caso di inerzia poi si sarebbe potuto attivare, presumibilmente l'azione davanti al giudice amministrativo.
Viceversa, l'attrice esperiva un'azione direttamente davanti al giudice ordinario, dando per scontato che questa autorità avrebbe potuto addirittura sostituirsi alla Commissione tecnica nell'esercizio del potere di riduzione dei canoni, peraltro per legge anche discrezionali nella individuazione della sua misura. Potere di sostituzione della p.A. di cui invece è notorio che sia, normalmente, sprovvisto il giudice ordinario.
Viceversa, in caso di pronunzia da parte della Commissione tecnica, della tutela richiesta dalle parti interessate è investito il giudice ordinario.
IL CARATTERE ESPLORATIVO DELLA CTU RICHIESTA
Per quanto detto sopra non si dovrebbe prendere in considerazione la difesa convenuta che fa leva sul carattere esplorativo della Ctu richiesta, ma per completezza della motivazione – per il caso in cui altri dovessero ritenere comunque aperta la via giudiziaria del g.o., persino in caso di assenza della possibilità di esercizio del potere amministrativo di riduzione del canone ex art. 5 citato - va sottolineata la bontà della difesa svolta dalla difesa convenuta sotto il profilo evidenziato: laddove soprattutto si censura la domanda della ricorrente perché fondata su di una semplice perizia di parte, peraltro svolta sui luoghi della controversia ex post, e con stime delle percentuali di riduzione del prodotto astratte, sia perché non basate sulle concrete produzioni avutesi nell'annata agraria in esame sia perché prive del supporto di documenti probanti, su tutti quelli che avrebbero dovuto dimostrare la produzione delle annate precedenti.
pagina 9 di 10 Per di più le stime di riduzioni del prodotto finivano con il prendere in considerazione anche l'andamento sfavorevole del mercato dell'uva, fattore causale che invece l'art. 5 non contempla ai fini della riduzione del canone in parola.
Si spiega così insomma la decisione collegiale quale espressa dal dispositivo sul rigetto della domanda e la conseguente condanna alle spese del giudizio della parte attrice, liquidate anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dalla signora , con ricorso del Parte_1
03/04/2024, nei confronti dei signori in qualità di Controparte_2 curatore speciale dei minori e e Persona_1 Persona_2
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Persona_3
Rigetta la domanda e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sopportate dalle parti resistenti, che si liquidano in favore del loro difensore, che ne chiedeva la distrazione, in euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 06-11-2025
Il Presidente e relatore – dott. Claudio Casarano
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