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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 31/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 368/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26 Marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 368/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. Francesco Manna, giusto procura in atti;
-ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con l'avv. Danilo Giaccari, come da procura in atti
-convenuta
Nonche'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato in giudizio a mezzo di propri funzionari
-convenuta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la
[...]
e ha chiesto di “- accertare e Controparte_3 dichiarare che il sig. per tutte le ragioni indicate Parte_1 in ricorso doveva essere inquadrato sin dalla data di assunzione del 10.12.2016 alla data in cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa al livello V del CCNL di categoria;
- accertare e dichiarare che il sig. nell'intero Parte_1 periodo in oggetto dal 10.12.2016 alla data della cessazione del
17.10.2023 ha percepito una retribuzione nettamente inferiore a quella effettivamente spettantegli a norma di legge e di contratto;
- accertare e dichiarare che il sig. nell'intero Parte_1 periodo in oggetto dal 10.12.2016 alla data della cessazione del
17.10.2023 ha percepito una retribuzione a titolo di 13^ mensilità nettamente inferiore a quella effettivamente spettantegli a norma di legge e di contratto
- accertare e dichiarare che il sig. nell'intero Parte_1 periodo in oggetto dal 10.12.2016 alla data della cessazione del
17.10.2023 ha percepito una retribuzione nettamente inferiore a quella effettivamente spettantegli a norma di legge e di contratto per le ore di straordinario svolte
- accertare e dichiarare che il sig. nell'intero Parte_1 periodo in oggetto dal 10.12.2016 alla data della cessazione del
17.10.2023 ha maturato un credito a titolo di differenze sul TFR
e per l'effetto;
- condannare la in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. delle differenze retributive maturate Parte_1 durante tutto il rivendicato rapporto di lavoro dal 10.12.2016 al
17.10.2023 per l'importo complessivo di € 24.435,69 di cui: € 14.601,46 a titolo di retribuzione ordinaria e di € 1.165,62 a titolo di 13^ mensilità, € 5.187,57 a titolo di residue ore R.o.L., € 1.735,04 a titolo di lavoro straordinario, € 1.746,01 a titolo di
T.F.R. ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui si fa espressa richiesta, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In subordine, solo qualora l'adito Giudicante non dovesse riconoscere il diritto del sig. ad ottenere per il Parte_1 periodo in esame un inquadramento di V Livello, si chiede che la società resistente venga condannata al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto del mancato riconoscimento dell'elemento E.G.R. e del residuo riduzione orario non goduto, ex festività, della somma complessiva di €
16.804,91 a titolo di differenze retributive di seguito meglio specificate: € 8.830,77 per retribuzione ordinaria, € 695,39 per 13^ mensilità, € 1.120,18 per lavoro straordinario, € 4.904,72 per residuo Riduzione Orario non Goduto, € 1.253,85 per T.F.R.
In ogni cado condannare la al pagamento delle Controparte_4 spese processuali, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere stato assunto alle dipendenze della Controparte_4 con decorrenza 17.12.2016 con contratto di
[...] lavoro full-time 40 ore settimanali, a tempo indeterminato ed inquadramento al VI Livello del CCNL “per i lavoratori dipendenti di Agenzia di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli
Istituti Investigativi” per svolgere le mansioni di “Portiere d'Azienda” presso l'utente Centrale Adriatica Coop di Anagni;
-di aver sin da subito lavorato per n. 5 giorni settimanali osservando i seguenti turni alternati tra loro: dal lunedì alla domenica dalle ore 06,00 alle ore 14,00 (turno mattutino), dalle
14,00 alle ore 22,00 (turno pomeridiano) e dalle 22,00 alle ore
06,00 (turno serale);
-di essere fin da subito stato assegnato allo svolgimento di ulteriori mansioni appartenenti al livello contrattuale superiore a quelle di mero portierato assegnategli in contratto e consistenti principalmente in: registrazione di tutti i visitatori e fornitori in ingresso all'azienda, addetto di segreteria, sorveglianza di tutte le aree circostanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici, creazione di fogli elettronici necessari per la registrazione in accesso al sito, creazione di un sistema di archiviazione delle password dei vari sistemi di allarmi presenti in loco, ricerca di informazioni e accesso alle banche dati, addetto al controllo dei sistemi di sorveglianza ed alla risoluzione delle anomalie verificatesi nei sistemi di sorveglianza o nei pc aziendali per la quale era costretto anche a fornire la propria reperibilità h24, anche durante il godimento delle proprie ferie, per eventuali interventi in caso di guasti dei sistemi elettronici;
-che invero il ricorrente diveniva un vero e proprio riferimento per qualsiasi evenienza oltre ad essere il coordinatore del gruppo di colleghi presenti in loco, gruppo costituito da n. 5 dipendenti;
-che il ricorrente si occupava altresì della redazione delle procedure di servizio su espresso incarico del proprio referente e superiore gerarchico, sig. , di redigere precise S_ procedure di servizio direttamente per la committente COOP, partecipando anche a svariate riunioni richieste per il coordinamento con quest'ultima;
-che nel mese di Marzo del 2021 il sig. veniva assegnato Pt_1 dal sig. presso altro committente, il GI PA S_ sito a GI al fine di coordinare le attività da svolgere dalla presso la struttura committente, ed anche di controllo CP_4 sull'esatto operato dei colleghi impiegati nella medesima postazione circa n. 4;
-che anche presso il GI PA, il sig. continuava ad Pt_1 osservare i medesimi turni di lavoro di cui sopra trattenendosi anche ben oltre l'orario di lavoro ed a svolgere le medesime mansioni descritte;
-che successivamente, in data 22.08.2022 il sig. pur non Pt_1 sussistendone i presupposti di natura tecnica ed organizzativa, veniva inviato presso altro committente in Frosinone a circa 30
Km di distanza dalla propria residenza, la Controparte_5
per continuare a svolgere le medesime mansioni già
[...] svolte in precedenza presso i predetti committenti ed osservando i medesimi orari sopra indicati;
-che a seguito del perseverarsi di continue illegittime ed ingiustificate ingiustizie ad opera della il ricorrente CP_4 provvedeva ad inviare formale contestazione con pec del 30
Marzo 2023 alla società, per il tramite del proprio procuratore, lamentando di aver svolto sin dall'inizio della propria attività mansioni di livello contrattuale superiore senza che gli venisse riconosciuto formalmente alcun inquadramento corrispondente, di essere stato assegnato illegittimamente presso una committente distante circa 30 km dalla propria residenza pur non sussistendone le esigenze di natura tecnico organizzative ed, infine, di aver riscontrato un altrettanto illegittima decurtazione sul monte ore di permessi/permessi studio e ferie mai usufruite né pagate dall'azienda;
-che quindi l'azienda resistente procedeva al ricalcolo in favore del del monte ore dei permessi studio illegittimamente Pt_1 decurtati e contestualmente trasferiva il dipendente presso altro committente in Anagni;
-di non aver mai goduto dei R.O.L. previsti per legge né la maturazione di tale istituto contrattuale veniva indicata in busta paga determinando anche l'impossibilità del lavoratore a poterne legittimamente usufruire;
- di non aver mai percepito l'elemento di garanzia retributiva, pur essendo previsto espressamente dalla contrattazione collettiva di riferimento;
-di aver in data 19 ottobre 2023 rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.
Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato lo svolgimento di mansioni superiori sin dal 17 dicembre 2016 e ha chiesto al
Giudice di accertare il suo diritto ad essere inquadrato nel V° livello del CCNL per i lavoratori dipendenti di agenzia di sicurezza sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, con conseguente diritto al riconoscimento delle relative differenze retributive, pari ad euro 14.601,46.
Inoltre il sig. ha dedotto di aver maturato ingenti crediti Pt_1 nei confronti della società resistente anche a titolo di residuo ore
R.O.L., ferie non godute ed ex festività come emerge dalle ultime buste paga consegnate in cui tali istituti contrattuali non sono affatto contemplati, pari ad euro 5.187,57. Infine, parte ricorrente ha allegato di aver maturato nei confronti della nel periodo Controparte_4 dall'10.12.2016 alla data di cessazione del rapporto avvenuta in data 17.10.2023 la somma di € 1.735,048 a titolo di differenze retributive sul lavoro straordinario riconosciuto al lavoratore, oltre alle differenze conseguenti sul TFR erogatogli.
Si è costituita in giudizio la Controparte_4
la quale ha contestato integralmente
[...]
l'esposizione dei fatti nonché la ricostruzione in diritto operata dalla ricorrente chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
In particolare, la società ha allegato che le mansioni svolte dal ricorrente sono state tutte comprese nella normale funzione del servizio di portineria, con mansioni di: addetto alla portineria, controllo degli ingressi/uscite di persone e materiali, addetto a servizi di accoglienza, guardiania passiva non armata, portierato, addetto al controllo dei sistemi di sorveglianza anche attraverso la visione di TVCC e/o sistemi software. La società ha poi dedotto che le “tecnologie” utilizzate sul posto di lavoro non erano altro che un impianto TVCC obsoleto, un controllo accessi badge, un lettore di targhe ed un impianto di allarme.
Inoltre, la società convenuta ha negato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di “coordinamento” di colleghi, né che allo stesso sia mai stata assegnata una reperibilità per interventi manutentivi od altro sul posto di lavoro, atteso che tutta la parte tecnica e relativi interventi manutentivi venivano prontamente gestiti dall'assistenza tecnica curata CP_4 dalla . Controparte_6
Inoltre, la convenuta ha dedotto che in forza di Accordo sindacale aziendale del 28/04/2014 -Accordo migliorativo di 2° livello (doc.4 –) al sig. veniva riconosciuto il trattamento Pt_1 di miglior favore di 40 h settimanali di lavoro con divisore convenzionale 173h, in luogo della previsione del Ccnl di 45 h settimanali con divisore convenzionale di 196h : tale trattamento, come previsto dal Ccnl, esclude esplicitamente la retribuzione Contr dell (Elemento Garanzia Retributiva) e la maturazione dei permessi annuali.
Infine, in via riconvenzionale, la società ha chiesto la restituzione dal ricorrente di somme in più erogate dalla società. Sul punto, la società ha allegato che da verifiche effettuate sulle buste paga del ricorrente, è emerso che dal gennaio 2018 gli è stata corrisposta una somma aggiuntiva di € 80,00 mensili, dal settembre 2019 aumentata a € 150,00, ulteriormente ritoccata a € 200,00 da febbraio a giugno 2022, passata poi nel periodo di servizio presso l'utente GI PA a € 250,00 da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 è tornata a € 200,00 fino a giugno 2022. Successivamente l'importo corrisposto è tornato ad essere pari ad
€ 160,00, come da conteggio e buste paga allegati, pari ad euro 11.114,55.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Successivamente, il ricorrente si è costituito in giudizio sulla domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti dalla società e ha dedotto che gli emolumenti, di cui la società ha richiesto la restituzione, in quanto inseriti nella parte variabile della busta paga sono stati elargiti spontaneamente e con cadenza mensile dal datore di lavoro come riconoscimento e gratificazione per l'attività svolta e l'impegno profuso del lavoratore. Il ricorrente ha quindi dedotto che poiché detti importi sono stati corrisposti in maniera fissa e continuativa per tutti i mesi per tutti gli anni del rapporto di lavoro, devono essere considerati come diritto acquisito del lavoratore. Il ricorrente ha poi contrastato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società.
Disposta la prova testimoniale richiesta dalle parti, concesso alle parti termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 26 Marzo 2025, sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
In ordine al superiore inquadramento nel livello V CCNL rivendicato dalla parte ricorrente giova in via preliminare inquadrare il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
Come noto, l'art. 2103 c.c. al primo comma ha sancito il principio inderogabile secondo il quale il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico previsto per il corrispondente livello. Altro principio sancito dall'art. 2103 c.c. è quello per cui nel caso di assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori per un periodo di almeno tre mesi, quest'ultimo ha diritto alla sua assegnazione alla qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente espletate..
Pertanto entro questi limiti, l'interesse del lavoratore trova una tutela non derogabile ne' dalle parti private ne' dalla contrattazione collettiva.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato la Suprema Corte di
Cassazione ha stabilito che “Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n.3446 del 2004).
In ordine al profilo della ripartizione degli oneri di allegazione e di prova, la giurisprudenza ha affermato che al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
In particolare, di recente, la Corte di Cassazione ha testualmente ribadito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare
e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (Cass. 8025/2013).
La Corte di Cassazione, in un'altra pronuncia ha ribadito che
“Incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale” (Cass. sez. lav. n.45 del 2013).
Tali principi in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova tra le parti sono stati applicati anche dalla giurisprudenza di merito. Infatti il principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito: “Incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale” (Tribunale di Cassino, Sez. Lav. 4 maggio 2011).
In conclusione, alla luce della giurisprudenza richiamata, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore - che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso - è lo svolgimento dell'attività di base e dell'espletamento delle modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento. Il lavoratore è tenuto ad indicare la declaratoria contrattuale della categoria di appartenenza e quella della categoria di cui si chieda il riconoscimento, nonchè effettuare fra le due un raffronto che indichi gli elementi sulla base dei quali sorgerebbe il diritto al superiore inquadramento;
è tenuto a provare il tipo ed il periodo di tempo in cui sarebbero state eseguite le mansioni superiori, mentre il datore di lavoro non ha l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni eseguite nella figura professionale dal lavoratore invocata (Cass. 8529/2015, 20272/2010, 1209/04,
15751/03, 8025/03, 4508/2003, 1012/03, 14981/00).
Tali oneri di allegazione e di prova sono evidentemente tutti funzionali a consentire al giudicante di verificare a quale livello contrattuale ricondurre le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie la parte ricorrente è stata assunta con qualifica di “portiere d'azienda” ed inquadrato al VI° livello del CCNL per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza
Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza (doc.3° memoria di costituzione) e ha rivendicato il livello V.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto, quale elemento costitutivo della sua pretesa al riconoscimento delle mansioni superiori, di aver espletato con costanza le seguenti mansioni: registrazione di tutti i visitatori e fornitori in ingresso all'azienda, addetto di segreteria, sorveglianza di tutte le aree circostanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici, creazione di fogli elettronici necessari per la registrazione in accesso al sito, creazione di un sistema di archiviazione delle password dei vari sistemi di allarmi presenti in loco, ricerca di informazioni e accesso alle banche dati, addetto al controllo dei sistemi di sorveglianza ed alla risoluzione delle anomalie verificatesi nei sistemi di sorveglianza o nei pc aziendali per la quale era costretto anche a fornire la propria reperibilità h24, anche durante il godimento delle proprie ferie, per eventuali interventi in caso di guasti dei sistemi elettronici.
Orbene, all'esito della prova testimoniale, ritiene il Giudicante che non può invero ritenersi provato che il ricorrente ha svolte le mansioni superiori dedotto nel ricorso.
E' in particolare emerso, all'esito delle deposizioni testimoniali, che il sig. ha svolto mansioni riconducibili nella normale Pt_1 funzione del servizio di portineria, con mansioni di addetto alla portineria, controllo degli ingressi/uscite di persone e materiali, addetto a servizi di accoglienza, guardiania passiva non armata, portierato, addetto al con-trollo dei sistemi di sorveglianza anche attraverso la visione di TVCC e/o sistemi software.
In particolare, il teste di parte convenuta ha Testimone_2 riferito che “Conosco il ricorrente, in quanto siamo stati colleghi di lavoro alle dipendenze della convenuta dal 2017 per 4-5 anni circa.. Abbiamo lavorato dal 2017 nella stessa portineria (…) Posso dire che il ricorrente non aveva esperienza specifica pregressa rispetto alle mansioni di portierato. Ci occupavamo del controllo degli ingressi/uscite di persone e materiali, controllo degli accessi tramite la video sorveglianza e annotavamo i dati per-sonali dei visitatori su un registro cartaceo. In caso di guasto nel sistema di video sorveglianza, eravamo tenuti a informare il nostro referente che S_ provvedeva a contattare la società che si occupava della manutenzione. Confermo che la e la si CP_8 CP_6 occupavano della manutenzione dei sistemi di sorveglianza. (…) Avevamo un pc sul quale andavamo a registrate l'ingresso delle merci, un altro pc per consultare una planimetria del fabbricato per gli allarmi e un altro monitor dove potevamo vedere le immagini di video sorveglianza. All'ingresso c'era un lettore di targhe che rilevava le targhe non registrate. (…) Il nostro coordinatore era il ricorrente non era S_ coordinatore. Il ricorrente non ha mai dato alcuna disposizione sul lavoro, i turni erano predisposti dall'ufficio della società preposta, poteva capitare che noi colleghi ci mettevamo
d'accordo se qualcuno aveva esigenze particolari nei turni ma il ricorrente non svolgeva alcun ruolo particolare a proposito. Io non partecipavo a nessun tipo di riunione, era il responsabile
che teneva le riunioni e non mi risulta che il S_ ricorrente vi abbia mai partecipato. (..) Io ero formalmente inquadrato come operatore di portineria, credo anche il ricorrente perché facevamo lo stesso lavoro”.
La deposizione è pienamente conforme a quella resa dal teste che ha riferito “Conosco il ricorrente, Testimone_3 eravamo colleghi in Io sono stato assegnato alla CP_4 portineria dello stabilimento Brendac (Anagni) nell'anno 2023 e ho lavorato con il ricorrente e per un breve periodo. Negli anni
2021-2022 ho lavorato presso PA GI (…) A GI non abbiamo lavorato insieme… Io e il ricorrente svolgevamo le stes- se mansioni come addetti alla portineria. Ci occupavamo del controllo degli ingressi/uscite di persone e materiali, controllo degli accessi tramite la video sorveglianza e annotavamo i dati personali dei visitatori su un registro cartaceo. Lo facevamo entrambi. In caso di guasto nel sistema di video sorveglianza, informavamo il direttore dell'azienda dove facevamo servizio, noi non risolvevamo il guasto ma ci limitavamo a registrate dati ingressi e uscite (…) I dati dei visitatori in ingresso venivano registrati su un registro cartaceo, noi ci limitavamo a registrare i dati dei visitatori e non anche delle merci. Avevamo un pc dove vedevamo le immagini delle telecamere (…) Il nostro responsabile era Il ricorrente non era S_ coordinatore, non ci dava diposizioni sul lavoro. I turni erano predisposti da . Non partecipavamo a nessun tipo S_ di riunione.(…) Ho lavorato al GI PA dall'aprile 2020 o 2021.. I turni mi venivano dati, anche quel periodo, da
[...]
. Io sono formalmente inquadrato come operatore di S_ portineria, ho il VII livello”.
Assume valore decisivo che anche i testi di parte ricorrente hanno confermato che il ricorrente era il custode in portineria e che si alternava con i colleghi e aveva turni che potevano essere di mattina pomeriggio o sera ( cfr. teste ). Testimone_4
In particolare, il teste di parte ricorrente ha Testimone_4 riferito che “Ho visto il ricorrente registrare per esempio i nominativi degli autisti, il numero di targa delle vetture, visitatori esterni o rappresentanti, ovvero chi entrava. Ricordo che questi dati venivano registrati su un registro cartaceo e elettronico. Preciso sul pinto che io a volte prendevo questo registro cartaceo, per cui lo ho visto personalmente.
Ho visto qualche volta il ricorrente, come gli altri colleghi, fare il giro a fine turno della logistica ai fini della sorveglianza di tutte le aree circostanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici.
Non so se il ricorrente ha creato un sistema di archiviazione password per i sistemi di allarme, ma conosceva moto bene sia le password sia i sistemi di sorveglianza presenti. In caso di anomalia sui sistemi di sorveglianza, il ricorrente interveniva in caso di problema software invece in caso di hardware ci si rivolgeva alla manutenzione. Non so se il ricorrente dovesse fornire una reperibilità h 24 ma ricordo che qualche volta lo ho chiamato fuori dall'orario di lavoro quando ho avuto necessità. Il ricorrente era il più esperto del gruppo e anche molto bravo con il pc.
Nulla so sulle procedure di servizio. (…) ADR parte ricorrente: nulla so sulle riunioni a cui partecipava il ricorrente con il proprio gruppo di lavoro.”
Anche dalla deposizione resa dal teste di parte ricorrente ha riferito che “Ho visto il ricorrente Testimone_5 registrare su un registro cartaceo e elettronico, per esempio, i nominativi degli autisti, il numero di targa delle vetture, visitatori esterni o rappresentanti, ovvero chi entrava. Ho visto qualche volta il ricorrente, come gli altri colleghi, fare il giro a fine turno della logistica ai fini della sorveglianza di tutte le aree circostanti lo stabilimento rientranti nel perimetro ma anche all'interno del magazzino quando le operazioni di carico/scarico si prolungavano oltre l'orario previsto. Non so se il ricorrente ha creato un sistema di archiviazione password per i sistemi di allarme, so che il ricorrente interveniva quando scattava
l'allarme e che egli altri colleghi lo chiamavano perché lui sapeva come fare. In caso di anomalia sui sistemi di sorveglianza, il ricorrente interveniva lì dove si trattava di resettare il sistema oppure quando c'era una porta non chiusa bene. In caso di problemi di lavori straordinari ci si rivolgeva alla manutenzione. Non so precisare però come si erano organizzati né chi si occupava della risoluzione del problema.
Non so se il ricorrente dovesse fornire una reperibilità h 24, in non lo ho mai contattato fuori dall'orario di lavoro. Il ricorrente era il più esperto del gruppo e in caso di problemi ci rivolgeva a lui, non so se il ricorrente svolgesse un ruolo di coordinatore all'interno della portineria”. Il teste ha infine riferito che “Periodicamente con frequenza avariabile a seconda dell'urgenza, il ricorrente partecipava a delle riunioni dove erano presenti i vari attori della filiera e dove venivano stabilite
o nuove procedure o modificate le precedenti procedure di servizio, dove stabiliti i percorsi che bisognava rispettare per
l'ingresso oppure i parcheggi individuati. Alle riunioni a cui io ho partecipato era presente solo il ricorrente per la CP_1 non era presente . Io non avevo rapporto per S_ [...]
. Non ho lavorato presso GI pace Hotel. S_
ADR parte convenuta: io ho partecipato quasi sempre a queste riunioni ed era sempre presente il ricorrente. Io lo vedevo presente, poi se il ricorrente era di turno questo non potevo saperlo.”
Orbene, dall'esame delle deposizioni testimoniali deve in primo luogo ritenersi provato che le “tecnologie” utilizzate sul posto di lavoro non erano altro che un impianto TVCC, un controllo accessi badge, un lettore di targhe ed un impianto di allarme. Nessuno dei testimoni escussi, neppure quelli citati dalla parte ricorrente, ha confermato che il ricorrente abbia svolto mansioni di “coordinamento” di colleghi, né che egli avesse il compito di impostare turni o di “dare direttive” a qualche collega. La circostanza che il ricorrente sia stato presentato come collega più esperto certamente non può essere interpretato come assegnazione al ricorrente di un vero e proprio ruolo di coordinamento.
Allo stesso modo nessuno dei testi escussi ha confermato che il ricorrente avesse una reperibilità dall'azienda per interventi manutentivi od altro sul posto di lavoro, atteso che tutta la parte tecnica e relativi interventi manutentivi venivano prontamente gestiti dall'assistenza tecnica curata dalla CP_4 [...]
(doc.5 memoria costituzione). Controparte_6
Infine, solo il teste ha riferito che il ricorrente qualche Tes_5 volta ha partecipato alle riunioni ove venivano stabilite nuove procedure di servizio. Tuttavia, la deposizione sul punto appare poco precisa, in quanto non è stato riferito dal teste con quale frequenza gli è capitato di vedere presente alle predette riunioni il ricorrente e in ogni caso il teste ha poi precisato espressamente che gli è capitato di vedere il ricorrente presente ma di non sapere se la sua presenza era dettata dalla circostanza che era di turno durante lo svolgimento delle riunioni.
In sostanza, sulla base delle considerazioni di cui sopra, non può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni superiori allegate nel ricorso.
Infatti, dall'istruttoria è emerso che il sig. è stato adibito a Pt_1 mansioni riconducibili alla normale funzione del servizio di portineria, con mansioni di addetto alla portineria, al controllo degli ingressi e dele uscite di persone e materiali, a servizi di accoglienza, guardiania passiva non armata, portierato, al controllo dei sistemi di sorveglianza anche attraverso la visione di TVCC e/o sistemi software. Si osserva che tali mansioni sono perfettamente riconducibili alla declaratoria del 6° livello del Ccnl degli Addetti alla Sicurezza
Sussidiaria applicato dalla convenuta (doc.3 memoria), che all'art. 12 testualmente prevede: “SESTO LIVELLO - Lavoratori che eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici, quali:
- Addetto ai servizi di segreteria.
- Operatore Gestione Flusso e Deflusso di persone e di materiali.
- Addetto ai servizi di accoglienza / Receptionist / Centralinista.
- Steward e Hostess.
- Guardiania passiva, Osservatori, Monitoraggio area, Custodia,
Uscieri (Portierato).
- Addetti alla viabilità e parcheggio sul suolo pubblico e/o privato.
- Addetto ai servizi di allestimento strutture e/o aree, con adeguato inquadramento ed evidenziazione ai fini delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro (INAIL).
- Addetto ai servizi di assistenza alle strutture e/o aree.
- Addetto ai servizi informazione – dissuasione – deterrenza.
- Addetto ai servizi prevenzione emergenze attività.
- Addetto servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
- Addetto al controllo attestati d'ingresso e/o viaggio.
- Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, guardiania e rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture.
- Addetto ai servizi di conteggio di valori.
- Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza attraverso la semplice visione di TVCC e/o sistemi software elementari che non contrastino specifiche normative di legge.
- Addetto al servizio di controllo con apparecchiature video a raggi x, metaldetector e/o similari, comunque nel rispetto delle normative vigenti.
- Addetti a servizi esterni per disbrigo commissioni ordinarie. - Addetto alla prevenzione e di primo intervento antincendio – rischio medio e basso.
- Addetto al servizio di primo soccorso.
- Sportellista addetto all'emissione di ricevute anche con utilizzo di apparecchiature informatiche e funzione di cassa.
- per attività sia interne che esterne all'azienda. CP_9
- Guarda fuochi.
- Addetto all'attività ausiliarie alle attività di cui al presente contratto”.
Non può invero ritenersi che il ricorrente abbia svolto le mansioni di “addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza con l'utilizzo di sistemi altamente tecnologici, che non contrastino specifiche normative di legge;
”, mansioni che avrebbero giustificato il riconoscimento del livello V. Sul punto basti osservare che è emerso dalla prova testimoniale che le
“tecnologie” utilizzate sul posto di lavoro erano costituite solo da impianto TVCC obsoleto, un controllo accessi badge, un lettore di targhe ed un impianto di allarme, che dunque non costituiscono sistemi di sorveglianza e sicurezza richiamati dal livello contrattuale rivendicato.
La domanda di riconoscimento di differenze retributive per l'espletamento di mansioni ascrivibili a superiore livello di inquadramento deve essere respinta.
Va inoltre osservato che risulta dagli atti di causa che in forza di
Accordo sindacale aziendale del 28/04/2014 -Accordo migliorativo di 2° livello (doc.4 memoria di costituzione) al sig. veniva riconosciuto il trattamento di miglior favore di 40 h Pt_1 settimanali di lavoro con divisore convenzionale 173h, in luogo della previsione del Ccnl di 45 h settimanali con divisore convenzionale di 196h: tale trattamento, come previsto dal Ccnl, Contr esclude esplicitamente la retribuzione dell (Elemento Garanzia Retributiva) e la maturazione dei permessi annuali.
Il sig. solo con le note difensive ha sollevato eccezioni Pt_1 relative alla mancata applicazione dell'accordo sindacale del 2014. Va osservato che tali eccezioni sono indubbiamente tardive in quanto sollevate dal ricorrente solo nelle note conclusive e non con la memoria di costituzione avverso la domanda riconvenzionale e pertanto sono inammissibili. A nulla vale sul punto la circostanza che per un errore telematico gli allegati alla memoria di costituzione non sono visibili, in quanto, se pure tale circostanza è vera, le difese della convenuta fondate sull'Accordo sindacale del 2014 sono contenute nelle memoria difensive, sulla quale il ricorrente avrebbe potuto e dovuto prendere posizione e in quella sede nulla ha eccepito in ordine alla mancata presenza o meno sul pct degli allegati.
A tutto voler concedere, a nulla vale quanto evidenziato dalla parte ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione da parte sua del predetto Accordo Aziendale, in quanto come è noto, gli accordi sindacali aziendali hanno efficacia erga omnes, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad organizzazioni sindacali diverse, ne condividano l'esplicito dissenso dall'accordo (cfr. in questo senso Corte di Appello di Roma n. 2016/2021). Nulla sul punto è stato allegato e provato dal ricorrente.
In ogni caso, risulta che l'accordo interconfederale 28 giugno
2011 prevede al punto 3) che la contrattazione aziendale si esercita per le materie delegate dal CCNL di categoria, ipotesi prevista nel CCNL applicabile al caso di specie;
inoltre, al punto
4) prevede che i contratti aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza;
al punto 5) che in caso di presenza di RSA i suddetti contratti aziendali esplicano tale efficacia se approvati dalle RSA costituite che singolarmente o insieme ad altre risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe: nel caso di specie la RSA firmataria dell'accordo è l'unica in azienda.
Inoltre, quanto all'accordo interconfederale va rilevato che l'art. 8 conferma come i contratti aziendali sottoscritti dalle associazioni sindacali o dalle loro RSA operanti in azienda, possono realizzare specifiche intese con efficacia per tutti i lavorati interessati.
Va infine evidenziata la previsione dell'art. 12 CCNL applicato in azienda che prevede la corresponsione dell'elemento Contr retributivo “solo in caso di mancata contrattazione aziendale”.
Dovendosi ritenere l'accordo aziendale è di maggior favore in virtù della prevista riduzione dell'orario di lavoro, tale previsione non confligge con l'art. 2077 cc..
Pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra, non può essere riconosciuta al ricorrente nessuna differenza retributiva a Contr tale titolo di ., di lavoro straordinario, di TFR, o di ferie, somme corrisposte in conformità al livello di inquadramento legittimamente assegnatogli.
La domanda del ricorrente quindi deve essere respinta.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta
è infondata e va respinta. Controparte_1
Invero, la società ha allegato che da verifiche effettuate sulle buste paga del ricorrente, è emerso che dal gennaio 2018 è stata al ricorrente corrisposta una somma aggiuntiva di € 80,00 mensili, dal settembre 2019 aumentata a € 150,00, ulteriormente ritoccata a € 200,00 da febbraio a giugno 2022, passata poi nel periodo di servizio presso l'utente GI PA a € 250,00 da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 è tornata a € 200,00 fino a giugno 2022. Successivamente l'importo corrisposto è tornato ad essere pari ad € 160,00, come da conteggio e buste paga allegati (docc.9/10 memoria).
Orbene, emerge dunque che fin dall'anno 2018 e per 4 anni consecutivi, il datore di lavoro ha corrisposto le somme indicate alla parte ricorrente in più rispetto alla ordinaria retribuzione. Come è noto, la giurisprudenza ha più volte espresso il principio secondo cui se il datore di lavoro corrisponde una maggiorazione fissa per lungo tempo, non può escludersi che egli lo abbia fatto con l'intento di premiare il lavoratore e di considerare la maggiorazione un superminimo dovuto, che, in quanto tale, non sarà mai ripetibile.
Un orientamento di recente avvallato anche dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 22387/2018, ritiene che è onere del datore di lavoro dimostrare che “… la corresponsione della maggiore retribuzione è frutto di un errore essenziale e riconoscibile dal dipendente stesso ex art. 1431 cod. civ.”. Tale orientamento trova fondamento nella presunta natura negoziale del pagamento, in quanto “ … il pagamento al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi del contratto collettivo” (caso al quale può ricondursi in generale la corresponsione di un emolumento aggiuntivo rispetto ai predetti minimi, anche dopo il venir meno della sua originaria causa giustificativa), “indica la volontà di derogare in meglio (art. 2077, 2° comma c.c.) tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore, mentre spetta al primo di dedurre e di provare l'invalidità di questa volontà contrattuale” (Cass. n. 818/2007).
In altri termini, dalla corresponsione continuativa di un trattamento retributivo migliorativo da parte del datore di lavoro, si presume, che il datore di lavoro abbia realmente “voluto” concedere un trattamento migliorativo (rispetto a quello già pattuito come emolumento premiale), ma che, nel contempo, tale
“volontà” sia viziata da un errore, ai sensi dell'art. 1427 e ss. del codice civile, senza il quale detta volontà non si sarebbe formata.
La giurisprudenza pertanto ritiene che al fine di ripetere quanto pagato, occorre la prova che l'errore commesso dalla Società sia riconoscibile da parte dell'accipiens: riconoscibilità che sussiste quando questi avrebbe potuto o dovuto riconoscere l'errore, secondo uno standard riferibile ad una persona di “normale diligenza” e “in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alla qualità dei contraenti” (art. 1431 cod. civ.). La Cassazione in particolare, con sentenza n sentenza n.
22387/2018 ha affermato che “va presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettando al solvens dimostrare
l'insussistenza di essa. Quindi, non potendo la dimostrazione che fare leva su elementi contrari rispetto all'esistenza di quel titolo, dovrebbe provarsi l'effettivo e concreto verificarsi di un errore oppure l'insussistenza o l'inidoneità giuridica dei fatti che la stessa controparte in concreto abbia addotto quale fondamento della persistente attribuzione retributiva”.
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il datore di lavoro non ha fornito adeguata prova che le somme in più corrisposte al ricorrente siano frutto di un errore riconoscibile dallo stesso. In altri termini, il datore di lavoro non ha allegato e provato che il lavoratore avrebbe potuto o dovuto riconoscere l'errore, secondo uno standard riferibile ad una persona di “normale diligenza”. Sul punto, invero è pacifico che l'accipiens non è un tecnico della materia di elaborazioni di buste paga.
La domanda di ripetizione formulata in via riconvenzionale dal datore di lavoro, per la somma pari a complessivi € 11.114,55 deve essere respinta.
Le spese di lite tra il ricorrente e la soc. convenuta, come di norma, seguono la soccombenza e possono essere compensate per la metà e la restante parte è posta a carico di parte ricorrente,
e liquidata come da dispositivo. Le spese di lite nei confronti dell' , stante l'oggetto del giudizio, possono essere CP_2 interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della soc. Parte_1 [...] e , in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_2 legali rappresentanti p.t., in data 30.01.2024, nella causa iscritta al n. 368/2024 R.G.:
a) Respinge il ricorso;
b) Respinge la domanda riconvenzionale;
c) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e la società convenuta per la metà e condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che si liquidano in euro 1200,00, oltre IVA, CPA
e spese generali, come per legge;
d) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_2
Frosinone, 31 Marzo 2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26 Marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 368/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. Francesco Manna, giusto procura in atti;
-ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con l'avv. Danilo Giaccari, come da procura in atti
-convenuta
Nonche'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato in giudizio a mezzo di propri funzionari
-convenuta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la
[...]
e ha chiesto di “- accertare e Controparte_3 dichiarare che il sig. per tutte le ragioni indicate Parte_1 in ricorso doveva essere inquadrato sin dalla data di assunzione del 10.12.2016 alla data in cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa al livello V del CCNL di categoria;
- accertare e dichiarare che il sig. nell'intero Parte_1 periodo in oggetto dal 10.12.2016 alla data della cessazione del
17.10.2023 ha percepito una retribuzione nettamente inferiore a quella effettivamente spettantegli a norma di legge e di contratto;
- accertare e dichiarare che il sig. nell'intero Parte_1 periodo in oggetto dal 10.12.2016 alla data della cessazione del
17.10.2023 ha percepito una retribuzione a titolo di 13^ mensilità nettamente inferiore a quella effettivamente spettantegli a norma di legge e di contratto
- accertare e dichiarare che il sig. nell'intero Parte_1 periodo in oggetto dal 10.12.2016 alla data della cessazione del
17.10.2023 ha percepito una retribuzione nettamente inferiore a quella effettivamente spettantegli a norma di legge e di contratto per le ore di straordinario svolte
- accertare e dichiarare che il sig. nell'intero Parte_1 periodo in oggetto dal 10.12.2016 alla data della cessazione del
17.10.2023 ha maturato un credito a titolo di differenze sul TFR
e per l'effetto;
- condannare la in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. delle differenze retributive maturate Parte_1 durante tutto il rivendicato rapporto di lavoro dal 10.12.2016 al
17.10.2023 per l'importo complessivo di € 24.435,69 di cui: € 14.601,46 a titolo di retribuzione ordinaria e di € 1.165,62 a titolo di 13^ mensilità, € 5.187,57 a titolo di residue ore R.o.L., € 1.735,04 a titolo di lavoro straordinario, € 1.746,01 a titolo di
T.F.R. ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui si fa espressa richiesta, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In subordine, solo qualora l'adito Giudicante non dovesse riconoscere il diritto del sig. ad ottenere per il Parte_1 periodo in esame un inquadramento di V Livello, si chiede che la società resistente venga condannata al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto del mancato riconoscimento dell'elemento E.G.R. e del residuo riduzione orario non goduto, ex festività, della somma complessiva di €
16.804,91 a titolo di differenze retributive di seguito meglio specificate: € 8.830,77 per retribuzione ordinaria, € 695,39 per 13^ mensilità, € 1.120,18 per lavoro straordinario, € 4.904,72 per residuo Riduzione Orario non Goduto, € 1.253,85 per T.F.R.
In ogni cado condannare la al pagamento delle Controparte_4 spese processuali, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere stato assunto alle dipendenze della Controparte_4 con decorrenza 17.12.2016 con contratto di
[...] lavoro full-time 40 ore settimanali, a tempo indeterminato ed inquadramento al VI Livello del CCNL “per i lavoratori dipendenti di Agenzia di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli
Istituti Investigativi” per svolgere le mansioni di “Portiere d'Azienda” presso l'utente Centrale Adriatica Coop di Anagni;
-di aver sin da subito lavorato per n. 5 giorni settimanali osservando i seguenti turni alternati tra loro: dal lunedì alla domenica dalle ore 06,00 alle ore 14,00 (turno mattutino), dalle
14,00 alle ore 22,00 (turno pomeridiano) e dalle 22,00 alle ore
06,00 (turno serale);
-di essere fin da subito stato assegnato allo svolgimento di ulteriori mansioni appartenenti al livello contrattuale superiore a quelle di mero portierato assegnategli in contratto e consistenti principalmente in: registrazione di tutti i visitatori e fornitori in ingresso all'azienda, addetto di segreteria, sorveglianza di tutte le aree circostanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici, creazione di fogli elettronici necessari per la registrazione in accesso al sito, creazione di un sistema di archiviazione delle password dei vari sistemi di allarmi presenti in loco, ricerca di informazioni e accesso alle banche dati, addetto al controllo dei sistemi di sorveglianza ed alla risoluzione delle anomalie verificatesi nei sistemi di sorveglianza o nei pc aziendali per la quale era costretto anche a fornire la propria reperibilità h24, anche durante il godimento delle proprie ferie, per eventuali interventi in caso di guasti dei sistemi elettronici;
-che invero il ricorrente diveniva un vero e proprio riferimento per qualsiasi evenienza oltre ad essere il coordinatore del gruppo di colleghi presenti in loco, gruppo costituito da n. 5 dipendenti;
-che il ricorrente si occupava altresì della redazione delle procedure di servizio su espresso incarico del proprio referente e superiore gerarchico, sig. , di redigere precise S_ procedure di servizio direttamente per la committente COOP, partecipando anche a svariate riunioni richieste per il coordinamento con quest'ultima;
-che nel mese di Marzo del 2021 il sig. veniva assegnato Pt_1 dal sig. presso altro committente, il GI PA S_ sito a GI al fine di coordinare le attività da svolgere dalla presso la struttura committente, ed anche di controllo CP_4 sull'esatto operato dei colleghi impiegati nella medesima postazione circa n. 4;
-che anche presso il GI PA, il sig. continuava ad Pt_1 osservare i medesimi turni di lavoro di cui sopra trattenendosi anche ben oltre l'orario di lavoro ed a svolgere le medesime mansioni descritte;
-che successivamente, in data 22.08.2022 il sig. pur non Pt_1 sussistendone i presupposti di natura tecnica ed organizzativa, veniva inviato presso altro committente in Frosinone a circa 30
Km di distanza dalla propria residenza, la Controparte_5
per continuare a svolgere le medesime mansioni già
[...] svolte in precedenza presso i predetti committenti ed osservando i medesimi orari sopra indicati;
-che a seguito del perseverarsi di continue illegittime ed ingiustificate ingiustizie ad opera della il ricorrente CP_4 provvedeva ad inviare formale contestazione con pec del 30
Marzo 2023 alla società, per il tramite del proprio procuratore, lamentando di aver svolto sin dall'inizio della propria attività mansioni di livello contrattuale superiore senza che gli venisse riconosciuto formalmente alcun inquadramento corrispondente, di essere stato assegnato illegittimamente presso una committente distante circa 30 km dalla propria residenza pur non sussistendone le esigenze di natura tecnico organizzative ed, infine, di aver riscontrato un altrettanto illegittima decurtazione sul monte ore di permessi/permessi studio e ferie mai usufruite né pagate dall'azienda;
-che quindi l'azienda resistente procedeva al ricalcolo in favore del del monte ore dei permessi studio illegittimamente Pt_1 decurtati e contestualmente trasferiva il dipendente presso altro committente in Anagni;
-di non aver mai goduto dei R.O.L. previsti per legge né la maturazione di tale istituto contrattuale veniva indicata in busta paga determinando anche l'impossibilità del lavoratore a poterne legittimamente usufruire;
- di non aver mai percepito l'elemento di garanzia retributiva, pur essendo previsto espressamente dalla contrattazione collettiva di riferimento;
-di aver in data 19 ottobre 2023 rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.
Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato lo svolgimento di mansioni superiori sin dal 17 dicembre 2016 e ha chiesto al
Giudice di accertare il suo diritto ad essere inquadrato nel V° livello del CCNL per i lavoratori dipendenti di agenzia di sicurezza sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, con conseguente diritto al riconoscimento delle relative differenze retributive, pari ad euro 14.601,46.
Inoltre il sig. ha dedotto di aver maturato ingenti crediti Pt_1 nei confronti della società resistente anche a titolo di residuo ore
R.O.L., ferie non godute ed ex festività come emerge dalle ultime buste paga consegnate in cui tali istituti contrattuali non sono affatto contemplati, pari ad euro 5.187,57. Infine, parte ricorrente ha allegato di aver maturato nei confronti della nel periodo Controparte_4 dall'10.12.2016 alla data di cessazione del rapporto avvenuta in data 17.10.2023 la somma di € 1.735,048 a titolo di differenze retributive sul lavoro straordinario riconosciuto al lavoratore, oltre alle differenze conseguenti sul TFR erogatogli.
Si è costituita in giudizio la Controparte_4
la quale ha contestato integralmente
[...]
l'esposizione dei fatti nonché la ricostruzione in diritto operata dalla ricorrente chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
In particolare, la società ha allegato che le mansioni svolte dal ricorrente sono state tutte comprese nella normale funzione del servizio di portineria, con mansioni di: addetto alla portineria, controllo degli ingressi/uscite di persone e materiali, addetto a servizi di accoglienza, guardiania passiva non armata, portierato, addetto al controllo dei sistemi di sorveglianza anche attraverso la visione di TVCC e/o sistemi software. La società ha poi dedotto che le “tecnologie” utilizzate sul posto di lavoro non erano altro che un impianto TVCC obsoleto, un controllo accessi badge, un lettore di targhe ed un impianto di allarme.
Inoltre, la società convenuta ha negato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di “coordinamento” di colleghi, né che allo stesso sia mai stata assegnata una reperibilità per interventi manutentivi od altro sul posto di lavoro, atteso che tutta la parte tecnica e relativi interventi manutentivi venivano prontamente gestiti dall'assistenza tecnica curata CP_4 dalla . Controparte_6
Inoltre, la convenuta ha dedotto che in forza di Accordo sindacale aziendale del 28/04/2014 -Accordo migliorativo di 2° livello (doc.4 –) al sig. veniva riconosciuto il trattamento Pt_1 di miglior favore di 40 h settimanali di lavoro con divisore convenzionale 173h, in luogo della previsione del Ccnl di 45 h settimanali con divisore convenzionale di 196h : tale trattamento, come previsto dal Ccnl, esclude esplicitamente la retribuzione Contr dell (Elemento Garanzia Retributiva) e la maturazione dei permessi annuali.
Infine, in via riconvenzionale, la società ha chiesto la restituzione dal ricorrente di somme in più erogate dalla società. Sul punto, la società ha allegato che da verifiche effettuate sulle buste paga del ricorrente, è emerso che dal gennaio 2018 gli è stata corrisposta una somma aggiuntiva di € 80,00 mensili, dal settembre 2019 aumentata a € 150,00, ulteriormente ritoccata a € 200,00 da febbraio a giugno 2022, passata poi nel periodo di servizio presso l'utente GI PA a € 250,00 da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 è tornata a € 200,00 fino a giugno 2022. Successivamente l'importo corrisposto è tornato ad essere pari ad
€ 160,00, come da conteggio e buste paga allegati, pari ad euro 11.114,55.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Successivamente, il ricorrente si è costituito in giudizio sulla domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti dalla società e ha dedotto che gli emolumenti, di cui la società ha richiesto la restituzione, in quanto inseriti nella parte variabile della busta paga sono stati elargiti spontaneamente e con cadenza mensile dal datore di lavoro come riconoscimento e gratificazione per l'attività svolta e l'impegno profuso del lavoratore. Il ricorrente ha quindi dedotto che poiché detti importi sono stati corrisposti in maniera fissa e continuativa per tutti i mesi per tutti gli anni del rapporto di lavoro, devono essere considerati come diritto acquisito del lavoratore. Il ricorrente ha poi contrastato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società.
Disposta la prova testimoniale richiesta dalle parti, concesso alle parti termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 26 Marzo 2025, sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
In ordine al superiore inquadramento nel livello V CCNL rivendicato dalla parte ricorrente giova in via preliminare inquadrare il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
Come noto, l'art. 2103 c.c. al primo comma ha sancito il principio inderogabile secondo il quale il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico previsto per il corrispondente livello. Altro principio sancito dall'art. 2103 c.c. è quello per cui nel caso di assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori per un periodo di almeno tre mesi, quest'ultimo ha diritto alla sua assegnazione alla qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente espletate..
Pertanto entro questi limiti, l'interesse del lavoratore trova una tutela non derogabile ne' dalle parti private ne' dalla contrattazione collettiva.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato la Suprema Corte di
Cassazione ha stabilito che “Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n.3446 del 2004).
In ordine al profilo della ripartizione degli oneri di allegazione e di prova, la giurisprudenza ha affermato che al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
In particolare, di recente, la Corte di Cassazione ha testualmente ribadito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare
e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (Cass. 8025/2013).
La Corte di Cassazione, in un'altra pronuncia ha ribadito che
“Incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale” (Cass. sez. lav. n.45 del 2013).
Tali principi in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova tra le parti sono stati applicati anche dalla giurisprudenza di merito. Infatti il principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito: “Incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale” (Tribunale di Cassino, Sez. Lav. 4 maggio 2011).
In conclusione, alla luce della giurisprudenza richiamata, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore - che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso - è lo svolgimento dell'attività di base e dell'espletamento delle modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento. Il lavoratore è tenuto ad indicare la declaratoria contrattuale della categoria di appartenenza e quella della categoria di cui si chieda il riconoscimento, nonchè effettuare fra le due un raffronto che indichi gli elementi sulla base dei quali sorgerebbe il diritto al superiore inquadramento;
è tenuto a provare il tipo ed il periodo di tempo in cui sarebbero state eseguite le mansioni superiori, mentre il datore di lavoro non ha l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni eseguite nella figura professionale dal lavoratore invocata (Cass. 8529/2015, 20272/2010, 1209/04,
15751/03, 8025/03, 4508/2003, 1012/03, 14981/00).
Tali oneri di allegazione e di prova sono evidentemente tutti funzionali a consentire al giudicante di verificare a quale livello contrattuale ricondurre le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie la parte ricorrente è stata assunta con qualifica di “portiere d'azienda” ed inquadrato al VI° livello del CCNL per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza
Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza (doc.3° memoria di costituzione) e ha rivendicato il livello V.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto, quale elemento costitutivo della sua pretesa al riconoscimento delle mansioni superiori, di aver espletato con costanza le seguenti mansioni: registrazione di tutti i visitatori e fornitori in ingresso all'azienda, addetto di segreteria, sorveglianza di tutte le aree circostanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici, creazione di fogli elettronici necessari per la registrazione in accesso al sito, creazione di un sistema di archiviazione delle password dei vari sistemi di allarmi presenti in loco, ricerca di informazioni e accesso alle banche dati, addetto al controllo dei sistemi di sorveglianza ed alla risoluzione delle anomalie verificatesi nei sistemi di sorveglianza o nei pc aziendali per la quale era costretto anche a fornire la propria reperibilità h24, anche durante il godimento delle proprie ferie, per eventuali interventi in caso di guasti dei sistemi elettronici.
Orbene, all'esito della prova testimoniale, ritiene il Giudicante che non può invero ritenersi provato che il ricorrente ha svolte le mansioni superiori dedotto nel ricorso.
E' in particolare emerso, all'esito delle deposizioni testimoniali, che il sig. ha svolto mansioni riconducibili nella normale Pt_1 funzione del servizio di portineria, con mansioni di addetto alla portineria, controllo degli ingressi/uscite di persone e materiali, addetto a servizi di accoglienza, guardiania passiva non armata, portierato, addetto al con-trollo dei sistemi di sorveglianza anche attraverso la visione di TVCC e/o sistemi software.
In particolare, il teste di parte convenuta ha Testimone_2 riferito che “Conosco il ricorrente, in quanto siamo stati colleghi di lavoro alle dipendenze della convenuta dal 2017 per 4-5 anni circa.. Abbiamo lavorato dal 2017 nella stessa portineria (…) Posso dire che il ricorrente non aveva esperienza specifica pregressa rispetto alle mansioni di portierato. Ci occupavamo del controllo degli ingressi/uscite di persone e materiali, controllo degli accessi tramite la video sorveglianza e annotavamo i dati per-sonali dei visitatori su un registro cartaceo. In caso di guasto nel sistema di video sorveglianza, eravamo tenuti a informare il nostro referente che S_ provvedeva a contattare la società che si occupava della manutenzione. Confermo che la e la si CP_8 CP_6 occupavano della manutenzione dei sistemi di sorveglianza. (…) Avevamo un pc sul quale andavamo a registrate l'ingresso delle merci, un altro pc per consultare una planimetria del fabbricato per gli allarmi e un altro monitor dove potevamo vedere le immagini di video sorveglianza. All'ingresso c'era un lettore di targhe che rilevava le targhe non registrate. (…) Il nostro coordinatore era il ricorrente non era S_ coordinatore. Il ricorrente non ha mai dato alcuna disposizione sul lavoro, i turni erano predisposti dall'ufficio della società preposta, poteva capitare che noi colleghi ci mettevamo
d'accordo se qualcuno aveva esigenze particolari nei turni ma il ricorrente non svolgeva alcun ruolo particolare a proposito. Io non partecipavo a nessun tipo di riunione, era il responsabile
che teneva le riunioni e non mi risulta che il S_ ricorrente vi abbia mai partecipato. (..) Io ero formalmente inquadrato come operatore di portineria, credo anche il ricorrente perché facevamo lo stesso lavoro”.
La deposizione è pienamente conforme a quella resa dal teste che ha riferito “Conosco il ricorrente, Testimone_3 eravamo colleghi in Io sono stato assegnato alla CP_4 portineria dello stabilimento Brendac (Anagni) nell'anno 2023 e ho lavorato con il ricorrente e per un breve periodo. Negli anni
2021-2022 ho lavorato presso PA GI (…) A GI non abbiamo lavorato insieme… Io e il ricorrente svolgevamo le stes- se mansioni come addetti alla portineria. Ci occupavamo del controllo degli ingressi/uscite di persone e materiali, controllo degli accessi tramite la video sorveglianza e annotavamo i dati personali dei visitatori su un registro cartaceo. Lo facevamo entrambi. In caso di guasto nel sistema di video sorveglianza, informavamo il direttore dell'azienda dove facevamo servizio, noi non risolvevamo il guasto ma ci limitavamo a registrate dati ingressi e uscite (…) I dati dei visitatori in ingresso venivano registrati su un registro cartaceo, noi ci limitavamo a registrare i dati dei visitatori e non anche delle merci. Avevamo un pc dove vedevamo le immagini delle telecamere (…) Il nostro responsabile era Il ricorrente non era S_ coordinatore, non ci dava diposizioni sul lavoro. I turni erano predisposti da . Non partecipavamo a nessun tipo S_ di riunione.(…) Ho lavorato al GI PA dall'aprile 2020 o 2021.. I turni mi venivano dati, anche quel periodo, da
[...]
. Io sono formalmente inquadrato come operatore di S_ portineria, ho il VII livello”.
Assume valore decisivo che anche i testi di parte ricorrente hanno confermato che il ricorrente era il custode in portineria e che si alternava con i colleghi e aveva turni che potevano essere di mattina pomeriggio o sera ( cfr. teste ). Testimone_4
In particolare, il teste di parte ricorrente ha Testimone_4 riferito che “Ho visto il ricorrente registrare per esempio i nominativi degli autisti, il numero di targa delle vetture, visitatori esterni o rappresentanti, ovvero chi entrava. Ricordo che questi dati venivano registrati su un registro cartaceo e elettronico. Preciso sul pinto che io a volte prendevo questo registro cartaceo, per cui lo ho visto personalmente.
Ho visto qualche volta il ricorrente, come gli altri colleghi, fare il giro a fine turno della logistica ai fini della sorveglianza di tutte le aree circostanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici.
Non so se il ricorrente ha creato un sistema di archiviazione password per i sistemi di allarme, ma conosceva moto bene sia le password sia i sistemi di sorveglianza presenti. In caso di anomalia sui sistemi di sorveglianza, il ricorrente interveniva in caso di problema software invece in caso di hardware ci si rivolgeva alla manutenzione. Non so se il ricorrente dovesse fornire una reperibilità h 24 ma ricordo che qualche volta lo ho chiamato fuori dall'orario di lavoro quando ho avuto necessità. Il ricorrente era il più esperto del gruppo e anche molto bravo con il pc.
Nulla so sulle procedure di servizio. (…) ADR parte ricorrente: nulla so sulle riunioni a cui partecipava il ricorrente con il proprio gruppo di lavoro.”
Anche dalla deposizione resa dal teste di parte ricorrente ha riferito che “Ho visto il ricorrente Testimone_5 registrare su un registro cartaceo e elettronico, per esempio, i nominativi degli autisti, il numero di targa delle vetture, visitatori esterni o rappresentanti, ovvero chi entrava. Ho visto qualche volta il ricorrente, come gli altri colleghi, fare il giro a fine turno della logistica ai fini della sorveglianza di tutte le aree circostanti lo stabilimento rientranti nel perimetro ma anche all'interno del magazzino quando le operazioni di carico/scarico si prolungavano oltre l'orario previsto. Non so se il ricorrente ha creato un sistema di archiviazione password per i sistemi di allarme, so che il ricorrente interveniva quando scattava
l'allarme e che egli altri colleghi lo chiamavano perché lui sapeva come fare. In caso di anomalia sui sistemi di sorveglianza, il ricorrente interveniva lì dove si trattava di resettare il sistema oppure quando c'era una porta non chiusa bene. In caso di problemi di lavori straordinari ci si rivolgeva alla manutenzione. Non so precisare però come si erano organizzati né chi si occupava della risoluzione del problema.
Non so se il ricorrente dovesse fornire una reperibilità h 24, in non lo ho mai contattato fuori dall'orario di lavoro. Il ricorrente era il più esperto del gruppo e in caso di problemi ci rivolgeva a lui, non so se il ricorrente svolgesse un ruolo di coordinatore all'interno della portineria”. Il teste ha infine riferito che “Periodicamente con frequenza avariabile a seconda dell'urgenza, il ricorrente partecipava a delle riunioni dove erano presenti i vari attori della filiera e dove venivano stabilite
o nuove procedure o modificate le precedenti procedure di servizio, dove stabiliti i percorsi che bisognava rispettare per
l'ingresso oppure i parcheggi individuati. Alle riunioni a cui io ho partecipato era presente solo il ricorrente per la CP_1 non era presente . Io non avevo rapporto per S_ [...]
. Non ho lavorato presso GI pace Hotel. S_
ADR parte convenuta: io ho partecipato quasi sempre a queste riunioni ed era sempre presente il ricorrente. Io lo vedevo presente, poi se il ricorrente era di turno questo non potevo saperlo.”
Orbene, dall'esame delle deposizioni testimoniali deve in primo luogo ritenersi provato che le “tecnologie” utilizzate sul posto di lavoro non erano altro che un impianto TVCC, un controllo accessi badge, un lettore di targhe ed un impianto di allarme. Nessuno dei testimoni escussi, neppure quelli citati dalla parte ricorrente, ha confermato che il ricorrente abbia svolto mansioni di “coordinamento” di colleghi, né che egli avesse il compito di impostare turni o di “dare direttive” a qualche collega. La circostanza che il ricorrente sia stato presentato come collega più esperto certamente non può essere interpretato come assegnazione al ricorrente di un vero e proprio ruolo di coordinamento.
Allo stesso modo nessuno dei testi escussi ha confermato che il ricorrente avesse una reperibilità dall'azienda per interventi manutentivi od altro sul posto di lavoro, atteso che tutta la parte tecnica e relativi interventi manutentivi venivano prontamente gestiti dall'assistenza tecnica curata dalla CP_4 [...]
(doc.5 memoria costituzione). Controparte_6
Infine, solo il teste ha riferito che il ricorrente qualche Tes_5 volta ha partecipato alle riunioni ove venivano stabilite nuove procedure di servizio. Tuttavia, la deposizione sul punto appare poco precisa, in quanto non è stato riferito dal teste con quale frequenza gli è capitato di vedere presente alle predette riunioni il ricorrente e in ogni caso il teste ha poi precisato espressamente che gli è capitato di vedere il ricorrente presente ma di non sapere se la sua presenza era dettata dalla circostanza che era di turno durante lo svolgimento delle riunioni.
In sostanza, sulla base delle considerazioni di cui sopra, non può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni superiori allegate nel ricorso.
Infatti, dall'istruttoria è emerso che il sig. è stato adibito a Pt_1 mansioni riconducibili alla normale funzione del servizio di portineria, con mansioni di addetto alla portineria, al controllo degli ingressi e dele uscite di persone e materiali, a servizi di accoglienza, guardiania passiva non armata, portierato, al controllo dei sistemi di sorveglianza anche attraverso la visione di TVCC e/o sistemi software. Si osserva che tali mansioni sono perfettamente riconducibili alla declaratoria del 6° livello del Ccnl degli Addetti alla Sicurezza
Sussidiaria applicato dalla convenuta (doc.3 memoria), che all'art. 12 testualmente prevede: “SESTO LIVELLO - Lavoratori che eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici, quali:
- Addetto ai servizi di segreteria.
- Operatore Gestione Flusso e Deflusso di persone e di materiali.
- Addetto ai servizi di accoglienza / Receptionist / Centralinista.
- Steward e Hostess.
- Guardiania passiva, Osservatori, Monitoraggio area, Custodia,
Uscieri (Portierato).
- Addetti alla viabilità e parcheggio sul suolo pubblico e/o privato.
- Addetto ai servizi di allestimento strutture e/o aree, con adeguato inquadramento ed evidenziazione ai fini delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro (INAIL).
- Addetto ai servizi di assistenza alle strutture e/o aree.
- Addetto ai servizi informazione – dissuasione – deterrenza.
- Addetto ai servizi prevenzione emergenze attività.
- Addetto servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
- Addetto al controllo attestati d'ingresso e/o viaggio.
- Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, guardiania e rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture.
- Addetto ai servizi di conteggio di valori.
- Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza attraverso la semplice visione di TVCC e/o sistemi software elementari che non contrastino specifiche normative di legge.
- Addetto al servizio di controllo con apparecchiature video a raggi x, metaldetector e/o similari, comunque nel rispetto delle normative vigenti.
- Addetti a servizi esterni per disbrigo commissioni ordinarie. - Addetto alla prevenzione e di primo intervento antincendio – rischio medio e basso.
- Addetto al servizio di primo soccorso.
- Sportellista addetto all'emissione di ricevute anche con utilizzo di apparecchiature informatiche e funzione di cassa.
- per attività sia interne che esterne all'azienda. CP_9
- Guarda fuochi.
- Addetto all'attività ausiliarie alle attività di cui al presente contratto”.
Non può invero ritenersi che il ricorrente abbia svolto le mansioni di “addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza con l'utilizzo di sistemi altamente tecnologici, che non contrastino specifiche normative di legge;
”, mansioni che avrebbero giustificato il riconoscimento del livello V. Sul punto basti osservare che è emerso dalla prova testimoniale che le
“tecnologie” utilizzate sul posto di lavoro erano costituite solo da impianto TVCC obsoleto, un controllo accessi badge, un lettore di targhe ed un impianto di allarme, che dunque non costituiscono sistemi di sorveglianza e sicurezza richiamati dal livello contrattuale rivendicato.
La domanda di riconoscimento di differenze retributive per l'espletamento di mansioni ascrivibili a superiore livello di inquadramento deve essere respinta.
Va inoltre osservato che risulta dagli atti di causa che in forza di
Accordo sindacale aziendale del 28/04/2014 -Accordo migliorativo di 2° livello (doc.4 memoria di costituzione) al sig. veniva riconosciuto il trattamento di miglior favore di 40 h Pt_1 settimanali di lavoro con divisore convenzionale 173h, in luogo della previsione del Ccnl di 45 h settimanali con divisore convenzionale di 196h: tale trattamento, come previsto dal Ccnl, Contr esclude esplicitamente la retribuzione dell (Elemento Garanzia Retributiva) e la maturazione dei permessi annuali.
Il sig. solo con le note difensive ha sollevato eccezioni Pt_1 relative alla mancata applicazione dell'accordo sindacale del 2014. Va osservato che tali eccezioni sono indubbiamente tardive in quanto sollevate dal ricorrente solo nelle note conclusive e non con la memoria di costituzione avverso la domanda riconvenzionale e pertanto sono inammissibili. A nulla vale sul punto la circostanza che per un errore telematico gli allegati alla memoria di costituzione non sono visibili, in quanto, se pure tale circostanza è vera, le difese della convenuta fondate sull'Accordo sindacale del 2014 sono contenute nelle memoria difensive, sulla quale il ricorrente avrebbe potuto e dovuto prendere posizione e in quella sede nulla ha eccepito in ordine alla mancata presenza o meno sul pct degli allegati.
A tutto voler concedere, a nulla vale quanto evidenziato dalla parte ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione da parte sua del predetto Accordo Aziendale, in quanto come è noto, gli accordi sindacali aziendali hanno efficacia erga omnes, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad organizzazioni sindacali diverse, ne condividano l'esplicito dissenso dall'accordo (cfr. in questo senso Corte di Appello di Roma n. 2016/2021). Nulla sul punto è stato allegato e provato dal ricorrente.
In ogni caso, risulta che l'accordo interconfederale 28 giugno
2011 prevede al punto 3) che la contrattazione aziendale si esercita per le materie delegate dal CCNL di categoria, ipotesi prevista nel CCNL applicabile al caso di specie;
inoltre, al punto
4) prevede che i contratti aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza;
al punto 5) che in caso di presenza di RSA i suddetti contratti aziendali esplicano tale efficacia se approvati dalle RSA costituite che singolarmente o insieme ad altre risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe: nel caso di specie la RSA firmataria dell'accordo è l'unica in azienda.
Inoltre, quanto all'accordo interconfederale va rilevato che l'art. 8 conferma come i contratti aziendali sottoscritti dalle associazioni sindacali o dalle loro RSA operanti in azienda, possono realizzare specifiche intese con efficacia per tutti i lavorati interessati.
Va infine evidenziata la previsione dell'art. 12 CCNL applicato in azienda che prevede la corresponsione dell'elemento Contr retributivo “solo in caso di mancata contrattazione aziendale”.
Dovendosi ritenere l'accordo aziendale è di maggior favore in virtù della prevista riduzione dell'orario di lavoro, tale previsione non confligge con l'art. 2077 cc..
Pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra, non può essere riconosciuta al ricorrente nessuna differenza retributiva a Contr tale titolo di ., di lavoro straordinario, di TFR, o di ferie, somme corrisposte in conformità al livello di inquadramento legittimamente assegnatogli.
La domanda del ricorrente quindi deve essere respinta.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta
è infondata e va respinta. Controparte_1
Invero, la società ha allegato che da verifiche effettuate sulle buste paga del ricorrente, è emerso che dal gennaio 2018 è stata al ricorrente corrisposta una somma aggiuntiva di € 80,00 mensili, dal settembre 2019 aumentata a € 150,00, ulteriormente ritoccata a € 200,00 da febbraio a giugno 2022, passata poi nel periodo di servizio presso l'utente GI PA a € 250,00 da luglio a dicembre 2021. Da gennaio 2022 è tornata a € 200,00 fino a giugno 2022. Successivamente l'importo corrisposto è tornato ad essere pari ad € 160,00, come da conteggio e buste paga allegati (docc.9/10 memoria).
Orbene, emerge dunque che fin dall'anno 2018 e per 4 anni consecutivi, il datore di lavoro ha corrisposto le somme indicate alla parte ricorrente in più rispetto alla ordinaria retribuzione. Come è noto, la giurisprudenza ha più volte espresso il principio secondo cui se il datore di lavoro corrisponde una maggiorazione fissa per lungo tempo, non può escludersi che egli lo abbia fatto con l'intento di premiare il lavoratore e di considerare la maggiorazione un superminimo dovuto, che, in quanto tale, non sarà mai ripetibile.
Un orientamento di recente avvallato anche dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 22387/2018, ritiene che è onere del datore di lavoro dimostrare che “… la corresponsione della maggiore retribuzione è frutto di un errore essenziale e riconoscibile dal dipendente stesso ex art. 1431 cod. civ.”. Tale orientamento trova fondamento nella presunta natura negoziale del pagamento, in quanto “ … il pagamento al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi del contratto collettivo” (caso al quale può ricondursi in generale la corresponsione di un emolumento aggiuntivo rispetto ai predetti minimi, anche dopo il venir meno della sua originaria causa giustificativa), “indica la volontà di derogare in meglio (art. 2077, 2° comma c.c.) tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore, mentre spetta al primo di dedurre e di provare l'invalidità di questa volontà contrattuale” (Cass. n. 818/2007).
In altri termini, dalla corresponsione continuativa di un trattamento retributivo migliorativo da parte del datore di lavoro, si presume, che il datore di lavoro abbia realmente “voluto” concedere un trattamento migliorativo (rispetto a quello già pattuito come emolumento premiale), ma che, nel contempo, tale
“volontà” sia viziata da un errore, ai sensi dell'art. 1427 e ss. del codice civile, senza il quale detta volontà non si sarebbe formata.
La giurisprudenza pertanto ritiene che al fine di ripetere quanto pagato, occorre la prova che l'errore commesso dalla Società sia riconoscibile da parte dell'accipiens: riconoscibilità che sussiste quando questi avrebbe potuto o dovuto riconoscere l'errore, secondo uno standard riferibile ad una persona di “normale diligenza” e “in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alla qualità dei contraenti” (art. 1431 cod. civ.). La Cassazione in particolare, con sentenza n sentenza n.
22387/2018 ha affermato che “va presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettando al solvens dimostrare
l'insussistenza di essa. Quindi, non potendo la dimostrazione che fare leva su elementi contrari rispetto all'esistenza di quel titolo, dovrebbe provarsi l'effettivo e concreto verificarsi di un errore oppure l'insussistenza o l'inidoneità giuridica dei fatti che la stessa controparte in concreto abbia addotto quale fondamento della persistente attribuzione retributiva”.
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il datore di lavoro non ha fornito adeguata prova che le somme in più corrisposte al ricorrente siano frutto di un errore riconoscibile dallo stesso. In altri termini, il datore di lavoro non ha allegato e provato che il lavoratore avrebbe potuto o dovuto riconoscere l'errore, secondo uno standard riferibile ad una persona di “normale diligenza”. Sul punto, invero è pacifico che l'accipiens non è un tecnico della materia di elaborazioni di buste paga.
La domanda di ripetizione formulata in via riconvenzionale dal datore di lavoro, per la somma pari a complessivi € 11.114,55 deve essere respinta.
Le spese di lite tra il ricorrente e la soc. convenuta, come di norma, seguono la soccombenza e possono essere compensate per la metà e la restante parte è posta a carico di parte ricorrente,
e liquidata come da dispositivo. Le spese di lite nei confronti dell' , stante l'oggetto del giudizio, possono essere CP_2 interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della soc. Parte_1 [...] e , in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_2 legali rappresentanti p.t., in data 30.01.2024, nella causa iscritta al n. 368/2024 R.G.:
a) Respinge il ricorso;
b) Respinge la domanda riconvenzionale;
c) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e la società convenuta per la metà e condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che si liquidano in euro 1200,00, oltre IVA, CPA
e spese generali, come per legge;
d) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_2
Frosinone, 31 Marzo 2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore