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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2351/2022 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Maria Grazia Florio), promossa:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Tagliabue, elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano, via Alfonso Lamarmora n. 44, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Renato Ragozzino e Federica Strada, elettivamente domiciliata in Milano, via Donizetti n. 57, presso lo studio dei difensori appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...] per il danno patito dal ricorrente, come illustrato Controparte_1 nella perizia medico legale sub doc. 9 fasc. primo grado nonché nei certificati medici sub docc.ti 2, 3, 7 e 8 fasc. primo grado;
b) condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza dei fatti esposti nel presente atto e nel ricorso ex art. 414 c.p.c., pagando allo stesso la somma che risulterà dovuta a seguito di CTU medico legale e comunque una somma non inferiore ad € 86.244,00 o quella diversa, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
1 Con modifica della sentenza anche nella parte nella quale ha posto a carico del ricorrente le spese di CTU svolte nel corso del giudizio di primo grado ed accertamento della debenza delle stesse ad esclusivo carico della convenuta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore. Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede:
- ammettersi la rinnovazione della CTU medica sulla persona del ricorrente, volta ad accertare che il reiterato svolgimento delle mansioni illustrate in narrativa, emergenti dall'istruttoria svolta in primo grado (ed eventualmente dell'ulteriore istruttoria che dovesse essere svolta nel presente grado di giudizio) e dalla videoriproduzione acquisita agli atti del processo di primo grado, previa sua preventiva visione nel contraddittorio delle parti, abbia ingenerato le patologie illustrate nella perizia medico legale sub doc. 9 fasc. primo grado nonché nei certificati medici sub docc.ti 2, 3, 7, 8 e 10 fasc. primo grado nonché volta ad accertare il grado di menomazione del sig. , Parte_1 nonché i periodi e gradi di invalidità temporanea e l'incidenza sulla capacità specifica di lavoro del ricorrente.
- autorizzarsi la visione nel contraddittorio delle parti ed eventualmente del CTU del file video che illustra l'attività svolta dal ricorrente, acquisito al processo di primo grado con provvedimento assunto in data 4.11.21 e che si chiede venga nuovamente acquisito da Questa Corte, non potendo essere prodotto telematicamente tale file ed essendo stato restituito dalla Cancelleria del Tribunale successivamente alla pronuncia della sentenza qui impugnata.
- autorizzarsi, ove occorra, l'esibizione degli originali delle fotografie delle quali al doc. 15 allegato sono state prodotte delle fotocopie, posto che le fotografie fotocopiate risultano poco leggibili;
- ove occorra, ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa del ricorso ex art. 414 c.p.c. (da intendersi qui trascritte precedute dalle parole “vero che”) ed a prova testimoniale contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati da controparte ed ammessi, con l'unico teste inserito nell'elenco e non sentito in primo grado, il sig. CP_2 In quanto già sentito nel giudizio RGL n. 11331/18 – GU dr. Pazienza del quale si è dato atto nel presente ricorso, si chiede che eventualmente per ragioni di speditezza processuale il sig. CP_2 venga sentito affinché confermi quanto già riferito nel citato giudizio, come da deposizioni
[...] testimoniali di cui al doc. 11 fasc. primo grado, e dunque sul seguente ulteriore capitolo: “Vero che le circostanze da me riferite nel verbale di udienza di cui al doc. 11 che mi si rammostra sono effettivamente così avvenute”.
APPELLATA 11 Cass civ, sez lav. 10.01.2023 n. 401 “la prova nuova indispensabile è solo quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza lasciare margini di dubbio. voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, ogni opposta domanda ed eccezione respinta, così giudicare: In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Nel merito:
- respingere le domande formulate dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza n 2351/2022 del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Dott.ssa Maria Grazia Florio. Con vittoria di spese e competenze di lite.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2351/2022 del Tribunale di Milano che ha respinto la domanda volta ad accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del datore di lavoro Controparte_1 per il danno biologico patito dal ricorrente in ragione dell'attività lavorativa svolta dal 15.3.2011, come operaio addetto alla formatura di stampi di cera.
Il Tribunale respingeva innanzitutto l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dalla convenuta, evidenziando come l'accordo conciliativo che aveva definito il precedente giudizio fra le parti (RG n. 6151/2019), relativo al licenziamento per g.m.o. del ricorrente, avesse estinto, nella volontà delle parti, la sola controversia avente ad oggetto il licenziamento e non anche la questione relativa al risarcimento del danno biologico rivendicato.
Nel merito, svolta istruttoria, accertato che il ricorrente, nell'ambito delle proprie mansioni, sollevava stampi del peso di decine di chili, mantenendoli sollevati, per lasciarli decantare, condivideva le conclusioni rassegnate dal CTU circa l'insussistenza di un nesso causale tra la patologia di rachide cervicale di cui soffriva il ricorrente e l'attività lavorativa espletata.
L'appellante impugna la sentenza lamentando:
- l'errore del CTU nell'individuazione dell'attività svolta dal lavoratore, avendo ignorato del tutto le risultanze istruttorie dalle quali emergeva, al di là di una generica movimentazione merci come considerata dal CTU, la seguente attività svolta dal lavoratore: “si prende il grappolo in cera, si infila su un bastone, si immerge nel liquido ceramico che è denso e quindi tende a sollevare il grappolo, che inizialmente pesa circa tre o quattro kg. Poi viene tolto e appoggiato su un tubo, un'asta, in attesa che sgoccioli;
si tira giù e si mette su un'altra asta, lo si gira e l'altra persona butta la sabbia e questa operazione poi si ripete” (cfr. teste ); “un grappolo pesa Testimone_1 dai 14kg in su e il ricorrente doveva tenere il grappolo fermo per circa otto minuti.” (cfr. teste
); Testimone_2
-l'errore del CTU nell'escludere che l'attività come sopra riportata possa incidere sul rachide cervicale, incidendo solo sul rachide dorsale;
-l'errore del CTU nell'aver escluso che l'attività lavorativa non solo fosse causa ma anche concausa della patologia, considerata l'assenza della natura ereditaria della patologia nonché di ulteriori attività lavorative o sportive svolte dal ricorrente e considerato che la patologia in esame è dovuta a sforzi fisici prolungati;
-l'errore del CTU nell'escludere che avesse rilevanza il peso dei gravi;
-l'errore del CTU per aver omesso di considerare l'intensità dell'attività lavorativa svolta in termini di numero di ore nell'arco della giornata.
3 Conclude per il rinnovo della CTU e l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado.
Si è costituita l'appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, per essere le censure formulate dalla controparte rivolte non alla sentenza ma alla CTU.
Nel merito si oppone alla richiesta di nuova CTU e chiede il rigetto dell'appello.
La causa è stata istruita e dopo la discussione è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, le censure sono state rivolte specificamente alla sentenza nella parte in cui ha recepito integralmente la relazione del CTU.
Nel merito l'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Il Collegio, condividendo le censure mosse dall'appellante nella parte in cui ha censurato l'elaborato peritale per non aver considerato l'attività svolta dall'appellante per come era emersa dall'attività istruttoria, ha disposto nuova CTU medico legale.
Il CTU nominato, dato atto che l'appellante presentava “un quadro di algo funzionalità rachidea cervicale, con associato risentimento brachialgico a sinistra, in un distretto anatomico coinvolto da plurime discopatie erniane”; che molteplici sono i fattori causali di detta patologia tra cui anche “le sollecitazioni micro- traumatiche ripetute, quali quelle attendibilmente susseguitesi nel corso delle mansioni lavorative svolte dall'appellante”, escludeva il nesso causale tra la patologia riscontrata e le mansioni svolte.
Chiamato a chiarimenti per riferire in ordine all'incidenza concausale delle mansioni svolte sulla patologia riscontrata, rispondeva: “Preciso che il quadro al Che quadro algodisfunzionalità rachidea cervicale lamentato dal lavoratore ed attendibile è giustificato dalla presenza di plurime alterazioni artrosico-degenerative con associate discopatie, condizione questa che di per sé sarebbe sufficiente a determinare sintomi sul piano clinico e funzionale, al di là dell'attività lavorativa in concreto svolta. Attività però che nella fattispecie non ha sicuramente favorito il corteo sintomatologico stante le mansioni tipiche di un lavoratore esposto a continue sollecitazioni dal punto di vista biomeccanico. Preciso che con il termine “favorito” intendo dire che l'attività lavorativa svolta dal lavoratore ha potuto contribuire ad aggravare semmai sintomi di fatto lamentati e che sono tipici proprio di un soggetto che presenta strumentalmente alterazioni artrosico degenerative al livello cervicale con plurime discopatie associate.
Adr del Presidente
In relazione a tali conclusioni posso dire che non è possibile con certezza né affermare e né escludere un nesso concausale dell'attività lavorativa. In tale contesto non sono in grado di esprimere una percentuale di incidenza dell'attività lavorativa sulla patologia riscontrata.”
4 Il Collegio, preso atto che il CTU non aveva in sostanza fornito i chiarimenti chiesti, sussistendo la contraddittorietà della relazione peritale sul punto oggetto di chiarimenti, disponeva nuova CTU medico legale volta ad accertare “la natura ed entità delle lesioni subite in rapporto causale o concausale con le mansioni svolte, con particolare riferimento ai movimenti e posizioni assunte, come emerso dall'attività istruttoria svolta, tenuto conto dell'età e dello stato di salute precedente.”.
Le conclusioni cui è pervenuto da ultimo il CTU sono integralmente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici o di altra natura;
sorrette da esaustiva e convincente motivazione;
formulate all'esito di visita del periziando;
coerenti con le risultanze della documentazione medica prodotta.
In particolare, il CTU ha accertato che il periziando è “affetto da un quadro di spondilodiscoartrosi cervicale con evidenza strumentale di “…ernia discale C5-C6…” condizionante “…cervicobrachialgia sx…” trattata farmacologicamente”, mentre “non sono, diversamente, emersi elementi anche suggestivi per patologia, in particolare riferibile potenzialmente a sovraccarico biomeccanico, nei distretti rachideo dorso-lombare e/o artuale”.
Premesso che la spondilodiscoartrosi è “condizione patologica di frequente riscontro nella pratica medica anche in soggetti non esposti, per motivi lavorativi o extralavorativi, a particolari sollecitazioni biomeccaniche”, che nel caso esaminato era assente documentazione di un
“interessamento dei distretti più direttamente e più intensamente colpiti dal sovraccarico biomeccanico di natura professionale”, ha evidenziato come pur “assumendo che la mansione lavorativa svolta nel periodo 2011-2018 fosse idonea a determinare un sovraccarico tale da ingenerare patologia, questa avrebbe dovuto collocarsi, in primissima istanza e con maggiore intensità, in aree anatomiche che, allo stato degli elementi di giudizio disponibili, risultano invece indenni. … l'integrità dei distretti rachideo dorso-lombare e artuale contrasta con l'ipotesi di una natura professionale del quadro patologico comprovatamente in essere.”
Il CTU, replicando alle osservazioni del CT di parte appellante nella parte in cui non sarebbero state ben individuate le attività svolte dal lavoratore, ha ribadito la riconducibilità delle mansioni svolte dal lavoratore nell'ambito della fattispecie della “movimentazione manuale di carichi”.
Movimentazione alla quale “è correlata l'esposizione ai rischi propri del sovraccarico bio- meccanico”.
Del resto, si osserva, il CT di parte appellante non ha fornito un inquadramento alternativo.
Quanto alla critica secondo cui, trattandosi di patologia dovuta a sforzi fisici prolungati, l'attività lavorativa sarebbe da considerare comunque una concausa, il CTU ha ribadito come la patologia discoartrosica di rachide cervicale “non riconosce alcun identificabile fattore causale o
5 predisponente” e come nel caso in esame vi fosse una situazione di integrità dei distretti rachideo dorso-lombare e artuale, non diversamente spiegata dal CTP.
Con riferimento, poi, alla critica secondo cui la precedente CTU non avrebbe comunque escluso il nesso causale, va rilevato come, contrariamente a quanto affermato dal CTP, il precedente CTU, dott. , aveva invece concluso “Non è possibile con assoluta certezza stabilire se la patologia Per_1 riscontrata sia riconducibile e/o compatibile con le mansioni espletate nel corso degli anni dall'Appellante, come descritte dagli atti documentali nel corso del giudizio.”. Conclusione ribadita anche in sede di chiarimenti.
Quanto, infine, alla censura secondo cui le patologie del rachide lombare sarebbero tabellate, il
CTU ha evidenziato come la patologia accertata riguardi la colonna cervicale e come questa, in maniera incontestata, non sia rinvenibile nelle tabelle richiamate dal CTP.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
La particolarità e complessità della questione, che ha richiesto l'espletamento di plurime CTU, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Le spese delle CTU espletate vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2351/2022 del Tribunale di Milano.
Compensa le spese del grado.
Pone le spese delle CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Milano, 2.7.2025
Presidente est.
Maria Rosaria Cuomo
6
Registro generale Appello Lavoro n. 578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2351/2022 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Maria Grazia Florio), promossa:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Tagliabue, elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano, via Alfonso Lamarmora n. 44, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Renato Ragozzino e Federica Strada, elettivamente domiciliata in Milano, via Donizetti n. 57, presso lo studio dei difensori appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...] per il danno patito dal ricorrente, come illustrato Controparte_1 nella perizia medico legale sub doc. 9 fasc. primo grado nonché nei certificati medici sub docc.ti 2, 3, 7 e 8 fasc. primo grado;
b) condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza dei fatti esposti nel presente atto e nel ricorso ex art. 414 c.p.c., pagando allo stesso la somma che risulterà dovuta a seguito di CTU medico legale e comunque una somma non inferiore ad € 86.244,00 o quella diversa, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
1 Con modifica della sentenza anche nella parte nella quale ha posto a carico del ricorrente le spese di CTU svolte nel corso del giudizio di primo grado ed accertamento della debenza delle stesse ad esclusivo carico della convenuta in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore. Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede:
- ammettersi la rinnovazione della CTU medica sulla persona del ricorrente, volta ad accertare che il reiterato svolgimento delle mansioni illustrate in narrativa, emergenti dall'istruttoria svolta in primo grado (ed eventualmente dell'ulteriore istruttoria che dovesse essere svolta nel presente grado di giudizio) e dalla videoriproduzione acquisita agli atti del processo di primo grado, previa sua preventiva visione nel contraddittorio delle parti, abbia ingenerato le patologie illustrate nella perizia medico legale sub doc. 9 fasc. primo grado nonché nei certificati medici sub docc.ti 2, 3, 7, 8 e 10 fasc. primo grado nonché volta ad accertare il grado di menomazione del sig. , Parte_1 nonché i periodi e gradi di invalidità temporanea e l'incidenza sulla capacità specifica di lavoro del ricorrente.
- autorizzarsi la visione nel contraddittorio delle parti ed eventualmente del CTU del file video che illustra l'attività svolta dal ricorrente, acquisito al processo di primo grado con provvedimento assunto in data 4.11.21 e che si chiede venga nuovamente acquisito da Questa Corte, non potendo essere prodotto telematicamente tale file ed essendo stato restituito dalla Cancelleria del Tribunale successivamente alla pronuncia della sentenza qui impugnata.
- autorizzarsi, ove occorra, l'esibizione degli originali delle fotografie delle quali al doc. 15 allegato sono state prodotte delle fotocopie, posto che le fotografie fotocopiate risultano poco leggibili;
- ove occorra, ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa del ricorso ex art. 414 c.p.c. (da intendersi qui trascritte precedute dalle parole “vero che”) ed a prova testimoniale contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati da controparte ed ammessi, con l'unico teste inserito nell'elenco e non sentito in primo grado, il sig. CP_2 In quanto già sentito nel giudizio RGL n. 11331/18 – GU dr. Pazienza del quale si è dato atto nel presente ricorso, si chiede che eventualmente per ragioni di speditezza processuale il sig. CP_2 venga sentito affinché confermi quanto già riferito nel citato giudizio, come da deposizioni
[...] testimoniali di cui al doc. 11 fasc. primo grado, e dunque sul seguente ulteriore capitolo: “Vero che le circostanze da me riferite nel verbale di udienza di cui al doc. 11 che mi si rammostra sono effettivamente così avvenute”.
APPELLATA 11 Cass civ, sez lav. 10.01.2023 n. 401 “la prova nuova indispensabile è solo quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza lasciare margini di dubbio. voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, ogni opposta domanda ed eccezione respinta, così giudicare: In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Nel merito:
- respingere le domande formulate dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza n 2351/2022 del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Dott.ssa Maria Grazia Florio. Con vittoria di spese e competenze di lite.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2351/2022 del Tribunale di Milano che ha respinto la domanda volta ad accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del datore di lavoro Controparte_1 per il danno biologico patito dal ricorrente in ragione dell'attività lavorativa svolta dal 15.3.2011, come operaio addetto alla formatura di stampi di cera.
Il Tribunale respingeva innanzitutto l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dalla convenuta, evidenziando come l'accordo conciliativo che aveva definito il precedente giudizio fra le parti (RG n. 6151/2019), relativo al licenziamento per g.m.o. del ricorrente, avesse estinto, nella volontà delle parti, la sola controversia avente ad oggetto il licenziamento e non anche la questione relativa al risarcimento del danno biologico rivendicato.
Nel merito, svolta istruttoria, accertato che il ricorrente, nell'ambito delle proprie mansioni, sollevava stampi del peso di decine di chili, mantenendoli sollevati, per lasciarli decantare, condivideva le conclusioni rassegnate dal CTU circa l'insussistenza di un nesso causale tra la patologia di rachide cervicale di cui soffriva il ricorrente e l'attività lavorativa espletata.
L'appellante impugna la sentenza lamentando:
- l'errore del CTU nell'individuazione dell'attività svolta dal lavoratore, avendo ignorato del tutto le risultanze istruttorie dalle quali emergeva, al di là di una generica movimentazione merci come considerata dal CTU, la seguente attività svolta dal lavoratore: “si prende il grappolo in cera, si infila su un bastone, si immerge nel liquido ceramico che è denso e quindi tende a sollevare il grappolo, che inizialmente pesa circa tre o quattro kg. Poi viene tolto e appoggiato su un tubo, un'asta, in attesa che sgoccioli;
si tira giù e si mette su un'altra asta, lo si gira e l'altra persona butta la sabbia e questa operazione poi si ripete” (cfr. teste ); “un grappolo pesa Testimone_1 dai 14kg in su e il ricorrente doveva tenere il grappolo fermo per circa otto minuti.” (cfr. teste
); Testimone_2
-l'errore del CTU nell'escludere che l'attività come sopra riportata possa incidere sul rachide cervicale, incidendo solo sul rachide dorsale;
-l'errore del CTU nell'aver escluso che l'attività lavorativa non solo fosse causa ma anche concausa della patologia, considerata l'assenza della natura ereditaria della patologia nonché di ulteriori attività lavorative o sportive svolte dal ricorrente e considerato che la patologia in esame è dovuta a sforzi fisici prolungati;
-l'errore del CTU nell'escludere che avesse rilevanza il peso dei gravi;
-l'errore del CTU per aver omesso di considerare l'intensità dell'attività lavorativa svolta in termini di numero di ore nell'arco della giornata.
3 Conclude per il rinnovo della CTU e l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado.
Si è costituita l'appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, per essere le censure formulate dalla controparte rivolte non alla sentenza ma alla CTU.
Nel merito si oppone alla richiesta di nuova CTU e chiede il rigetto dell'appello.
La causa è stata istruita e dopo la discussione è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, le censure sono state rivolte specificamente alla sentenza nella parte in cui ha recepito integralmente la relazione del CTU.
Nel merito l'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Il Collegio, condividendo le censure mosse dall'appellante nella parte in cui ha censurato l'elaborato peritale per non aver considerato l'attività svolta dall'appellante per come era emersa dall'attività istruttoria, ha disposto nuova CTU medico legale.
Il CTU nominato, dato atto che l'appellante presentava “un quadro di algo funzionalità rachidea cervicale, con associato risentimento brachialgico a sinistra, in un distretto anatomico coinvolto da plurime discopatie erniane”; che molteplici sono i fattori causali di detta patologia tra cui anche “le sollecitazioni micro- traumatiche ripetute, quali quelle attendibilmente susseguitesi nel corso delle mansioni lavorative svolte dall'appellante”, escludeva il nesso causale tra la patologia riscontrata e le mansioni svolte.
Chiamato a chiarimenti per riferire in ordine all'incidenza concausale delle mansioni svolte sulla patologia riscontrata, rispondeva: “Preciso che il quadro al Che quadro algodisfunzionalità rachidea cervicale lamentato dal lavoratore ed attendibile è giustificato dalla presenza di plurime alterazioni artrosico-degenerative con associate discopatie, condizione questa che di per sé sarebbe sufficiente a determinare sintomi sul piano clinico e funzionale, al di là dell'attività lavorativa in concreto svolta. Attività però che nella fattispecie non ha sicuramente favorito il corteo sintomatologico stante le mansioni tipiche di un lavoratore esposto a continue sollecitazioni dal punto di vista biomeccanico. Preciso che con il termine “favorito” intendo dire che l'attività lavorativa svolta dal lavoratore ha potuto contribuire ad aggravare semmai sintomi di fatto lamentati e che sono tipici proprio di un soggetto che presenta strumentalmente alterazioni artrosico degenerative al livello cervicale con plurime discopatie associate.
Adr del Presidente
In relazione a tali conclusioni posso dire che non è possibile con certezza né affermare e né escludere un nesso concausale dell'attività lavorativa. In tale contesto non sono in grado di esprimere una percentuale di incidenza dell'attività lavorativa sulla patologia riscontrata.”
4 Il Collegio, preso atto che il CTU non aveva in sostanza fornito i chiarimenti chiesti, sussistendo la contraddittorietà della relazione peritale sul punto oggetto di chiarimenti, disponeva nuova CTU medico legale volta ad accertare “la natura ed entità delle lesioni subite in rapporto causale o concausale con le mansioni svolte, con particolare riferimento ai movimenti e posizioni assunte, come emerso dall'attività istruttoria svolta, tenuto conto dell'età e dello stato di salute precedente.”.
Le conclusioni cui è pervenuto da ultimo il CTU sono integralmente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici o di altra natura;
sorrette da esaustiva e convincente motivazione;
formulate all'esito di visita del periziando;
coerenti con le risultanze della documentazione medica prodotta.
In particolare, il CTU ha accertato che il periziando è “affetto da un quadro di spondilodiscoartrosi cervicale con evidenza strumentale di “…ernia discale C5-C6…” condizionante “…cervicobrachialgia sx…” trattata farmacologicamente”, mentre “non sono, diversamente, emersi elementi anche suggestivi per patologia, in particolare riferibile potenzialmente a sovraccarico biomeccanico, nei distretti rachideo dorso-lombare e/o artuale”.
Premesso che la spondilodiscoartrosi è “condizione patologica di frequente riscontro nella pratica medica anche in soggetti non esposti, per motivi lavorativi o extralavorativi, a particolari sollecitazioni biomeccaniche”, che nel caso esaminato era assente documentazione di un
“interessamento dei distretti più direttamente e più intensamente colpiti dal sovraccarico biomeccanico di natura professionale”, ha evidenziato come pur “assumendo che la mansione lavorativa svolta nel periodo 2011-2018 fosse idonea a determinare un sovraccarico tale da ingenerare patologia, questa avrebbe dovuto collocarsi, in primissima istanza e con maggiore intensità, in aree anatomiche che, allo stato degli elementi di giudizio disponibili, risultano invece indenni. … l'integrità dei distretti rachideo dorso-lombare e artuale contrasta con l'ipotesi di una natura professionale del quadro patologico comprovatamente in essere.”
Il CTU, replicando alle osservazioni del CT di parte appellante nella parte in cui non sarebbero state ben individuate le attività svolte dal lavoratore, ha ribadito la riconducibilità delle mansioni svolte dal lavoratore nell'ambito della fattispecie della “movimentazione manuale di carichi”.
Movimentazione alla quale “è correlata l'esposizione ai rischi propri del sovraccarico bio- meccanico”.
Del resto, si osserva, il CT di parte appellante non ha fornito un inquadramento alternativo.
Quanto alla critica secondo cui, trattandosi di patologia dovuta a sforzi fisici prolungati, l'attività lavorativa sarebbe da considerare comunque una concausa, il CTU ha ribadito come la patologia discoartrosica di rachide cervicale “non riconosce alcun identificabile fattore causale o
5 predisponente” e come nel caso in esame vi fosse una situazione di integrità dei distretti rachideo dorso-lombare e artuale, non diversamente spiegata dal CTP.
Con riferimento, poi, alla critica secondo cui la precedente CTU non avrebbe comunque escluso il nesso causale, va rilevato come, contrariamente a quanto affermato dal CTP, il precedente CTU, dott. , aveva invece concluso “Non è possibile con assoluta certezza stabilire se la patologia Per_1 riscontrata sia riconducibile e/o compatibile con le mansioni espletate nel corso degli anni dall'Appellante, come descritte dagli atti documentali nel corso del giudizio.”. Conclusione ribadita anche in sede di chiarimenti.
Quanto, infine, alla censura secondo cui le patologie del rachide lombare sarebbero tabellate, il
CTU ha evidenziato come la patologia accertata riguardi la colonna cervicale e come questa, in maniera incontestata, non sia rinvenibile nelle tabelle richiamate dal CTP.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
La particolarità e complessità della questione, che ha richiesto l'espletamento di plurime CTU, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Le spese delle CTU espletate vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2351/2022 del Tribunale di Milano.
Compensa le spese del grado.
Pone le spese delle CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Milano, 2.7.2025
Presidente est.
Maria Rosaria Cuomo
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