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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 19.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16985 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. COSTANZO ANGELA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Carta docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
La docente in epigrafe ha lavorato alle dipendenze del in Controparte_1
forza di contratti a termine, ed ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire, per gli anni indicati in ricorso, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Il è rimasto contumace. CP_1
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, con la sentenza n. 29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1 1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti che la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2023/2024 in forza di contratto di lavoro sino al termine dell'attività didattiche (30.6) e presta attualmente servizio in forza di ulteriore contratto stipulato il
30.9.2024 sino al 30.6.2025.
Accertato pertanto che il contratto a termine per cui è causa è stato stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, la ricorrenti, ad oggi è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche;
deve dichiararsi il diritto della parte a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato nell'a.s. 2023/24 per il valore nominale di € 500,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a provvedere CP_1
all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della ricorrente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sotto indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a 1.100,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
2 Dichiara il diritto della ricorrente a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento CP_1
in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 500,00; condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidata in € 250,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art. 93 c.p.c..
Roma 20.3.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 19.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16985 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. COSTANZO ANGELA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Carta docente
RAGIONI DELLA DECISIONE
La docente in epigrafe ha lavorato alle dipendenze del in Controparte_1
forza di contratti a termine, ed ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire, per gli anni indicati in ricorso, del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Il è rimasto contumace. CP_1
Sulla questione per cui è causa è recentemente intervenuta la S.C. che, con la sentenza n. 29961/2023 resa all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Taranto, sulla scorta di motivazioni del tutto condivise da questo giudice e qui da intendersi richiamate, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1 1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ciò posto, dalla documentazione depositata in atti che la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2023/2024 in forza di contratto di lavoro sino al termine dell'attività didattiche (30.6) e presta attualmente servizio in forza di ulteriore contratto stipulato il
30.9.2024 sino al 30.6.2025.
Accertato pertanto che il contratto a termine per cui è causa è stato stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999 e che, nel contempo, la ricorrenti, ad oggi è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche;
deve dichiararsi il diritto della parte a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato nell'a.s. 2023/24 per il valore nominale di € 500,00, con conseguente condanna del convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a provvedere CP_1
all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della ricorrente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sotto indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a 1.100,00) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, attesa la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
2 Dichiara il diritto della ricorrente a fruire della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto condanna il convenuto all'adempimento CP_1
in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 500,00; condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidata in € 250,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituto ex art. 93 c.p.c..
Roma 20.3.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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