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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1380/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 13920259002226818000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- SOLLECITO PAGAM n. 13920259002226818000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il sollecito di pagamento indicato in epigrafe deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica e l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
In data 20.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
In data 30.1.2026 vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente contestava la tardività della costituzione di ADER ed eccepiva l'inutilizzabilità della documentazione prodotta;
la causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come già anticipato ADER si costituiva soltanto in data 30.1.2026.
Quanto alle conseguenze della costituzione tardiva la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come
“…..La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene infatti che (vedi, per tutte, Cass. 18962/2005): "In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 58" Cass. 6734-15 (vedi anche Cass. 2585/2019).
Ancora, in ordine al termine per il deposito dei documenti, la Suprema Coret ha precisato come "in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie" Cass. 18103/2021.
In considerazione di quanto sopra non può ritenersi provata la rituale notifica della cartella di pagamento prodromica.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord. 1144/2018).
Ne consegue come in mancanza di prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento sulla base della quale veniva adottato il sollecito di pagamento oggetto di impugnazione quest'ultimo debba ritenersi illegittimo/nullo.
Deve, pertanto, ritenersi fondata l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va accolto;
restano assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre contributo unificato (Euro 30,00) ed accessori come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1380/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 13920259002226818000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- SOLLECITO PAGAM n. 13920259002226818000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il sollecito di pagamento indicato in epigrafe deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica e l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
In data 20.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
In data 30.1.2026 vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente contestava la tardività della costituzione di ADER ed eccepiva l'inutilizzabilità della documentazione prodotta;
la causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come già anticipato ADER si costituiva soltanto in data 30.1.2026.
Quanto alle conseguenze della costituzione tardiva la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come
“…..La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene infatti che (vedi, per tutte, Cass. 18962/2005): "In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 58" Cass. 6734-15 (vedi anche Cass. 2585/2019).
Ancora, in ordine al termine per il deposito dei documenti, la Suprema Coret ha precisato come "in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie" Cass. 18103/2021.
In considerazione di quanto sopra non può ritenersi provata la rituale notifica della cartella di pagamento prodromica.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord. 1144/2018).
Ne consegue come in mancanza di prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento sulla base della quale veniva adottato il sollecito di pagamento oggetto di impugnazione quest'ultimo debba ritenersi illegittimo/nullo.
Deve, pertanto, ritenersi fondata l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va accolto;
restano assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 250,00, oltre contributo unificato (Euro 30,00) ed accessori come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.