Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5769/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 3.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 5769/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Foggia alla via Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea
Ruocco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Verona al vicolo San Bernardino n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.10.20, Parte_1
, costituitasi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
[...]
849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 1616/2020 notificatole in data 23.9.2020,
- Seconda Sezione civile -
chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa difesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, ha invece domandato di rigettare l'opposizione Controparte_1
e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo in via documentale, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 19.578,24, a titolo di complessivo residuo insoluto di contratti di finanziamento, di cui ai docc. 2,
8, 11 e 16 del fascicolo monitorio, stipulati dall'odierna opponente con
TI s.p.a. e GO UC s.p.a., i cui crediti sono stati successivamente ceduti in favore dell'odierna opposta
L'opponente, a fronte della dimostrazione documentale del credito dell'opposta, ha eccepito l'inadempimento dell'opposta per avere quest'ultima continuato a finanziare l'opponente, nonostante fosse a conoscenza dello stato di difficoltà finanziario della mutuataria e dell'impossibilità per la stessa di onorare i contratti.
L'eccezione è manifestamente infondata, dal momento che i contratti non sono stati stipulati con l'odierna opposta, ma sono stati stipulati con
TI s.p.a. e GO UC s.p.a., sicché manca la legittimazione passiva dell'opposta rispetto all'eccepito inadempimento.
In secondo luogo, l'opposta ha anche documentato istruttoria pre- contrattuale eseguita dalle società stipulanti.
In terzo luogo, va assolutamente condiviso l'orientamento secondo cui la banca che concede credito ad un cliente in crisi non commette alcun illecito, né verso il cliente né verso i terzi: non è ravvisabile infatti in capo alla banca mutuante una posizione di garanzia in forza della quale la stessa sia investita di un potere-dovere di salvaguardia degli interessi economici del
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cliente-mutuatario di fronte al rischio che questi usi male il capitale ricevuto né degli interessi dei terzi che siano entrati o che entrino in rapporto con il cliente e che, quali operatori economici, sono capaci di informarsi e sono tenuti ad informarsi della solvibilità del cliente.
L'eccezione ex art. 1460 cod. civ. è quindi manifestamente infondata per le tre ragioni appena esposte.
Ancora, l'opponente ha contestato che non sarebbe stato specificato il regime finanziario applicato per la determinazione degli interessi e che lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese sarebbe avvenuto con l'applicazione del regime composto.
La doglianza è completamente priva di fondamento siccome risulta documentalmente provato che in tutti i contratti è indicato il regime di ammortamento alla francese.
Inoltre, il regime composto (ossia composizione della rata composta da capitale ed interessi) non integra alcuna nullità dal momento che la capitalizzazione alla francese non determina di per sé alcun fenomeno anatocistico, trattandosi esclusivamente di un sistema di ammortamento a rata costante, ossia di rate il cui importo è sempre identico ed in cui la quota-parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella del capitale crescente, in base ad un meccanismo secondo cui il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e, così, la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via, senza che – si badi – gli interessi generino ulteriori interessi, calcolandosi questi ultimi sempre e solo sul capitale e dovendosi pertanto escludere il fenomeno anatocistico (Cass. civ. n. 34677/2022; Cass. civ. n. 27823/2023; Cass. civ. Sez. Un. n. 15130 del 2024).
L'opponente ha anche eccepito che sarebbe stata omessa l'indicazione del
TAE.
La censura è manifestamente priva di pregio giuridico perché l'art. 6 della
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delibera CICR del 09/02/2000 prescrive la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione in quei contratti in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale degli interessi;
mentre nei contratti in atti è escluso qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale degli interessi, con la conseguenza che il TAE non è stato correttamente indicato.
Infine, parte opponente si duole dell'erroneo calcolo del TAEG, per omesso computo dei costi assicurativi.
Ancora una volta, la contestazione appare di puro stile e si palesa evidentemente dilatoria, dal momento che i contratti di cui ai docc. 2, 8, 11 monitorio non prevedono alcun costo per l'assicurazione, mentre per quanto riguarda il finanziamento di cui al doc. 16 monitorio, l'opponente ha stipulato un'assicurazione solo facoltativa ed i cui costi – oltretutto – sono stati computati nel TAEG (così come espressamente chiarito nel contratto).
Avendo, quindi, l'opposta provato il contratto e non avendo l'opponente provato di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad egli non imputabile, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato (Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna del dell'opponente, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'opposta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad
€ 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022). Sussistono, infine, i presupposti per la condanna d'ufficio dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 co. 3
c.p.c., che si stima equo liquidare, in via equitativa, nella stessa misura dell'importo delle spese di lite (Cass. n. 26435/2020): difatti, la manifesta infondatezza della difesa spiegata in giudizio, alla luce del chiaro tenore letterale del contratto e di tutta la produzione documentale in atti,
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costituisce di per sé chiaro indice del carattere pretestuoso, meramente defatigatorio ed abusivo della difesa esercitata (Cass. civ. S.U. n.
16601/2017; Cass. civ. n. 27623/2017, Cass. civ. n. 21943/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1616/2020;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite pari alla somma di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'ulteriore somma dell'importo di € 5.077,00, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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