TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3449/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Luigia Scarbaci, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Franca Castellino, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza dell'11/4/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va senz'altro accolta, essendo trascorso il lasso di tempo normativamente previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa
1 del 12-18/6/2018 del Tribunale di Palermo, senza che tra le parti si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279 cpv. n. 4 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 21/7/2004 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
da , nata a [...] [...], trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al n. 74, parte II, serie A;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa, in copia autentica, al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Presidente
Francesco Micela
2 Il Giudice rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3449/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Luigia Scarbaci, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Franca Castellino, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza dell'11/4/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va senz'altro accolta, essendo trascorso il lasso di tempo normativamente previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa
1 del 12-18/6/2018 del Tribunale di Palermo, senza che tra le parti si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279 cpv. n. 4 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 21/7/2004 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
da , nata a [...] [...], trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al n. 74, parte II, serie A;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa, in copia autentica, al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Presidente
Francesco Micela
2 Il Giudice rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3