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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025 e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7551/2024 R.G. Sezione Lavoro avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di lavoro /previdenza ” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Giuseppe Nuzzo ed elettivamente domiciliato Parte_1 gale sito in Maddaloni (CE) alla via Nino Bixio n. 13 OPPONENTE E
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 i, VI NO, ID EN, TA De DI e OL UM ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San Benedetto
OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23/10/2024 parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. N. OI-000706771, notificata in data 25.09.2024, deducendo l'illegittimità della stessa in quanto duplicazione del credito atteso che l'atto presupposto di accertamento è ricollegato ad avvisi di addebito oggetto di rateizzo da parte della Controparte_2
[...]
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato. Vinte le spese di lite
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che con varie argomentazioni eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto duplicazione di un credito ricollegato ad un avviso di addebito oggetto di un piano di rateizzazione richiesto ed approvato dall' . cui Asseriva, pertanto, che il pagamento della sanzione di cui Controparte_2
1 all'ordinanza ingiunzione opposta costituirebbe ingiustificato arricchimento da parte dell
[...]
. CP_3
Rileva il Tribunale che detta eccezione risulta infondata.
Come può leggersi dalla relazione amministrativa in atti, non specificamente contestata, “con l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000706771, notificata in data 25/09/2024, è stata erogata la sanzione amministrativa di euro
1958,00 (allegata copia OI con stampa notifica sito poste italiane). L'atto di accertamento citato nell' OI opposta è il seguente: - Prot. 2000.02/05/2022.0309016 del 02/05/2022 riferito all'anno 2020, notificato al in data CP_1
23/05/2022 con raccomandata n. 786045625663, in qualità di legale rappresentante della società OTTICA BOVE
SRL e responsabile della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. (allegata Per_ copia atto di con RR lico giacente). I periodi interessati dalla violazione dell'art.2 della Legge 463/83, Per_2 riguardano l'annualità 2020, più precisamente i Dm 12/2019, 02/2020, 03/2020, 10/2020 e 11/2020, per un importo complessivo di euro 979,00” .
Ebbene, l'avviso di addebito rateizzato (32820210001030040) ha ad oggetto il mancato pagamento delle ritenute previdenziali che riguardano l'annualità 2020.
Invece, con l'ordinanza ingiunzione impugnata emessa a carico del ricorrente, è stata irrogata una sanzione amministrativa per effetto dell'omesso versamento delle dette ritenute previdenziali a carico dei lavoratori sottratte dallo stipendio di questi ultimi con appropriazione da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.
Trattasi di due differenti causali non sussistendo, pertanto, alcuna duplicazione delle partite creditorie.
Inoltre suddetta disposizione normativa precisa, infatti, che “se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del termine di tre mesi dalla data di notifica dello stesso, verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
Nella fattispecie in esame alcun versamento delle dette ritenute previdenziali è stato effettuato nel termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento (avvenuta in data 23.05.2022).
La stessa istanza di rateizzazione è intervenuta in data 12.07.2024 e la prima rata adempiuta entro il
24.07.2024 , ben oltre quindi la scadenza dei tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento avvenuta il
23.05.2022.
Ne consegue che, alla luce delle valutazioni sopra riportate, in assenza di ulteriori eccezioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2 CP_ 2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell' che liquida in euro
249,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
3
rapp.to e difeso dall'avvocato Giuseppe Nuzzo ed elettivamente domiciliato Parte_1 gale sito in Maddaloni (CE) alla via Nino Bixio n. 13 OPPONENTE E
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 i, VI NO, ID EN, TA De DI e OL UM ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San Benedetto
OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23/10/2024 parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. N. OI-000706771, notificata in data 25.09.2024, deducendo l'illegittimità della stessa in quanto duplicazione del credito atteso che l'atto presupposto di accertamento è ricollegato ad avvisi di addebito oggetto di rateizzo da parte della Controparte_2
[...]
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato. Vinte le spese di lite
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che con varie argomentazioni eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto duplicazione di un credito ricollegato ad un avviso di addebito oggetto di un piano di rateizzazione richiesto ed approvato dall' . cui Asseriva, pertanto, che il pagamento della sanzione di cui Controparte_2
1 all'ordinanza ingiunzione opposta costituirebbe ingiustificato arricchimento da parte dell
[...]
. CP_3
Rileva il Tribunale che detta eccezione risulta infondata.
Come può leggersi dalla relazione amministrativa in atti, non specificamente contestata, “con l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000706771, notificata in data 25/09/2024, è stata erogata la sanzione amministrativa di euro
1958,00 (allegata copia OI con stampa notifica sito poste italiane). L'atto di accertamento citato nell' OI opposta è il seguente: - Prot. 2000.02/05/2022.0309016 del 02/05/2022 riferito all'anno 2020, notificato al in data CP_1
23/05/2022 con raccomandata n. 786045625663, in qualità di legale rappresentante della società OTTICA BOVE
SRL e responsabile della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. (allegata Per_ copia atto di con RR lico giacente). I periodi interessati dalla violazione dell'art.2 della Legge 463/83, Per_2 riguardano l'annualità 2020, più precisamente i Dm 12/2019, 02/2020, 03/2020, 10/2020 e 11/2020, per un importo complessivo di euro 979,00” .
Ebbene, l'avviso di addebito rateizzato (32820210001030040) ha ad oggetto il mancato pagamento delle ritenute previdenziali che riguardano l'annualità 2020.
Invece, con l'ordinanza ingiunzione impugnata emessa a carico del ricorrente, è stata irrogata una sanzione amministrativa per effetto dell'omesso versamento delle dette ritenute previdenziali a carico dei lavoratori sottratte dallo stipendio di questi ultimi con appropriazione da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.
Trattasi di due differenti causali non sussistendo, pertanto, alcuna duplicazione delle partite creditorie.
Inoltre suddetta disposizione normativa precisa, infatti, che “se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del termine di tre mesi dalla data di notifica dello stesso, verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
Nella fattispecie in esame alcun versamento delle dette ritenute previdenziali è stato effettuato nel termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento (avvenuta in data 23.05.2022).
La stessa istanza di rateizzazione è intervenuta in data 12.07.2024 e la prima rata adempiuta entro il
24.07.2024 , ben oltre quindi la scadenza dei tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento avvenuta il
23.05.2022.
Ne consegue che, alla luce delle valutazioni sopra riportate, in assenza di ulteriori eccezioni, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2 CP_ 2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell' che liquida in euro
249,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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