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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 407 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1937/2020(RG 1367/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di ricostituzione di pensione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti L. MARAGLINO e M. CARANO
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e M. NASSO
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 23/10/2019 Parte_1 ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, dopo avere dichiarato CP cessata la materia del contendere alla prima udienza, perché l' aveva riconosciuto la prestazione domandata, ha liquidato in favore dell'istante una somma per compensi professionali del difensore inferiore ai parametri legali di cui al DM 55/2014, senza procedere ad alcuna compensazione delle spese del giudizio. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese, chiedendo la liquidazione delle spese in conformità ai parametri di legge, quantificata dallo stesso in € 1215,00(studio € 540, fase introduttiva € 675,00).
L'appellato costituendosi ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che il giudice avrebbe operato una riduzione dovuta alla definizione in prima udienza.
L'appello è fondato per quanto di ragione. La causa in primo grado si è conclusa alla prima udienza, CP con il pieno riconoscimento da parte dell' della fondatezza della domanda e liquidazione, nei limiti della prescrizione, degli arretrati maturati in misura pari a € 6361,99. Non vi è stata alcuna discussione tra le parti né deposito di note difensive e conclusive. Pertanto, stabilito il valore della causa come su precisato, di natura previdenziale, nella fascia compresa tra € 5201,00 ed €
26.000,00, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 limitatamente alla fase di studio e introduttiva, risulta ingiustificato attribuire un compenso di € 400,00 inferiore ai minimi pari sd €
849,00, senza motivare tale riduzione con una compensazione parziale delle spese di lite. Appare congrua invece la richiesta di € 1215,00, alla luce della complessità della materia pensionistica, in ogni caso inferiore ai valori medi.
CP La resistenza dell' in appello in ordine alla domanda proposta, giustifica la condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in base allo scaglione di cause inferiori a € 1100,00, corrispondente all'importo richiesto come differenza sulle spese legali liquidate in primo grado. Esse vanno quantificate in € 252,00 applicando i valori medi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, CP limitatamente al capo sulle spese, condanna 1'*- alla rifusione delle spese di primo grado, che liquida in € 1215,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con CP distrazione. Condanna 1'0 alla rifusione delle spese di questo grado, che liquida in € 252,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione.
Taranto, 25/6/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 407 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1937/2020(RG 1367/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di ricostituzione di pensione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti L. MARAGLINO e M. CARANO
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e M. NASSO
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 23/10/2019 Parte_1 ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, dopo avere dichiarato CP cessata la materia del contendere alla prima udienza, perché l' aveva riconosciuto la prestazione domandata, ha liquidato in favore dell'istante una somma per compensi professionali del difensore inferiore ai parametri legali di cui al DM 55/2014, senza procedere ad alcuna compensazione delle spese del giudizio. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese, chiedendo la liquidazione delle spese in conformità ai parametri di legge, quantificata dallo stesso in € 1215,00(studio € 540, fase introduttiva € 675,00).
L'appellato costituendosi ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che il giudice avrebbe operato una riduzione dovuta alla definizione in prima udienza.
L'appello è fondato per quanto di ragione. La causa in primo grado si è conclusa alla prima udienza, CP con il pieno riconoscimento da parte dell' della fondatezza della domanda e liquidazione, nei limiti della prescrizione, degli arretrati maturati in misura pari a € 6361,99. Non vi è stata alcuna discussione tra le parti né deposito di note difensive e conclusive. Pertanto, stabilito il valore della causa come su precisato, di natura previdenziale, nella fascia compresa tra € 5201,00 ed €
26.000,00, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 limitatamente alla fase di studio e introduttiva, risulta ingiustificato attribuire un compenso di € 400,00 inferiore ai minimi pari sd €
849,00, senza motivare tale riduzione con una compensazione parziale delle spese di lite. Appare congrua invece la richiesta di € 1215,00, alla luce della complessità della materia pensionistica, in ogni caso inferiore ai valori medi.
CP La resistenza dell' in appello in ordine alla domanda proposta, giustifica la condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in base allo scaglione di cause inferiori a € 1100,00, corrispondente all'importo richiesto come differenza sulle spese legali liquidate in primo grado. Esse vanno quantificate in € 252,00 applicando i valori medi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, CP limitatamente al capo sulle spese, condanna 1'*- alla rifusione delle spese di primo grado, che liquida in € 1215,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con CP distrazione. Condanna 1'0 alla rifusione delle spese di questo grado, che liquida in € 252,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione.
Taranto, 25/6/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro