Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 25/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. FRANCO DAVINI Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Fazio e Ivano Fazio ed elettivamente domi-
[...]
ciliata in Milano Via san Barnaba 30, presso lo studio dei legali, per mandato in atti.
APPELLANTE contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'av- CP_1
vocato Mauro Vallerga ed elettivamente domiciliato in Genova Via Martin Piaggio 17/1 presso lo studio del legale, per mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 1023/2022 pubblicata il 5 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando in contraddittorio sulla causa civile iscritta al n. RG. 2234/2020, condannare il in persona del sindaco CP_1 pro tempore, al pagamento in favore di di € 41.262,82 per sorte capitale, Parte_1
per il mancato pagamento delle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 3 e prodotte sub doc. 14 - 595 o di quella maggiore o minore somma risultata in corso di causa, da maggio- rarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo,
1/14
€ 274,56 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla
NDI, prodotta sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 10.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 235 fatture) che alle fatture (n. 21 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 2586 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€
10.240,00). Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate ( ordine ex art. 210 cpc) – e non ammesse- con la memoria ex art.183,VI comma n. 2 cpc e ci si oppone alle avversarie istanze” .
Per l'Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta,
- i. nel merito, respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto, nonché carente di prova, per le ragioni esposte nella presente comparsa di costi- tuzione e risposta;
in via subordinata, trattandosi di domande/eccezioni dichiarate assorbite nella Sentenza
n. 1023/2022 del Tribunale di Savona, Giudice dott.ssa Canessa, pubblicata il
05/12/2022, e/o in via incidentale, in parziale riforma della Sentenza n. 1023/2022 del
Tribunale di Savona, Giudice dott.ssa Canessa, pubblicata il 05/12/2022,
- ii nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma II, c.c. dell'eventuale cre- dito riconosciuto in capo ad in capo a (già Controparte_2 Parte_1
[...] [...]
, con l'importo dei danni patiti e patiendi dal Controparte_3 CP_1
da quantificarsi nell'importo di Euro 67.102,60 ovvero in quello meglio visto e ri-
[...] tenuto di giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a causa dell'errata volturazione delle utenze compiuta nel Maggio 2015 da parte di con ogni con- Controparte_2 sequenziale pronuncia;
- iii in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal Tribu- nale di Savona all'udienza del 27/05/2022, condannare ai sensi dell'art. 91, comma 1,
c.p.c. (già , in persona del legale rappre- Parte_1 Parte_2
sentante pro tempore, al pagamento in favore del delle spese del pro- CP_1 cesso maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa formulata all'udienza del
27/05/2022;
- in via incidentale, in parziale riforma della Sentenza n. 1023/2022 del Tribunale di Sa- vona, Giudice dott.ssa Canessa, pubblicata il 05/12/2022,
- i. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al CP_1
Parte riguardo alle fatture . E196004130 del 12/04/2019, n. E196004742 del 09/05/2019,
n. E196005881 del 06/06/2019, n. E196006956 del 04/07/2019, n. E196008151 del
08/08/2019, n. E196009234 del 05/09/2019, n. E196010096 del 26/9/2019, n.
E196011049 del 24/10/2019 e, per l'effetto, la non debenza delle somme ivi indicate in capo al con ogni consequenziale pronuncia;
CP_1
- ii. accertare e dichiarare legittimo ex artt. 25, comma 3, D.L. 66/2014, 2-bis Decreto MEF
Parte n. 55/2013, il rifiuto da parte del al pagamento delle fatture n. CP_1
G196002845 dell'11/04/2019 e n. G196002779 del 11/04/2019 per errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, per l'effetto, la non debenza delle somme ivi indicate in favore della società al (già , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con ogni consequenziale pro- nuncia;
in ogni caso,
- vi. con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giu- dizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 assumendo di essere cessionaria dei crediti vantati nei Parte_2
confronti del dalla società per l'importo in linea CP_1 Controparte_2
capitale di €. 35.934,53 e dalla società Eni Luce e Gas s.p.a. per l'importo in linea capitale
3/14 di €. 5.237,76 adiva il Tribunale di Savona e richiedeva la condanna del CP_1
al pagamento di € 41.262,82 per sorte capitale di cui alle singole fatture nell'elenco pro- dotto, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. N. 231/02, oltre agli ulteriori interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura del
D. Lgs n. 231/02, novellato dal D. Lgs. 192/12 o in subordine al tasso legale con decor- renza dalla data di notifica dell'atto introduttivo;
€ 274,56 per il mancato pagamento della
Contr er gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture sub doc. 7
e 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. determinati nella misura del D. Lgs n. 231/02, novellato dal D. Lgs. 192/12 o in subordine al tasso legale con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo;
€ 10.240,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2, D. lgs n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
2.Innanzi al Tribunale si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, CP_1 eccepiva, quanto alla fornitura con , il difetto di legittimazione di Controparte_2 [...]
per l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione del 26/6/2015 ed il di- Pt_1
Parte fetto di legittimazione passiva in capo al in relazione alle fatture n. CP_1
E196004130 del 14/4/2019, n. E196004742 del 9/5/2019, n. E196005881 del 6/6/2019,
n. E1960069956 del 4/7/2019, n. 196008151 del 8/8/2019, n. E196009234 del 5/9/2019,
n. E196010096 del 26/9/2019, n. E196011049 del 24/10/2019 perché asseritamente re- lative a forniture in favore dell' “L'Asilo Infantile L. Defferrari” .
Il contestava la debenza delle fatture emesse da ed opponeva in via CP_1 CP_2 subordinata un credito per danni patiti dal da quantificarsi in €. 67.102,60 o CP_1 nella cifra ritenuta di giustizia, lamentando l'errata volturazione delle utenze compiute nel corso del mese di maggio 2015 da parte di e previa compensa- Controparte_2 zione giudiziale.
Dopo l'ammissione delle prove testimoniali, la causa veniva trattenuta in decisione.
3.Con la sentenza n. 1023/2022 pubblicata il 5 dicembre 2022, il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando, così provvedeva:
“Accoglie parzialmente le domande proposte dalla società attric Parte_2
e dichiara tenuto e condanna i a pagare alla stessa l'importo di €.
[...] CP_1
5.143,29 oltre agli interessi di mora previsti dal D. Lgs 231/2002 dalla data della scadenza saldo;
Condanna il al pagamento degli interessi anatocistici di cui agli CP_1
4/14 artt. 2 e 5 del D. Lgs n. 231/02 sulla somma di €. 5.143,29 con decorrenza dalla data di notifica della citazione introduttiva;
- Condanna i al pagamento della somma di €. 40,00 a titolo di spese ex CP_1 art. 6 primo comma D.lgs 192/2012 oltre ad interessi al tasso legale dalla presente deci- sione al saldo;
Compensa le spese di lite in ragione della metà;
- Condanna i rifondere alla società attrice le spese di causa nella misura CP_1
della restante metà che liquida in €. 1.986,00 per compensi oltre a spese generali, oneri previdenziali ed IVA nella misura di legge ed €. 500,00 per esborsi. Respinge ogni altra domanda...”.
4.Avverso la predetta sentenza proponeva appello la che articola due Parte_1 motivi.
MOTIVI D'APPELLO PRINCIPALE
1^ MOTIVO
1) Violazione dell'art. 2697 c.c. - Efficacia della cessione del credito – violazione della normativa di cui agli art. 70 del R.D. n. 2240/1923 e art. 106, Co. 13 del d.lgs. 50/2016
(che sostituisce il precedente art. 117, d.lgs. 163/2006).
Con il primo motivo, secondo l'appellante la decisione del Tribunale che ha respinto la domanda relativa alla condanna al pagamento delle fatture per crediti ceduti da CP_2
sarebbe errata in quanto il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art.
[...]
70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, derogando al generale principio della libera cedibilità dei crediti, non si applicherebbe ai contratti di cessione di crediti derivanti da fatture per prestazioni di energia elettrica o gas;
ciò in quanto ogni singola fornitura esau- rirebbe i suoi effetti nel momento in cui si verifica l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione, in termini monetari, dell'operazione già conclusa all'atto dell'im- missione dell'energia nella disponibilità del cliente;
l'appellante sostiene che il contratto stipulato tra il e la società cedente non sarebbe stato connotato dall'effettivo CP_1
pericolo che la prestazione restasse inadempiuta, in quanto riguardo alle prestazioni di somministrazione di energia elettrica non vi sarebbe rischio di inadempimento e si pre- scinderebbe dall'identità del fornitore. Ne deriverebbe una sostanziale irrilevanza, per la
P.A., del soggetto legittimato a ricevere il pagamento, e dunque la non operatività del divieto di cessione senza adesione. L'appellante contesta inoltre la motivazione del Giu-
5/14 dice laddove afferma che la cessione intercorsa tra e viole- CP_2 Parte_2
rebbe l'art. 70 in quanto con un solo atto sono stati ceduti in massa crediti verso ammi- nistrazioni diverse per un ammontare complessivo di €. 29.902.136,80, precisando che tutte le cessioni ” si riferirebbero esclusivamente a crediti vantati nei confronti CP_2 del per la minor somma di € 43.033,56. CP_1
2^ MOTIVO
Risarcimento del danno – violazione dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02
L'appellante censura l'appellata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto unicamente la somma di € 40,00 ex art. 6 comma 2 D.Lgs 231/02, mentre la norma sarebbe da inter- pretare nel senso che l'importo forfettario minimo di euro 40,00 a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore sarebbe dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza.
5.La parte appellata si costituiva nel presente grado, chiedeva il CP_1 rigetto dell'appello e formulava a sua volta appello incidentale subordinato e due motivi di appello incidentale.
In via subordinata e incidentale, per il caso di accoglimento dell'appello principale, l'ap- pellante incidentale reiterava le eccezioni avanzate in primo grado ed insisteva sulla ecce- zione di compensazione per i danni ricevuti - a suo dire - dalla mancata volturazione delle utenze ad opera di nel maggio 2015; l'appellante incidentale contesta la sta- CP_2 tuizione del primo giudice che ha ritenuto che l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva assorbisse le altre questioni poste dalla convenuta CP_1 insiste nella contestazione dei consumi addebitati da al da
[...] CP_2 CP_1 ritenere anomali ed eccessivi, richiamando i documenti e le testimonianze, nonché le difese di primo grado.
Primo motivo di appello incidentale Parte Quanto alla fornitura co Difetto di legittimazione passiva de in CP_1
Parte relazione alle fattur elative ad asserite forniture di gas in favore di un soggetto terzo
– Erroneità della Sentenza n. 1023/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Il reitera l'eccezione avanzata nel giudizio di prime cure di carenza di CP_1 legittimazione passiva dell'ente rispetto alle fatture ENI spa n. E196004130 del
12/4/2019, n. E196004742 del 9/5/2019, n. E196005881 del 6/6/2019, n. E196006956 del 4/7/2019, n. E196008151 del 8/8/2019, n. E196009234 del 5/9/2019, n. E196010096
6/14 del 26/9/2019, n. E196011049 del 24/10/2019, perché le stesse riguarderebbero la for- nitura di gas che la società ENI spa avrebbe somministrato in favore del terzo Asilo In- fantile L. Defferrari.
L'appellante richiama le note (cfr. ns. docc. 23, 24 e 25), con le quali il CP_1
Parte chiedeva espressamente ad di “regolarizzare tale situazione”, circostanza che avrebbe trovato la conferma nelle dichiarazioni dei testi. Per tali motivazioni, chiede di voler dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ispetto alle fatture CP_1 di fornitura di gas erogata in favore del terzo Asilo Infantile L. Defferrari.
Secondo motivo d'appello incidentale Parte Sul legittimo rifiuto del al pagamento di fatture er errata indica- CP_1 zione del codice identificativo di gara (CIG) – Erroneità della Sentenza n. 1023/2022 per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014 e dell'art.
2-bis del Decreto MEF n. 55/2013.
Il censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le argo- CP_1
mentazioni relative alla legittimità del rifiuto di pagamento delle fatture n. G196002845 dell'11/04/2019 e n. G196002779 del 11/04/2019 per errata indicazione del Codice
Parte Identificativo di Gara (CIG), così come precisato dal ad on nota in data CP_1
03/06/2019. Tale eccezione è stata rigettata dal Tribunale di Savona in quanto “non è di rilievo e non giustifica il mancato pagamento l'errata indicazione sulle fatture del codice identificativo di Gara per le due fatture dell'11/4/2019”; la decisione sul punto sarebbe errata secondo la normativa ed in particolare ex comma 3 dell'art. 25 del D.L. 66/2014 che impone “al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pub- bliche amministrazioni” che: “le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup”.
All'udienza del 13/4/2024 la Corte rinviava al 14/3/2024; alla successiva udienza del
27/6/2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repli- che.
****
6.La Corte esamina il primo motivo d'appello principale ed i motivi d'appello incidentale e li respinge in quanto infondati. CP_5
7/14 agisce nel presente giudizio per il recupero dei crediti alla stessa ceduti Parte_1
dalla società in data 26/06/2015 (per complessivi Euro 35.934,53) Controparte_2
e dalla società Eni Luce e Gas S.p.a. in data 20/12/2019 (per complessivi Euro 5.237,76).
Tutti i crediti di cui la società appellante è cessionaria attengono a forniture pubbliche energetiche erogate in favore del dalle società nel periodo CP_1 CP_2 dal 2015 al 2016 ed Eni spa dal 2018 al 2019.
Per quanto riguarda la fornitura oggetto del presente motivo d'appello, con CP_2 atto in data 26/05/2015 (cfr. doc. n. 4 appellante) detta società cedeva a Parte_1
crediti pecuniari vantati dal predetto operatore energetico nei confronti del Comune di
Quest'ultimo – circostanza incontestata - non ha prestato adesione alla cessione. CP_1
Alla cessione del credito, allorchè una delle parti contrattuali sia una P.A., trova applica- zione l'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato", il quale prevede che: "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le dispo- sizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima"). L'art. 9, Allegato E della L. n. 2248 del 1865, "Legge sul contezioso amministrativo", richiamato da detta disposizione, recita: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
L'art. 69, c. 1 e 3 del R.D. n. 2440 del 1923 prevede che le cessioni di credito della P.A. debbano essere notificate all'ente e debbano risultare da atto pubblico o da scrittura pri- vata autenticata da un notaio: "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pi- gnoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ov- vero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento ... Le cessioni, le de- legazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notai".
Una disciplina analoga è stata introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'articolo 117 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) attualmente ripresa dal comma 13 art. 106 d.lgs n. 50/2016, ai sensi del quale “si applicano le disposizioni di cui alla legge
21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
8/14 devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obbli- ghi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministra- zioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al ce- dente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le ammi- nistrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono pre- ventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
La disciplina della cessione che impone l'adesione della P.A., in deroga alla normativa codicistica, riguarda i crediti derivanti da contratti di durata, come l'appalto o la sommi- nistrazione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale che ne ha individuato la ratio nell'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e così possa essere compromessa l'ulteriore, regolare prosecuzione del rapporto (Cfr. Cass. Civ., Sez.
I, n. 9789/94); ….( "il divieto di cessione senza l'"adesione" della p.a. si applica, in defini- tiva, solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e così possa essere compromessa l'ulte- riore, regolare prosecuzione del rapporto (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 9789/94); e non pure a un contratto, non di durata ma ad esecuzione istantanea, come quello di cui si discute, che è un'ordinaria compravendita. La cessione di credito di cui si controverte, pertanto, non richiede il requisito dell'"adesione" della p.a. (atto equipollente al "riconoscimento" di cui all'art. 339 della legge sui lavori pubblici, costruito dalla giurisprudenza come un requisito estrinseco alla cessione, come un'autorizzazione che rende la cessione, già per- fetta tra le parti, efficace nei confronti della p.a.; e dunque come un atto negoziale, una manifestazione di volontà, frutto di un apprezzamento discrezionale, come tale di com- petenza degli organi deliberanti dell'Ente); ma soggiace, in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69 3 comma del R.D. n. 2440 del 1923, che nella specie non è in contestazione), all'ordinaria disciplina codicistica" (Cass. Civ., Sez. II, n. 981/2002).
9/14 La cessione del credito è inefficace dei confronti dell'ente pubblico ove manchino i pre- supposti innanzi indicati e, in particolare, ove manchi l'accettazione dell'Ente ( "La giuri- sprudenza maggioritaria, in linea con l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, è dell'avviso che la cessione dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione si perfe- ziona con la notifica all'Ente della sola dichiarazione unilaterale di cessione, ma, perché sia opponibile al debitore, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e deve essere accettata (Cass. Civ., Sez. I,n. 13481/2002, Tar Campania, Sez. I,
n.7201/2003;Tar Lazio Roma, Sez. II, n. 159/2014). La previsione della scrittura privata o dell'atto pubblico è contenuta negli artt. 69, terzo comma, R.D. n. 2240 del 18 novem- bre 1923, mentre la previsione della necessaria accettazione da parte dell'ente - ai fini della sua opponibilità all'ente medesimo in deroga alla generale previsione dell'art. 1264
c.c. - è contenuta nell'art. 70, terzo comma, stesso R.D. n. 2240 del 1923. La Cassazione ritiene che la disciplina della cessione dei crediti verso lo Stato sia riferibile alla P.A. nel suo complesso e quindi anche agli enti locali” (cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. I, n.
295/2006).
Nel caso che ci occupa, risulta per tabulas e non è contestato quanto statuito dal giudice di primo grado secondo cui “è indubbio che i contratti stipulati con alla data di CP_2 cessione fossero ancora in corso…”: difatti, l'atto di cessione del credito tra e CP_2
è stato stipulato il 26/5/2015 (doc. 4 appellante) mentre il Contratto per Parte_1 la somministrazione di energia elettrica “ formula A” è rimasto in vigore fino al CP_2
2016; l'appellante non ha mai contestato che al tempo della notifica della cessione la fornitura fosse erogata ed il contratto ancora in corso. Il contratto di fornitura non può essere confuso o identificato con le singole erogazioni riportate nelle rispettive fatture, secondo le argomentazioni proposte dall'appellante, né la normativa citata può essere oggetto di interpretazione estensiva, al punto di valutare caso per caso la sussistenza o meno del pericolo di inadempienza del contraente, in quanto trattasi di norme eccezio- nali e comunque tale eventuale interpretazione non è supportata da elementi concreti circa l'insussistenza del rischio di inadempimento del contraente.
Per quanto sopra, la cessione del credito è pacificamente avvenuta quando il contratto di fornitura era ancora in esecuzione;
il non ha aderito alla cessione dei CP_1 crediti, con conseguente inefficacia della stessa. Deve pertanto essere confermata la di- sposizione del Tribunale di Savona sul punto.
10/14 La reiezione del motivo d'appello relativo ai crediti ceduti da comporta l'as- CP_2
sorbimento delle domande formulate in primo grado e con l'appello incidentale dal
[...] in via subordinata ed incidentale, nel denegato caso di accoglimento delle CP_6
domande di riguardanti la cessione dei crediti da ( si vedano CP_7 CP_2 le conclusioni innanzi riportate).
Il ha chiesto in primo grado, nella denegata e non creduta ipotesi di CP_1 accoglimento anche parziale delle domande attoree, di accertare la compensazione giu- diziale con l'eventuale credito riconosciuto a con l'importo dei danni as- Parte_1
seritamente subiti dal a causa della lamentata errata volturazione delle utenze CP_1 da parte di CP_2
Part La sentenza di primo grado ha respinto le domande di nei confronti del Pt_1
Comune che trovavano causa nella cessione dei crediti da parte di deve es- CP_2
sere confermata la statuizione del Tribunale che ha dichiarato l'assorbimento delle que- stioni poste dal nei confronti di secondo la domanda avan- CP_1 CP_2
zata dallo stesso odierno appellato di accertamento dei danni solo in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea che, invece, veniva respinta.
Questa Corte ha respinto il motivo d'appello di relativo alle cessioni dei Parte_1 crediti e pertanto deve ritenersi assorbito il motivo d'appello incidentale su- CP_2
bordinato all'eventuale accoglimento.
La Corte esamina il primo motivo d'appello incidentale e lo respinge in quanto infon- dato. Parte Le fatture n. E196004130 del 14/4/2019, n. E196004742 del 9/5/2019, n.
E196005881 del 6/6/2019, n. E1960069956 del 4/7/2019, n. 196008151 del 8/8/2019,
n. E196009234 del 5/9/2019, n. E196010096 del 26/9/2019, n. E196011049 del
24/10/2019 riguardano la fornitura di gas all'Asilo Infantile L. Defferrari, ma il relativo contratto è intestato al come risulta testualmente indicato in ogni sin- CP_1 gola fattura ( “ Contratto intestato a ), circostanza non contestata CP_1
dall'appellante incidentale. Il non ha effettuato la procedura di volturazione del CP_1 contratto di fornitura, né ha dato prova di aver regolarmente inoltrato la relativa richiesta, che deve essere accompagnata dalla analoga richiesta del soggetto al quale avrebbe do- vuto essere effettuata la voltura. L'Asilo Infantile L. Defferrari è rimasto estraneo al giu- dizio ed alla questione, non risultando che abbia mai manifestato l'assenso alla presunta volturazione. In ragione della validità del contratto di somministrazione stipulato tra il
11/14 ed Eni spa, che l'appellante non ha mai contestato, il è tenuto al paga- CP_1 CP_1
mento dei consumi, tanto più che il soggetto destinatario era comunque una proprietà pubblica, restando indifferente al somministrante la regolamentazione interna dei rap- porti tra l'Asilo ed il Pertanto, il motivo deve essere respinto. CP_1
La Corte esamina il secondo motivo d'appello incidentale e lo accoglie per quanto di ragione.
Le fatture n. G196002845 dell'11/04/2019 (si veda il doc. 26 appellato) e n. G196002779 del 11/04/2019 (documento 27) contengono l'errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG).
L'art. 25 comma 3 del D.L. 66/2014 prevede che “al fine di assicurare l'effettiva traccia- bilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni….le pubbliche amministra- zioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup”.
La previsione è richiamata anche nel “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche” (De- creto MEF n. 55/2013) che all'art.
2-bis prevede che “le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi: ... b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto
(CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ….” E' pertanto legittimo, secondo la letterale formulazione delle norme innanzi richiamate, il rifiuto da parte del al pagamento delle CP_1
Parte fatture . G196002845 dell'11/04/2019 e n. G196002779 del 11/04/2019 per l'er- rata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG). Dunque, dal totale di € 5.143,29 quantificato dal primo giudice dovranno essere detratti gli importi di € 41,80 ed € 496,30; la somma dovuta dal viene determinata in € 4.605,19, con conseguente riforma CP_1
dell'appellata sentenza.
La Corte esamina il secondo motivo di appello principale e lo accoglie per i seguenti motivi.
L'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. La norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio
12/14 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea – con sentenza dell'Ottava se- zione del 01.12.2022 causa avente ad oggetto “Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE
– Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 – Ritardo di diversi paga- menti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto” ha statuito che “qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR
40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ri- tardo di pagamento”: la terza sezione della Corte di Giustizia Europea del 20/10/2022 nella causa C- 585/20, ha precisato che “l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'im- porto forfettario minimo di euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale.”
Pertanto, in aderenza al dettato normativo ed all'interpretazione giurisprudenziale richia- mata, deve essere accolto il motivo d'appello ed il deve essere condannato a CP_1
pagare la somma di € 40,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per ogni fattura non pagata (n. 8 fatture), e così per com- plessivi € 320,00.
L'impugnata sentenza deve essere parzialmente riformata nei termini che seguono.
La richiesta di innanzi al Tribunale riguardava il pagamento di n. 12 fatture Parte_1 per la complessiva somma di € 5.328,29. Nel corso del giudizio di primo grado il Co- mune produceva l'ordinativo di pagamento delle fatture G186002833 dell'8/5/2018 e
13/14 G186009652 del 4/12/2018, i cui importi venivano detratti dal primo giudice dal totale dovuto, che veniva determinato in sentenza in € 5.143,19.
Da tale somma devono essere detratti € 41,80 ed € 496,30 di cui alle due fatture (n.
G196002845 dell'11/04/2019 e n. G196002779 del 11/04/2019) contenenti il CIG er- rato, per un totale dovuto dal di € 4.605,19 a titolo di capitale, oltre € CP_1
320,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 e s.m. (€ 40,00 per n. 8 fatture).
SPESE DEL GIUDIZIO
Considerato il parziale accoglimento dell'appello principale ed il parziale accoglimento dell'appello incidentale, le spese del presente grado sono compensate tra le parti secondo il principio di cui all'art. 92 2^ comma c.p.c., considerata la reciproca parziale soccom- benza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accoglie parzialmente l'appello principale proposto da ( già Parte_1 [...]
e , accoglie parzialmente l'ap- Parte_2 Parte_2 pello incidentale proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Sa- CP_1 vona n. 1023/2022 del 5/12/2022, nei termini di cui in motivazione;
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tenuto e condanna il CP_1
pagare in favore di (già e
[...] Parte_1 Parte_2
la somma di € 4.605,19 per capitale, nonché la somma di € Parte_2
320,00 a titolo di spese ex art. 6 primo comma D. Lgs 192/2012;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del grado d'appello.
Genova, 30/12/2024
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
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